Giurisprudenza - Edilizia ed urbanistica

Tar Emilia Romagna, sez. staccata di Parma, sent. n. 321 del 8 giugno 2000, sul rapporto tra la sanatoria edilizia e la licenza di abitabilità

R E P U B B L I C A    I T A L I A N A 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE DI PARMA
composto dai Signori:
Dott. Gaetano Cicciò Presidente       
Dott. Ugo Di Benedetto Consigliere  Rel.Est.
Dott. Umberto Giovannini Primo Referendario 

ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso N. 281/96 proposto da ...... rappresentata e difesa dagli avv. Alberto Bertoi e Federica Marconi, ed elettivamente domiciliato nello studio dell’avv. Marcello Ziveri, in  Parma, B.go Tommasini, 18;
contro
Comune di Reggio Emilia, rappresentato e difeso dagli avv. Francesca Ghiri e Santo Gnoni e domiciliato nella sede del T.A.R. in Parma, P.le S. Fiora n.7;
e contro
Azienda USL di Reggio Emilia, n.c.;
per l'annullamento
del provvedimento del Sindaco con il quale si dichiara di non poter rilasciare alla ricorrente la licenza di abitabilità per un immobile oggetto di condono edilizio;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune;
Viste le memorie prodotte dalla ricorrente e dal Comune a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 23 Maggio 2000 l’avv. Daniele Turco in sostituzione dell’avv. Federica Marconi per la ricorrente e l’avv. Santo Gnoni per il Comune;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. La Società ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati deducendone l’illegittimità.
Si è costituito in giudizio il Comune intimato che ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Società ricorrente ha notificato ulteriori motivi aggiunti di ricorso e la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 23 maggio 2000.
2. Va preliminarmente respinta l‘eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa del Comune in quanto, pur non avendo la ricorrente riportato gli estremi dell’atto impugnato, lo stesso è chiaramente individuabile quale “diniego di licenza di abitabilità”.
3. Nel merito il ricorso è infondato.
Non può essere condivisa la prima censura dedotta con il ricorso introduttivo e sviluppata ulteriormente con i motivi aggiunti di ricorso, a seguito della produzione in giudizio della nota dell’USL n.2226 del 23/8/94, (da ritenersi richiamata nell’atto impugnato nonostante l’errore materiale nell’indicazione della data della stessa), secondo la quale, ai sensi dell’art.35, comma 20, della legge n.47 del 1985, una volta rilasciato il condono edilizio, dovrebbe essere “rilasciato il certificato di abitabilità  e agibilità anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari……”.
In realtà la deroga in parola, come chiarito dalla Corte Costituzionale con sentenza n.256 del 18 luglio 1996 “non riguarda, infatti, i requisiti richiesti da disposizioni legislative, e deve, pertanto escludersi una automaticità assoluta del rilascio del certificato di abitabilità – pur nella più semplice forma disciplinata dal D.P.R. n. 425 del 1994 – a seguito di concessione in sanatoria, dovendo invece il Comune verificare che al momento del rilascio del certificato di abitabilità siano osservate non solo le disposizioni di cui all’art.221 del testo unico delle leggi sanitarie (rectius, di cui all’art.4 del D.P.R. n.425 del 1994), ma, altresì, quelle previste da altre disposizioni di legge in materia di abitabilità e servizi essenziali relativi a rispettiva normativa tecnica, quali quelle a tutele delle acque dall’inquinamento, quelle sul consumo energetico, ecc…..”.
In definitiva, la deroga di cui all’articolo 35 in parola, concerne le sole prescrizioni di carattere edilizio e urbanistico che di per sé potrebbero precludere il rilascio della licenza di abitabilità (es. limiti di altezza o dimensione delle stanze), fermo restando la necessità di una specifica ed autonoma valutazione di carattere igienico-sanitario.
Nel caso concreto, l’atto impugnato è ampiamente motivato per relationem con riferimento alla nota dell’USL sopra indicata che indica puntualmente numerose carenze igienico-sanitarie riscontrate nella situazione in esame.
4. Né sussiste la incompetenza dedotta con il secondo motivo di cui al ricorso introduttivo in quanto il potere di emanare l’atto non appartiene all’Amministrazione sanitaria, come dedotto dalla ricorrente, bensì all’Amministrazione comunale che si avvale della prima per gli accertamenti sanitari del caso.
5. Non può, infine, essere condivisa la terza censura di cui al ricorso introduttivo, concernente la violazione di cui agli articoli 3 e 7 della legge 241 del 1990 in quanto l’atto impugnato è ampiamente motivato per relationem e, a seguito del sopralluogo dell’USL, la ricorrente era perfettamente a conoscenza del procedimento amministrativo e ben poteva formulare all’Amministrazione i rilievi e le osservazioni che avesse ritenuto opportuno effettuare.
6. Per tali ragioni il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo Respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di causa in favore del Comune che si liquidano in complessive L.3.000.000 (tre milioni), oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Parma, il giorno 23 Maggio 2000.
f.to Gaetano Cicciò    Presidente
f.to Ugo Di Benedetto   Consigliere Rel.Est.
Depositata in Segreteria ai sensi dell’art.55 L.18/4/82, n.186
Parma, lì 8 Giugno 2000
      Il Segretario
           f.to Eleonora Raffaele 
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