Giurisprudenza - Enti locali

TAR Emilia Romagna, sez, staccata di Parma,   18 ottobre 1999, n. 651, sulla cumulabilità della TOSAP, Tassa per l'occupazione i suoli pubblici con il canone di concessione d'uso di detti suoli

SENTENZA

sul ricorso N.84/1995 proposto dal COMUNE di PARMA, rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Caroppo, ed elettivamente domiciliato nell’ufficio dell’Avvocatura Municipale in Parma, P.le C. Battisti n.15;
contro
la REGIONE EMILIA - ROMAGNA, n.c.;
e nei confronti
del Comitato Regionale di Controllo – Sez. II^ della Regione Emilia Romagna, n.c.;
per l'annullamento
dell’ordinanza 12/12/1994 prot. N. 94/046028, comunicata in data 17/01/1995, con la quale il Comitato Regionale di Controllo ha disposto l’annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale di Parma n. 253/38 del 18/11/1994 con la quale, nel rispetto di quanto previsto dall’art.27 del Decreto Legislativo n. 285/1992 (nuovo codice della strada), veniva istituito un canone per la concessione di aree pubbliche per l’installazione di impianti di distribuzione carburante.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla pubblica udienza del 5 ottobre 1999 il relatore dott. Ugo Di Benedetto e udito altresì l’avv. S. Caroppo per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
Il Comune di Parma ha impugnato l’ordinanza con la quale il Comitato Regionale di Controllo ha annullato la deliberazione del Consiglio Comunale che istituiva il canone per la concessione di aree pubbliche per l’installazione di impianti di distribuzione di carburanti.
Il Co.Re.Co, infatti, con l’atto impugnato, ha ritenuto che i Comuni e le Provincie non possono aggiungere la “somma dovuta per l’uso o l’occupazione delle strade” alla tassa per l’occupazione di spazi di aree pubbliche.
L’istanza cautelare veniva accolta con ordinanza n. 59/1995 e la causa veniva trattenuta in decisione all’udienza del 5/10/1999.
Il ricorso è fondato.
L’impianto motivazionale che sorregge la decisione dell’organo tutorio, articolata nel testo del provvedimento in undici “osservazioni”, può essere sintetizzata nella considerazione secondo la quale, in base al dato testuale dell’art. 27 del nuovo codice della strada (D. Leg.vo n. 285 del 1992), non è più ammessa la duplicazione dell’imposizione per l’occupazione delle aree pubbliche, costituita dal prelievo dovuto alla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) e dalla corresponsione del canone di concessione (qual’è il c.d. canone ricognitorio previsto dal regolamento comunale, come era invece consentito dalle disposizioni di cui all’art.8 del previgente codice della strada (R:D: n. 1740 del 1933).
Secondo il Co.Re.Co .tale argomentazione, che comporterebbe “tout court” la sospensione di qualsivoglia canone di concessione per l’occupazione di sedi stradali, risulterebbe ulteriormente confermata dal fatto che il D. Leg.vo n. 507 del 1993, che ha riordinato, tra l’altro, la T.O.S.A.P., “non solo non fa alcun cenno a canoni aggiuntivi, ma consente di graduare la tassa stessa secondo le esigenze dell’Amministrazione, in modo da recuperare la perdita di gettito dovuta alla soppressione del canone”.
Il Collegio deve osservare, condividendo sul punto le articolate ed esaurienti argomentazioni ricorsuali, che le motivazioni che supportano l’impugnata decisione dell’organo tutorio, non paiono fondate.
In primo luogo occorre osservare che né l’art. 8 del R.D. 1740 del 1933 (codice della strada previgente) né l’art. 27 del D. Leg.vo n. 285 del 1992 (codice della strada attualmente in vigore) prendono in alcun modo in considerazione la T.O.S.A.P..
Tale tributo, infatti, è sempre stato compiutamente disciplinato da specifica normativa tributaria, e più specificamente, dapprima dal T.U. della Finanza Locale del 1931 ed attualmente dal Decreto Legislativo n.507 del 1993, per cui non pare corretto sostenere – in mancanza di espressa indicazione normativa in tal senso, che soprattutto avrebbe dovuto essere contenuta nelle leggi delega – che esso sia ulteriormente parzialmente regolato da disposizioni contenute in un corpus normativo omogeneo qual’è il codice della strada e avente ad oggetto materia del tutto estranea alla disciplina tributaria.
Peraltro, anche a voler prescindere da tali considerazioni di ordine logico sistematico, occorre rilevare che sia il testo dell’art.8 del vecchio codice della strada sia l’art.27 del nuovo codice disciplinano inequivocabilmente ed unicamente i canoni di concessione spettanti all’ente proprietario della strada.
Quanto all’art.8, il 2° comma disciplinava, infatti, il corrispettivo o canone relativo a concessioni di: opere e depositi sulle strade, di cui all’art .2; scarico di acque nei fossi delle strade di cui all’art. 3; occupazioni o attraversamento di strade con corsi d’acqua, condutture, serbatoi di combustibili liquidi ed altri impianti od opere di cui all’art. 6.
