Giurisprudenza - Edilizia ed urbanistica

Tar Emilia - Romagna, sez. staccata di Parma, 10 novembre 2000, n. 521, sulla necessità della concessione per le opere edilizie destinate ad usi permanenti

R E P U B B L I C A    I T A L I A N A 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE DI PARMA
composto dai Signori:
Dott. Gaetano Cicciò Presidente 
Dott. Ugo Di Benedetto Consigliere  Rel.Est
Dott. Umberto Giovannini Primo Referendario 
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

ai sensi dell’art.26, 4°, 5° e 6° c. l. n.1034/71, come inseriti dall’art.9 della l. n.205/2000;
Visto il ricorso 517/2000  proposto da:

rappresentati e difesi da:
ROCCHETTI AVV. BRUNO 
PREDIERI AVV. BARBARA 
con domicilio eletto in PARMA 
P.LE SANTAFIORA 7 
presso
C/O  SEGRETERIA T.A.R.                                
contro
COMUNE DI ..........                                                              
rappresentato e difeso da: 
COLI AVV. PAOLO 
con domicilio eletto in PARMA 
B.GO G. TOMMASINI 20 
presso RAMIS  AVV. MARIO                                                         
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
- del provvedimento, 30/5/2000 n. 16/16, con il quale  il Comune di A......... ha ordinato  ai ricorrenti la demolizione di opere edilizie abusive e il ripristino dei luoghi.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; 
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del COMUNE DI A...............
Uditi alla camera di consiglio del 24 ottobre 2000 gli avv. Predieri Barbara per i ricorrenti e Turco Daniele per delega dell’avv. Coli Paolo per il Comune;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti hanno impugnato l’atto in epigrafe indicato deducendone l’illegittimità, sostenendo che le opere in parola sarebbero, in parte, soggette ad autorizzazione e non a concessione edilizia.
Il ricorso è infondato.
I ricorrenti stessi ammettono che le opere abusive sono destinate al ricovero animali ed in particolare di cavalli e delle attrezzature conseguenti.
E’ da ritenere che dette opere, sia per le caratteristiche strutturali, infisse al suolo con piattaforma di cemento, sia per l’uso di carattere prolungato a cui sono destinate, richiedono la concessione edilizia incidendo in modo permanente e non precario sull’assetto edilizio del territorio (c.f.r. Cons.Stato, sez. V, sent. 15/6/2000, n. 3321 che richiede la concessione anche per un container non infisso al suolo essendo destinato ad usi permanenti).
Per tali ragioni il ricorso va respinto.
le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe indicato, lo RESPINGE.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di causa in favore del Comune che si liquidano in complessive L. 2.500.000 (due milionicinquecentomila) oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Parma, il giorno 24 ottobre 2000.
f.to Gaetano Cicciò    Presidente
f.to Ugo Di Benedetto   Consigliere Rel.Est.
Depositata in Segreteria ai sensi dell’art.55 L.18/4/82, n.186
Parma, lì 10 novembre 2000
            Il Segretario
      f.to Eleonora Raffaele 
fg 
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