Giurisprudenza - Enti locali

TAR Lombardia – Milano, sez. I, sent. n. 1311 del 21 aprile 1999 (Est. Mosconi)
Procedimento amministrativo per la realizzazione di una discarica e procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale. Legittimazione dei Comuni a contestare le scelte regionali.
Il Comune, quale soggetto titolare di interessi generali con riferimento alla collettività organizzata è titolare di un interesse che legittima la sua impugnativa davanti al giudice amministrativo degli atti regionali relativi alla localizzazione e realizzazione di una discarica, ove ritenga illegittima la procedura amministrativa seguita. Tale legittimazione sussiste sia nell’ipotesi in cui il Comune abbia partecipato ad una conferenza di servizi preliminare all’adozione degli atti regionali decisori sulla discarica sia che contesti erronee conseguenze che la Regione abbia tratto dall’esito della Conferenza stessa sia, infine, che rilevi ulteriori questioni di illegittimità procedurali dovute a carenze ed omissioni successive all’esito dei lavori della conferenza e riferibili ad un’autonoma attività amministrativa della Regione. A tal fine gli interessati all’impugnativa giurisdizionale, sia i Comuni che i privati, che si ritengano lesi dalle scelte regionali, possono adire il Tribunale Amministrativo Regionale negli ordinari termini di ricorso previsti in via generale per l’impugnativa degli atti amministrativi e, quindi, entro sessanta giorni dalla conclusione del procedimento stesso e cioè dalla adozione degli atti impugnati. Nel procedimento di localizzazione delle discariche, infatti, non trova applicazione il termine abbreviato di trenta giorni per la proposizione del ricorso , previsto dall’articolo 19 del Decreto Legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito in legge 23 maggio 1997, n. 135, applicabile ai procedimenti espropriativi, oltre che alle gare di appalto. E’ vero che l’approvazione del progetto di localizzazione di una discarica riguarda anche il procedimento espropriativo poiché comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera che si intende realizzare, tuttavia le decisioni di tal genere non hanno rilievo soltanto ai fini dell’espropriazione ma anche ad altri fini più ampi trattandosi di un atto plurifunzionale. L’aspetto più interessante e innovativo della decisione del TAR di Milano, tuttavia, è rappresentato dall’affermazione di principio per cui i procedimenti amministrativi per la realizzazione di una discarica sono soggetti al preventivo rispetto della procedura di impatto ambientale, il cosiddetto V. I. A., il cui mancato rispetto costituisce un vizio di illegittimità degli atti amministrativi adottati che ne determina l’annullamento da parte dei giudici amministrativi chiamati a decidere la controversia. Il TAR, infatti, ritiene applicabile a detti procedimenti la direttiva CEE 337/85 in virtù del D. P. R. 12 aprile 1996 che costituisce l’atto di indirizzo e coordinamento in applicazione della suddetta direttiva e ciò in attesa delle normative regionali sul V. I. A., per le opere di competenza regionale. Tali principi sono stati ritenuti, quindi, di immediata applicazione anche in assenza di una norma regionale in attuazione degli indirizzi governativi. Il TAR, infatti, ha attribuito a tale d. p. r., efficacia strumentale di mezzo e funzione di chiusura dell’ordinamento, all’occasione utile in via transitoria, al fine di escludere che si possano ipotizzarsi atteggiamenti elusivi intorno alla direttiva menzionata che la stessa Corte di giustizia CEE ha ritenuto non conformi all’ordinamento comunitario in generale e ciò anche prima della scadenza del termine per la trasposizione interna.
 
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