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Giurisprudenza - Enti locali |
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Tar Milano 17
giugno 2011, n. 1573, l’ottemperanza a decreto ingiuntivo: non si
applica il blocco delle esecuzioni stabilito dagli artt. 11, comma 2, del
d.l. 2010, n. 78 e 11, comma 51, della legge 2010, n. 220 Per
l’ottemperanza del giudicato formatosi su: 1) decreto ingiuntivo n. 471/09 – n. 759/09 r.g.
emesso dal Tribunale di Saronno il 23.07.2009, spedito in formula esecutiva
il 14.01.2010 e notificato in tale forma il 25.01.2010 e non opposto; 2) decreto ingiuntivo n. 472/09 – 761/09 r.g. emesso
dal Tribunale di Saronno il 23.07.2009, spedito in formula esecutiva il
14.01.2010 e notificato in tale forma il 25.01.2010 e non opposto; 3) decreto ingiuntivo n. 473/09 – 760/09 r.g. emesso
dal Tribunale di Saronno il 23.07.2009, spedito in formula esecutiva il
14.01.2010 e notificato in tale forma il 25.01.2010 e non opposto; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda
Sanitaria Provinciale di Catanzaro; Viste le memorie difensive; Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 giugno
2011 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1) In punto di fatto il Tribunale rileva che a) con
decreto ingiuntivo n. 471/09 – n. 759/09 r.g. emesso dal Tribunale di
Saronno il 23.07.2009, spedito in formula esecutiva il 14.01.2010, notificato
in tale forma il 25.01.2010 e non oggetto di opposizione, il giudice
ordinario ha ingiunto all’amministrazione resistente di pagare in
favore della società ricorrente la somma di Euro 1.159.140,20 oltre gli
accessori; b) con decreto ingiuntivo n. 472/09 – 761/09 r.g. emesso dal
Tribunale di Saronno il 23.07.2009, spedito in formula esecutiva il
14.01.2010, notificato in tale forma il 25.01.2010 e non oggetto di
opposizione, il giudice ordinario ha ingiunto all’amministrazione
resistente di pagare in favore della società ricorrente la somma di Euro
38.916,50 oltre gli accessori; c) con decreto ingiuntivo n. 473/09 –
760/09 r.g. emesso dal Tribunale di Saronno il 23.07.2009, spedito in formula
esecutiva il 14.01.2010 e notificato in tale forma il 25.01.2010 e non
oggetto di opposizione, il giudice ordinario ha ingiunto
all’amministrazione resistente di pagare in favore della società
ricorrente la somma di Euro 65.194,562 oltre gli accessori (cfr.
documentazione di parte ricorrente). La ricorrente lamenta che i decreti ingiuntivi non sono
stati integralmente ottemperati dall’amministrazione ingiunta. L’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro,
costituitasi in giudizio, chiede la dichiarazione di estinzione della
procedura ai sensi dell’art. 11, comma 2, del d.l. 2010 n. 78, conv. in
legge 2010 n. 122 e dell’art. 1, comma 51, della legge 2010 n. 297. 2) L’eccezione proposta dall’amministrazione
resistente non merita condivisione e il relativo esame richiede la
ricostruzione del quadro normativo di riferimento. L’art. 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, dispone che “Per le regioni già sottoposte ai piani di rientro dai
disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e già
commissariate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, al
fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi dei medesimi Piani di
rientro nella loro unitarietà, anche mediante il regolare svolgimento dei
pagamenti dei debiti accertati in attuazione dei medesimi piani, i Commissari
ad acta procedono, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto-legge, alla conclusione della procedura di ricognizione di tali
debiti, predisponendo un piano che individui modalità e tempi di pagamento.
