Giurisprudenza - Enti locali
direttore Avv. Federico Lorenzini

Cons. Stato, Sez. V, Sent. del 25 gennaio 2005 n. 148 sulla prevalenza dello Statuto rispetto ai regolamenti comunali e sulla disapplicazione

 

 

FATTO

Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Staccata di Latina, il sig. Gaetano Forte, in qualità di cittadino elettore e di candidato alla carica di consigliere della Circoscrizione di decentramento denominata Gianola del Comune di Formia, impugnava il verbale del 14 giugno 2003 dell’Ufficio elettorale centrale, concernente la consultazione del 25 e 26 maggio 2003, nella parte relativa alla determinazione dei seggi spettanti a ciascuna lista nell’ambito del consiglio circoscrizionale ed alla proclamazione degli eletti. Il ricorrente deduceva che erroneamente il predetto Ufficio aveva applicato il metodo d’Hondt puramente e semplicemente, senza le correzioni previste dal regolamento comunale per il decentramento amministrativo, che, ove applicate, avrebbero comportato la sua elezione in luogo del proclamato eletto sig. Ezio Testa.
In accoglimento del ricorso, il T.A.R. ha corretto in tal senso il risultato elettorale con la sentenza n. 910 in data 7 novembre 2003, per la riforma della quale il sig. Testa ha proposto l’appello in epigrafe indicato, sostenendo l’inapplicabilità della disposizione regolamentare in quanto in contrasto con lo statuto comunale.
L’appellato si è costituito in giudizio per resistere al gravame, al quale ha controdedotto, concludendo per la sua reiezione perché infondato.
La causa è stata trattata all’udienza pubblica del 1 giugno 2004, nella quale, sentiti i difensori presenti, il Collegio si è riservata la decisione.

DIRITTO

Il giudizio verte sul metodo di attribuzione dei seggi di consigliere circoscrizionale nel Comune di Formia.
Al riguardo, lo statuto comunale prevede (art. 77, secondo comma) che “Il consiglio di circoscrizione è eletto a suffragio universale e diretto, secondo il sistema proporzionale, metodo D'HONT” (recte: d'Hondt, dal nome del belga Victor d’Hondt, che lo ideò) “con le modalità previste dal regolamento” e che (art. citato, comma 4, secondo periodo) “Le procedure per ... le operazioni di voto e di scrutinio .... sono stabilite dal regolamento”.
A sua volta, il regolamento per il decentramento amministrativo, dopo aver ripetuto (art. 13, primo comma) che “Il Consiglio di Circoscrizione è eletto a suffragio universale e diretto, secondo il sistema proporzionale, con metodo D'O.N.T.”, stabilisce (art. 13, quarto comma) che l’Ufficio elettorale “Ai fini del riparto dei seggi divide il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei consiglieri da eleggere ottenendo così il quoziente elettorale. Attribuisce ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. I seggi eventualmente restanti verranno successivamente attribuiti alle liste per le quali le divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alla lista che abbia ottenuto la più alta cifra elettorale. Sono considerati resti anche i voti delle liste che non abbiano ottenuto alcun quoziente”.
Il punto cruciale della controversia è costituito, allora, dalla compatibilità tra le riferite norme, negata dall’appellante, il quale in applicazione del metodo d'Hondt previsto dallo statuto è risultato eletto, ed affermata dall’originario ricorrente di primo grado, ora appellato.
La controversia va risolta alla stregua dei principi in materia di gerarchia delle fonti.
Per quanto riguarda i regolamenti dei Comuni, la subordinazione allo statuto è, in generale, positivamente disposta dall’art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, a norma del quale il Comune e la Provincia, nelle materie di propria competenza, adottano regolamenti “nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto”. In particolare, tra i regolamenti specificamente indicati dalla norma, vi sono quelli per l’organizzazione ed il funzionamento degli organismi di partecipazione e le circoscrizioni di decentramento comunale sono espressamente qualificate come “organismi di partecipazione” dall’art. 17, c. 1, dello stesso testo unico. Il regolamento che ne disciplina l’organizzazione ed il funzionamento, pertanto, non può contenere disposizioni che non siano “nel rispetto ... dello statuto” e, dunque, a questo conformi.
Nella specie, è innegabile che la disciplina dettata dal quarto comma del sopra riportato art. 13 del regolamento comunale per il decentramento amministrativo non rispetta la superiore disposizione statutaria, che nella determinazione del numero di seggi da attribuire alle liste ammesse alla competizione elettorale vuole l’applicazione del metodo d’Hondt.
Secondo questo metodo, invero, com’è noto, i seggi si attribuiscono in proporzione ai quozienti ottenuti dividendo la cifra elettorale di ciascuna lista, vale a dire il numero di voti validi da ciascuna conseguito, per 1, 2, 3, ecc., fino al numero dei seggi da attribuire.
Con il sistema prescritto dalla norma di regolamento, invece, il quoziente è unico ed è quello risultante dalla divisione del totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei consiglieri da eleggere; con l’attribuzione ad ogni lista di tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nella cifra elettorale di ciascuna.
I due metodi portano a risultati diversi, com’è accaduto nel caso in esame, e per questo sono tra loro inconciliabili ed alternativi.
Atteso, peraltro, il rapporto di gerarchia in cui si trovano le fonti delle norme in questione, l’antinomia si risolve con la prevalenza della disposizione dello statuto e la disapplicazione di quella regolamentare (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 12 aprile 2000, n. 2183).
L’appello è, pertanto, fondato e va accolto. Per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso proposto in primo grado deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti in causa spese e competenze dei due gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado.
Compensa tra le parti spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di consiglio del 1 giugno 2004 con l'intervento dei Signori:
Raffaele IANNOTTA - Presidente -
Raffaele CARBONI - Consigliere -
Corrado ALLEGRETTA - Consigliere rel. est. -
Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI - Consigliere -
Marzio BRANCA - Consigliere -
DEPOSITATO IN SEGRETERIA IL 25 GENNAIO 2005

 

 

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