| Giurisprudenza - Espropriazione |
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T.A.R. per l’Emilia-Romagna,
sent. n. 3966 del 7 dicembre 2007, sull’applicabilità
dell’articolo 43 del T.U.
in materia espropriativa anche ai procedimenti espropriativi attivati
antecedentemente all’entrata in vigore della norma R E P U B B L I C A
I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE
SECONDA composto dai Signori: Dott. Giancarlo Mozzarelli
Presidente Dott. Alberto Pasi
Consigliere Dott. Ugo Di Benedetto
Consigliere Rel.Est. ha pronunciato
la seguente SENTENZA sul ricorso N. 803/2006 proposto da
Casanova
Enzo e Pini Carla, rappresentati e
difesi dagli Avv. ti
Raoul Pezzi e Domenico Minniti ed elettivamente
domiciliato presso lo studio dell’Avv Guido Mascioli, in Bologna,
via S. Stefano n. 30; contro il
Comune di Ravenna, costituito in giudizio,
rappresentato e difeso dagli Avv. ti Enrico Baldrati, Patrizia
Giulianini e
Giorgia Donati dell’Avvocatura comunale ed elettivamente domiciliato in
Bologna, presso lo studio dell’Avv. Chiara Lista, piazza Aldrovandi n.
3; per l’annullamento -della
deliberazione del Commissario
Straordinario del Comune di Ravenna P.G. n 33795, PV n. 63, del
13/4/2006
avente ad oggetto “Lavori di costruzione del nuovo tratto di strada tra
via
Canalazzo e via Cavina in prolungamento del corso Nord. Acquisizione al
demanio
comunale di aree, ai sensi dell’articolo 43 del D.P.R. n. 327/2001”; -di
ogni altro atto presupposto, conseguente
o connesso. Visto
il ricorso con i relativi allegati; Visto
l'atto di costituzione in giudizio
dell’Amministrazione comunale intimata; Visti
gli atti tutti della causa; Uditi
all’udienza del 29 novembre 2007 gli
Avv. ti presenti come risulta dal verbale d’udienza; Ritenuto
e considerato in fatto e in diritto
quanto segue: FATTO
e DIRITTO 1.Riferiscono
i ricorrenti che il T.A.R. per
l’Emilia Romagna con sentenza n. 1810 del 28/11/2002 ha annullato, su
ricorso
degli odierni ricorrenti e di altri residenti, le deliberazioni del
Comune di
Ravenna di approvazione del progetto preliminare, del progetto
definitivo, cui
consegue la dichiarazione di pubblica utilità, e dei successivi
atti della
procedura espropriativi, ivi compresa l’occupazione d’urgenza, per la
costruzione di un nuovo tratto di strada di collegamento tra via
Canalazzo e
via Cavina in prolungamento del corso Nord, in Ravenna. La
sentenza è stata appellata dal Comune ed
il giudice amministrativo di secondo grado ha respinto l’istanza di
sospensione
degli effetti della stessa con ordinanza 1392/2003. L’area
in contestazione continua ad essere
utilizzata dal Comune che, secondo i ricorrenti, avrebbe avviato le
procedure
per la trasformazione della via da strada a senso unico di circolazione
a
strada a doppio senso di circolazione. 2.Il
Commissario Straordinario del Comune di
Ravenna ha disposto l’acquisizione al demanio comunale delle aree dei
ricorrenti ricomprese nel citato progetto, ai sensi dell’articolo 43
del D.P.R.
n. 327/2001, con la deliberazione P.G. n 33795, PV n. 63, del 13/4/2006. Avverso
detto provvedimento gli interessati notificavano
il presente ricorso al TAR deducendone l’illegittimità. Si
costituiva in giudizio il Comune intimato che
controdeduceva alle avverse doglianze e concludeva per la reiezione del
ricorso. L’istanza
cautelare è stata accolta, in parte
qua, con ordinanza n. 662/2006. Le
parti costituite hanno ulteriormente
sviluppato le proprie difese con successive memorie e la causa è
stata
trattenuta in decisione all’udienza del 29 novembre 2007. 3.
