Giurisprudenza - Edilizia ed urbanistica

Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 348 del 31 gennaio 2001, sui limiti della competenza dei geometri per la progettazione di edifici in cemento armato
  
REPUBBLICA ITALIANA          
     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO         
Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale,   Quinta  Sezione           
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 6585/1995 proposto da Roberto Braschi e Augusto Braschi, rappresentati e difesi dagli avv.ti Riccardo Rosetti ed Adriano Cesellato, presso il secondo elettivamente domiciliati in Roma, V.le Regina Margherita n. 290;
CONTRO
il Comune di Rimini, Anna Maria Fabbri, non costituiti.
Con l’intervento del Consiglio dell’Ordine dei Geometri della provincia di Rimini, in persona del Presidente legale rappresentante, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna, sede di Bologna, Sezione Seconda, 17 febbraio 1995, n. 71.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di intervento del Consiglio dell’Ordine dei Geometri della provincia di Rimini;
Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Vista l’ordinanza n. 256/96 con la quale è stato respinta la richiesta di sospensione della esecuzione della sentenza appellata;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 31 ottobre 2000, il Consigliere Marco Lipari;
Udito l’avv. Cesellato;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
La sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso proposto dalla Signora Anna Maria Fabbri, ha annullato la concessione edilizia n. 3484/81, in data 9 aprile 1982, rilasciata dal sindaco di Rimini ai signori Roberto ed Augusto Braschi.
Gli appellanti ed il Consiglio dell’Ordine dei Geometri della provincia di Rimini, intervenuto ad adiuvandum, contestano la decisione di primo grado.
Le parti intimate non si sono costituite in giudizio. 
DIRITTO
1. Il motivo accolto dal tribunale riguarda la violazione della legge n. 1086/1971 e dell’articolo 16, lettere l) ed m) del R.D. n. 274/1929, in quanto il progetto assentito è stato sottoscritto da un geometra, nonostante la previsione dell’uso di strutture in cemento armato.
Secondo gli appellanti e l’ordine professionale intervenuto ad adiuvandum la pretesa esclusione della competenza dei geometri, qualora vengano utilizzate strutture di cemento armato, è superata dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086. Le dimensioni del fabbricato progettato devono considerarsi “modeste”, legittimando l’intervento progettuale del geometra.
2. L’appello è infondato.
L’attività professionale dei geometri è disciplinata dal regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, recante “Regolamento per la professione di geometra”. In particolare, l’articolo 16 stabilisce che “l'oggetto ed i limiti dell'esercizio professionale di geometra sono regolati come segue:
(…)
l) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista d'acqua per le stesse aziende e riparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione;
m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili”.
Il regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, recante “Norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato”, stabiliva, all’articolo 1, che “ogni opera di conglomerato cementizio semplice od armato, la cui stabilità possa comunque interessare l'incolumità delle persone, deve essere costruita in base ad un progetto esecutivo firmato da un ingegnere, ovvero da un architetto iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive attribuzioni, ai sensi della L. 24 giugno 1923, n. 1395, e del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto e delle successive modificazioni.
Dal progetto deve risultare tutto quanto occorre per definire l'opera, sia nei riguardi della esecuzione, sia nei riguardi della precisa conoscenza delle condizioni di sollecitazione.
Per queste opere è prescritto l'impiego esclusivo di cemento, rispondente ai requisiti di accettazione prescritti dalle norme per i leganti idraulici in vigore all'inizio dei lavori”.
Successivamente, la legge 5 novembre 1971, n. 1086 (“Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”) ha ridefinito la disciplina della materia. In particolare, l’articolo 2 (“Progettazione, direzione ed esecuzione”) stabilisce che “la costruzione delle opere di cui all'articolo 1 deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritti nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze.
L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritto nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze”.
Nel nuovo quadro normativo, è caduta ogni rigida preclusione alla possibilità dei geometri di effettuare l’attività di progettazione per le opere in cemento armato. In particolare, la competenza di tale categoria professionale va riconosciuta per le costruzioni rurali e per le opere civili di modeste dimensioni.
