Giurisprudenza - Appalti

Consiglio di Stato, sez. V, 1° luglio 2002, n. 3586, sulla legittimazione degli ordini professionali ad impugnare le gare 
  
REPUBBLICA ITALIANA        
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO       
Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale, (Quinta Sezione)         
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso n. 7863 del 1995, proposto da Giannelli Antonio, rappresentato e difeso dall’avv. Attolini Giuseppe, elettivamente domiciliato presso lo Studio Allocca e Salerno in Roma, via Lima 35
contro
il Comune di Torre Santa Susanna, non costituito, e l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brindisi, rappresentato e difeso  dall’avv.  Giuseppe Pellegrino, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma via dei Giustignani 18
e nei confronti
del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Fauceglia, con domicilio in via Monte Zebio n. 19, presso lo studio Pineschi e Fauceglia – interveniente ad adjuvandum
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce – 15 aprile 1995, n. 312, resa tra le parti.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brindisi e l’intervento ad adjuvandum del consiglio Nazionale dei Periti Industriali;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 29 gennaio 2002 il consigliere Marzio Branca, e uditi gli avv.ti G. Fauceglia nella discussione e l’avv. A. Manzi, su delega dell’avv. Pellegrino, presente nelle preliminari.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con la sentenza in epigrafe è stato accolto il ricorso proposto dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brindisi avverso la deliberazione con la quale la Giunta Municipale di Torre Santa Susanna ha affidato al geometra e perito industriale elettronico Antonio Giannelli l’incarico di redigere il progetto esecutivo dei lavori di sistemazione ed ampliamento dell’impianto di illuminazione pubblica del centro storico del Comune, per l’importo di L. 400.000.000=.
Disposta una verificazione istruttoria sulle caratteristiche tecniche dell’incarico, eseguita da ingegneri dell’ISPESL, il TAR ha ritenuto che la progettazione affidata al perito industriale odierno appellante avesse carattere complesso, e, pertanto, la deliberazione impugnata contrastasse con l’art. 16, lett. b) del R.D. n. 275 del 1929, che limita le competenze professionali dei periti industriali elettronici alla progettazione di installazioni “semplici”.
Avverso la decisione il geom. Giannelli ha proposto appello sostenendone l’erroneità e chiedendone la riforma. Ha contestato che l’interpretazione della norma seguita dal primo giudice fosse corretta e, sul piano del fatto, ha negato che la progettazione affidatagli avesse carattere complesso.
Si è costituito nel  giudizio di appello l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brindisi per resistere al gravame.
Ha esplicato intervento per sostenere le ragioni dell’appellante il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali.
Alla pubblica udienza del  la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
Va esaminata in primo luogo l’eccezione di inammissibilità del ricorso in primo grado, sollevata dall’interveniente ad adjuvandum Consiglio Nazionale dei Periti Industriali, sul rilievo a) che l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brindisi era privo di legittimazione ad impugnare la deliberazione de qua, in quanto non lesiva di un interesse generale della categoria; b) la vertenza avrebbe dovuto essere portata alla cognizione della giurisdizione ordinaria su iniziativa dell’unico soggetto danneggiato, ossia dall’ing. Fernando Nigro, cui, in un primo tempo, era stato affidata la progettazione poi commessa al perito industriale odierno appellante.
L’eccezione va disattesa sotto entrambi i profili.
Quanto al primo aspetto, la giurisprudenza amministrativa, nelle sue pronunce largamente prevalenti, ha riconosciuto agli ordini professionali il compito di tutelare anche in giudizio la professionalità e l’immagine della categoria (Cons. St. Sez. IV, 7 ottobre 1993, n. 849; Sez. V, 3 giugno 1996, n. 624).
Il Collegio ritiene che il detto indirizzo, pur potendo incontrare alcune eccezioni (vedi infatti, in senso contrario, Sez. IV, 23 ottobre 1998 n. 1378), vada nella sostanza confermato, nel senso che, quando sia effettivamente riconoscibile nel provvedimento amministrativo una capacità lesiva di interessi unitari della categoria, l’Ente esponenziale della medesima sia legittimata far valere in giudizio anche ragioni ed interessi che non si riferiscano alle attribuzioni proprie dell’Ordine come soggetto (v. da ultimo, Sez. V, 1 ottobre 2001, n. 5193). 
