Giurisprudenza - Edilizia ed urbanistica

Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. del 27 gennaio 2003 n. 419 sulla nozione di manufatto e sul rispetto delle distanze minime tra edifici
 

FATTO

           1. La signora Pierini Engel, comproprietaria dell'immobile sito in Viareggio (LU), Viale
           Margherita n.4, ha chiesto al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana,
           l'annullamento della concessione edilizia n.57 del 24 gennaio 2000 del Comune di
           Viareggio e del parere del Soprintendente ai Beni Ambientali Architettonici, Artistici e
           Storici di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara del 28 settembre 1999, rilasciati alla
           signora Quiriconi Gloria ed alla Soc. Pizzeria Athos s.n.c., in relazione al fabbricato sito ai
           nn.2 e 3 di Viale Margherita. 
           L'adito T.A.R. ha accolto il ricorso, con la sentenza ora impugnata dalla sig.ra Gloria
           Quiriconi, con atto d'appello, n.5001/2002. 
           2. L'appellante Quiriconi deduce i seguenti motivi: omessa, insufficiente, contraddittoria
           ed infondata motivazione sull'accoglimento del motivo del ricorso relativo all'illegittimita'
           della concessione n.57/2000, per violazione degli articoli 35 e 45 del regolamento edilizio
           del Comune di Viareggio; travisamento dei fatti e difetto dei presupposti, in quanto
           sarebbe stata autorizzata la costruzione di un manufatto ad una distanza inferiore al
           limite imposto dalla normativa regolamentare e per violazione dell'art.907 c.c., in materia
           di distanze dalle vedute; travisamento dei fatti e difetto dei presupposti, sull'assunto
           che la veranda in questione sarebbe stata concessionata anche in violazione delle
           disposizioni legislative sulle distanze dalle vedute. 
           2.1. In primo luogo, segnala la presenza tra le strutture (il manufatto della signora Pierini
           e la tenda dell'odierna appellante) di una porzione di area comunale larga mt. 1 circa;
           circostanza questa che comporta la non soggezione all'obbligo delle distanze legali. 
           2.2. Non sussiste la presunta violazione degli articoli 35 e 45 del regolamento edilizio del
           comune di Viareggio. 
           L'articolo 35 cosi' dispone: "le tettoie, i portici, le pensiline a sbalzo ed i loggiati di
           profondita' non superiore a mt. 2.00 misurata dalla parete esterna al pilastro di sostegno,
           dai pilastri potranno essere aggiunte le gronde con sbalzo massimo di 50 cm. escluso il
           canale di' gronda". La disposizione in esame, secondo l'interpretazione letterale, fa
           riferimento a determinate dimensioni, cioe' 2 metri, solo relativamente alle caratteristiche
           proprie dei loggiati: le tettoie, cosi come i portici e le pensiline a sbalzo non presentano
           alcun tipo di precisazione in proposito. 
           Non trova applicazione la disciplina delle distanze di cui all'art.45 del regolamento edilizio,
           trattandosi di zona A. 
           Inoltre, la struttura in questione non e' una nuova costruzione, ne' un ampliamento; cio'
           di per se' esclude l'applicabilita' della norma di cui all'art.45, e comunque l'esistenza di
           una spazio pubblico fra la tenda e il manufatto ne escludono l'applicazione. 
           Tale articolo altro non e' che l'applicazione in sede comunale della normativa di cui al
           d.m. n.1444/1968, le cui norme (e con esse le norme comunali che ne costituiscono
           attuazione) non si applicano nelle zone A, quale quella in cui 
           si trova la veranda de qua. 
           In ogni caso la norma specifica sulle verande in Passeggiata e' l'art.88 del regolamento
           comunale; in detto articolo, che e' la norma speciale per le verande in Passeggiata nulla
           si dice circa le distanze, proprio perche' si tratta di zona A. 
           Sul punto, la motivazione del giudice di primo grado nulla dice, omettendo di considerare
           quanto rilevato. 
           Il T.A.R. Toscana, infine, non ha considerato un fatto fondamentale ed incontestabile ai
           fini di definire costruzioni o meno le tende in questione. 
           Tali tende non sorgono, come nel caso della manufatto Pierini, su terreno demaniale dato
           in concessione, bensi' pagano al comune di Viareggio la sola occupazione di suolo
           pubblico. Cio' sta a significare che non si tratta di un manufatto, di una costruzione,
           altrimenti il suolo su cui esse sono installate avrebbe dovuto esser dato in concessione
           demaniale con diritto di superficie. 
           3. Con il ricorso in appello, n.5002/2002, la stessa sentenza e' stata appellata dalla Soc.
           Pizzeria Athos s.n.c., che, in via preliminare, sostiene che le verande sono due e la sua -
           a differenza dell'altra di proprieta' della sig.ra Quiriconi - si trova a circa venti metri da
           quella della proprieta' Pierini. Tuttavia, il primo giudice, nell'accogliere il ricorso avverso la
           concessione edilizia n.57/2000, che riguardava entrambe le verande, ha erroneamente
           annullato anche quella autonoma parte della stessa concessione, relativa alla veranda
           della Pizzeria Athos. 
           Nel merito, l'appellante deduce le medesime censure proposte nel ricorso n.5001/2002,
           dalla Quiriconi. 
           4. La signora Pierini Engel, costituitasi in giudizio ha sostenuto l'infondatezza di entrambi
           i ricorsi, chiedendone il rigetto; mentre il Comune di Viareggio ed il Ministero per i beni e
           le attivita' culturali hanno chiesto l'accoglimento degli appelli. 

