Giurisprudenza - Edilizia ed urbanistica

T. A. R. Parma, sent. n. 658 del 20 novembre 2003, sul regime giuridico degli impianti telefonia mobile

R E P U B B L I C A    I T A L I A N A 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L’EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE DI PARMA
composto dai Signori:
Dott. Gaetano Cicciò Presidente       
Dott. Ugo Di Benedetto Consigliere Rel.Est.
Dott. Umberto Giovannini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso N. 445/2001 proposto da OMNITEL PRONTO ITALIA S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Borghi, Marco Sica e Franco Bassi, ed elettivamente domiciliata nello studio di quest’ultimo, in  Parma, via Petrarca, 20;
contro
Comune di Cortemaggiore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della nota 2/7/2001 n. 3416/5606, con la quale il responsabile dell’U.T.C. del Comune di Cortemaggiore ha negato alla ricorrente l’autorizzazione alla posa di stazioni radio base per telefonia cellulare;
- della nota 26/6/2001 n. 5340 del Sindaco di Cortemaggiore;
- di ogni altro atto precedente, conseguente o comunque connesso, in particolare della delibera di C.C. n. 45 dell’1/7/2000;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la memoria prodotta dalla ricorrente a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 21 ottobre 2003 l’avv. Franco Bassi per  ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. L’Omnitel pronto Italia S. p. A. ha impugnato gli atti in epigrafe indicati concernenti il diniego di realizzazione di opere volte all'installazione di una stazione radio base per telefonia mobile, deducendone l'illegittimità sotto vari profili.
Non sì è costituito il giudizio Comune intimato che ha chiesto la reiezione del ricorso.
L'istanza cautelare è stata accolta con ordinanza n. 295/2001 e la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 21/10/2003.
2. Va preliminarmente rilevato che le rilevanti dimensioni dell’intervento descritto negli atti di causa comportano, sul piano formale, la necessità di una concessione edilizia, come del resto pacifico nel caso di specie. Infatti, la giurisprudenza prevalente, con riferimento a stazioni radio di questo tipo, l’ha ritenuto necessaria, atteso il rilevante impatto sul territorio (cfr tra le tante Cons. Stato, sez. V, 18/3/1991, n. 280; T.A.R. Lombardia, sez. II, 25/3/1993, n. 62; T.A.R. Lombardia, sez. II, 7/4/1997, n. 430; T.A.R. Emilia-Romagna, sez. staccata di Parma, 17/4/2000, n. 229 e T. A. R. Emilia-Romagna, sez. staccata di Parma, 20/4/2001, n. 226). 
Conseguentemente, in applicazione della normativa vigente al momento dell'emanazione degli atti impugnati, il parametro per valutare la legittimità del diniego della predetta concessione edilizia non può che essere costituito dalla disciplina urbanistica dell’area destinata “a ricevere il manufatto” ed in particolare dalla destinazione della stessa per effetto degli strumenti urbanistici locali. 
3. Va inoltre rilevato che la legittimità dei provvedimenti impugnati va valutata con riferimento alla normativa vigente al momento della conclusione del procedimento amministrativo e, pertanto, non è possibile ne’ tener conto della normativa successivamente emanata e precisamente ne’ del decreto legislativo del 4 settembre 2002, n. 198, tra l'altro venuto meno per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 303 del primo ottobre 2003 e neppure condizionare il rilascio della concessione edilizia all'approvazione di una variante generale al piano regolatore comunale "attualmente in fase di studio".
4. Non possono, poi, essere condivise le considerazioni, contenute in alcune censure sviluppate nella memoria finale, della ricorrente secondo la quale per effetto dell'entrata in vigore della legge regionale n. 30 del 2001 e della legge quadro nazionale sulla protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici n. 36 del 2001 gli impianti in parola dovrebbero essere assentibili in ogni zona del territorio comunale. E’ da ritenere, infatti, che la normativa regionale sopra indicata e precisamente l'articolo 9 il quale ha vietato la localizzazione di nuovi impianti per telefonia mobile in aree specificamente individuate ovvero quelle "destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali scolastiche, nelle zone di Parco classificate A e nelle riserve naturali ai sensi della legge regionale n. 11 del 1988 nonché su edifici di valore storico architettonico e monumentale" non ha inteso liberalizzare l'installazione in qualunque altra zona del territorio comunale diverse da quelle indicate ma, dopo aver posto uno specifico divieto in alcune zone, ha demandato alle scelte urbanistiche all'ente locale l'individuazione, in virtù del generale potere di pianificazione urbanistica, nelle altre zone, delle aree compatibili con le nuove istallazioni degli impianti di telefonia mobile. Infatti, come ampiamente chiarito anche dalle recenti sentenze della Corte Costituzionale n. 307 del 7 ottobre 2003 e 331 e 6 novembre 2003 il "giusto" contemperamento con le esigenze di installazione di nuovi impianti per garantire una integrale copertura del servizio deve essere assicurata nel rispetto dei criteri di localizzazione, standard