Al fine di agevolare quanto previsto dal presente comma ed in attuazione di
quanto disposto nell'Intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella
seduta del 3 dicembre 2009, all'art. 13, comma 15, fino al 31 dicembre 2010
non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti
delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime”. L’art. 11, comma 51 della legge 2010, n. 220 –
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilità 2011) – dispone che “al fine di
assicurare il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti oggetto della
ricognizione di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, per le regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi
sanitari, sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e già commissariate alla
data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere intraprese
o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e
ospedaliere delle regioni medesime, fino al 31 dicembre 2011. I pignoramenti
e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni
di cui al presente comma alle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle
regioni medesime, effettuati prima della data di entrata in vigore del
decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
122 del 2010, non producono effetti dalla suddetta data fino al 31 dicembre
2011 e non vincolano gli enti del servizio sanitario regionale e i tesorieri,
i quali possono disporre, per le finalità istituzionali dei predetti enti,
delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo. Le norme ora citate si collocano nel quadro della
disciplina introdotta dall’art. 1, commi da In particolare, il comma 164 dell’art. 1 prevede,
tra l’altro, che lo Stato concorra al ripiano dei disavanzi del
servizio sanitario nazionale mediante un finanziamento integrativo,
strumentalmente teso a garantire che l'obiettivo del raggiungimento
dell'equilibrio economico finanziario da parte delle regioni sia conseguito
nel rispetto della garanzia della tutela della salute (comma 169). L'accesso al finanziamento integrativo a carico dello
Stato, derivante da quanto disposto al comma 164, viene subordinato alla
stipula di una specifica intesa tra Stato e regioni, che ai fini del
contenimento della dinamica dei costi deve contemplare una serie di parametri
individuati dal comma 173 del medesimo articolo 1. Il successivo comma 174 impone alle regioni, in caso di
sussistenza di una situazione di squilibrio e proprio al fine del rispetto
dell'equilibrio economico-finanziario, di adottare i provvedimenti necessari,
con la precisazione che, qualora la regione non provveda, si procede al
commissariamento secondo la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della
legge 5 giugno 2003, n. 131 e previa diffida del presidente del consiglio dei
ministri. In tale caso spetta al presidente della regione, in qualità di
commissario ad acta, di approvare il bilancio di esercizio consolidato del
servizio sanitario regionale al fine di determinare il disavanzo di gestione
e di adottare i necessari provvedimenti per il suo ripianamento. Al verificarsi di queste condizioni, la regione
interessata procede ad una ricognizione delle cause dello squilibrio ed
elabora un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di
potenziamento del servizio sanitario regionale, di durata non superiore al
triennio. I ministri della salute e dell'economia e delle finanze e la
singola regione stipulano apposito accordo che individui gli interventi
necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli
essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista dal
comma 173. La sottoscrizione dell'accordo è condizione necessaria per la
riattribuzione alla regione interessata del maggiore finanziamento anche in
maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva
attuazione del programma (cfr. comma 180). Dal quadro normativo ora richiamato emerge che il divieto
di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti delle aziende
sanitarie locali e ospedaliere presuppone: a) che esse operino in regioni
commissariate secondo la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della
legge 5 giugno 2003, n. 131; b) che siano stati predisposti piani di rientro
dai disavanzi sanitari, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30
dicembre 2004, n. 311 finalizzati alla riorganizzazione, riqualificazione o
al potenziamento del servizio sanitario regionale; c) che sia stata
effettuata la ricognizione dei debiti di cui all'articolo 11, comma 2, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Sotto altro profilo va osservato che la disciplina di cui
si tratta introduce un limite alla possibilità per i creditori di conseguire
coattivamente una pretesa patrimoniale nei confronti delle A.S.L., ponendo
così un problema di coordinamento e di compatibilità con la disciplina
comunitaria in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali. Il riferimento va alla Direttiva 29 giugno 2000, n.
2000/35/CE, pubblicata nella G.U.C.E. 8 agosto 2000, n. L 200, entrata in
vigore in data 8 agosto 2000 e recepita dallo Stato italiano con la legge 1°
marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001) e con D.Lvo. 9 ottobre 2002, n.
