Giurisprudenza - Edilizia ed urbanistica

Tar Emilia Romagna, sez. staccata di Parma, sent. 21 marzo 2002, n. 173, sui termini di impugnativa della deliberazione di adozione del P. R. G.

R E P U B B L I C A    I T A L I A N A 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE DI PARMA
composto dai Signori:
Dott. Gaetano Cicciò Presidente       
Dott. Ugo Di Benedetto Consigliere Rel.Est.
Dott. Umberto Giovannini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso N. 448/98 proposto da FERRETTI Franco, rappresentato e difeso dall’avv. Daniele Turco, ed elettivamente domiciliato nello studio dell’avv. Silvia Tanzi, in  Parma, Via Cairoli, 8;
contro
Comune di Guastalla, rappresentato e difeso dall’avv. Luca Bisi ed elettivamente domiciliato nella sede del T.A.R., in Parma, P.le Santafiora, 7;
e contro
Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia, Regione Emilia Romagna, nn.cc.;
e nei confronti
SMEG S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Coli ed elettivamente domiciliata nello studio dell’avv. Mario Ramis, in Parma, B.go Tommasini, 20;
per l'annullamento
della delibera del Consiglio Comunale di Guastalla n. 69 del 26/11/97, avente ad oggetto l’adozione di Variante al P.R.G. per area industriale per la ditta “SMEG” in loc. S. Girolamo”; della delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 16/6/98 avente ad oggetto “Variante al vigente P.R.G. per area industriale per la difesa “SMEG” in loc. S. Girolamo adottata ai sensi dell’art. 15 L.R. n. 47/ 48”;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Guastalla e della controinteressata SMEG S.p.A.;
Vista la memoria prodotta dal ricorrente a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 19 febbraio 2002 l’avv. Daniele Turco per il ricorrente e l’avv. Paolo Coli per la SMEG;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, con ricorso straordinario al Capo dello Stato, deducendone l’illegittimità sotto vari profili.
Il ricorso è stato trasposto in sede giurisdizionale.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Guastalla e la controinteressata che hanno chiesto la reiezione del ricorso.
Le parti hanno sviluppato ampiamente le rispettive difese e la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 19/2/2002.
2. Va preliminarmente respinta l’eccezione di irricevibilità del ricorso per decorrenza dei termini di impugnativa con riferimento alla deliberazione consiliare n. 69 del 26/11/1997 di adozione della variante.
Va osservato che la deliberazione n. 47 del 14/6/1998, con cui il Comune ha preso atto ed accolto le osservazioni della Regione Emilia Romagna ed ha approvato la variante in parola, composta dagli elaborati richiamati nella deliberazione consiliare n. 69 del 26/11/1997, è stata impugnata ritualmente con il presente ricorso.
Quanto alla impugnativa, effettuata con il presente ricorso, anche della deliberazione n. 69/1997 di adozione della variante, va osservato che il complesso procedimento di formazione dei piani regolatori e delle relative varianti si articola in due fasi, completamente autonome e distinte tra loro. Alla adozione del piano segue, come avvenuto nella specie, l’inoltro del progetto di piano all’autorità regionale (o provinciale se delegata a tal fine dalla Regione), cui segue l’autonoma fase dell’approvazione di competenza dello stesso Comune nel caso di procedure semplificate di cui all’articolo 15 della L.R. 47/78 come sostituito dalla L.R. N. 6/1995.
Quindi, fatte salve le clausole di salvaguardia, le nuove previsioni divengono operative soltanto con l’approvazione. La deliberazione di approvazione, pertanto, ha un’autonoma portata lesiva e ciò è maggiormente evidente nell’ipotesi, come nella specie, in cui la deliberazione di approvazione è, in parte, difforme dai contenuti della deliberazione di mera adozione, avendo recepito le osservazioni regionali. La giurisprudenza, infatti, poiché l’approvazione del piano regolatore dà vita ad un atto formalmente e sostanzialmente nuovo rispetto al piano adottato, ne consente l’impugnativa in relazione a ogni vizio ipotizzabile, sia pure determinatosi nella fase di adozione, anche se risulti acquisita la piena conoscenza della deliberazione di adozione e a prescindere anche dall’impugnativa di quest’ultima (cfr ex multis CdS, sez. IV, 511/92; CdS, sez. IV, 5308/2000).
Tuttavia la giurisprudenza consente altresì l’impugnativa della deliberazione di adozione in quanto contenga delle precisazioni ritenute lesive (CdS, sez. IV, 10 agosto 1990, n. 601; 28 ottobre 1996, n. 682) ma in tal caso nessun termine decorre, a differenza di quanto previsto per l’approvazione del piano regolatore o delle sue varianti, dal deposito degli atti. Infatti, per il piano regolatore approvato per le sue varianti, la decorrenza dei termini di impugnativa, dall’avviso di approvazione affisso all’albo pretorio, si ricollega a esigenze di certezza e di inoppugnabilità delle scelte urbanistiche, una volta decorsi i termini in modo uguale per tutti i cittadini.Tali principi non possono analogicamente applicarsi alla diversa ipotesi della mera adozione per la diversa efficacia e, comunque, provvisoria lesività, e, quindi, pur ammettendone l’impugnativa i termini, in applicazione dei principi generali, decorrono dalla effettiva piena conoscenza e dalla sua concreta lesività (cfr CdS, sez. IV, 5308/2000).
