Giurisprudenza - Espropriazione
direttore Avv. Federico Lorenzini

 

T.A.R. per l’Emilia-Romagna, sent. n. 3966 del 7 dicembre 2007, sull’applicabilità dell’articolo 43 del T.U. in materia espropriativa anche ai procedimenti espropriativi attivati antecedentemente all’entrata in vigore della norma

R E P U B B L I C A    I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER L'EMILIA-ROMAGNA

SEZIONE SECONDA

composto dai Signori:

Dott. Giancarlo Mozzarelli                  Presidente    

Dott. Alberto Pasi                              Consigliere

Dott. Ugo Di Benedetto                       Consigliere Rel.Est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso N. 803/2006 proposto da Casanova Enzo e Pini Carla, rappresentati e difesi dagli Avv. ti Raoul Pezzi e Domenico Minniti ed  elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv Guido Mascioli, in Bologna, via S. Stefano n. 30;

contro

il Comune di Ravenna, costituito in giudizio, rappresentato e difeso dagli Avv. ti Enrico Baldrati, Patrizia Giulianini e Giorgia Donati dell’Avvocatura comunale ed elettivamente domiciliato in Bologna, presso lo studio dell’Avv. Chiara Lista, piazza Aldrovandi n. 3;

per l’annullamento

-della deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Ravenna P.G. n 33795, PV n. 63, del 13/4/2006 avente ad oggetto “Lavori di costruzione del nuovo tratto di strada tra via Canalazzo e via Cavina in prolungamento del corso Nord. Acquisizione al demanio comunale di aree, ai sensi dell’articolo 43 del D.P.R. n. 327/2001”;

-di ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione comunale intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi all’udienza del 29 novembre 2007 gli Avv. ti presenti come risulta dal verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1.Riferiscono i ricorrenti che il T.A.R. per l’Emilia Romagna con sentenza n. 1810 del 28/11/2002 ha annullato, su ricorso degli odierni ricorrenti e di altri residenti, le deliberazioni del Comune di Ravenna di approvazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, cui consegue la dichiarazione di pubblica utilità, e dei successivi atti della procedura espropriativi, ivi compresa l’occupazione d’urgenza, per la costruzione di un nuovo tratto di strada di collegamento tra via Canalazzo e via Cavina in prolungamento del corso Nord, in Ravenna.

La sentenza è stata appellata dal Comune ed il giudice amministrativo di secondo grado ha respinto l’istanza di sospensione degli effetti della stessa con ordinanza 1392/2003.

L’area in contestazione continua ad essere utilizzata dal Comune che, secondo i ricorrenti, avrebbe avviato le procedure per la trasformazione della via da strada a senso unico di circolazione a strada a doppio senso di circolazione.

2.Il Commissario Straordinario del Comune di Ravenna ha disposto l’acquisizione al demanio comunale delle aree dei ricorrenti ricomprese nel citato progetto, ai sensi dell’articolo 43 del D.P.R. n. 327/2001, con la deliberazione P.G. n 33795, PV n. 63, del 13/4/2006.

Avverso detto provvedimento gli interessati notificavano il presente ricorso al TAR deducendone l’illegittimità.

Si costituiva in giudizio il Comune intimato che controdeduceva alle avverse doglianze e concludeva per la reiezione del ricorso.

L’istanza cautelare è stata accolta, in parte qua, con ordinanza n. 662/2006.

Le parti costituite hanno ulteriormente sviluppato le proprie difese con successive memorie e la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 29 novembre 2007.

3. Il ricorso è fondato.

In linea di principio va osservato che l’articolo 43 del T. U. in materia espropriativa di cui al D.P.R. 327/2001, nel disciplinare la "utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico" stabilisce che l’autorità che utilizza un bene immobile, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di espropriazione o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i danni.

Il che significa il riconoscimento all’autorità amministrativa del potere di acquisire al patrimonio pubblico anche di un bene occupato senza titolo idoneo, purchè ciò avvenga sulla base di un formale atto amministrativo fondato sulla "valutazione degli interessi in conflitto" e con il riconoscimento al privato del ristoro del danno subito.

Detta disposizione prosegue precisando che “qualora sia impugnato uno dei provvedimenti indicati nei commi 1 e 2 ovvero sia esercitata una azione volta alla restituzione di un bene utilizzato per scopi di interesse pubblico, l’amministrazione che ne ha interesse o chi utilizza il bene può chiedere che il giudice amministrativo, nel caso di fondatezza del ricorso o della domanda, disponga la condanna al risarcimento del danno, con esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo”.

4. I principi desumibili dall'art. 43 risultano rilevanti anche nel presente giudizio, anche se l'occupazione del suolo in questione è stata disposta anteriormente all’entrata in vigore del citato T.U. n. 327 del 2001.