231; direttiva poi abrogata dall'articolo 13 della direttiva 2011/7/UE, a sua
volta relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali, ma entrata in vigore in data 15 marzo 2011 e, pertanto, non
riferibile alla fattispecie in esame, che resta sottoposta alla precedente
direttiva 2000 n. 35. In particolare, vale evidenziare che la direttiva n. 35 è
rivolta a realizzare “l'obiettivo della lotta contro i ritardi di
pagamento nel mercato interno”, obiettivo che non può essere
sufficientemente realizzato dagli Stati membri separatamente e può, pertanto,
essere meglio realizzato a livello comunitario (cfr. considerando n. 12), con
la precisazione che “i periodi di pagamento eccessivi e i ritardi di
pagamento impongono pesanti oneri amministrativi e finanziari alle imprese,
ed in particolare a quelle di piccole e medie dimensioni. Inoltre tali
problemi costituiscono una tra le principali cause d'insolvenza e determinano
la perdita di numerosi posti di lavoro” (cfr considerando n. 7). In relazione all’ambito applicativo, va osservato
che la normativa comunitaria disciplina tutte le transazioni commerciali, a
prescindere dal fatto che esse siano effettuate tra imprese pubbliche o
private o tra imprese e autorità pubbliche, “tenendo conto del fatto
che a queste ultime fa capo un volume considerevole di pagamenti alle imprese”
(cfr. considerando n. 20 e art. 2). Inoltre, sul piano della correlazione tra lotta contro i
ritardi nei pagamenti e disciplina delle procedure di recupero del credito,
la direttiva evidenzia che: a) i ritardi di pagamento costituiscono una
violazione contrattuale resa finanziariamente attraente per i debitori nella
maggior parte degli Stati membri per i bassi livelli dei tassi degli
interessi di mora e/o dalla lentezza delle procedure di recupero (cfr.
considerando n. 16); b) le conseguenze del pagamento tardivo possono
risultare dissuasive soltanto se accompagnate da procedure di recupero rapide
ed efficaci per il creditore (cfr. considerando n. 20); c) l'articolo 5 della
direttiva prevede che la procedura di recupero dei crediti non contestati sia
conclusa a breve termine, in conformità delle disposizioni legislative
nazionali (cfr. considerando n. 23). Quanto poi alle situazioni sottratte all’ambito di
applicazione della normativa comunitaria, viene specificato che la
“direttiva si limita a definire l'espressione "titolo
esecutivo", ma non disciplina le varie procedure per l'esecuzione
forzata di un siffatto titolo, né le condizioni in presenza delle quali può
essere disposta la sospensione dell'esecuzione ovvero può essere dichiarata
l'estinzione del relativo procedimento”, così precisando che solo
l’esecuzione forzata e le relative ipotesi di sospensione restano
estranee a tale regolamentazione. Sempre in relazione ai limiti di applicazione,
l’art. 6 della direttiva consente agli Stati membri di escludere da
tale disciplina: a) i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico
del debitore; b) i contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002; c) le
richieste di interessi inferiori a 5 euro. In sede di recepimento, lo Stato italiano ha esercitato
tale potere di esclusione, ma limitatamente ai contratti conclusi prima
dell'8 agosto 2002, che restano sottratti alla normativa in esame, ai sensi
dell’art. 11, comma 1, del d.l.vo 2002, n. 231. 3) Il quadro normativo ora ricostruito non consente di
comprendere l’ottemperanza ad un decreto ingiuntivo tra le azioni
esecutive che non possono essere intraprese o proseguite nei confronti delle
aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni commissariate e
sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari. 3.1) In primo luogo occorre portare l’attenzione
sulla ratio della disciplina nazionale preclusiva delle azioni esecutive;
ratio emergente dai presupposti di applicazione della normativa nazionale di
cui si tratta. Il blocco delle azioni esecutive mira a consentire la
realizzazione dei piani di rientro dai disavanzi sanitari predisposti dalle
regioni commissariate e diretti, non solo a ripristinare l’equilibrio
finanziario del settore sanitario, ma anche ad assicurare l’attuazione
di un processo di riorganizzazione e risanamento del servizio sanitario, nel
quale si colloca la previsione di un finanziamento integrativo a carico dello
Stato (cfr. in particolare art. 11, comma 2, del d.l. 2010, n. 78, nonché
art. 11, comma 51, della legge 2010, n. 220 e art. 1, commi 164, 169, 174,
180 della legge 2004, n. 311). I piani di rientro e la loro attuazione devono assicurare
che l'equilibrio economico e finanziario venga conseguito garantendo la
tutela della salute, nonché il mantenimento di modalità di erogazione delle
prestazioni sanitarie uniformi sul territorio nazionale e coerenti, sul piano
qualitativo e quantitativo, con i livelli essenziali di assistenza in materia
sanitaria (cfr. in particolare art. 1, comma 169, della legge 2004, n. 311). L’obiettivo dell’attuazione dei piani di
rientro e del contemporaneo mantenimento dei livelli di assistenza, a tutela
del fondamentale diritto alla salute, presuppone che l’amministrazione
