Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. del 27 gennaio 2003 n. 419 sulla
nozione di manufatto e sul rispetto delle distanze minime tra edifici
FATTO
1. La signora
Pierini Engel, comproprietaria dell'immobile sito in Viareggio (LU), Viale
Margherita
n.4, ha chiesto al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana,
l'annullamento
della concessione edilizia n.57 del 24 gennaio 2000 del Comune di
Viareggio
e del parere del Soprintendente ai Beni Ambientali Architettonici, Artistici
e
Storici
di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara del 28 settembre 1999, rilasciati
alla
signora
Quiriconi Gloria ed alla Soc. Pizzeria Athos s.n.c., in relazione al fabbricato
sito ai
nn.2 e
3 di Viale Margherita.
L'adito
T.A.R. ha accolto il ricorso, con la sentenza ora impugnata dalla sig.ra
Gloria
Quiriconi,
con atto d'appello, n.5001/2002.
2. L'appellante
Quiriconi deduce i seguenti motivi: omessa, insufficiente, contraddittoria
ed infondata
motivazione sull'accoglimento del motivo del ricorso relativo all'illegittimita'
della
concessione n.57/2000, per violazione degli articoli 35 e 45 del regolamento
edilizio
del Comune
di Viareggio; travisamento dei fatti e difetto dei presupposti, in quanto
sarebbe
stata autorizzata la costruzione di un manufatto ad una distanza inferiore
al
limite
imposto dalla normativa regolamentare e per violazione dell'art.907 c.c.,
in materia
di distanze
dalle vedute; travisamento dei fatti e difetto dei presupposti, sull'assunto
che la
veranda in questione sarebbe stata concessionata anche in violazione delle
disposizioni
legislative sulle distanze dalle vedute.
2.1. In
primo luogo, segnala la presenza tra le strutture (il manufatto della signora
Pierini
e la tenda
dell'odierna appellante) di una porzione di area comunale larga mt. 1 circa;
circostanza
questa che comporta la non soggezione all'obbligo delle distanze legali.
2.2. Non
sussiste la presunta violazione degli articoli 35 e 45 del regolamento
edilizio del
comune
di Viareggio.
L'articolo
35 cosi' dispone: "le tettoie, i portici, le pensiline a sbalzo ed i loggiati
di
profondita'
non superiore a mt. 2.00 misurata dalla parete esterna al pilastro di sostegno,
dai pilastri
potranno essere aggiunte le gronde con sbalzo massimo di 50 cm. escluso
il
canale
di' gronda". La disposizione in esame, secondo l'interpretazione letterale,
fa
riferimento
a determinate dimensioni, cioe' 2 metri, solo relativamente alle caratteristiche
proprie
dei loggiati: le tettoie, cosi come i portici e le pensiline a sbalzo non
presentano
alcun
tipo di precisazione in proposito.
Non trova
applicazione la disciplina delle distanze di cui all'art.45 del regolamento
edilizio,
trattandosi
di zona A.
Inoltre,
la struttura in questione non e' una nuova costruzione, ne' un ampliamento;
cio'
di per
se' esclude l'applicabilita' della norma di cui all'art.45, e comunque
l'esistenza di
una spazio
pubblico fra la tenda e il manufatto ne escludono l'applicazione.
Tale articolo
altro non e' che l'applicazione in sede comunale della normativa di cui
al
d.m. n.1444/1968,
le cui norme (e con esse le norme comunali che ne costituiscono
attuazione)
non si applicano nelle zone A, quale quella in cui
si trova
la veranda de qua.
In ogni
caso la norma specifica sulle verande in Passeggiata e' l'art.88 del regolamento
comunale;
in detto articolo, che e' la norma speciale per le verande in Passeggiata
nulla
si dice
circa le distanze, proprio perche' si tratta di zona A.
Sul punto,
la motivazione del giudice di primo grado nulla dice, omettendo di considerare
quanto
rilevato.
Il T.A.R.
Toscana, infine, non ha considerato un fatto fondamentale ed incontestabile
ai
fini di
definire costruzioni o meno le tende in questione.
Tali tende
non sorgono, come nel caso della manufatto Pierini, su terreno demaniale
dato
in concessione,
bensi' pagano al comune di Viareggio la sola occupazione di suolo
pubblico.
