Giurisprudenza - Enti locali

Il trasferimento d’ufficio dei segretari comunali

Con la sentenza di seguito trascritta si afferma il principio dell’inesistenza del trasferimento per incompatibilità ambientale dei segretari comunali. Ai  sensi dell'art. 28 della legge 8.6.1962 n. 604, il trasferimento d'ufficio dei segretari comunali e provinciali può essere disposto esclusivamente per esigenze di servizio comprovate da situazioni di disservizi attribuibili al comportamento del segretario e non da ragioni di incompatibilità insorte per
divergenze tra il segretario stesso ed il Sindaco nell'espletamento dell'attività amministrativa comunale.

TAR Campania – Napoli, sez. I, 24 maggio 1999 n. 1358 

 Omissis”
Con ricorso, notificato il 2.5.1997 al Ministero dell'Interno ed al Prefetto della provincia di ….., il 7.5.1997
al Comune di …. e ad ……, 1'851997 al Comune di …. , e depositato il successivo 24, P. C., segretario generale di 2' classe titolare della segreteria del Comune di ….., espone di aver avuto nel corso del tempo, nell'ambito della normale dialettica dei rispettivi ruoli, posizioni diversificate con l'attuale Sindaco nell'espletamento dell'attività amministrativa, manifestatesi di recente con la formulazione di un parere sfavorevole in ordine ad una delibera adottata dalla Giunta Comunale, successivamente annullata dal Comitato regionale di Controllo.
Aggiunge che, in relazione a tale suo corretto atto di esercizio delle proprie funzioni istituzionali, il Sindaco rilasciava ad un periodico locale un'intervista lesiva della di lei dignità e professionalità alla quale, dopo aver informato il Prefetto di …. ed i capigruppo consiliari, replicava con toni misurati.
Ciò premesso, la ricorrente ha chiesto l'annullamento, con gli atti indicati in epigrafe, del decreto del Ministero dell'Intemo -direzione generale dell'amministrazione civile- servizio S.C.P. prot. n. 17200.4296 in data 4.4.1997, con il quale essa ricorrente è stata incaricata della supplenza della segreteria del Comune di …….. a decorrere dal 7.4.1997, nella considerazione della "necessità di ripristinare il corretto funzionamento della segreteria generale di 2' classe dei Comune di ….. presso la quale si è determinata una grave situazione di disagio funzionale, così come segnalato dal Prefetto di ….. con nota
del 2.4.1997". Ha dedotto due mezzi di impugnazione.
Resiste l'Amministrazione dell'Interno con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, che con memoria depositata il 26.5.1997 ha dedotto l'infondatezza del gravame.
Contesta altresì il ricorso il Comune di ….. deducendone con memorie depositate il 27.5.1997 ed il 29.4.1998 l'infondatezza e concludendo in conformità.
                                    DIRITTO
1- Il ricorso risulta fondato in relazione alla censura, con cui si deduce che l'impugnato provvedimento, disponendo una supplenza a tempo indeterminato, costituisce in realtà un trasferimento di sede, che può essere disposto solo sulla base di precise e circostanziate denunce di irregolarità e disfunzioni attribuibili al segretario comunale, le quali nella specie però non sussistono, non essendo state mai formulate a carico della ricorrente censure per il cattivo funzionamento dell'ufficio, anzi avendo ella sempre riportato encomi ed elogi per l'attività svolta.
Osserva il Collegio che l'impugnato provvedimento si sostanzia in concreto in un trasferimento di ufficio della ricorrente, in quanto la supplenza attribuita alla stessa in altro Comune è stata disposta a tempo indeterminato, e come tale soggiace alla disciplina che regola i trasferimenti siffatti.
Ora, ai sensi dell'art. 28 della legge 8.6.1962 n. 604, il trasferimento d'ufficio dei segretari comunali e provinciali può essere disposto esclusivamente per esigenze di servizio. Non è invece previsto per detti dipendenti pubblici il trasferimento per incompatibilità ambientale in senso proprio. A riguardo la giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, IV, 27.9.1989 n. 639) ha chiarito che l'incompatibilità ambientale non può essere posta a base del trasferimento di ufficio del segretario comunale, salvo che non si sia risolta in specifiche e comprovate situazioni di disservizi attribuibili al comportamento del segretario. Nella specie,
risulta dagli atti che l'impugnato provvedimento è stato adottato non già per precise e circostanziate disfunzioni addebitabili alla ricorrente, ma esclusivamente per ragioni di incompatibilità insorte per divergenze tra la ricorrente ed il Sindaco del Comune di…….. nell'espletamento dell'attività amministrativa comunale.
Ciò emerge in modo inequivoco sia dalla proposta di trasferimento in data 2.4.1997 formulata dal Prefetto di …… -sulla base della quale è stato emesso l'impugnato provvedimento ministeriale- sia dalla relazione dello stesso Prefetto in data 29.5.1997 depositata in giudizio il 6.6.1997, nelle quali si giustifica il mutamento di sede della ricorrente "ex professo" con l'incompatibilità ambientale della ricorrente stessa a seguito dei contrasti con il Sindaco.
D'altro canto, né la proposta prefettizia di trasferimento, né il provvedimento ministeriale impugnati evidenziano alcuna specifica situazione di disservizio attribuibile alla condotta della ricorrente, né una circostanza siffatta emerge dagli atti versati. in giudizio. Il che inficia in radice gli impugnati provvedimenti per i vizi denunciati con la censura in esame e ne impone l'annullamento, rimanendo assorbita ogni altra censura. “omissis.
 

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