conservi integri e nel loro complesso i beni strumentali e funzionali all’erogazione
delle prestazioni sanitarie, nonostante sia gravata da una situazione
debitoria tale da pregiudicarne l’equilibrio economico e finanziario e
da giustificare un finanziamento integrativo a carico dello Stato. Tale esigenza si soddisfa escludendo che nei confronti
delle aziende sanitarie, versanti nelle condizioni economiche e finanziarie
suindicate, possano essere attivate o completate procedure esecutive che, al
fine di soddisfare il creditore, consentano di aggredire i beni, mobili ed
immobili, di cui l’amministrazione si avvale per l’erogazione
delle prestazioni del servizio sanitario, sottraendoli alla loro destinazione
funzionale. Il riferimento attiene, pertanto, al processo di
esecuzione in senso stretto, caratterizzato dal pignoramento, che, da un lato,
produce l’effetto giuridico di vincolare determinati beni del debitore
al soddisfacimento del creditore, dall’altro, è prodromico alla
soddisfazione coattiva del credito mediante l’assegnazione o la
vendita, secondo la disciplina posta dagli artt. 491 e seg. del c.p.c.. Insomma, il compimento di simili atti nei confronti delle
A.S.L. versanti nelle condizioni suindicate avrebbe l’effetto di
sottrarre alla loro destinazione determinati beni funzionali
all’erogazione del servizio sanitario, con pregiudizio sia
dell’obbiettivo del risanamento economico e finanziario, nonché delle
esigenze di riorganizzazione e di risanamento del servizio sanitario, sia
dell’esigenza di mantenere inalterati i livelli essenziali di
assistenza. Ecco, allora, che tanto l’art. 11, comma 2, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, quanto l’art. 11, comma 51, della
legge 2010, n. 220, nella parte in cui escludono la possibilità di
intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti delle aziende
sanitarie locali e ospedaliere delle regioni commissariate e già sottoposte
ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi
dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, vanno
interpretati come preclusivi delle azioni esecutive in senso stretto, ossia
delle procedure di esecuzione forzata per espropriazione, che consentono al
creditore di soddisfarsi coattivamente sui beni del debitore mediante la
vendita o l’assegnazione dei beni medesimi, in quanto simili procedure
ostacolano l’attuazione dei complessivi obiettivi, di risanamento
finanziario e di riorganizzazione, che connotano i piani di rientro e
pregiudicano il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza nel settore
sanitario. Il dato letterale conforta tale interpretazione, atteso
che, proprio l’art. 11, comma 51 della legge 2010, n. 220, dopo avere
precluso l’attivazione e la prosecuzione delle “azioni
esecutive” nei confronti delle A.S.L., disciplina le azioni esecutive
già intraprese, prevedendo che non producono effetti i “pignoramenti e
le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle
regioni” alle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni
medesime, effettuati prima della data di entrata in vigore del d.l. n. 78 del
2010. Certo, l’inciso da ultimo considerato riguarda solo
i pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie
effettuate dalla regione e non gli atti di esecuzione forzata per
espropriazione compiuti su altri beni strumentali all’erogazione del
servizio sanitario, ma resta fermo che, nel contesto complessivo della
disposizione, la preclusione è riferita solo ad atti tipici del processo di
esecuzione forzata (il pignoramento, in particolare), mentre la formula
impiegata si spiega con l’esigenza, espressa dalla norma, di conservare
al servizio sanitario le somme versate dalla regione per l’erogazione
del servizio medesimo, in modo che gli enti del servizio sanitario regionale
e i tesorieri possano continuare a “disporre, per le finalità
istituzionali dei predetti enti, delle somme agli stessi trasferite durante
il suddetto periodo”. In altre parole, con l’inciso in esame il
legislatore ha dettato il regime di un particolare bene, qual é il denaro
versato dalla regione e destinato all’erogazione del servizio, al fine
di evitare che i pignoramenti e le prenotazioni a debito già effettuati ne
ostacolino l’utilizzo per lo scopo prestabilito. Nondimeno, resta fermo che la norma, riferendosi
espressamente solo al pignoramento e alla prenotazione a debito, ha limitato
la preclusione ai soli atti della procedura esecutiva in senso stretto e sul
piano sistematico ciò induce a riferire l’espressione “azioni
esecutive” proprio a questo tipo di procedura, atteso che, anche per i
beni diversi dal denaro, ma comunque strumentali allo svolgimento del servizio
sanitario, sussiste l’esigenza di preservarne la destinazione,
sottraendoli alla soddisfazione coattiva del creditore, destinazione
compromessa dagli atti della procedura esecutiva per espropriazione. Analoga esigenza non sorge rispetto al giudizio di
ottemperanza, che, pertanto, non è riconducibile alle “azioni
esecutive” paralizzate dall’art. 11, comma 2, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78 e dall’art. 11, comma 51, della legge 2010, n.
