Giurisprudenza - Enti locali

Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 2515 del 4 maggio 2001, sui requisiti del titolo di studio in caso di trasformazione di un posto unico apicale negli Enti Locali
 

  REPUBBLICA ITALIANA   
          IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

  Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale,   Quinta  Sezione  
       ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 4524/1995 proposto dalla Regione Molise, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, rappresentata e difesa dal’avv. Renato Rizzi e con lui elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’avv. Adriano Giuffrè, alla Via Collina, n. 36;
contro
VALENTE Vittorio,

rappresentato e difeso dall’avv. Ennio Mazzocco presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, Via Gaeta n. 16;
- del Comitato regionale di Controllo-Sezione speciale per gli atti dei Comuni della Provincia di Isernia, non costituito;
- del Comune di Carpinone, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise 3 febbraio 1995, n. 40;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Valente Vittorio;
Vista la memoria prodotta dall’intimato a sostegno della sua difesa;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta alla pubblica udienza del 13 marzo 2001 la relazione del Consigliere Andrea Camera e uditi, altresì, l’avv. Renato Rizzi per l’appellante e l’avv. Ennio Mazzocco per l’appellato Valente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con deliberazione 14 novembre 1991, n. 38; il Consiglio comunale di Carpinone trasformava il posto apicale di istruttore aministrativo, occupato dall’attuale resistente, dalla VI qualifica funzionale alla VII qualifica funzionale. Tale delibera veniva annullata dall’organo di controllo con ordinanza 15 aprile 1992, n. 2360, sul presupposto che il titolare del posto trasformato non era in possesso del titolo di studio della laurea, come richiesto dall’art. 26 del D.P.R. 17.9.1987, n. 494, per coprire il nuovo posto.
Avverso detta ordinanza di annullamento l’interessato proponeva ricorso al T.A.R. per il Molise che, con sentenza 3 febbraio 1995, n. 40, lo accoglieva ritenendo che i requisiti soggettivi richiesti dall’art. 5, comma 21°, del D.P.R. 13 maggio 1997, n. 268, nel testo sostituito dell’art. 26 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, per l’inquadramento alla VII qualifica funzionale del personale in servizio, in caso di trasformazione di posto unico di organico in Comune con meno di 3.000 abitanti, fossero quelli stabiliti in via generale dal comma nono dello stesso art. 5 per l’accesso (concorsuale) del personale di ruolo in servizio, alla settima qualifica funzionale e cioè il titolo di studio proprio della qualifica immediatamente inferiore ed il triennio di esperienza profesionale nella qualifica inferiore. Diversamente si verrebbe a penalizzare la trasformazione del posto, che consente anche di valorizzare la professionalità del dipendente, rispetto all’accesso per concorso, al quale è consentito la partecipazione del personale di sesta qualifica funzionale non provvisto della laurea.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la Regione Molise, con atto notificato il 24 maggio 1995 e depositato il 13 giugno successivo, deducendo l’applicabilità, invece, del comma 10° del citato art. 5 del D.P.R. 268/1987 secondo cui per la trasformazione di un posto apicale, non opererebbero le norme sull’accesso concorsuale ai posti riservati della settima qualifica, atteso che mentre nel concorso per l’accesso alla qualifica superiore il possesso dei requisiti è condizione per la partecipazione ad una prova nella quale sarà valutata l’idoneità del dipendente a ricoprire il posto, nella ipotesi di accesso alla qualifica superiore per trasformazione del posto il possesso dei requisiti è condizione per la diretta copertura del posto medesimo, senza alcuna ulteriore valutazione.
Ha concluso chiedendo l’annullamento dell’impugnata sentenza, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese di giudizio.
Si è costituito l’interessato deducendo l’infondatezza dell’appello ed assumendo in particolare che la disposizione di cui al comma decimo del menzionato art. 5 non trova applicazione riguardo ai posti unici relativi alle qualifiche apicali di settimo livello, trovando invece applicazione i commi nono e dodicesimo, precisando altresì che l’organo di controllo non ha motivato l’ordinanza di annullamento.
DIRITTO
In punto di fatto occorre precisare che con deliberazione n. 38 del 14 novembre 1991 il Consiglio comunale di Carpinone ha trasformato il posto apicale di “istruttore amministrativo” (VI qualifica funzionale), occupato dall’appellato, in posto di “istruttore direttivo” (VII qualifica funzionale) e che detta delibera è stata annullata in sede di controllo, in quanto il posto trasformato veniva ad essere occupato da un dipendente sprovvisto del titolo di studio di laurea richiesto per ricoprire il nuovo posto.
