Giurisprudenza - Edilizia ed urbanistica

Le sanzioni amministrative in materia ediliza ed il ritardato pagamento dei contributi

Con la sentenza di seguito trascritta il TAR ritiene non necessaria la nomina del responsabile del procedimento per l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie per ritardato pagamento degli oneri edilizi dovuti nonché l’irrilevanza dell’avviso di avvio del procedimento. Inoltre ritiene che gli interessi di mora siano automaticamente dovuti trattandosi di effetto legale, senza alcun onere di preavviso da parte dell’Amministrazione (Ugo Di Benedetto)

TAR Emilia Romagna, sez. staccata di Parma, 8 luglio 199, n. 479
Omissis”

per l'annullamento
a) dell’atto prot. n.9929 del 7/6/1996 con cui l’Amministrazione Comunale di Piacenza richiede il pagamento del contributo di urbanizzazione relativo alla concessione edilizia n.175/1987, oltre alla sanzione di cui all’art.3 della L. n.47 del 1985 e interessi legali sulla somma complessiva a decorrere dal 1/6/1991; b) di tutti gli atti presupposti, connessi o comunque collegati.
e per l’accertamento negativo
del diritto dell’Amministrazione intimata a pretendere dall’odierna ricorrente il pagamento della somma pretesa a titolo di sanzione ex art.3 della L. n.47 del 1985 in relazione agli oneri di urbanizzazione relativi alla suddetta concessione edilizia, con conseguente condanna dell’Amministrazione alla restituzione di quanto già percepito a tale titolo e, in subordine, del diritto della stessa Amministrazione a pretendere dalla ricorrente, il pagamento degli interessi legali sulle somme richieste nell’atto prot. 9929, a far tempo dal 1/6/1991, con conseguente condanna dell’Amministrazione alla restituzione di quanto già percepito a tale titolo.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione Comunale intimata e la successiva memoria depositata in data 20/5/1999;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 1 giugno 1999, il dr. Umberto  GIOVANNINI;  uditi altresì l’Avv. Giuseppe MANFREDI per la società ricorrente e l’Avv. Eugenia MONEGATTI ZILIOTTI per il Comune di Fidenza;
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue: 
FATTO
Con il ricorso n. 655 del 1996, notificato il 30/10/1996 e depositato il 6/11/1996, la società ricorrente chiede l’annullamento dell’atto prot. n. 9929 del 7/6/1996, con il quale l’Amministrazione Comunale di Fidenza ha richiesto alla società ricorrente il pagamento del contributo di urbanizzazione relativo alla concessione edilizia n.175/87, oltre alla sanzione di cui all’art.3 della L. n.47 del 1985 e agli interessi legali sulla somma complessiva a decorrere dal 1/6/1991 e di tutti gli atti presupposti o comunque connessi o collegati.
La società svolge, inoltre, azione di accertamento negativo relativamente al diritto dell’Amministrazione Comunale di Fidenza ad ottenere dalla ricorrente il pagamento della somma pretesa a titolo di sanzione ex art.3 della L. n.47 del 1985, con conseguente condanna dell’Amministrazione alla restituzione di quanto già percepito a tale titolo e, in subordine, del diritto dell’Amministrazione Comunale a pretendere il pagamento degli interessi legali sulle somme richieste nell’atto prot. 9929, a far tempo dal 1/6/1991, con conseguente condanna dell’Amministrazione alla restituzione di quanto già percepito a tale titolo.
Con atto in data 20/5/1988, l’odierna ricorrente, al fine di ottenere il rilascio della richiesta concessione edilizia, s’impegnava con il Comune di Fidenza a versare entro determinati termini, diverse rate relative ai contributi di urbanizzazione afferenti la predetta concessione edilizia.
Nell’agosto del 1996 alla ricorrente è stata notificata l’intimazione a pagare le somme dovute a titolo di contributi, oltre alla maggiorazione del 100% di dette somme, a titolo di sanzione ex art.3 della L. n.47 del 1985 e agli interessi legali sull’importo complessivo dei contributi non versati a decorrere dal 1/6/1991.