220. Invero, mediante l’azione di ottemperanza esperita a
tutela di una situazione creditoria ed, in particolare, per la soddisfazione
di una pretesa pecuniaria risultante da una sentenza passata in giudicato del
giudice ordinario o da un provvedimento giurisdizionale ad essa equiparato,
come il decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva, il creditore non
aggredisce esecutivamente singoli beni sottraendoli alla loro destinazione
funzionale e vincolandoli alla soddisfazione della propria pretesa, ma
ottiene che il giudice si sostituisca all’amministrazione, direttamente
o indirettamente per il tramite di un commissario ad acta, nel compimento
degli atti necessari per l’adempimento del debito. Atti che consistono nel reperimento delle somme necessarie
per la soddisfazione del credito, eventualmente anche mediante il ricorso a
finanziamenti, nei limiti consentiti dalla legge, ma non nel pignoramento e
nella successiva assegnazione o vendita di beni determinati, che sono atti
diretti a realizzare la conversione in denaro di beni determinati a
soddisfazione del creditore. In altre parole, tale procedura non incide sui beni,
mobili o immobili, che l’A.S.L. utilizza per l’erogazione del
servizio sanitario, né sulle somme che in base alla legge sono destinate
all’erogazione di tale servizio, sicché in relazione ad essa non viene
in rilevo la necessità di evitare che la tutela dei creditori
dell’amministrazione possa pregiudicare l’attuazione degli
obiettivi di risanamento finanziario, di riorganizzazione e di mantenimento
dei livelli essenziali di assistenza nel settore sanitario che connotano i
piani di rientro dai disavanzi sanitari, alla cui attuazione è funzionale il
blocco delle azioni esecutive. In simili casi spetta all’organo giurisdizionale, o
al commissario ad acta nominato dal primo, il compimento degli atti necessari
per la soddisfazione del credito azionato, senza intaccare necessariamente
beni strumentali al servizio sanitario nei termini suesposti. Resta fermo che, in relazione alle peculiarità del caso
concreto, possono verificarsi delle fattispecie in cui l’ottemperanza
risulta oggettivamente impossibile e ciò dipende dal fatto che ogni giudizio
di ottemperanza incontra il limite dell’oggettiva impossibilità, da
apprezzare caso per caso (cfr. in argomento a mero titolo esemplificativo
Consiglio di Stato, Ad. Plen., 29 aprile 2005, n. 2), ma tale circostanza non
incide sull’ammissibilità della relativa azione. 3.2) L’esclusione del giudizio di ottemperanza dal
blocco delle azioni esecutive è coerente con la già richiamata disciplina
comunitaria in materia di lotta ai ritardi dei pagamenti nelle transazioni
commerciali. In effetti, la direttiva 2000 n. 35 (in particolare
considerando n. 15) specifica di limitarsi “a definire l'espressione
titolo esecutivo”, senza disciplinare le “procedure per
l'esecuzione forzata di un siffatto titolo, né le condizioni in presenza
delle quali può essere disposta la sospensione dell'esecuzione ovvero può
essere dichiarata l'estinzione del relativo procedimento”. Il riferimento alla sola “esecuzione forzata”
e non alla generalità delle procedure utilizzabili per la realizzazione di
una pretesa pecuniaria induce a ritenere che restino estranee alla disciplina
comunitaria solo le procedure di soddisfazione del credito caratterizzate
dall’agire esecutivamente sui beni del debitore, vincolandoli alla
soddisfazione del credito e così sottraendoli alla loro destinazione, mentre
ne restano assoggettate quelle che, come il giudizio di ottemperanza, tendono
alla realizzazione della pretesa pecuniaria senza espropriare forzatamente
beni determinati dell’amministrazione. Difatti, escludere qualsiasi forma di esecuzione
dall’ambito di applicazione della direttiva equivarrebbe a vanificarne
la finalità e l’esigenza di omogeneizzazione della disciplina dei
