Giurisprudenza - Edilizia ed urbanistica

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sez. II, 25 luglio 2001 n. 2215, sugli oneri urbanistici per la realizzazione di un edificio da destinare a centro residenziale per anziani

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Seconda, costituito da:
Luigi Trivellato   - Presidente, relatore
Elvio Antonelli   - Consigliere
Rita De Piero     - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso della S.r.l. Istituti Polesani per la Cura e la Tutela Mentale s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.to Francesco Segantini , con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv.to Wanda Falciani, in Venezia, San Marco 3472, come da mandato a margine del ricorso;
CONTRO
il Comune di Ficarolo, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;  
per l’annullamento
della nota sindacale 9 giugno 1988 n. 4506 con la quale è stato determinato e liquidato in lire 12.460.088 il contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, ed in lire 5.555.494 il contributo commisurato al costo di costruzione, ritenuti entrambi dovuti con riguardo alla concessione edilizia n. 243 del 24.12.1986 e successiva variante in corso d’opera autorizzata con atto 9.9.1988 n. 4506 di prot., avente per oggetto la sistemazione di un’ala dell’edificio da destinare a centro residenziale per anziani;
e per la dichiarazione
dell’obbligo del Comune di Ficarolo e del corrispondente diritto della Istituti Polesani per la Cura e la Tutela Mentale s.r.l. alla restituzione dell’importo di lire 18.015.582 indebitamente preteso e percetto, con la condanna dell’Amministrazione al pagamento della indicata somma di lire 18.015.582, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sugli importi rivalutati, a partire dalla data di notifica del presente ricorso fino all’effettivo saldo.
 Visti il ricorso, notificato il 16 febbraio 1989 e depositato presso la Segreteria il 2 marzo 1989 con i relativi allegati, e la successiva memoria;
 Visti gli atti tutti della causa;
 Uditi, alla pubblica udienza del 14 giugno 2001 - relatore il Presidente Luigi Trivellato – l’avv.to Fiorenza Scagliotti, in sostituzione dell’avv.to Segantini, per la Società ricorrente;
 Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
La ricorrente Istituti Polesani per la Cura e la Tutela Mentale s.r.l., quale titolare  nel Comune di Ficarolo di un complesso di attrezzature destinate alla cura ed alla riabilitazione di minorati fisici, psichici e sensoriali nonché di anziani autosufficienti e non , impugna la nota indicata in epigrafe con la quale è stato liquidato in lire 18.015.582 il contributo di concessione (lire 12.460.088 per oneri di urbanizzazione e lire 5.555.494 per il costo di costruzione) con riferimento alla concessione edilizia 24 dicembre 1986 n. 243 concernente la sistemazione di un’ala dell’edificio da destinare a centro residenziale per anziani, autosufficienti e non.
La somma anzidetta è stata pagata a seguito dell’asserita minacciata revoca della concessione edilizia 243/1986.
La ricorrente deduce la censura di violazione degli artt. 9 L. 1977 n. 10 e 88 L. Reg. Ven. 1985 n. 61, assumendo che il contributo per il rilascio della concessione edilizia non è dovuto ai sensi della lettera f) dell’anzidetto art. 9; in subordine, deduce la censura di violazione dell’art. 10 L. 10/1977, nell’assunto che non doveva, quanto meno, essere liquidato e preteso il contributo commisurato al costo di costruzione. 
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Invero i lavori di sistemazione di un’ala del complesso edilizio della Società ricorrente, per i quali è stata rilasciata la concessione edilizia 24 dicembre 1986 n.. 243, integrano la fattispecie di cui all’art. 9 lettera f L. 1977 n. 10 (richiamato dall’art. 88 L. Reg. Ven. 27 giugno 1985 n. 61) di impianti, attrezzature, opere pubbliche o di interesse generale realizzati dagli enti istituzionalmente competenti.
Infatti, come dedotto e dimostrato documentalmente dalla ricorrente, l’attività di assistenza sanitaria di cura e riabilitazione di minorati fisici, psichici e sensoriali nonché di anziani autosufficienti e non, è stata esercitata fin dal 1979 in base ad una convenzione per l’assistenza di invalidi affetti da handicaps psichici e da oligofrenia stipulata col Ministero della Sanità che si è assunto direttamente l’onere di pagare le relative rette.
A seguito del trasferimento alle Regioni delle funzioni in materia sanitaria ex lege 833/1978, gli attuali ricorrenti Istituti Polesani sono stati ricompresi nell’ambito dell’U.L.S.S. n. 29 – Alto Polesine quale “Centro di riabilitazione in convenzione “dalla legge regionale veneta 2 aprile 1984 n. 13 con cui è stato approvato il Piano socio-sanitario regionale per il triennio 1984-86.
La Giunta Regionale ha poi esteso nel 1989 l’autorizzazione al funzionamento e all’esercizio di ulteriori 70 posti letto e in data 20 dicembre 1991 sono state stipulate due convenzioni fra gli Istituti Polesani e l’U.L.S.S. n. 29, con le quali è stata affidata agli Istituti stessi la gestione del servizio sanitario assistenziale-riabilitativo di soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali.
Si deve pertanto ritenere, da un lato, che l’attività di assistenza sanitaria svolta dagli Istituti Polesani sia di “interesse generale” e che quindi siano di “interesse generale” le opere edilizie concessionate funzionali a tale attività assistenziale, dall’altro, che gli Istituti Polesani rientrino fra gli enti istituzionalmente competenti allo svolgimento dell’assistenza sanitaria a favore della collettività, e ciò in considerazione delle autorizzazioni date all’anzidetta istituzione e delle convenzioni dalla stessa stipulate con le competenti strutture pubbliche.
Il ricorso va quindi accolto e, per l’effetto, va dichiarato il diritto della Società ricorrente ad ottenere la restituzione della somma di lire 18.015.582 indebitamente versata, nonché gli interessi legali dalla data di notificazione del presente ricorso giurisdizionale.
Non è invece accoglibile la domanda diretta ad ottenere la rivalutazione monetaria della somma di cui viene chiesta la restituzione, posto che per costante giurisprudenza (cfr. ad esempio Cons. St. – Sez. V 31 ottobre 1992 n. 1145) l’obbligazione di restituzione di indebito genera, ai sensi dell’art. 2033 Cod. civ., solo l’obbligazione accessoria di interessi e non anche quella di rivalutazione, riconducibile alla diversa ipotesi di inadempimento di obbligazione pecuniaria.
Il Comune di Ficarolo va condannato a pagare alla Società ricorrente le spese e competenze del giudizio liquidate in complessive lire 3.000.000 (tremilioni).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Seconda Sezione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo accoglie e, per l’effetto, condanna il Comune di Ficarolo a pagare alla Istituti Polesani per la Cura e la Tutela Mentale s.r.l. l’importo di lire 18.015.582 indebitamente percetto, oltre agli interessi legali a decorrere dal 16 febbraio 1989, data di notifica del ricorso, fino al saldo.
Condanna altresì il Comune di Ficarolo a pagare alla Società ricorrente lire 3.000.000 (tremilioni) a titolo di rifusione delle spese e competenze del giudizio.
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
 Così deciso in Venezia, in camera di consiglio, il 14 giugno 2001.
Il Presidente, estensore

Il Segretario

 

© Diritto - Concorsi & Professioni - riproduzione vietata