Secondo la ricorrente, i provvedimenti impugnati sono illegittimi per i seguenti motivi in diritto:
1) - Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4 e segg. e degli artt.7 e segg. della L. n.241 del 1990;
L’atto impugnato è illegittimo perché non è stato preceduto dalla nomina di un responsabile del procedimento e neppure dalla comunicazione di avvio della procedura.
L’applicabilità delle norme della L. n.241 anche ai procedimenti che conducono ad atti amministrativi che non sono esercizio di poteri discrezionali e, segnatamente, anche ai verbali con cui vengono comminate le sanzioni pecuniarie che rientrano nella giurisdizione dell’A.G.O. – è già stata affermata dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.311 del 1994.
In subordine: 2) - Violazione e/o falsa applicazione dell’art.3 della L. n.47 del 1985, dell’art.2 della L. n.241 del 1990 e degli artt. 1219, 1224, 1243, 1282 del codice civile; Eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento, ingiustizia manifesta, illogicità;
La giurisprudenza ha affermato che il credito di un ente pubblico per sanzioni pecuniarie può ritenersi liquido ed esigibile e, dunque, produttivo di interessi, solo ed esclusivamente dopo che sia stato emanato il relativo atto d’accertamento.
Nel caso in esame, inoltre, prima dell’emanazione dell’atto impugnato, l’odierna ricorrente non poteva neppure considerarsi in mora ex art.1219 c.c., in relazione al pagamento della sanzione ex art.3 L. n.47 del 1985.
Queste conclusioni risultano avvalorate anche dall’art.2 della L. n.241 del 1990, ove si prevede che ogni manifestazione di volontà dell’Amministrazione debba necessariamente estrinsecarsi in un atto espresso, talchè, anche quando il calcolo della pena pecuniaria è automatico, prima che l’Amministrazione abbia manifestato in modo espresso la volontà di comminare la sanzione, quest’ultima non può non considerarsi inesigibile e improduttiva d’interessi.
Si appalesa dunque l’infondatezza della pretesa dell’Amministrazione agli interessi sulle somme richieste a titolo di sanzione a partire dal giugno 1991.   
Si è costituita in giudizio, l’intimata Amministrazione Comunale di Fidenza, la quale, con la comparsa di costituzione e successiva analitica memoria depositata in data 20 maggio 1999, chiede la reiezione del gravame, siccome infondato, vinte le spese. 
Alla pubblica udienza del 1 giugno 1999, la causa è stata chiamata e, su concorde richiesta delle parti, è stata trattenuta per la decisione, come da verbale. 
DIRITTO
Con il ricorso in  esame si assume l’illegittimità dell’atto con il quale l’Amministrazione Comunale di Fidenza ha, tra l’altro, intimato alla società ricorrente il pagamento di contributi di urbanizzazione relativi a concessione edilizia rilasciata nel 1987, ha irrogato alla stessa la sanzione pecuniaria di cui all’art.3 della L. n.47 del 1985 e ha preteso la corresponsione di interessi legali su tali contributi a decorrere dal 1/6/1991.
Con il primo motivo, parte ricorrente lamenta violazione degli artt. 4 e segg., nonché 7 e segg. della L. n.241 del 1990, in quanto l’Amministrazione Comunale, nella fattispecie in questione, non ha provveduto né a nominare il responsabile del procedimento, né a comunicare all’interessata l’avvio del procedimento sanzionatorio di cui è causa.
Il Collegio deve osservare che entrambe le divisate censure risultano infondate.
La mancata nomina del funzionario responsabile del procedimento, costituisce mera irregolarità che non cagiona l’illegittimità del provvedimento finale, dato che, in mancanza di esplicita individuazione da parte dell’Amministrazione, il responsabile del procedimento è il Dirigente dell’Ufficio procedente (v. da ultimo: T.A.R. Veneto, sez. 2^, n.1681 del 13/10/1998).