Pertanto, l’impugnativa della adozione è tempestivamente effettuata unitamente alla deliberazione di approvazione, come avvenuto nella specie.
3. Va, inoltre respinta l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse sollevata dalla difesa comunale.
La circostanza di non aver presentato osservazioni, quale apporto collaborativo durante l’iter della variante, infatti, non elimina né riduce la possibilità di tutela giurisdizionale.
La presentazione di osservazioni, infatti, costituisce una mera facoltà e non un onere a carico del privato.
Né è rilevante, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, la previsione di una diversa strada di collegamento in quanto il ricorrente ne sottolinea, comunque, la diversa collocazione e la minore idoneità a soddisfare le proprie esigenze, rispetto a quella originariamente prevista.
4. Nel merito il ricorso è, tuttavia, infondato.
Va disattesa la prima censura con cui si rileva la illegittimità della procedura seguita, nel caso di specie, disciplinata dall’articolo 15 della l.r. 47/78, come modificato, dalla l. n. 6/1995, non sussistendo motivi di urgenza che ne rendevano necessaria l’adozione.
Infatti, la valutazione dei motivi d’urgenza che giustificano il procedimento adottato, è rimessa all’apprezzamento discrezionale dell’Amministrazione, naturalmente ove ne ricorrano i presupposti oggettivi indicati dall’articolo 15 citato.
Nel caso in esame l’Amministrazione ha condiviso le ragioni d’urgenza prospettate dalla controinteressata che aveva inoltrato la richiesta di variante in parola (e ciò è puntualmente indicato nella deliberazione n. 69/1997) e ciò per non ostacolare i programmi di sviluppo aziendale della stessa che sono stati ritenuti compatibili con le scelte programmatorie comunali.
Né il giudice amministrativo può sindacare nel merito le valutazioni dell’Amministrazione comunale non emergendo profili di illegittimità delle stesse.
5. Né è condivisibile la seconda censura con cui il ricorrente contesta la sussistenza dei presupposti per l’utilizzo della procedura seguita.
Infatti, l’articolo 15, quarto comma, lettera c) della legge n. 47/78, come novellata dalla l.r. n. 6/1995 ammette le varianti in parola a condizioni che:
1) non prevedano, nell’arco di validità del piano, incrementi complessivi della nuova capacità insediativa, o incrementi delle zone omogenee o maggiori del tre per cento per i Comuni con abitanti teorici superiori ai 30.000 abitanti o del sei per cento per i restanti Comuni, e garantiscano nel contempo il rispetto delle dotazioni di standards urbanistici previsti dalla legge regionale;
2) non riguardino zone sottoposte a tutela, ai sensi dell’articolo 33 della presente legge;
3) non ineriscano alla disciplina particolareggiata, per la zona omogenea A, di cui all’articolo 35, comma quinto della presente legge.
Nel caso in esame ricorrono tutti i suddetti presupposti.
La relazione tecnica illustrativa della variante in parola, infatti, precisa che non si determinano incrementi superiori al 6% di aree produttive né di capacità edificatoria, di circa il 4,28%. E’, quindi, pienamente rispettato il limite di legge poiché, notoriamente, il Comune di Guastalla ha un numero di abitanti largamente inferiore alla soglia dei 30.000.
Non si incide sulla dotazione di aree standard, che anzi vengono aumentate (così precisa la relazione tecnica). Né riguarda aree vincolate o discipline delle zone D.
6. Va, infine, respinta la terza censura, con cui il ricorrente si duole della soppressione della strada.
Infatti, la previsione o soppressione di una strada attiene a scelte di merito, di carattere programmatorio, non sindacabili in sede giurisdizionale.
L’Amministrazione, poi, ha ritenuto rispondente al pubblico interesse la variante in parola e le argomentazioni della relazione tecnica illustrativa richiamata negli atti dell’Amministrazione, e quindi, non sussiste secondo le suddette valutazioni di merito non sindacabili in questa sede, la dedotta finalità esclusivamente privatistica degli atti impugnati.
Va, infine, osservato che, la preesistente previsione della strada in contestazione è stata sostituita da una diversa viabilità di collegamento e la scelta effettuata è, quindi, frutto di una divergente valutazione delle esigenze urbanistiche tra l’Amministrazione ed il ricorrente, che appaiono anch’esse frutto di una valutazione di merito programmatoria non sindacabile in questa sede di legittimità.
7. Per tali ragioni il ricorso va respinto.
Sussistono giustificate ragioni per la compensazione tra le parti delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo RESPINGE.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Parma, il giorno 19 febbraio 2002.
f.to Gaetano Cicciò    Presidente
f.to Ugo Di Benedetto   Consigliere Rel.Est.
Depositata in Segreteria ai sensi dell’art.55 L.18/4/82, n.186
Parma, lì 21 marzo 2002
            Il Segretario
      f.to Eleonora Raffaele 
 
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