Giurisprudenza - Edilizia ed urbanistica

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, Ordinanza del 13 gennaio 2003 n. 341, sulla giurisdizione del G. O. in caso di ordinanza contingibile ed urgente in materia edilizia rivolta al non legittimato

           RILEVATA IN FATTO 

           Con atto di citazione notificato il 12 febbraio 1997 Luigi e Valeria Cuccoli convenivano in
           giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna il Comune di Bologna deducendo che con
           ordinanza contingibile e urgente del 28 agosto 1993 il Sindaco aveva loro ingiunto,
           ritenendoli erroneamente proprietari di un muro di contenimento sovrastante la via S.
           Frediano, di eseguire i lavori di consolidamento e comunque tutte le opere necessarie ad
           eliminare i pericoli per la pubblica incolumita' derivanti dallo smottamento di detto muro;
           che essi avevano impugnato l'ordinanza sindacale in via gerarchica, contestando la
           propria qualita' di proprietari; che a seguito della loro inottemperanza il Comune aveva
           provveduto ai sensi dell'art. 38 n. 3 della legge n. 142 del 1990 alla rimozione del
           pericolo, affidando a terzi l'esecuzione dei lavori ritenuti necessari; che con atto del 24
           marzo 1994 il Prefetto, decidendo sul ricorso gerarchico, aveva dichiarato cessata la
           materia del contendere "in relazione al cessato pericolo per la pubblica incolumita'"; che
           con atto dell'8 luglio 1995 il Sindaco aveva loro richiesto il pagamento della somma di L.
           52.161.238, corrispondente alla spesa sostenuta, con comminatoria degli atti esecutivi ai
           sensi dell'art. 69 del d.p.r. n. 43 del 1988; che essi avevano proposto ricorso dinanzi al
           TAR dell'Emilia Romagna avverso tale atto, che da ultimo era stata loro notificata una
           cartella di pagamento della somma di L. 55.564.836, a titolo di "recupero spese", e
           successivamente era stato loro recapitato un avviso di mora per tale importo,
           maggiorato degli interessi moratori e degli altri oneri accessori. 
           Tutto cio' premesso, chiedevano che il Tribunale accertasse che il muro di contenimento
           in oggetto non era di loro proprieta' e conseguentemente dichiarasse la non debenza
           della somma pretesa. 
           Il Comune di Bologna, costituitosi, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario
           e chiedeva una pronuncia immediata su tale questione pregiudiziale. 
           Disattesa dal Tribunale tale istanza, lo stesso Comune proponeva ricorso per
           regolamento preventivo di giurisdizione instando per la declaratoria di giurisdizione del
           giudice amministrativo. 
           Luigi e Valeria Cuccoli resistevano con controricorso. 
           Il Comune di Bologna provvedeva infine al deposito di memoria. 

           CONSIDERATO IN DIRITTO 

           Il ricorrente deduce a sostegno della tesi del difetto di giurisdizione del giudice ordinario
           che le domande attrici, tendente all'accertamento negativo del diritto di proprieta' del
           muro di contenimento in oggetto, e conseguentemente alla declaratoria di non debenza
           della somma pretesa dal Comune con la procedura esattoriale, comportano un sindacato
           sulla legittimita' dell'ordinanza contingibile e urgente da parte del giudice ordinario al
           medesimo precluso, atteso che a fronte del potere del sindaco di emanare provvedimenti
           con tingibili e urgenti in materia di sanita' ed igiene, edilizia e polizia locale ai sensi
           dell'art. 38 della legge n. 142 del 1990 il diritto soggettivo del privato destinatario si
           affievolisce e degrada ad interesse legittimo, la cui tutela e' devoluta alla giurisdizione
           del giudice amministrativo. 
           Rileva altresi' che una volta definitiva l'ordinanza in oggetto per non avere i Cuccoli
           proposto impugnazione dinanzi al giudice amministrativo ne' avverso la stessa ne'
           avverso il provvedimento prefettizio di cessazione della materia del contendere resta loro
           preclusa qualsiasi questione sulla esatta individuazione dei soggetti destinatari del
           provvedimento. 
           Deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. 
           Queste Sezioni Unite hanno gia' avuto occasione di affermare che nell'ipotesi di
           provvedimento contingibile ed urgente in materia edilizia con il quale il sindaco, in qualita'
           di ufficiale del governo ed al fine di prevenire o eliminare gravi pericoli che minacciano
           l'incolumita' dei cittadini, abbia ordinato ad un soggetto, in quanto proprietario di un
           immobile, l'esecuzione di determinati lavori, la domanda di quest'ultimo diretta a
           contestare la propria legittimazione passiva, per non essere egli proprietario del bene, e
           quindi a negare la propria identificabilita' tra i soggetti in grado di eliminare la situazione
           di pericolo per la quale e' stata emanata l'ordinanza e tenuti a sostenere la relativa
           spesa nel caso di esecuzione di ufficio, investe posizioni di diritto soggettivo ed e'
           pertanto devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario (v. S.U. 1986 n. 4012; 1979 n.
           5428). 
           Tale indirizzo deve essere in questa sede ribadito, in consapevole contrasto con la piu'
           remota pronuncia, sempre a Sezioni Unite, n. 1618 del 1973, tenuto conto che la
           pretesa in discorso non involge una censura di illegittimo esercizio dei poteri dell'autorita'
           amministrativa nell'indicata materia, ma si sostanzia in una contestazione in radice della
           sussistenza del potere di imporre la prestazione a quel destinatario. Ed invero
           l'individuazione del soggetto sul quale deve ricadere in concreto l'onere finanziario
           dell'esecuzione degli ordini emanati e' rigorosamente vincolata dalla stessa legge che
           autorizza l'emissione del provvedimento contingibile e urgente, con esclusione di ogni
           apprezzamento discrezionale, con la conseguenza che il provvedimento emesso nei
           confronti di soggetti diversi da quelli tenuti ad eliminare il pericolo che giustifica l'ordine
           deve considerarsi emanato in totale carenza di potere. 
           Impropriamente peraltro il ricorrente richiama il consolidato orientamento
           giurisprudenziale secondo il quale le ordinanze in discorso possono avere come
           destinatari non solo i proprietari, ma tutti coloro che si trovino in un rapporto diretto con
           la res fonte di pericolo, tale da consentire loro di eseguire gli interventi imposti, atteso
           che nella specie il provvedimento in questione venne emesso nei confronti dei Cuccoli
           unicamente nella loro ritenuta qualita' di titolari del muro di contenimento in oggetto. 
           In applicazione di tali principi, la deduzione da parte degli attori di non essere titolari del
           rapporto giuridico sul bene indicato nell'ordinanza contingibile ed urgente quale fonte
           della loro legittimazione passiva ad ottemperare e conseguentemente a sostenere l'onere
           delle spese di esecuzione, risolvendosi in una contestazione in radice del potere
           esercitato, vale a radicare la giurisdizione del giudice ordinario. Al rigetto del ricorso
           segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nella misura
           liquidata in dispositivo. 

           P.Q.M. 

           La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del
           giudice ordinario. 
           Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi
           euro. 1.500,00, di cui euro. 1.400,00 per onorario. 
           Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili il 14 novembre
           2002. 
           DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 13 GENNAIO 2003

 

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