Per quanto attiene, poi, alla mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, il Collegio ritiene che essa, nella fattispecie, non dovesse essere effettuata, attesa la natura vincolata dei provvedimenti che irrogano sanzioni in materia edilizia (v. T.A.R. Piemonte, sez. 1^, n.105 del 25/2/1999; T.A.R. Toscana, sez. 1^, n.885 del 1/12/1993).
Con il secondo motivo, parte ricorrente sostanzialmente contesta la pretesa, da parte dell’Amministrazione Comunale, alla corresponsione, a decorrere dal 1/6/1991, degli interessi legali sulle somme relative a contributi per oneri di urbanizzazione non versati dalla ricorrente alle scadenze pattuite con il Comune di cui alla scrittura privata autenticata in data 20/5/1988 in Fidenza dal notaio Dr. BRAGA, ritenendo che il credito di un ente pubblico per sanzioni pecuniarie possa ritenersi liquido ed esigibile e, quindi, produttivo di interessi, solo ed esclusivamente dopo che sia stato emanato il relativo atto di accertamento e ritenendo, altresì, che nulla potesse essere chiesto alla società ricorrente a titolo d’interessi moratori, prima dell’adozione dell’atto impugnato, non potendo, la stessa, neppure considerarsi in mora ex art.1219 c.c..
Il Collegio osserva che l’irrogazione delle sanzioni previste dall’art.3, 2° comma della L. n.47 del 1985 per il mancato versamento nei termini di legge del contributo per il rilascio della concessione edilizia rappresenta un effetto automatico legale del suddetto ritardo, che opera senza alcun onere di preavviso da parte dell’Amministrazione e senza necessità di preventiva messa in mora del soggetto obbligato (v. T.A.R. Piemonte, sez. 1^, n.524 del 3/7/1997; T.A.R. Lombardia - MI – n.1657 del 19/11/1996).
Inoltre, siffatto sistema sanzionatorio, pur essendo strutturato in maniera che devono ritenersi assorbiti dalla sanzione pecuniaria gli interessi previsti a carico del debitore che non adempie alla scadenza dell’obbligazione pecuniaria ex artt. 1218 e 1224 c.c.,  non esclude l’automatico obbligo di corresponsione di interessi legali che siano dovuti relativamente a periodi diversi da quelli cui si riferisce la sanzione pecuniaria adottata (v. T.A.R. Lombardia - MI – sez. 2^, n.2718 del 28/11/1998) .    
Ciò premesso, occorre rilevare la legittimità, sotto tale divisato profilo, del comportamento dell’Amministrazione Comunale di Fidenza che, avendo applicato la sanzione massima consentita dalla suddetta disposizione (100% del contributo versato in ritardo), ha calcolato gli interessi moratori dovuti sulle somme non ancora versate a titolo di contributo, solamente a decorrere dal giorno successivo (1/6/1991) a quello di compimento del periodo di protrazione del ritardo, che consentiva, appunto, all’Amministrazione (v. art.3, 2° comma, lett. c L. n. 47 del 1985) di applicare la sanzione pecuniaria nella misura massima.   
Per i suesposti motivi, il ricorso deve essere respinto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza ed esse sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna - Sezione di Parma -  respinge il ricorso  n.655  del 1996 , indicato in epigrafe.
Condanna parte ricorrente, in quanto soccombente nel presente giudizio, al pagamento delle spese processuali e degli onorari legali in favore dell’Amministrazione Comunale di Fidenza, che vengono liquidati nell’importo onnicomprensivo di £. 4.000.000 (quattromilioni) oltre I.V.A. e C.P.A..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del  1 giugno 1999.
Gaetano Cicciò Presidente
Umberto Giovannini Primo Referendario rel.est.
Depositata in Segreteria ai sensi dell’art. 55 L. 18/4/82, n.186.
Parma, lì 8 luglio 1999
 
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