urbanistici, prescrizioni e di incentivazioni la cui cura deve essere rimessa agli Enti competenti in tema di governo del territorio. Tali Enti sono in primo luogo la Regione che ha dettato principi, criteri e specifici divieti, nella materia in esame, in alcune zone particolari; ma altrettanto importante è il ruolo dell'Ente Locale e primariamente del Comune che, nel rispetto della legislazione nazionale e della legislazione regionale, è titolare del potere pianificatorio concernente l'uso del territorio e, quindi, anche della materia di localizzazione dei predetti impianti. Infatti, nel rispetto della disciplina nazionale, cui compete la fissazione dei valori-soglia, riprende pieno vigore l'autonoma capacità non solo delle Regioni ma anche degli Enti Locali di regolare l'uso del proprio territorio. Una diversa interpretazione diretta ad interpretare la legge regionale nel senso di vietare le installazioni nelle aree previste e, a contrario, di liberalizzare le installazioni degli impianti di telefonia mobile in ogni altra parte del territorio comunale priverebbe della propria competenza di governo del territorio il Comune e, pertanto, non potrebbe non essere viziata sotto il profilo dell'incostituzionalità. Infatti, è vero che il rispetto dell'autonomia comunale deve armonizzarsi, secondo le valutazioni del legislatore regionale e nazionale, con la verifica e protezione dei concorrenti interessi generali collegati alle più ampie esigenze diffuse nel territorio ma tutto ciò, naturalmente, purché sia assicurata ai Comuni un potere effettivo e congruo nella elaborazione degli strumenti urbanistici e nelle scelte concernente la localizzazione di insediamenti che incidono sul territorio comunale (Corte Cost. n. 357 del 1998 e 61 del 1994) e, quindi, anche di quelli concernenti la telefonia mobile.
5. In definitiva, in applicazione dei suddetti principi gli impianti di telefonia mobile sono realizzabili sul territorio comunale dove le previsioni delle norme tecniche di attuazione concernenti le varie zone lo consentano.
6. Nel caso in esame la zona in cui la società ricorrente ha chiesto di realizzare la stazione radio base per telefonia cellulare costituisce una "zona industriale esistente" disciplinata dall'articolo 30 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore comunale. Come evidenziato nel ricorso introduttivo e sottolineato anche nella memoria finale gli impianti in parola sono da ritenere inclusi tra le destinazioni proprie delle "zone D".
Infatti, il citato articolo 30 prevede tra le destinazioni d'uso di dette zone le "attrezzature per servizi pubblici e privati al servizio delle zone industriali e produttive in genere" tra le quali ben possono farsi rientrare anche le stazioni radio base per telefonia cellulare che, ai fini urbanistici, sono incluse nella suddetta ampia nozione di "attrezzature per servizi pubblici e privati".
Le ragioni poste dall'Amministrazione alla base del diniego sono, pertanto, illegittime per contrasto con le specifiche disposizioni di zona contenute nel citato articolo 30 delle norme tecniche di attuazione al piano regolatore.
7. Per tali ragioni, di carattere assorbente rispetto alle ulteriori censure dedotte, il ricorso va accolto e, per l'effetto, vanno annullati tutti gli atti impugnati.
8. Naturalmente, per effetto della presente sentenza, sussiste l'obbligo dell'Amministrazione di procedere ad una rivalutazione dell'istanza della società ricorrente senza poter procedere ad un nuovo diniego sulla base delle stesse ragioni ritenute illegittime della presente sentenza, fermo restando l'obbligo dell'Amministrazione di verificare se sussistano o meno ulteriori cause ostative, tenuto anche conto che la legge regionale vigente in Emilia-Romagna ed in particolare l'articolo 8 della legge regionale n. 30 del 2000 come modificata dalla legge regionale n. 34 del 2001 prevede che in sede di rilascio dei necessari provvedimenti autorizzatori per la realizzazione degli impianti di telefonia mobile si proceda ad una valutazione del possibile impatto relativo al paesaggio e al patrimonio storico, culturale ed ambientale, e, quindi, una valutazione di impatto ambientale (la cosiddetta V. I. A., in forma semplificata), la cui previsione in linea di principio è ritenuta compatibile dalla stessa Corte Costituzionale anche con la recente sentenza n. 307 del 7 ottobre 2003, sempre che l'esercizio di detto potere da parte del Comune non si traduca in un ostacolo generalizzato alla realizzazione di reti ed impianti, quali quelli di telefonia mobile, che sono opere, sia pure private, ma di pubblica utilità.
9. Sussistono giustificate ragioni per la compensazione tra le parti delle spese di causa. 
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, in parte lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati, salvo quelli ulteriori.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Parma, il giorno 21/10/2003
f.to Gaetano Cicciò   Presidente
f.to Ugo Di Benedetto  Consigliere Rel.Est.
Depositata in Segretaria ai sensi dell’art.55 L. 18/4/82, n.186.
Parma, lì  20 novembre 2003
f.to Eleonora Raffaele  Il Segretario
fg

 

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