Con sentenza 3 febbraio 1995, n. 40, il Tribunale amministrativo per il Molise ha accolto il ricorso dell’interessato ritenendo non richiesta la laurea, prevista in via generale dall’undicesimo comma dell’art. 5 del D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268, quale requisito per l’accesso alla settima qualifica funzionale, in quanto, in caso di trasformazione di posto unico in organico in Comune con meno di tremila abitanti sarebbe sufficiente il possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per il posto da ricoprire, giusta quanto stabilito dal comma nono, seconda parte, del citato art. 5 richiamato dall’ultima parte del comma dodicesimo.
L’appello proposto avverso tale sentenza da parte della Regione Molise, stante la sua fondatezza, va accolto.
Il D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268, all’art. 5, ha introdotto una nuova disciplina dell’accesso ai profili professionali delle varie qualifiche funzionali dei dipendenti degli Enti locali, stabilendo al comma undicesimo che “il requisito del titolo di studio per l’accesso alla settima qualifica funzionale è il diploma di laurea.
Quindi per l’accesso a tale qualifica dell’area amministrativa è richiesto, in generale, il requisito soggettivo della laurea, non richiesto, invece, per l’accesso del personale di ruolo alla riserva dei posti messi a concorso fino alla settima qualifica, la cui partecipazione è consentita al “personale appartenente alla qualifica immediatamente inferiore con una anzianità di almeno tre anni nella stessa area funzionale o di cinque anni in aree funzionali diverse in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per il posto messo a “concorso”, così come stabilito dal comma nono-seconda parte del menzionato art. 5, che costituisce una disposizione derogatoria ed eccezionale per la partecipazione a concorsi riservati del personale di ruolo che, sottoposto ad apposite prove di esame, dimostra di essere in grado di ricoprire il posto messo a concorso.
Nel caso di specie, trattandosi di trasformazione del posto dell’area amministrativa- da istruttore amministrativo (VI qualifica funzionale) in posto unico in organico di istruttore direttivo (VII qualifica funzionale) e non di accesso concorsuale, la questione va risolta, invece, alla stregua del comma decimo del citato art. 5, disposizione di carattere generale, che espressamente prevede che “la riserva non opera per l’accesso a posti unici relativi alle qualifiche apicali delle diverse aree funzionali”.
In altri termini non trova applicazione al posto unico apicale trasformato di cui si controverte, rientrante nella previsione del comma decimo, quanto stabilito in via derogatoria ed eccezionale dal precedente comma nono riguardante l’accesso a posti disponibili mediante procedure concorsuali.
Né appare fondata la tesi dell’appellato secondo cui, per i Comuni con popolazione fino a tremila abitanti, il comma dodicesimo del più volte menzionato art. 5 ha previsto l’accesso degli interni ai profili professionali della settima qualifica funzionale senza il possesso della laurea, in quanto nella specie si verte in materia di posto unico apicale trasformato.
Del resto la settima qualifica funzionale nei Comuni con minore numero di abitanti non è sempre riferibile al posto unico apicale.
Né appare fondata la censura di difetto di motivazione dell’impugnato atto di annullamento della deliberazione comunale n. 38 del 14 novembre 1991, atteso che con esso vengono indicati con chiarezza i motivi dell’annullamento, a seguito di chiarimenti richiesti all’Amministrazione, nel rilevare che il titolare del posto apicale unico di organico, trasformato dalla 6° alla 7° qualifica funzionale non può essere coperto dal titolare del posto trasformato in quanto non in possesso del titolo di studio di laurea, necessario per coprire il posto stesso.
Per le suesposte argomentazioni l’appello va accolto e, per l’effetto, l’impugnata sentenza va riformata, con conseguente validità dell’atto di annullamento del Comitato Regionale di Controllo-Sezione speciale per gli atti dei Comuni della Provincia di Isernia - n. 2360 del 15 aprile 1992.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale-Sezione Quinta- accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza del T.A.R. per il Molise 3 febbraio 1995, n. 40, respinge il ricorso proposto in primo grado.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 13 marzo 2001, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quinta – riunito in camera di consiglio – con l’intervento dei seguenti magistrati:
Pasquale de Lise    Presidente
Andrea Camera    Consigliere estensore
Corrado Allegretta    Consigliere
Paolo Buonvino    Consigliere
Filoreto D’Agostino   Consigliere
 
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