DIRITTO

           1. La sentenza impugnata ha annullato la concessione edilizia n.57 del 24 gennaio 2000
           del Comune di Viareggio ed il parere del Soprintendente ai Beni Ambientali Architettonici,
           Artistici e Storici di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara del 28 settembre 1999,
           rilasciati alla signora Gloria Quiriconi ed alla Soc. Pizzeria Athos s.n.c., in relazione al
           fabbricato sito ai nn.2 e 3 di Viale Margherita, in accoglimento del ricorso presentato
           dalla signora Pierini Engel, comproprietaria dell'immobile sito in Viareggio (LU), Viale
           Margherita n.4. 
           2. I due ricorsi in appello, nn.5001 e 5002 del 2002, proposti, rispettivamente, dalla
           Quiriconi e dalla Pizzeria Athos s.n.c., vanno riuniti, per un esame congiunto, atteso che
           impugnano la stessa sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana,
           sezione terza, n.261 
           del 18 febbraio 2002. 
           3. Il secondo ricorso 5002/2002, proposto dalla Pizzeria Athos s.n.c., merita
           accoglimento. 
           La concessione edilizia n.57/2002, rilasciata alla signora Gloria Quiriconi ed alla Soc.
           Pizzeria Athos s.n.c., riguardava l'esecuzione di due verande, che costituiscono
           individualita' distinte nella struttura e nella localizzazione. 
           Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la signora Engel Pierini ha manifestato un
           esclusivo interesse avverso la veranda piu' vicina al proprio immobile, in quanto realizzata
           "nello spazio antistante la vetrina della ricorrente (Pierini)...ad una distanza di cm. 80
           dall'immobile della ricorrente". Anche i mezzi di gravame erano diretti a far valere il
           rispetto delle distanze, ex art.45 del regolamento edilizio del Comune di Viareggio (10
           metri), ed in via subordinata ex art.907 cod. civ. (3 metri), citando sempre la veranda
           della Quiriconi. 
           In tal senso, la sentenza ha accolto il ricorso per il mancato rispetto della distanza di 10
           metri, in violazione del predetto art.45 del regolamento edilizio. 
           Di conseguenza, l'annullamento della concessione edilizia doveva essere circoscritto alla
           parte concernente l'esecuzione della veranda realizzata dalla Quiriconi, ma non anche
           alla realizzazione della veranda della Pizzeria Athos s.n.c., strutturalmente autonoma,
           che dista oltre 10 metri, 
           come risulta in atti e non e' contestato dalla stessa Pierini. 
           Sotto questo profilo, va riformata in parte qua la sentenza di primo grado, in
           accoglimento del ricorso 5002/2002, proposto dalla Pizzeria Athos s.n.c.. 
           4. Diversamente, va respinto il ricorso 5001/2002, proposto dalla Quiriconi. 
           4.1. L'appellante sostiene che la struttura in questione non e' una nuova costruzione, ne'
           un ampliamento; pertanto, non sarebbe applicabile l'art.45 del regolamento edilizio del
           comune di Viareggio. 
           L'assunto non e' condivisibile. 
           Come e' noto, la nozione di costruzione, ai fini del rilascio della concessione edilizia, si
           configura in presenza di opere che attuino un trasformazione urbanistico-edilizia del
           territorio, con perdurante modifica dello stato dei luoghi, a prescindere che essa
           avvenga mediante realizzazione d'opere murarie. 
           Infatti, e' irrilevante che le opere siano realizzate in metallo, in laminati di plastica, in
           legno o altro materiale, laddove comportino la trasformazione del tessuto urbanistico ed
           edilizio. 
           Parimenti irrilevante, ai fini della qualificazione dell'opera, e' la circostanza che la veranda
           non sorga su terreno demaniale dato in concessione, ma dietro pagamento al comune di
           Viareggio della sola occupazione di suolo pubblico. 