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali cui tende la normativa
comunitaria. Diversamente opinando, ciascuno Stato potrebbe, a proprio
arbitrio, decidere di paralizzare ogni forma di esecuzione nel settore cui si
riferisce la direttiva, impedendo al creditore di soddisfarsi concretamente e
così precludendo la realizzazione degli obiettivi comunitari. Ciò è ancora più evidente se si considera – come già
evidenziato in sede di ricostruzione del quadro normativo - che proprio la
direttiva stigmatizza la lentezza delle procedure di recupero e precisa che
“le conseguenze del pagamento tardivo possono risultare dissuasive
soltanto se accompagnate da procedure di recupero rapide ed efficaci per il
creditore”, aggiungendo che tale situazione si verifica, tra
l’altro, nei rapporti tra imprese e autorità pubbliche, in quanto
“a queste ultime fa capo un volume considerevole di pagamenti alle
imprese” (cfr. considerando n. 16 e n. 20, nonché artt. 2 e 5
dell’articolato). Il richiamo a procedure di recupero del credito rapide ed
efficaci sottende la necessità di assicurare la realizzazione concreta della
pretesa patrimoniale e si pone come un passaggio indefettibile per
l’attuazione degli obiettivi propri della direttiva 2000 n. 35, sicché
è del tutto coerente interpretare in modo restrittivo l’esclusione
della “esecuzione forzata” dall’ambito della disciplina
comunitaria in questione, limitandola alla sola esecuzione per espropriazione
e non alle altre procedure che, come il giudizio di ottemperanza, sono
rivolte a consentire la soddisfazione del creditore senza agire per
espropriazione su beni determinati. Ne deriva che lo Stato, intervenendo normativamente in
materia di soddisfazione dei crediti derivanti da transazioni commerciali tra
imprese ed amministrazioni, non può paralizzare procedure esecutive diverse
dall’esecuzione forzata in senso stretto, in quanto così facendo si
porrebbe in contrasto con la direttiva comunitaria 2000 n. 35, che non gli
attribuisce tale potere in sede di recepimento della direttiva medesima. In altre parole, l’interpretazione prospettata
dall’amministrazione resistente volta a comprendere nel blocco delle
azioni esecutive anche il giudizio di ottemperanza non è condivisibile, in
quanto rende la normativa nazionale in esame incompatibile con i contenuti
della direttiva 2000 n. 35. 3.3) Una volta precisato che il giudizio di ottemperanza
non integra una forma di esecuzione forzata ai sensi della direttiva 2000 n.
35 e, pertanto, non si sottrae alla disciplina comunitaria in esame, vale
rilevare, a fini di completezza sistematica, un profilo di incompatibilità
tra la disciplina posta dall’art. 11, comma 2, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78 e dall’art. 11, comma 51, della legge 2010, n. 220 e
la direttiva 2000 n. 35, qualora si riferisse il blocco delle esecuzioni
anche al giudizio di ottemperanza, secondo la prospettazione
dell’amministrazione resistente, con conseguente necessità di
procedere, nel caso concreto, alla disapplicazione delle norme interne ora
citate. La direttiva consente a ciascuno Stato di introdurre
deroghe alla disciplina comunitaria solo per i debiti oggetto di procedure
concorsuali aperte a carico del debitore, nonché per i contratti conclusi
prima dell'8 agosto 2002 e per le richieste di interessi inferiori a 5 euro. Il legislatore nazionale, con l’art. 11, comma 1,
del d.l.vo 2002, n. Nondimeno, è evidente che anche il blocco delle azioni
esecutive integra un limite all’operatività della disciplina ora
citata, in quanto preclude l’efficacia delle procedure di recupero del
credito, valorizzate dalla direttiva come strumento dissuasivo indefettibile
contro i pagamenti tardivi. Inoltre, l’art. 11, comma 2, del d.l. 2010, n. 78 e
l’art. 11, comma 51, della legge 2010, n. 220 assumono a presupposto
del blocco la circostanza che la regione, cui appartiene l’A.S.L.