3. La Sezione ha ripetutamente chiarito che per gli edifici destinati a civile abitazione, la competenza dei geometri e' limitata alle sole costruzioni di modeste dimensioni, con divieto di progettare opere per cui vi sia impiego di cemento armato, tale da implicare, in relazione alla destinazione dell'opera, un pericolo per l'incolumita' della persone in caso di difetto strutturale, stante l'evidente favore che le varie norme pongono per la competenza esclusiva dei tecnici laureati, nonche' l'obbligo della p.a., in sede di rilascio della concessione edilizia, di motivare congruamente in ordine alla sufficienza della redazione di un progetto da parte di un geometra (Consiglio Stato sez. V, 13 gennaio 1999, n. 25).
4. La competenza dei geometri per la realizzazione in cemento armato di piccole costruzioni accessorie di edifici rurali deve essere estesa, ai sensi dell'art. 16 r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, anche alle opere accessorie alle costruzioni civili, fermo restando che deve trattarsi di costruzioni di dimensioni esigue e tali da non presentare particolari problemi strutturali (Consiglio Stato sez. V, 8 giugno 1998, n. 779). Secondo tale pronuncia, non rientra nella competenza professionale del geometra la progettazione e la realizzazione di opere in cemento armato che eccedano i limiti posti dagli art. 16 ss. r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, ossia le piccole costruzioni accessorie di edifici rurali e per uso di industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e non costituiscano comunque pericolo per l'incolumita' delle persone (nella specie, e' illegittimo il progetto firmato da un geometra per la realizzazione di un grande capannone industriale, poggiante su una fondazione di pali e pilastri in cemento armato e con solai in laterocemento e, comunque, di natura e dimensioni tali da non poter esser definito come una modesta costruzione civile).
5. Questo rigoroso orientamento è solo in parte contrastato da altre pronunce, secondo le quali, dal complesso normativo risultante dal r.d. 16 novembre 1939 n. 2229 e dalle l. 5 novembre 1971 n. 1086, 2 febbraio 1974 n. 64 e 2 marzo 1949 n. 144 si deve trarre la conclusione che ai tecnici diplomati non e' preclusa in assoluto la progettazione di strutture in cemento armato: anzi la stessa e' specificamente prevista e consentita sempre che si mantenga nei limiti della competenza come determinata nella rispettiva disciplina professionale: ne consegue che la competenza dei geometri alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili non trova alcuna limitazione o preclusione nella relativa struttura in cemento armato e dovendo anzi tenersi conto della specifica cultura di tali professionisti accresciuta dall'evoluzione delle relative conoscenze tecniche (Consiglio Stato sez. IV, 9 agosto 1997, n. 784). Infatti, anche tale decisione circoscrive il proprio campo di azione alle opere di dimensioni minori, senza generalizzare la competenza progettuale dei geometri: poiche' l'art. 16 lett. m) r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, concernente l'ordinamento professionale dei geometri, consente l'attivita' di progettazione, direzione e vigilanza di "modeste costruzioni civili" senza ulteriori specificazioni, rientra nella competenza dei geometri anche la progettazione di costruzioni in cemento armato, purche' tali costruzioni, sotto il profilo tecnico-qualitativo, rientrino, per i problemi tecnici che implicano, nella loro preparazione professionale. 
6. Va rilevato, poi, che un indirizzo più restrittivo è sostenuto dalla Cassazione civile, secondo la quale il r.d. 16 novembre 1939 n. 2229 esclude dalla competenza dei geometri - essendo di competenza di architetti ed ingegneri - i progetti di lavori comportanti l'impiego di cemento armato. Tale disciplina non e' mutata dopo le leggi 5 novembre 1971 n. 1086 sulle opere in conglomerato cementizio e 2 febbraio 1974 n. 64 sulle costruzioni in zone sismiche (Cassazione civile sez. II, 30 marzo 1999, n. 3046).
In tale prospettiva, si afferma che a norma dell'art. 16 lett. m) r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, la competenza dei geometri e' limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione anche parziale di strutture in cemento armato, mentre in via di eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l) del medesimo articolo, solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell'ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone, restando quindi comunque esclusa la suddetta competenza nel campo delle costruzioni civili ove si adottino strutture in cemento armato, la cui progettazione e direzione qualunque ne sia l'importanza e' pertanto riservata solo agli ingegneri e architetti iscritti nei relativi albi professionali (Cassazione civile sez. II, 2 aprile 1997, n. 2861).