           Nella specie, costituisce nuova costruzione, o ampliamento della costruzione esistente,
           la veranda in questione, in quanto, sotto il profilo strutturale, e' stabilmente infissa al
           suolo, con profondita' dalla parete esterna al pilastro di sostegno di mt. 5,20, con
           dimensioni planimetriche di mt. 7,15 x 5,07 e con un'altezza nella parte superiore di mt.
           2,85 e nella parte inferiore di mt. 2,80; e, sotto il profilo funzionale, e' preordinata a
           soddisfare la non precaria esigenza del titolare di un pubblico esercizio (Cons. Stato,
           sez.V, 20 marzo 2000, n.1507 e 7 ottobre 1996, n.1194; Cass. pen., sez.III, 12 maggio
           1995, n.1758 e 6 aprile 1988). 
           4.2. La qualificazione dell'opera, come costruzione, comporta l'infondatezza della
           censura, secondo cui, nella specie, non sussista la violazione dell'art.35 del regolamento
           edilizio del comune di Viareggio. 
           Sostiene l'appellante che, ai sensi del predetto art.35, non sono considerati nel calcolo
           del volume: "le tettoie, i portici, le pensiline a sbalzo ed i loggiati di profondita' non
           superiore a mt. 2.00 misurata dalla parete esterna al pilastro di sostegno, dai pilastri
           potranno essere aggiunte le gronde con sbalzo massimo di 50 cm. escluso il canale di'
           gronda". La disposizione in esame, secondo l'interpretazione letterale, fa riferimento a
           determinate dimensioni, cioe' 2 metri, solo relativamente alle caratteristiche proprie dei
           loggiati: le tettoie, cosi come i portici e le pensiline a sbalzo non presentano alcun tipo di
           precisazione in proposito. 
           Ritiene il Collegio che la disposizione invocata non trovi applicazione nei casi, come quello
           in esame, in cui la veranda costituisca, essa stessa, una costruzione urbanisticamente
           rilevante, in quanto per i caratteri strutturali e funzionali comporta un peso urbanistico. 
           4.3. Con altra censura, l'appellante assume che non trova applicazione la disciplina delle
           distanze di cui all'art.45 del regolamento edilizio, trattandosi di zona A. 
           Tale articolo altro non e' che l'applicazione in sede comunale della normativa di cui al
           d.m. 2 aprile 1968, n.1444, le cui norme (e con esse le norme comunali che ne
           costituiscono attuazione) non si applicano nelle zone A, quale quella in cui si trova la
           veranda de qua. 
           In tal senso, l'appellante ritiene che la norma specifica sulle verande in Passeggiata sia
           l'art.88 del regolamento comunale, che nulla dice circa le distanze, proprio perche' si
           tratta di zona A. 
           Il motivo, cosi' articolato, non merita accoglimento. 
           L'art.9 del citato d.m. non preclude ai comuni, nella formazione dei piani regolatori
           generali e dei regolamenti edilizi, la possibilita' di prescrivere un distacco fra edifici che si
           fronteggino, maggiore rispetto a quello minimo imposto dal decreto (Cass. civ. sez.II, 4
           febbraio 1998, n.1132). 
           Nella specie, l'art.45 del regolamento edilizio definisce, in via generale, la distanza tra gli
           edifici, precludendo, in tal modo, la diretta applicabilita' del citato l'art.9 d.m.
           n.1444/1968 (Cons. Stato sez.V, 23 maggio 2000, n.2983). 
           In ogni caso, lo stesso art.9 del predetto decreto detta una puntuale disposizione per le
           zone A), limitatamente alle operazioni di risanamento conservativo e alle eventuali
           ristrutturazioni; ed, in tal caso, prevede che le distanze tra gli edifici non possano essere
           inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti (nella specie, la distanza
           tra i fabbricati e' di circa un metro); diversamente, la distanza minima di dieci metri tra
           edifici si applica alla realizzazione di nuovi edifici anche in zona omogenea "A". 