debitrice, sia commissariata e sottoposta a piani di rientro dai disavanzi
economici. Occorre allora verificare se - una volta chiarito che
l’ottemperanza rientra nell’ambito di riferimento della direttiva
2000 n 35 e assumendo, secondo la tesi dell’amministrazione resistente,
che il blocco delle azioni esecutive comprende anche il giudizio di
ottemperanza - tale normativa nazionale riflette i presupposti in presenza
dei quali la direttiva consente agli Stati di introdurre deroghe alla
disciplina da essa dettata. In particolare, alla luce delle già indicate ipotesi di
deroga fatte salve dalla direttiva, occorre esaminare se la sottoposizione al
commissariamento e ai piani di rientro dai disavanzi economici sia
equiparabile alla sottoposizione del debitore ad una procedura, ossia
all’ipotesi di derogabilità della normativa comunitaria prevista
dall’art. 6, comma 3, della direttiva. Tale equiparazione non è sostenibile. Invero, le procedure concorsuali sono dirette a garantire
la par condicio creditorum, ossia, in estrema sintesi, la possibilità per
tutti i creditori, che siano tali al momento dell’apertura della
procedura, di soddisfarsi in uguale misura percentuale sui beni del debitore,
che vengono sottoposti a liquidazione. Tale situazione non è ravvisabile nelle fattispecie cui si
riferisce il blocco delle azioni esecutive. In primo luogo, va osservato che il commissariamento non
riguarda l’A.S.L. debitrice ma Inoltre, il commissariamento, unitamente
all’esecuzione dei piani di rientro dal disavanzo finanziario, non
sottende l’esigenza di garantire la soddisfazione almeno pro quota di
tutti i creditori, ma risponde, in primo luogo e come già evidenziato, alla
necessità di consentire la riorganizzazione e la riqualificazione del
servizio sanitario regionale nel mantenimento dei livelli essenziali di
assistenza e correlando a tale processo riorganizzativo anche il pagamento
dei debiti oggetto di specifica ricognizione. Va, pertanto, ribadito che, qualora il blocco delle
esecuzioni fosse riferito anche al giudizio di ottemperanza, che non è
escluso dall’ambito della direttiva 2000 n. 3.4) Le conclusioni raggiunte non sono superabili valorizzando
il carattere più di esecuzione che di cognizione assunto dal giudizio di
ottemperanza quando ha ad oggetto le sentenze, o atti equiparati, del giudice
ordinario, che recano la condanna dell’amministrazione al pagamento di
somme di denaro. Tale circostanza è stata valorizzata da una parte della
giurisprudenza per sostenere che anche il giudizio di ottemperanza rientra
nel blocco delle procedure esecutive. In particolare, si è considerato che “sia le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione (Cass. Sez. Un. 30 giugno 1999, n. 376) che
l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (Ad. Plen. 15 marzo 1989 n. 7)
hanno ritenuto che il giudice dell'ottemperanza, in caso di sentenze del
giudice amministrativo - diversamente da quanto accade in caso di sentenze rese
dal giudice di un altro ordine - ha il potere di integrare il giudicato, nel
quadro degli ampi poteri, tipici della giurisdizione estesa al merito (e
idonei a giustificare anche l'emanazione di provvedimenti discrezionali), che
in tal caso egli può esercitare ai fini dell'adeguamento della situazione al
comando rimasto inevaso (cfr. anche Consiglio di stato, sez. VI, 16 ottobre
2007, n. 5409). Per quanto poi concerne, in particolare, il giudizio di
ottemperanza per l'esecuzione di un decreto ingiuntivo non opposto, secondo
condivisibile giurisprudenza “il giudice amministrativo, accertato il
mancato pagamento delle somme ingiunte, è investito solo della funzione di
garantire gli adempimenti materiali per soddisfare tale precetto, senza poter
valutare le ragioni della situazione debitoria e dell'imputabilità
dell'inerzia riscontrata” (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 17 novembre
2008 , n. 10251). Per tali rilievi la procedura in esame, qualificabile come
“azione esecutiva” in senso proprio, peraltro alternativa all’esecuzione
di cui al codice di rito, resta assoggettata al termine di sospensione
previsto dalla legge 220/2010” (cfr. Tar Calabria Catanzaro, sez. I, 13
aprile 2011, n. 516). Le considerazioni svolte dalla giurisprudenza indicata
sono condivisibili nella parte in cui mettono in evidenza il carattere più di
esecuzione che di cognizione del giudizio di ottemperanza avente ad oggetto
un decreto ingiuntivo, mentre non lo sono nella parte in cui correlano a tale