Il ricorso è fondato. In linea di principio va osservato che l’articolo 43 del T. U. in materia espropriativa di cui al D.P.R. 327/2001, nel disciplinare la "utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico" stabilisce che l’autorità che utilizza un bene immobile, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di espropriazione o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i danni. Il che significa il riconoscimento all’autorità amministrativa del potere di acquisire al patrimonio pubblico anche di un bene occupato senza titolo idoneo, purchè ciò avvenga sulla base di un formale atto amministrativo fondato sulla "valutazione degli interessi in conflitto" e con il riconoscimento al privato del ristoro del danno subito. Detta disposizione
prosegue precisando che “qualora sia impugnato uno dei provvedimenti
indicati
nei commi 1 e 2 ovvero sia esercitata una azione volta alla
restituzione di un
bene utilizzato per scopi di interesse pubblico, l’amministrazione che
ne ha
interesse o chi utilizza il bene può chiedere che il giudice
amministrativo,
nel caso di fondatezza del ricorso o della domanda, disponga la
condanna al risarcimento
del danno, con esclusione della restituzione del bene senza limiti di
tempo”. 4. I principi desumibili dall'art. 43 risultano rilevanti anche nel presente giudizio, anche se l'occupazione del suolo in questione è stata disposta anteriormente all’entrata in vigore del citato T.U. n. 327 del 2001. Infatti, l'art. 43 come precisato dal parere del Consiglio di Stato 29 marzo 2001, n. 4, reso in occasione dell’approvazione del citato T.U. si riferisce a tutti i casi di occupazione sine titulo, al fine di superare il contrasto con l’orientamento della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (tra le tante vedi la decisione del 30 maggio 2000, ric. 31524/96). Conseguentemente, tenuto conto della finalità del nuovo istituto esso deve trovare applicazione anche alle occupazioni già sussistenti alla data di entrata in vigore del Testo Unico stesso. Del resto il Comitato
dei Ministri del Consiglio d’Europa nella sessione del 13-14 febbraio
2007, si
è occupato delle ‘violazioni sistematiche dei diritti di
proprietà derivanti
dalla espropriazione indiretta’ in Italia ed ha rilevato che l’applicazione del medesimo art. 43 ai casi
pendenti consente “an end definitively to the practice of indirect
expropriation’. Quanto alla
giurisprudenza amministrativa la stessa ha evidenziato che l’art.
57, invece, non ha limitato neanche per
implicito l'ambito di applicazione dell'art. 43, che si base su un
principio “opposto”
a quello delle norme che riguardano i «procedimenti in
corso» (per la scadenza
del termine entro il quale poteva essere emesso il decreto di
esproprio, o per
l'annullamento di un atto del procedimento ablatorio). Del resto la stessa Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha ritenuto applicabile l’articolo 43 proprio ad una fattispecie anteriore all’entrata in vigore del citato Testo Unico in materia espropriativa (Cons. Stato, Ad. Plen. 29 aprile 2005, n. 2). In definitiva appare preferibile l’orientamento favorevole alla immedita applicabilità dell’articolo 43 anche ai fatti pregressi rispetto all’entrata in vigore del T.U. in materia espropriativa. 5. Tuttavia, nel caso concreto l’acquisizione del terreno è stata disposta in violazione del citato art. 43. Come sopra evidenziato la norma in pendenza di
un’impugnativa
degli atti della procedura espropriativa consente
all’amministrazione che ne ha interesse o a chi utilizza il bene di
chiedere
che il giudice amministrativo, nel caso di fondatezza del ricorso o
della
domanda, disponga la condanna al risarcimento del danno, con esclusione
della
restituzione del bene senza limiti di tempo, ma non consente
l’emanazione di un
atto di acquisizione ex art. 43 direttamente ad opera
dell’Amministrazione, tra
l’altro nella fattispecie condizionato all’esito dell’appello pendente. 5.1. Pertanto può
condividersi la censura dedotta dal ricorrente nella parte in cui
evidenzia che
l’Amministrazione ha emanato il provvedimento impugnato al solo fine di
evitare
una condanna al risarcimento dei danni evitando, quindi, che sia il
giudice a
quantificare il dovuto e preferendo determinarne l’ammontare in modo
unilaterale e, ovviamente, in misura contestata dai ricorrenti. 5.2. Nel caso concreto,
pertanto, in cui il T.A.R. per l’Emilia Romagna con sentenza n. 1810
del
28/11/2002, esecutiva, ancorchè sia pendente l’appello, ha
annullato tutti gli
atti della procedura espropriativa, non vi era alcuna
possibilità di emanare un
provvedimento amministrativo di acquisizione dell’area in contestazione
dovendo
semmai l’Amministrazione, in applicazione dell’articolo 43, terzo
comma,
chiedere al giudice di evitare, in caso di soccombenza, di disporre la
restituzione del bene, conservando l’opera pubblica realizzata,
corrispondendo
il risarcimento del danno che, in applicazione dell’articolo 42 della
Costituzione avrebbe dovuto essere commisurato al valore di mercato del
bene
(Corte Cost. 22 – 24 ottobre 2007, n. 349). 6. Per tali ragioni, di carattere assorbente rispetto alle ulteriori censure dedotte, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullato il provvedimento impugnato. 7. Le spese seguono al soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Il
Tribunale Amministrativo Regionale per
l'Emilia-Romagna, Sezione Seconda, accoglie il ricorso in epigrafe
indicato e,
per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Condanna
il Comune intimato al pagamento
delle spese di causa in favore del ricorrente che si liquidano in
complessivi
Euro 3.000 (tremila), oltre C. P. A. ed I. V. A.. Ordina
che la presente sentenza sia eseguita
dall'Autorità Amministrativa. Così deciso in Bologna, il giorno 29 novembre
2007 Presidente
Consigliere
Rel.Est. Depositata in Segretaria ai sensi dell’art.55
L. 18/4/82, n.186. Bologna, li
7 dicembre 2007
Il
Segretario
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