Cio' sta a significare che non si tratta di un manufatto, di una costruzione,
altrimenti
il suolo su cui esse sono installate avrebbe dovuto esser dato in concessione
demaniale
con diritto di superficie.
3. Con
il ricorso in appello, n.5002/2002, la stessa sentenza e' stata appellata
dalla Soc.
Pizzeria
Athos s.n.c., che, in via preliminare, sostiene che le verande sono due
e la sua -
a differenza
dell'altra di proprieta' della sig.ra Quiriconi - si trova a circa venti
metri da
quella
della proprieta' Pierini. Tuttavia, il primo giudice, nell'accogliere il
ricorso avverso la
concessione
edilizia n.57/2000, che riguardava entrambe le verande, ha erroneamente
annullato
anche quella autonoma parte della stessa concessione, relativa alla veranda
della
Pizzeria Athos.
Nel merito,
l'appellante deduce le medesime censure proposte nel ricorso n.5001/2002,
dalla
Quiriconi.
4. La
signora Pierini Engel, costituitasi in giudizio ha sostenuto l'infondatezza
di entrambi
i ricorsi,
chiedendone il rigetto; mentre il Comune di Viareggio ed il Ministero per
i beni e
le attivita'
culturali hanno chiesto l'accoglimento degli appelli.
DIRITTO
1. La sentenza
impugnata ha annullato la concessione edilizia n.57 del 24 gennaio 2000
del Comune
di Viareggio ed il parere del Soprintendente ai Beni Ambientali Architettonici,
Artistici
e Storici di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara del 28 settembre 1999,
rilasciati
alla signora Gloria Quiriconi ed alla Soc. Pizzeria Athos s.n.c., in relazione
al
fabbricato
sito ai nn.2 e 3 di Viale Margherita, in accoglimento del ricorso presentato
dalla
signora Pierini Engel, comproprietaria dell'immobile sito in Viareggio
(LU), Viale
Margherita
n.4.
2. I due
ricorsi in appello, nn.5001 e 5002 del 2002, proposti, rispettivamente,
dalla
Quiriconi
e dalla Pizzeria Athos s.n.c., vanno riuniti, per un esame congiunto, atteso
che
impugnano
la stessa sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana,
sezione
terza, n.261
del 18
febbraio 2002.
3. Il
secondo ricorso 5002/2002, proposto dalla Pizzeria Athos s.n.c., merita
accoglimento.
La concessione
edilizia n.57/2002, rilasciata alla signora Gloria Quiriconi ed alla Soc.
Pizzeria
Athos s.n.c., riguardava l'esecuzione di due verande, che costituiscono
individualita'
distinte nella struttura e nella localizzazione.
Con il
ricorso introduttivo del presente giudizio, la signora Engel Pierini ha
manifestato un
esclusivo
interesse avverso la veranda piu' vicina al proprio immobile, in quanto
realizzata
"nello
spazio antistante la vetrina della ricorrente (Pierini)...ad una distanza
di cm. 80
dall'immobile
della ricorrente". Anche i mezzi di gravame erano diretti a far valere
il
rispetto
delle distanze, ex art.45 del regolamento edilizio del Comune di Viareggio
(10
metri),
ed in via subordinata ex art.907 cod. civ. (3 metri), citando sempre la
veranda
della
Quiriconi.
In tal
senso, la sentenza ha accolto il ricorso per il mancato rispetto della
distanza di 10
metri,
in violazione del predetto art.45 del regolamento edilizio.
Di conseguenza,
l'annullamento della concessione edilizia doveva essere circoscritto alla
parte
concernente l'esecuzione della veranda realizzata dalla Quiriconi, ma non
anche
alla realizzazione
della veranda della Pizzeria Athos s.n.c., strutturalmente autonoma,
che dista
oltre 10 metri,
come risulta
in atti e non e' contestato dalla stessa Pierini.
Sotto
questo profilo, va riformata in parte qua la sentenza di primo grado, in
accoglimento
del ricorso 5002/2002, proposto dalla Pizzeria Athos s.n.c..
4. Diversamente,
va respinto il ricorso 5001/2002, proposto dalla Quiriconi.
4.1. L'appellante
sostiene che la struttura in questione non e' una nuova costruzione, ne'
un ampliamento;
pertanto, non sarebbe applicabile l'art.45 del regolamento edilizio del
comune
di Viareggio.