carattere dell’ottemperanza l’applicabilità del blocco delle
esecuzioni. In particolare, la natura esecutiva che il giudizio di
ottemperanza assume in tali ipotesi – giudizio peraltro cumulabile con
l’esecuzione forzata civilistica salva l’impossibilità di
conseguire due volte quanto spettante (cfr. tra le altre, Tar Campania
Napoli, sez. V, 13 novembre 2009, n. 7373) e comunque connotato da profili di
cognizione anche in relazione all’interpretazione del giudicato
ordinario (cfr. Cass. Civ., SS.UU., ordinanza 2 dicembre 2009 n. 25344) -
evidenzia solo che il giudice amministrativo deve limitarsi ad accertare la
permanenza dell’inadempimento e la presenza di un titolo esecutivo,
interpretandone il contenuto, senza potere sviluppare altri profili di
cognizione, ma non vale a trasformare il giudizio di ottemperanza in una
procedura di esecuzione in senso stretto, atteso che non è diretto ad
aggredire beni determinati, ma a sostituire l’amministrazione
inadempiente nel compimento degli atti necessari a garantire la soddisfazione
del credito. Ne deriva che la prevalenza di profili esecutivi su quelli
cognitori, nel giudizio di ottemperanza riferibile ai casi in esame, nulla
dice in ordine alla estendibilità a tale giudizio del blocco delle
esecuzioni. 3.5) Vale evidenziare, infine, un ulteriore profilo proprio
della fattispecie in esame comunque ostativo all’applicazione del
blocco delle esecuzioni stabilito dagli artt. 11, comma 2, del d.l. 2010, n.
78 e 11, comma 51, della legge 2010, n. 220. Si è già chiarito che l’operatività della disciplina
dettata dalle norme citate presuppone che l’amministrazione regionale
abbia proceduto alla ricognizione dei debiti prevista proprio dall’art.
11, comma 2, del d.l. 2010, n. 78. Tale circostanza, siccome integra, nella prospettiva
dedotta dall’amministrazione resistente, un fatto diretto ad applicare
una normativa tesa a paralizzare la pretesa del ricorrente, deve essere
dimostrata proprio dall’amministrazione resistente, ai sensi
dell’art. 2697, comma 2, c.c.. Nondimeno, tale circostanza non è stata né allegata, né provata
dall’A.S.L. resistente, la cui eccezione è anche priva della
dimostrazione dei presupposti fattuali di applicazione della normativa
invocata. 4) In definitiva, una volta respinta l’eccezione
dell’A.S.L. resistente, al Tribunale non resta che prendere atto della
mancata esecuzione dei decreti ingiuntivi indicati in epigrafe ed adottare le
conseguenti misure ai sensi dell’art. 114 c.p.a.. In particolare, il Tribunale ritiene opportuno procedere
alla nomina di un Commissario ad acta, individuandolo nel Prefetto di
Catanzaro, affinché provveda all’esecuzione del decreto ingiuntivo
secondo i termini e le modalità stabilite in dispositivo e nei limiti degli
importi che risulteranno non ancora versati alla società ricorrente. A garanzia dell’effettività dell’adempimento,
il Tribunale ritiene necessario disporre che il Commissario ad acta produca
una dettagliata relazione sullo stato dell’esecuzione del decreto
ingiuntivo almeno 10 giorni prima della camera di Consiglio fissata in
dispositivo per il prosieguo della trattazione, con l’avviso che
immotivati ritardi comporteranno l’adozione delle misure di legge. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per non definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e
per l’effetto: 1) Nomina Commissario ad acta il Prefetto di Catanzaro,
con facoltà di delega ad altri funzionari a lui gerarchicamente subordinati,
affinché, previo accertamento della perdurante inottemperanza
dell’amministrazione ingiunta, provveda entro 60 giorni dalla
comunicazione della presente sentenza, o dalla notificazione se anteriore,
all’esecuzione del decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, disponendo
il pagamento delle somme in esso determinate in favore della società
ricorrente; 2) Il Commissario ad acta produrrà una dettagliata
relazione sullo stato dell’esecuzione del decreto ingiuntivo almeno 10
giorni prima della Camera di Consiglio fissata per il prosieguo della
trattazione; 3) Rinvia per il prosieguo alla Camera di Consiglio del 13
ottobre 2011, ad ore di rito; Spese al definitivo. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno
16 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati: Domenico Giordano, Presidente Stefano Celeste Cozzi, Referendario Fabrizio Fornataro, Referendario, Estensore |
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