Tanto la progettazione quanto l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio, semplice ed armato, riservata per legge agli ingegneri ed agli architetti, esulano dalla competenza professionale dei geometri, cui e' riconosciuta esclusivamente la facolta' (ex art. 16 lettera L del regolamento di cui al r.d. n. 274 del 1929) di progettare lavori comportanti l'impiego di cemento armato - limitatamente a piccole costruzioni accessorie di edifici rurali ovvero adibiti ad uso di industrie agricole - di limitata importanza, di struttura ordinaria e che non richiedano, comunque, particolari operazioni di calcolo, tali, in definitiva, da non poter comportare, per loro destinazione, pericolo alcuno per l'incolumita' delle persone (Cassazione civile sez. II, 22 ottobre 1997, n. 10365).
7. La giurisprudenza penale, poi, afferma che l'art. 2 della legge. 5 novembre 1971 n. 1086, nell'indicare i professionisti abilitati alla progettazione ed alla costruzione delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, fa espressamente salvi i limiti delle singole competenze professionali. Per quanto riguarda i geometri, occorre fare riferimento alle lettere l) e m) dell'art. 16 del r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, che segnano i limiti della competenza del geometra in materia di costruzioni rurali e civili, e da cui puo' desumersi che, relativamente alle costruzioni in cemento armato, il geometra e' abilitato alla progettazione e direzione di lavori afferenti a esse solo quando si tratti di modeste costruzioni - intendendosi con tale termine la limitata entita' dell'opera nel suo complesso e non la sola semplicita' di essa - che non richiedano complessi calcoli delle strutture e non comportino problemi di stabilita' e pericolo per la incolumita' pubblica. (Fattispecie in cui e' stata ritenuta corretta la valutazione dei giudici di merito che avevano escluso l'abilitazione del geometra trattandosi di opere, realizzate in difformita' totale dalla concessione edilizia e comportanti aumenti planovolumetrici e di superficie, ritenute non di modesta entita' con riferimento all'edificio complessivamente considerato) (Cassazione penale sez. III, 16 ottobre 1996, n. 10125).
8. Nello stesso senso, si è chiarito che risponde del reato di esercizio abusivo della professione il geometra che procede alla progettazione ed alla direzione dei lavori di un edificio con strutture di cemento armato che non sia di modeste dimensioni anche se il progetto e' controfirmato o vistato da un professionista abilitato o se i calcoli del cemento armato sono stati fatti eseguire da un ingegnere. Al fine di valutare la entita' dell'opera il giudice dovra' tenere conto sia delle dimensioni che della complessita' oltre che dell'importo economico. Non necessariamente dovra' trattarsi di un'unica unita' abitativa, ma non potra' certo rientrare tra le competenze del geometra la progettazione di cubature utili ad edifici con una pluralita' di appartamenti. Il testo fondamentale che fissa i limiti della competenza dei geometri e' ancora l'art. 16 del r.d. 11 febbraio 1929 n. 247, poiche' anche le norme successive che hanno consentito la progettazione di struttura di cemento armato, fanno riferimento ai limiti posti da tale legge (Cassazione penale sez. VI, 10 ottobre 1995, n. 1147; Cassazione penale sez. VI, 2 febbraio 1993).
9. Dunque, per valutare la idoneità del geometra a firmare il progetto di un’opera edilizia che comporta l’uso di cemento armato, occorre considerare le concrete caratteristiche dell’intervento. A tal fine, non possono essere prefissati criteri rigidi e fissi, ma è necessario considerare tutte le particolarità della concreta vicenda, anche alla luce dell’evoluzione tecnica ed economica del settore edilizio.
Nel caso di specie, come opportunamente evidenziato dal tribunale, l’opera progettata non può considerarsi di modeste dimensioni, trattandosi della sopraelevazione di ben tre piani, per una volumetria complessiva di 1700 metri cubi. Ne deriva, quindi, l’inidoneità del progetto predisposto dal geometra.
In definitiva, quindi, l'appello deve essere respinto, con la conseguente riforma della pronuncia impugnata.
Nulla va disposto in ordine alle spese di lite, non essendosi le parti intimate costituite in giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, e, respinge l'appello;
nulla per le spese;
ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 31 ottobre 2000, con l'intervento dei signori:
SALVATORE ROSA    - Presidente
STEFANO BACCARINI   - Consigliere
ALDO FERA     - Consigliere
MARCO LIPARI    - Consigliere Estensore
MARCO PINTO    - Consigliere
 
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