E’ vero, come ricordato dall’interveniente, che tale recente  pronuncia si è conclusa con un dispositivo di inammissibilità del gravame  proposto da un Ordine professionale, ma la motivazione chiarisce che, nella specie, il provvedimento impugnato era privo una qualche portata lesiva degli interessi che l’appellante intendeva, ed era legittimato, a tutelare.
Nel caso in esame, invece, è da ammettere che l’affidamento ad appartenenti ad un ordine professionale di incarichi per prestazioni rientranti nella competenza specifica di diversa professione rappresenti un pregiudizio per gli interessi di tutti gli appartenenti a quest’ultima, e, pertanto, l’Ordine esponenziale di tali interessi può legittimamente farsene carico, anche nella via della tutela giurisdizionale.
Quanto alla pretesa giurisdizione del giudice ordinario, è da ritenere che la tutelabilità nella sede propria della posizioni di diritto soggettivo, eventualmente violate dalla deliberazione per cui è causa, sia problematica ininfluente sul corretto radicamento del procedimento giurisdizionale dinanzi alla giurisdizione amministrativa da parte del soggetto che si ritenga leso in un proprio interesse legittimo, che, pertanto, ne domandi l’annullamento.
Tanto premesso, le censure di merito mosse dall’appellante vanno disattese.
 L’interpretazione dell’art. 16 lett. d) del R.D. 11 febbraio 1929, n. 275, seguita dal primo giudice è pienamente condivisibile. La attribuzione ai periti industriali elettricisti della progettazione di “semplici macchine ed installazioni … elettriche, le quali non richiedano la conoscenza del calcolo infinitesimale” è formulata secondo un dato testuale che risulterebbe palesemente forzato, ove si volesse riferire l’aggettivo “semplici” alla sola progettazione di macchine e non anche alle installazioni. 
A tale riguardo, tuttavia, l’interveniente Consiglio Nazionale dei Periti Industriali addebita alla sentenza appellata di non aver tenuto conto della evoluzione subita dalla normativa sopra menzionata, per effetto della regolamentazione degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di perito industriale (d.m. 29 dicembre 1991, n. 445 e d.m. 9 marzo 1994), dalla quale emergerebbe che il perito industriale consegue una preparazione curricolare abilitante all’esecuzione di progettazioni assai complesse.
Anche riguardata sotto tale profilo la conclusione raggiunta dai primi giudici non risulta inficiata.
I rilievi anzidetti, infatti, non sono idonei a superare la limitazione derivante dal ricordato art. 16 dett. D) del R.D. del 1929 per quanto riguarda l’impiego del calcolo infinitesimale.
Va ricordato infatti che la consulenza tecnica disposta dal giudice di primo grado, in risposta al quesito n. 3, aveva affermato che la realizzazione della rete di illuminazione di un centro abitato avrebbe richiesto sia il possesso di nozioni di scienza delle costruzioni e di meccanica, quanto alla corretta scelta e sistemazione dei sostegni dei corpi illuminanti, sia fondamentali nozioni di calcolo infinitesimale ai fini di una corretta protezione contro il corto circuito delle linee elettriche di alimentazione.
Tali affermazioni, che non trovano alcuna smentita nella prodotta documentazione sulle prove di esame di Stato cui si è fatto cenno, non hanno formato oggetto di specifica controdeduzione, le parti resistenti essendosi limitate a censurare la verificazione nella parte in cui muove osservazioni critiche al progetto  redatto dall’appellante.
Ritiene tuttavia il Collegio che, nella specie, non fosse, e non sia, in discussione la validità del progetto o la capacità personale dell’appellante, anche in relazione al possesso da parte sua del titolo di geometra e della relativa abilitazione, bensì la legittimità dell’affidamento a perito industriale elettrotecnico di una progettazione non semplice e implicante calcolo infinitesimale. 
Se la nozione di progettazione “non semplice” può presentare aspetti problematici, sui quali non conviene attardarsi, l’elemento del calcolo infinitesimale presenta connotati sufficientemente nitidi e tali da condurre al rigetto dell’appello.
La spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta,   rigetta l’appello in epigrafe; 
dispone la compensazione delle spese;
ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma, nella  camera di consiglio del 29 gennaio 2002 con l'intervento dei magistrati:
Agostino Elefante Presidente
Corrado Allegretta Consigliere
Goffredo Zaccardi Consigliere
Francesco D’Ottavi Consigliere
Marzio Branca Consigliere est.
 
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