L'assunto
non e' condivisibile.
Come e'
noto, la nozione di costruzione, ai fini del rilascio della concessione
edilizia, si
configura
in presenza di opere che attuino un trasformazione urbanistico-edilizia
del
territorio,
con perdurante modifica dello stato dei luoghi, a prescindere che essa
avvenga
mediante realizzazione d'opere murarie.
Infatti,
e' irrilevante che le opere siano realizzate in metallo, in laminati di
plastica, in
legno
o altro materiale, laddove comportino la trasformazione del tessuto urbanistico
ed
edilizio.
Parimenti
irrilevante, ai fini della qualificazione dell'opera, e' la circostanza
che la veranda
non sorga
su terreno demaniale dato in concessione, ma dietro pagamento al comune
di
Viareggio
della sola occupazione di suolo pubblico.
Nella
specie, costituisce nuova costruzione, o ampliamento della costruzione
esistente,
la veranda
in questione, in quanto, sotto il profilo strutturale, e' stabilmente infissa
al
suolo,
con profondita' dalla parete esterna al pilastro di sostegno di mt. 5,20,
con
dimensioni
planimetriche di mt. 7,15 x 5,07 e con un'altezza nella parte superiore
di mt.
2,85 e
nella parte inferiore di mt. 2,80; e, sotto il profilo funzionale, e' preordinata
a
soddisfare
la non precaria esigenza del titolare di un pubblico esercizio (Cons. Stato,
sez.V,
20 marzo 2000, n.1507 e 7 ottobre 1996, n.1194; Cass. pen., sez.III, 12
maggio
1995,
n.1758 e 6 aprile 1988).
4.2. La
qualificazione dell'opera, come costruzione, comporta l'infondatezza della
censura,
secondo cui, nella specie, non sussista la violazione dell'art.35 del regolamento
edilizio
del comune di Viareggio.
Sostiene
l'appellante che, ai sensi del predetto art.35, non sono considerati nel
calcolo
del volume:
"le tettoie, i portici, le pensiline a sbalzo ed i loggiati di profondita'
non
superiore
a mt. 2.00 misurata dalla parete esterna al pilastro di sostegno, dai pilastri
potranno
essere aggiunte le gronde con sbalzo massimo di 50 cm. escluso il canale
di'
gronda".
La disposizione in esame, secondo l'interpretazione letterale, fa riferimento
a
determinate
dimensioni, cioe' 2 metri, solo relativamente alle caratteristiche proprie
dei
loggiati:
le tettoie, cosi come i portici e le pensiline a sbalzo non presentano
alcun tipo di
precisazione
in proposito.
Ritiene
il Collegio che la disposizione invocata non trovi applicazione nei casi,
come quello
in esame,
in cui la veranda costituisca, essa stessa, una costruzione urbanisticamente
rilevante,
in quanto per i caratteri strutturali e funzionali comporta un peso urbanistico.
4.3. Con
altra censura, l'appellante assume che non trova applicazione la disciplina
delle
distanze
di cui all'art.45 del regolamento edilizio, trattandosi di zona A.
Tale articolo
altro non e' che l'applicazione in sede comunale della normativa di cui
al
d.m. 2
aprile 1968, n.1444, le cui norme (e con esse le norme comunali che ne
costituiscono
attuazione) non si applicano nelle zone A, quale quella in cui si trova
la
veranda
de qua.
In tal
senso, l'appellante ritiene che la norma specifica sulle verande in Passeggiata
sia
l'art.88
del regolamento comunale, che nulla dice circa le distanze, proprio perche'
si
tratta
di zona A.
Il motivo,
cosi' articolato, non merita accoglimento.
L'art.9
del citato d.m. non preclude ai comuni, nella formazione dei piani regolatori
generali
e dei regolamenti edilizi, la possibilita' di prescrivere un distacco fra
edifici che si
fronteggino,
maggiore rispetto a quello minimo imposto dal decreto (Cass. civ. sez.II,
4
febbraio
1998, n.1132).
Nella
specie, l'art.45 del regolamento edilizio definisce, in via generale, la
distanza tra gli
edifici,
precludendo, in tal modo, la diretta applicabilita' del citato l'art.9
d.m.
n.1444/1968
(Cons. Stato sez.V, 23 maggio 2000, n.2983).
