Giurisprudenza - Edilizia ed urbanistica

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Bari, sez. II, 16 luglio 2001, n. 2939, l’oblazione in caso di sanatoria di opere soggette a concessione gratuita

REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA 
Sede di Bari - Sezione Seconda 
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 3298 del 1991 proposto da SCARDIGNO Vincenzo rappresentato e difeso dall’Avv. Teresa Sacchetti anche domiciliatario nel suo studio in Bari alla via Crispi n. 6;
CONTRO
il Comune di Ruvo, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Vito Petrarota e domicilio eletto in Bari alla via Putignani n. 226 (studio Avv. Di Bari);
per  l'annullamento

dell’ordinanza sindacale n. 122 del 18.10.1991 nella parte relativa alla determinazione della sanzione pecuniaria dovuta dalla ricorrente per opere edilizie realizzate in difformità di concessione edilizia.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta alla pubblica udienza del 15 marzo 2001 la relazione del Cons. Vito Mangialardi e uditi, altresì, gli Avv.ti delle parti presenti come da verbale.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
F A T T O 
Con Ordinanza n.122 del 18.16.91 il Sindaco del Comune di Rovo di Puglia, revocando sua precedente Ordinanza (la n. 39/91) di sospensione lavori di realizzazione di volumi edi1izi, determinava in lire 40.067.375 la sanzione amministrativa a carico dell’Impresa Scardigno a titolo di oblazione per l’abuso edilizio e subordinava il rilascio della concessione in sanatoria al versamento di detto importo.
Il provvedimento sindacale e nella parte relativa alla determinazione della sanzione pecuniaria viene impugnato dall’interessato Scardigno Vincenzo con ricorso notificato il 4 dic. 91 e depositato nei termini in cui deduce:
1) Violazione art. 13 legge n. 47/85 ed art 11 legge 24.03.1989 n. 122. Eccesso di potere.
Per le maggiori superfici realizzate al piano pilotys ed al piano seminterrato l’Amministrazione (vedi prospetto Direttore Ripartizione Tecnica) ha stabilito una sanzione ammontante a £. 25.505.101, a tale risultato pervenendo calcolando al doppio il contributo di concessione ex art. 13 terzo comma, l. n. 47/85.
Tale determinazione è errata perché trattasi di opere (parcheggi) per cui è prevista la concessione gratuita, giusto combinato disposto art. 2 legge n. 122/89 (realizzazione parcheggi) ed art. 9, primo comma lettera f) legge n. 10/77 (concessione gratuita opere di urbanizzazione).
Quindi il calcolo al doppio effettuato dall’Amministrazione è errato.
2) Violazione art. 12 legge n. 47/85, ed art. 41 ter legge 17.08.42 n. 1150. Travisamento e difetto di presupposto.
Il Comune ha irrogato la sanzione di lire 900.000 per la maggiore altezza delle palazzine rispetto all’altezza massima consentita dalle norme di piano.
Il Comune cioè ha ritenuto di fare applicazione in via di analogia della tabella allegata alla legge n. 47 ipotizzando una 4^ fascia, ulteriore alle tre previste in tabella, e raddoppiando l’oblazione prevista per la terza fascia.
Nella specie, ed in via analogica, più propriamente doveva farsi riferimento all’art. 41 ter legge urbanistica (introdotto dall’art. 15 legge n. 765).
Si è costituito in giudizio il Comune intimato opponendosi all’avverso gravame, deducendo in particolare che il caso di specie non rientra tra quelli di cui alla previsione dell’art. 9 legge 122/89 (autorizzazione gratuita) in quanto l’opera in questione non è preesistente all’entrata in vigore della legge indicata.
Parte ricorrente nella memoria del 10 Nov. 2000 ha ribadito le sue prospettazioni difensive.
D I R I T T O
1) Il primo motivo di ricorso è fondato.
Il Comune nel quantificare l’oblazione per le maggiori superfici –destinate a parcheggio- al piano seminterrato ed al piano pilotys è pervenuto alla determinazione del relativo importo di £. 25.505.101 (lire 20.639.344 per il piano seminterrato nonché lire 601.373 e lire 4.264.384 per il piano pilotys) applicando nei relativi calcoli il doppio del contributo di concessione.
La suddetta modalità di calcolo, giusta censura di parte ricorrente, non risulta legittima.
Ed infatti l’art. 13, 3° comma, della legge n. 47/85 così testualmente dispone: “Il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di concessione in misura doppia, ovvero, nei soli casi di gratuità della concessione a norma di legge, in misura pari a quella prevista dagli artt. 3, 5, 6 e 10 della L. 28 gennaio 1977, n. 10”.
