Giurisprudenza - Appalti

Tribunale Amministrativo Regionale per i Lazio, sez. III Ter, 13 febbraio 2003, n. 962, sui limiti al risarcimento danni in forma specifica in caso di illegittimi appalti                                                

                                          FATTO E DIRITTO

Con sentenza parziale n. 8430/2002 la Sezione, nell’accogliere il ricorso principale, ha pronunciato l’annullamento del
provvedimento di esclusione dell’offerta della ricorrente che, sul piano economico, non si differenziava in modo apprezzabile da
quella dell’impresa (parimenti potenzialmente anomala) invece ritenuta giustificata e dichiarata aggiudicataria, ed ha affermato,
in linea di principio, il diritto della ricorrente ad eseguire i lavori che le competevano.

In ordine alla richiesta di reintegrazione in forma specifica, e di risarcimento dei danni subiti avanzata in via subordinata dalla
IBECO S.p.a., a causa della illegittima estromissione dall’appalto, la Sezione ha però ritenuto opportuno acquisire dallo IACP
precisazioni sullo stato del procedimento de quo, nonchè specifiche notizie relativamente alla consegna dei lavori alla Soc. GECOP
e all’eventuale inizio dell’esecuzione del contratto.

In quella sede aveva rinviato la definizione dell’istanza risarcitoria all’acquisizione di documentati chiarimenti in ordine
all’andamento effettivo dei lavori.

L’IACP, in esito a tale incombente, ha depositato, in data 18 settembre 2002, il verbale di consegna dei lavori del 18.4.2002 e
della sospensione dei lavori dei lavori del 23, un o.d.s. della D.L. per alcuni interventi per la messa in sicurezza del cantiere 24
luglio 2002, e la nota di esplicazione delle riserve della controinteressata del 5.8.2002, al fine di chiarire lo stato di realizzazione
della gara. 

Chiamata all’udienza pubblica del 10.10.2002, la causa è stata introitata per la definizione delle domande relative alla
reintegrazione in forma specifica ovvero al risarcimento del danno.

Alla luce della sospensione dei lavori disposta dalla stazione appaltante, la ricorrente insiste per l’ottenimento del risarcimento in
forma specifica perchè in base agli atti tecnici, risulterebbe che la GECOP avrebbe eseguito lavorazioni per soli 41 mila euro pari
all’1 % del valore dell’appalto.

Ritiene però il Collegio che, in considerazione del fatto che la stazione appaltante abbia provveduto a consegnare in tutta urgenza
i lavori (e precisamente dopo sette giorni dal provvedimento impugnato). Verosimilmente, nelle more del giudizio, le prestazioni
oggetto del contratto sono state rese in misura di molto superiore alle indicazioni della ricorrente.

Anche la particolare natura dei lavori in questione (impianti di ascensori) induce a ritenere, a tutela dell’integrità degli
utilizzatori degli stessi, che l’inizio della realizzazione precluda ogni possibilità di procedere ad una perizia stralcio delle opere, in
base alla quale (in esito al prosieguo procedimentale) consolidare l’aggiudicazione del lotto alla ricorrente.

Non può essere, quindi, accolta la richiesta della ricorrente, in quanto la reintegrazione in forma specifica deve essere intesa
come istituto speciale del diritto processuale amministrativo, in cui l'eccessiva onerosità per il debitore considerata dall'art. 2058
c.c., muta veste e deve valutarsi alla stregua di eccessiva onerosità per il pubblico interesse e per la collettività (cfr. Consiglio
Stato sez. IV, 14 giugno 2001, n. 3169).

Esclusa la possibilità di accordare il risarcimento in forma specifica, va esaminata la subordinata istanza risarcitoria.

La ricorrente ha quantificato il danno per lucro cessante in una percentuale del 10% dell'ammontare della base d’asta pari ad €
376.742,00, in € 489.764,00 per danno emergente e € 133.934,00 per spese generali. 

La richiesta è fondata nei limiti che seguono.

Deve anzitutto dichiararsi la spettanza del risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. 21 luglio 1998 n. 80 come
sostituito dalla L. n.205/2000).

Al riguardo è evidente: 

a) l’illegittimità del comportamento dello IACP che ha cagionato il danno; 

b) il nesso eziologico che correla i provvedimenti impugnati; e il danno patrimoniale derivato dalla mancata aggiudicazione
dell'appalto alla ricorrente; 

c) la sussistenza di un danno, patrimonialmente valutabile nel mancato utile che sarebbe derivato dall'esecuzione dei lavori. 

Tuttavia la relativa quantificazione va ricondotta alla previsione dell'art. 345 l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. F, che stabilendo la
percentuale del residuo corrispettivo dovuta all'impresa appaltatrice per il caso di esercizio da parte del committente della facoltà
di recesso, regola i crediti pecuniari derivanti da detto atto legittimo dell'amministrazione. 

Nella diversa ipotesi della responsabilità risarcitoria dell'amministrazione medesima per inadempimento, tale criterio può essere
utilizzato quale parametro per la determinazione del lucro cessante dall'appaltatore (cfr. Cassazione civile sez. I, 1 febbraio 1995,
n. 1114).

Pertanto, in relazione alla offerta della ricorrente sul lotto, ritiene il Collegio che l’IACP debba offrire una somma pari al 10% della
percentuale offerta dall’IBECO. 

In relazione al disposto risarcimento, ritiene il Collegio di inviare copia della recente decisione alla competente Procura Regionale
della C.d.C. per l’accertamento di eventuali responsabilità contabili.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in €3.000,00 a carico dell’IACP.

                                              P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sez.III^-ter, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:

1) accoglie l’istanza di risarcimento del danno nei limiti di cui in motivazione.

2) Condanna lo IACP al pagamento delle spese del presente giudizio nei confronti della Società ricorrente, che vengono liquidate
in € 3.000,00.

3) Ordina la trasmissione della presente decisione alla Procura Regionale della Corte dei Conti per gli accertamenti di
competenza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio– Sez. III^-ter, in Roma, nella Camera di Consiglio del 10.10.2002. 

IL PRESIDENTE dr. Francesco Corsaro

IL CONSIGLIERE-EST. dr. Umberto Realfonzo

Depositata in segreteria in data 13 febbraio 2003.

 

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