Infatti, l'art. 43 come precisato dal parere del Consiglio di Stato 29 marzo 2001, n. 4, reso in occasione dell’approvazione del citato T.U. si riferisce a tutti i casi di occupazione sine titulo, al fine di superare il contrasto con l’orientamento della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (tra le tante vedi la decisione del 30 maggio 2000, ric. 31524/96). Conseguentemente, tenuto conto della finalità del nuovo istituto esso deve trovare applicazione anche alle occupazioni già sussistenti alla data di entrata in vigore del Testo Unico stesso.

Del resto il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa nella sessione del 13-14 febbraio 2007, si è occupato delle ‘violazioni sistematiche dei diritti di proprietà derivanti dalla espropriazione indiretta’ in Italia ed ha rilevato che  l’applicazione del medesimo art. 43 ai casi pendenti consente “an end definitively to the practice of indirect expropriation’.

Quanto alla giurisprudenza amministrativa la stessa ha evidenziato che  l’art. 57, invece, non ha limitato neanche per implicito l'ambito di applicazione dell'art. 43, che si base su un principio “opposto” a quello delle norme che riguardano i «procedimenti in corso» (per la scadenza del termine entro il quale poteva essere emesso il decreto di esproprio, o per l'annullamento di un atto del procedimento ablatorio).
In altri termini, l'atto di acquisizione - in quanto emesso ab externo rispetto al procedimento espropriativo - non rientra nell'ambito di operatività della normativa transitoria di cui all'art. 57 che limita l’applicazione del Testo Unico in materia espropriativa ai soli procedimenti attivati dopo la sua entrata in vigore (Cons. Stato, sez. IV, 21 maggio 2007, n. 2582; Cons. Stato, sez. IV, 27 giugno 2007, n. 3752).

Del resto la stessa Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha ritenuto applicabile l’articolo 43 proprio ad una fattispecie anteriore all’entrata in vigore del citato Testo Unico in materia espropriativa (Cons. Stato, Ad. Plen. 29 aprile 2005, n. 2).

In definitiva appare preferibile l’orientamento favorevole alla immedita applicabilità dell’articolo 43 anche ai fatti pregressi rispetto all’entrata in vigore del T.U. in materia espropriativa.

5. Tuttavia, nel caso concreto l’acquisizione del terreno è stata disposta in violazione del citato art. 43.

Come sopra evidenziato la norma in pendenza di un’impugnativa degli atti della procedura espropriativa consente all’amministrazione che ne ha interesse o a chi utilizza il bene di chiedere che il giudice amministrativo, nel caso di fondatezza del ricorso o della domanda, disponga la condanna al risarcimento del danno, con esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo, ma non consente l’emanazione di un atto di acquisizione ex art. 43 direttamente ad opera dell’Amministrazione, tra l’altro nella fattispecie condizionato all’esito dell’appello pendente.

5.1. Pertanto può condividersi la censura dedotta dal ricorrente nella parte in cui evidenzia che l’Amministrazione ha emanato il provvedimento impugnato al solo fine di evitare una condanna al risarcimento dei danni evitando, quindi, che sia il giudice a quantificare il dovuto e preferendo determinarne l’ammontare in modo unilaterale e, ovviamente, in misura contestata dai ricorrenti.

5.2. Nel caso concreto, pertanto, in cui il T.A.R. per l’Emilia Romagna con sentenza n. 1810 del 28/11/2002, esecutiva, ancorchè sia pendente l’appello, ha annullato tutti gli atti della procedura espropriativa, non vi era alcuna possibilità di emanare un provvedimento amministrativo di acquisizione dell’area in contestazione dovendo semmai l’Amministrazione, in applicazione dell’articolo 43, terzo comma, chiedere al giudice di evitare, in caso di soccombenza, di disporre la restituzione del bene, conservando l’opera pubblica realizzata, corrispondendo il risarcimento del danno che, in applicazione dell’articolo 42 della Costituzione avrebbe dovuto essere commisurato al valore di mercato del bene (Corte Cost. 22 – 24 ottobre 2007, n. 349).

6. Per tali ragioni, di carattere assorbente rispetto alle ulteriori censure dedotte, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullato il provvedimento impugnato.

7. Le spese seguono al soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione Seconda, accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune intimato al pagamento delle spese di causa in favore del ricorrente che si liquidano in complessivi Euro 3.000 (tremila), oltre C. P. A. ed I. V. A..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Bologna, il giorno 29 novembre 2007

Presidente  

Consigliere Rel.Est.

Depositata in Segretaria ai sensi dell’art.55 L. 18/4/82, n.186.

Bologna, li   7 dicembre 2007                                                                                                                             

Il Segretario


 

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