Giurisprudenza - Edilizia ed urbanistica

Consiglio di Stato, sez. V, sent. 29 gennaio 2003 n. 439, sulla competenza del Sindaco dopo la nomina del Commissario ad acta
 

           FATTO 

           Con l'appello in epigrafe, l'Amministrazione provinciale di Caserta ha fatto presente che il
           sig. Papa, proprietario di un'area in localita' S.Leucio del comune di Caserta, aveva
           impugnato presso il TAR Campania il provvedimento in data 23.6.1984, con il quale il
           Commissario ad acta, nominato in sede sostitutoria dalla Provincia stessa, aveva
           respinto la richiesta dell'interessato, tendente a conseguire la concessione edilizia per la
           costruzione di villette unifamiliari, per contrasto del progetto con il nuovo piano
           regolatore generale adottato, che destinava l'area interessata a zona agricola; che il
           TAR aveva accolto il ricorso ritenendo fondata la censura di violazione e falsa
           applicazione della L. n. 1902/1952. 
           Ha dedotto che detta sentenza era erronea ed ingiusta per le seguenti ragioni: 
           -il ricorso del sig. Papa doveva essere dichiarato inammissibile in quanto non notificato al
           comune di Caserta, che era l'Amministrazione cui era imputabile l'atto impugnato
           adottato dal Commissario ad acta nominato dall'Amministrazione provinciale in
           sostituzione dell'inadempiente Comune; comunque pur non volendo considerare il Comune
           autorita' emanante, la notifica del ricorso andava comunque effettuata a tale
           Amministrazione nella sua qualita' di controinteressato; 
           -in ogni caso il ricorso doveva essere dichiarato improcedibile in quanto nel frattempo
           era stato definitivamente approvato, con decreto del Presidente della provincia di
           Caserta in data 14.9.1987, il piano urbanistico che destinava a zona agricola l'area del
           sig. Papa, per cui costui non avrebbe potuto ricevere alcun vantaggio da una sentenza
           favorevole; 
           -non etra stato tenuto conto del fatto che il diniego del Commissario ad acta si fondava
           sul parere negativo della Commissione edilizia comunale, che non era stato
           espressamente impugnato. 
           Con ordinanza n.1037 del 23.2.2001, questa Sezione ha ordinato alla Segreteria di
           notificare alla parte costituita apposito avviso per accertare il persistente interesse alla
           decisione, secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 8., L. n.1034/1971 nel teso di cui
           all'art.9 L.n.205/2000. 
           La parte appellante ha regolarmente depositato in data 26.6.2001 nuova domanda di
           fissazione di udienza. 
           Con memoria conclusiva l'appellante ha ulteriormente precisato le ragioni di fondatezza
           del gravame. 
           Alla pubblica udienza del 9.7.2002, il ricorso e' passato in decisione. 