Quanto all’art. 27 del nuovo codice, il primo comma indica chiaramente che oggetto di disciplina sono “le concessioni e le autorizzazioni di cui al presente titolo”, mentre il settimo comma evidenzia, con nettezza, il riferimento a canoni o corrispettivi dominicali di concessione, laddove afferma: “La somma dovuta per l’uso di occupazione delle strade e delle loro pertinenze può essere stabilita dall’ente proprietario della strada in annualità ovvero in un’unica soluzione”.
Dalla lettura dei due testi, pertanto, si evince l’inconsistenza dell’assunto di partenza del percorso argomentativo dell’organo tutorio, in quanto entrambe le disposizioni sopra riportate riguardano i canoni di concessione, senza che nulla suggerisca l’intenzione del legislatore dei codici d’introdurre disposizioni riferibili alla T.O.S.A.P..
Accertato tale erroneo presupposto, occorre aggiungere che perde di giuridica consistenza l’ulteriore assunto dell’organo tutorio secondo il quale, mentre in base all’art. 8, 2° comma, del previdente codice della strada era prevista la possibilità di coesistenza (e quindi di duplicazione dell’imposizione) tra T.O.S.A.P. – prelevata con pagamento di una somma “una tantum” – e corrispettivo di concessione – prelevato mediante il pagamento di un canone annuo – siffatta duplicazione non sarebbe più consentita dal codice della strada attualmente in vigore, in virtù dell’espunzione dal testo dell’art.27, della parola “canone annuo”.
Invero, come sopra si è accertato, l’art. 8 del codice della strada del 1933, non disciplinava la T.O.S.A.P., per cui il prelevamento di una somma “una tantum” o mediante previsione di un canone annuo non riguardava due distinti ed autonomi istituti, l’uno tributario e l’altro amministrativo, ma unicamente due diverse modalità di pagamento del canone dominicale 
A ben vedere, inoltre, l’argomentazione del Co.Re.Co non solo si rivela errata concettualmente, ma è pure contraddetta dal dato testuale della norma, poiché, come si è visto, il settimo comma dell’art. 27 del nuovo codice della strada prevede espressamente che il canone dominicale possa essere corrisposto in “annualità”, con ciò dimostrandosi anche la sostanziale sovrapponibilità della disciplina dei canoni di concessione prevista da entrambi i codici; disciplina ben lontana da quell’innovazione con effetti a dir poco dirompenti ravvisata dal Co.Re.Co..
Né a migliore sorte è destinato l’ulteriore assunto sviluppato dall’organo tutorio, fondato sulla mancanza, nel decreto legislativo n. 507 del 1993 che ha di recente disciplinato “ex novo” la T.O.S.A.P., di alcun riferimento ai canoni di concessione, dato che è evidente – attesa la natura di tributo della T.O.S.A.P., che la specifica normativa tributaria che la disciplina non doveva fare riferimento alcuno al diverso (per natura e finalità) ed autonomo istituto del canone dominicale per occupazione di strade, che trova connaturale e compiuta fonte normativa, come si è visto, in specifiche disposizioni contenute nei codici della strada succedutisi nel tempo.
Ciò premesso, occorre conclusivamente osservare che non è dato rinvenire nella normativa citata dall’organo tutorio, alcuna incompatibilità o, più precisamente, alcuna duplicazione impositiva in riferimento all’ambito applicativo della T.O.S.A.P. e del canone dominicale per concessioni relative all’occupazione di strade e tale conclusione risulta incontrovertibilmente confermata dalla considerazione, d’ordine giuridico e logico, sviluppata dalla difesa del Comune ricorrente e pienamente condivisa dal Collegio, secondo la quale “altro è il tributo, dovuto al Comune quale ente impositore in conseguenza di certe fattispecie (di occupazione in senso ampio e generico), ossia in conseguenza di fatti considerati come presupposti d’imposta e quindi indici (indiretti) di capacità contributiva;….altro il canone, dovuto al Comune (o altro ente) in veste di proprietario dell’area, quale corrispettivo di un rapporto accessivo al provvedimento di concessione”.
Per i suesposti motivi il ricorso è accolto e, per l’effetto, è annullato il provvedimento del Comitato Regionale di Controllo della Regione Emilia – Romagna – impugnato.
Il Collegio ritiene, tuttavia, che sussistano giusti motivi per compensare integralmente, tra le parti, le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, ACCOGLIE il ricorso n. 84 del 1995, indicato in epigrafe, per l’effetto ANNULLA il provvedimento impugnato..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Parma, il giorno 5 ottobre 1999..
Gaetano Cicciò         Presidente  
Ugo Di Benedetto     Primo Referendario Rel.Est. 
Depositata in Segretaria ai sensi dell’art.55 L. 18/4/82, n.186.
Parma, lì 18 ottobre 1999
Il Segretario
 
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