Il Comune, ed erroneamente, ha ritenuto di applicare la prima parte e non già la seconda della norma sopra trascritta, che invece qui propriamente sovviene trattandosi di maggiori superfici destinate a parcheggio e costituenti in base all’art. 11 legge 24.03.89 n. 122 (c.d. legge Tognoli) opere di urbanizzazione anche ai sensi dell’art. 9 primo comma lettera f) della legge 28 gennaio 197, n. 10.
Com’è noto, poi, l’art. 9 della legge n.10/77 disciplina i casi di concessione gratuita annoverando tra di essi le opere di urbanizzazione eseguite anche da privati; la conclusione è che trattandosi di opere –quelle ora sanzionate- che vedono a monte una concessione gratuita, l’oblazione va calcolata in misura pari, e non doppia, a quella prevista dagli artt. 9 e successivi della legge n. 10/77.
Le controdeduzioni del Comune, che pone una differenziazione tra parcheggi realizzati su immobili preesistenti (art. 9 legge 122) e parcheggi realizzati per nuove costruzioni (art. 2 stessa legge) facendone derivare la conclusione che solo per i primi l’autorizzazione è gratuita, vanno disattese.
Premesso che il caso all’esame verte sull’esatta determinazione di oblazione in sede di concessione edilizia in sanatoria (e non già di richiesta di autorizzazione gratuita qual è quella prevista dall’art. 9), osserva il Collegio che la norma di cui all’art. 11 legge 122 dispone che costituiscono opere di urbanizzazione “le opere e gli interventi previsti dalla presente legge” e quindi per la stessa interpretazione letterale (principale criterio ermeneutico art. 12 preleggi) si riferisce anche ai parcheggi realizzati per nuove costruzioni (art. 2); la distinzione operata dalla difesa del Comune –ai fini ora in questione- non ha valenza.
2) Infondato è invece il secondo motivo di ricorso avverso l’irrogata sanzione di £. 900.000 (novecentomila) per maggiore (cm. 22) altezza delle palazzine rispetto all’altezza massima consentita dalle norme di Piano.
Va premesso che a detta quantificazione il Comune è pervenuto applicando –giusto parere di legale interpellato a riguardo- in via analogica la tabella allegata alla legge n. 47/85 ed in particolare l’ultima parte del punto 7 che si interessa –come tipologia dell’abuso- di opere e modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume e varianti di cui all’art. 15 stessa legge.
L’individuazione a riguardo della tipologia dell’abuso risulta esatta atteso che nella specie il parametro edilizio non rispettato riguarda la maggiore altezza e non la maggiore superficie realizzata talchè non poteva applicarsi –perché non razionale- il criterio di conversione della maggiore volumetria generale in maggiore superficie utile (cfr. a riguardo sentenza questa Sezione n. 87/89).
Andava quindi la sanzione determinata –come detto nella citata sentenza- con criteri residuali previsti dalla legge che ben si rivengono nella disposizione di cui il Comune ha fatto uso (vedi relazione del dirigente U.T.C. n. 1748 del 3.10.91 richiamata nell’atto gravato).
Equa e comunque non illogica appare poi la quantificazione in lire 900.000, atteso che la citata tabella distinguendo tre fasce ed importi via via maggiori (raddoppiati) si ferma al 1° Ott. 1983, nel mentre l’abuso di che trattasi risale agli inizi degli anni 90.
Sottolinea inoltre il Collegio che il criterio sempre in via analogica individuato dal ricorrente, e cioè l’art. 41 ter della legge urbanistica (non doversi tener conto delle violazioni di altezza che non eccedano il due per cento dalle misure prescritte) non è conferente perché riguardante diversa fattispecie inerente la negazione o meno di benefici e contributi dello Stato.
Conclusivamente il ricorso risulta parzialmente fondato.
Quanto alle spese di giudizio, stante anche l’accoglimento solo parziale del ricorso, si ravvisano ragioni per disporne la compensazione tra le parti in causa.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per la PUGLIA Sede di Bari Sezione II, accoglie parzialmente il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla il provvedimento gravato solo nella parte in cui si determina in lire 25.505.101 la sanzione per le superfici realizzate al Piano pilotys e al seminterrato, fatti salvi i successivi provvedimenti dell’Amministrazione ed in senso conformativo a quanto detto nella parte motiva; lo respinge per il resto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 15 Marzo 2001, con l’intervento dei Magistrati:
Michele PERRELLI Presidente
Vito MANGIALARDI Componente, Est.
Doris DURANTE Componente
S.G. 
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