           Inoltre, non trova applicazione l'invocato art.88, che fa riferimento a "veranda a servizio
           delle attivita' esistenti", mentre, nella specie, l'opera si configura, per i dati strutturali e
           funzionali, una vera costruzione, che necessita di concessione edilizia ed e' soggetta
           anche alle norme sulle distanze, come in precedenza argomentato. 
           4.4. Con altro motivo, l'appellante sostiene che tra il manufatto della signora Pierini e la
           propria veranda esiste una porzione di area comunale larga mt. 1 circa; cio' comporta la
           non soggezione all'obbligo delle distanze legali. 
           Poiche' la censura e' manifestamente infondata, puo' prescindersi dall'esame della
           questione di inammissibilita' della stessa, in quanto formulata per la prima volta in
           appello, come lamentato dalla Pierini. 
           In via preliminare, poiche' lo spazio pubblico consiste in un'intercapedine senza uscita
           della larghezza di cm 95 e della lunghezza di mt. 5, la Quiriconi aveva l'onere di provare
           l'esistenza di una via pubblica, ovvero l'espressa o tacita manifestazione di volonta'
           dell'amministrazione di destinare tale spazio al servizio pubblico, nonche' la concreta
           destinazione del suolo a tale scopo, in quanto, il carattere pubblico della strada attiene,
           piu' che alla proprieta' del bene, all'uso concreto di esso da parte della collettivita' (Cass.
           civ. sez.II, 19 dicembre 1996, n.11373). 
           Nel merito, l'esonero dal rispetto delle distanze legali previsto dall'art.879, comma 2,
           c.c., per le costruzioni a confine con le piazze e vie pubbliche, si giustifica con l'obbligo
           alternativo di osservare "le leggi e i regolamenti che le riguardano". Nella specie, non e'
           contestata l'affermazione dell'appellata Pietrini, secondo cui il regolamento comunale
           impone la distanza di cinque metri da strade e piazze. 
           Infine, non trovano applicazione, nel caso in esame, gli articoli 905 e 907 c.c., la cui
           disciplina ha natura giuridica, presupposti di fatto e contenuto precettivo diversi da quelli
           relativi alla disciplina di cui all'art.873 c.c.. Quest'ultima norma - come integrata
           dall'art.45 del regolamento edilizio locale - va comunque e preliminarmente rispettata,
           con l'osservanza della distanza tra le costruzioni (Cass. civ. sez.II, 26 febbraio 2001,
           n.2765 e 22 marzo 2000, n.3421). 
           5. Per quanto precede, va accolto il ricorso n.5002/2002, proposto dalla Pizzeria Athos
           s.n.c., con conseguente parziale riforma della sentenza appellata, mentre va respinto il
           ricorso n.5001/2002, proposto dalla signora Quiriconi, con conseguente conferma della
           sentenza in parte qua. 
           Le spese possono compensarsi. 

           P.Q.M. 

           Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, riunisce i ricorsi in epigrafe
           specificati; accoglie il ricorso n.5002/2002, proposto dalla Pizzeria Athos s.n.c., con
           conseguente parziale riforma della sentenza appellata; respinge il ricorso n.5001/2002,
           proposto dalla signora Quiriconi, con conseguente conferma della sentenza in parte qua.
           Spese compensate. 
           Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorita' amministrativa. 
           Cosi' deciso in Roma, il 26 novembre 2002, dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale -
           Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori: 
           Mario Egidio SCHINAIA - Presidente - 
           Alessandro PAJNO - Consigliere - 
           Luigi MARUOTTI - Consigliere - 
           Carmine VOLPE - Consigliere - 
           Pietro FALCONE - Consigliere Est. - 
           DEPOSITATO IN SEGRETERIA IL 27 GENNAIO 2003

 

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