           DIRITTO 

           1.Con sentenza TAR Campania Napoli, sez. 2., n. 395 del 17.10.1988, e' stato accolto il
           ricorso proposto dal sig. Papa avverso l'Amministrazione provinciale di Caserta con
           annullamento del provvedimento in data 23.6.1984, con il quale il Commissario ad acta,
           nominato in sede sostitutiva dalla Provincia stessa per inadempienza del comune di
           Caserta, aveva respinto la richiesta dell'interessato, tendente a conseguire la
           concessione edilizia per la costruzione di villette unifamiliari, per contrasto del progetto
           con il nuovo piano regolatore generale adottato il 22.12.1983 che destinava l'area
           interessata a zona agricola. In particolare, il TAR ha ritenuto che il contrasto del
           progetto con il piano regolatore in itinere non poteva giustificare un definitivo diniego
           della concessione edilizia richiesta ma soltanto la sospensione di ogni determinazione
           sulla relativa domanda fino all'approvazione del piano e comunque non oltre il termine di
           legge, secondo quanto previsto dalla L. 3.11.1952 n. 1092 e successive modificazioni. 
           Avverso detta sentenza ha proposto appello l'Amministrazione provinciale di Caserta, che
           si e' limitata a rilevare l'inammissibilita' del ricorso originario e comunque la sua
           improcedibilita', senza contestare nel merito la sentenza del TAR. 
           2.L'appello e' infondato. 
           2.1.Priva di pregio e' l'eccezione di inammissibilita' per omessa notifica al comune di
           Caserta, essendo stato il ricorso originario notificato solo alla Provincia. 
           L'atto negativo impugnato e' stato adottato dal Commissario ad acta, nominato
           dall'Amministrazione provinciale per effetto della mancata pronuncia del Comune sulla
           domanda di concessione edilizia avanzata dal privato, alla stregua di quanto previsto
           dall'art. 8 all'art.8 quater della L.R. Campania 16.10.1978 n.39, come modificata dalla
           L.R. 7.1.1983 n. 11. 
           Dette disposizioni regionali attribuiscono alla Provincia un potere vigilanza nell'esame da
           parte dei Comuni delle domande di concessione edilizia e sanciscono espressamente il
           venir meno della competenza sindacale a decidere sulle domande inevase con effetto
           dalla nomina del Commissario ad acta , con l'attribuzione a quest'ultimo di tutti i poteri
           del Sindaco con la facolta' di utilizzare per l'istruttoria della pratica gli uffici comunali e di
           avvalersi del parere della Commissione edilizia. 
           La relazione che si instaura tra il Commissario incaricato dalla Provincia di provvedere
           sulla domanda di concessione edilizia ed il Comune inadempiente e' di natura
           intersoggettiva e non interorganica, con la conseguenza che l'atto adottato dal
           Commissario ad acta deve imputarsi direttamente alla Provincia, cui correttamente e'
           stato notificato il ricorso originario, salva la facolta' dell'Ente sostituito di costituirsi in
           giudizio. 
           Invero, nell'ambito della sostituzione amministrativa, anche se non mancano pronunce
           anche recenti che hanno ritenuto comunque imputabili all'Ente sostituito gli atti adottati
           dal Commissario ad acta (V. la decisone di questo Consiglio, sez. IV n. 3537 del
           22.6.2000), occorre distinguere l'ipotesi in cui il Commissario venga nominato per la
           sostituzione, nell'esercizio di una competenza generale, di un organo di cui difetti
           radicalmente il funzionamento (ad es. per scioglimento degli organi ordinari dell'Ente)
           oppure, come nella specie, per provvedere all'emanazione di specifici atti, su impulso
           dell'organo di vigilanza (V. le decisioni di questa Sezione n. 304 del 23.4.1982, n. 1034
           del l'8.7.1995 e n.1332 del 6.10.1999; nonche' del Consiglio giustizia amministrativa per
           la reg. sic. n. 24 del 10.3.1983). 
           Nel primo caso vi e' l'esigenza di effettuare la sostituzione per assicurare il
           funzionamento degli organi dell'Ente venuti meno ed il Commissario interviene per
           svolgere il complesso dei relativi compiti, che altrimenti non potrebbero ricondursi ad
           alcun organo attivo dell'Ente, per cui il Commissario puo' considerarsi organo straordinario
           dell'Ente sostituito, cui vanno imputati gli atti adottati. Con la conseguenza che i ricorsi
           avverso gli atti del Commissario ad acta vanno notificati unicamente all' Ente sostituito 
           Allorche' invece la competenza del Commissario e' circoscritta fin dall'inizio al compimento
           di determinati atti, per un verso l'Ente sostituito conserva in generale la titolarita' dei
           suoi poteri, salvo i singoli affari che gli sono stati sottratti, e per l'altro verso il
           Commissario conserva un legame piu' diretto con l'autorita' di vigilanza che l'ha nominato
           e cui deve rispondere. Per cui in caso di impugnazione e' sufficiente la notifica del ricorso
           all'Autorita' di vigilanza, come e' avvenuto nella specie. 
           2.2.Neppure puo' condividersi il rilievo dell'appellante, secondo cui il sig. Papa avrebbe
           dovuto impugnare espressamente il parere negativo della Commissione edilizia, sulla cui
           base era stato poi adottato il provvedimento impugnato davanti al TAR. 
           Come e' noto, nell'impugnare il provvedimento conclusivo di un procedimento
           amministrativo il privato non e' tenuto a menzionare specificamente i singoli atti
           procedimentali intervenuti non aventi una propria autonomia funzionale e strutturale,
           come appunto i pareri che hanno una funzione meramente preparatoria rispetto al
           contenuto del provvedimento finale ( V. le decisioni di questa Sezione n. 625 del
           13.7.1973 e n.2064 del 6.12.1999). 
           2.3.Infine deve essere disattesa l'eccezione sollevata dall'appellante di improcedibilita'
           del ricorso per carenza sopravvenuta di interesse per essere intervenuta nel 1987
           l'approvazione del nuovo piano regolatore, con conferma della destinazione agricola della
           zona. Invero allo stato non puo' escludersi la persistenza per lo meno di un interesse
           risarcitorio a favore del privato. 
           D'altra parte, trattasi di aspetto che potra' essere considerato in sede di riesame della
           domanda di concessione. 
           3.Per quanto considerato, l'appello deve essere respinto. 
           Non occorre pronunciarsi sulle spese del presente grado di giudizio in quanto la parte
           intimata non si e' costituita, 

           P.Q.M. 

           Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l'appello indicato in
           epigrafe. 
           Nulla per le spese. 
           Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorita' amministrativa. 
           Cosi' deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 9 Luglio 2002 con l'intervento dei
           Signori: 
           Agostino ELEFANTE - Presidente - 
           Francesco D'OTTAVI - Consigliere - 
           Aniello CERRETO - Consigliere Est. - 
           Nicolina PULLANO - Consigliere - 
           Gerardo MASTRANDREA - Consigliere - 
           DEPOSITATO IN SEGRETERIA IL 29 GENNAIO 2003

 

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