In ogni
caso, lo stesso art.9 del predetto decreto detta una puntuale disposizione
per le
zone A),
limitatamente alle operazioni di risanamento conservativo e alle eventuali
ristrutturazioni;
ed, in tal caso, prevede che le distanze tra gli edifici non possano essere
inferiori
a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti (nella specie,
la distanza
tra i
fabbricati e' di circa un metro); diversamente, la distanza minima di dieci
metri tra
edifici
si applica alla realizzazione di nuovi edifici anche in zona omogenea "A".
Inoltre,
non trova applicazione l'invocato art.88, che fa riferimento a "veranda
a servizio
delle
attivita' esistenti", mentre, nella specie, l'opera si configura, per i
dati strutturali e
funzionali,
una vera costruzione, che necessita di concessione edilizia ed e' soggetta
anche
alle norme sulle distanze, come in precedenza argomentato.
4.4. Con
altro motivo, l'appellante sostiene che tra il manufatto della signora
Pierini e la
propria
veranda esiste una porzione di area comunale larga mt. 1 circa; cio' comporta
la
non soggezione
all'obbligo delle distanze legali.
Poiche'
la censura e' manifestamente infondata, puo' prescindersi dall'esame della
questione
di inammissibilita' della stessa, in quanto formulata per la prima volta
in
appello,
come lamentato dalla Pierini.
In via
preliminare, poiche' lo spazio pubblico consiste in un'intercapedine senza
uscita
della
larghezza di cm 95 e della lunghezza di mt. 5, la Quiriconi aveva l'onere
di provare
l'esistenza
di una via pubblica, ovvero l'espressa o tacita manifestazione di volonta'
dell'amministrazione
di destinare tale spazio al servizio pubblico, nonche' la concreta
destinazione
del suolo a tale scopo, in quanto, il carattere pubblico della strada attiene,
piu' che
alla proprieta' del bene, all'uso concreto di esso da parte della collettivita'
(Cass.
civ. sez.II,
19 dicembre 1996, n.11373).
Nel merito,
l'esonero dal rispetto delle distanze legali previsto dall'art.879, comma
2,
c.c.,
per le costruzioni a confine con le piazze e vie pubbliche, si giustifica
con l'obbligo
alternativo
di osservare "le leggi e i regolamenti che le riguardano". Nella specie,
non e'
contestata
l'affermazione dell'appellata Pietrini, secondo cui il regolamento comunale
impone
la distanza di cinque metri da strade e piazze.
Infine,
non trovano applicazione, nel caso in esame, gli articoli 905 e 907 c.c.,
la cui
disciplina
ha natura giuridica, presupposti di fatto e contenuto precettivo diversi
da quelli
relativi
alla disciplina di cui all'art.873 c.c.. Quest'ultima norma - come integrata
dall'art.45
del regolamento edilizio locale - va comunque e preliminarmente rispettata,
con l'osservanza
della distanza tra le costruzioni (Cass. civ. sez.II, 26 febbraio 2001,
n.2765
e 22 marzo 2000, n.3421).
5. Per
quanto precede, va accolto il ricorso n.5002/2002, proposto dalla Pizzeria
Athos
s.n.c.,
con conseguente parziale riforma della sentenza appellata, mentre va respinto
il
ricorso
n.5001/2002, proposto dalla signora Quiriconi, con conseguente conferma
della
sentenza
in parte qua.
Le spese
possono compensarsi.
P.Q.M.
Il Consiglio
di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, riunisce i ricorsi in
epigrafe
specificati;
accoglie il ricorso n.5002/2002, proposto dalla Pizzeria Athos s.n.c.,
con
conseguente
parziale riforma della sentenza appellata; respinge il ricorso n.5001/2002,
proposto
dalla signora Quiriconi, con conseguente conferma della sentenza in parte
qua.
Spese
compensate.
Ordina
che la presente decisione sia eseguita dall'Autorita' amministrativa.
Cosi'
deciso in Roma, il 26 novembre 2002, dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale
-
Sez.VI
- nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Mario
Egidio SCHINAIA - Presidente -
Alessandro
PAJNO - Consigliere -
Luigi
MARUOTTI - Consigliere -
Carmine
VOLPE - Consigliere -
Pietro
FALCONE - Consigliere Est. -
DEPOSITATO
IN SEGRETERIA IL 27 GENNAIO 2003
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