Corte Cost., 30 aprile 1999 n. 148
L'occupazione appropriativa nella giurisprudenza della Corte Costituzionale
con breve commento di Ugo Di Benedetto
Con la sentenza in esame la Corte Costituzionale ha preso posizione
su alcune importanti e controverse questioni in materia di occupazione
appropriativa. In primo luogo ha riconosciuto la legittimità costituzionale
dell'istituto di creazione giurisprudenziale anche nell'ipotesi in cui
il legislatore preveda un risarcimento del danno non integrale ossia inferiore
al valore venale dell'area su cui l'opera è stata realizzata.
Infatti, con l'articolo 3, comma 65, della legge n. 662 del 1996 è
stato novellato il comma 7 bis dell'articolo 5 bis della legge 359 del
1992, disponendo che in caso di occupazione illegittima di suoli per causa
di pubblica utilità, intervenute anteriormente al 30 settembre 1996,
si applicano i criteri di determinazione dell'indennità di cui al
primo comma dello stesso articolo 5 bis, con esclusione della riduzione
del 40 per cento, e con un aumento del dieci per cento. La nuova disposizione
si applica allo sola occupazione appropriativa di aree edificabili, mentre
per le aree agricole trova applicazione il criterio del valore venale (Cass.,
sez. I, 3 marzo 1998, n. 2336), tenuto conto delle concrete possibilità
di utilizzazione del bene compatibili con la zona (Cass., sez. I, 16 luglio1997,
n. 6510). La norma si applica anche ai giudizi in corso purché la
sentenza di primo grado sia impugnata con riferimento alla determinazione
del danno (Cass, sez. I, 12 maggio 1998, n. 4759). La nuova disposizione
di cui all'articolo 3, comma 65, della legge n. 662 del 1996 è stata
ritenuta non in contrasto con la Costituzione ne’ per quanto concerne l’ammontare
ridotto del risarcimento dovuto per le aree edificabili, ne’ sotto il profilo
della temporaneità del regime ne’, infine, in ordine al differente
trattamento tra aree edificabili, per le quali opera la riduzione del risarcimento
rispetto al valore venale, e le aree agricole che vanno risarcite integralmente
(Corte Cost., 30 aprile 1999, n. 148).La sentenza della Corte Costituzionale
sopra citata, poi, conferma l’orientamento giurisprudenziale diretto a
limitare l’ambito di applicazione della disposizione ai soli casi di opera
realizzata in pendenza di una valida dichiarazione di pubblica utilità.
Infatti, la sentenza condivide l’indirizzo giurisprudenziale di legittimità
(Casus., sez. I, n. 6515 del 16 luglio 1997; n. 7998) secondo cui le norme
sul risarcimento, in caso di occupazione appropriativa, si applicano alle
sole occupazioni illegittime dei suoli per causa di pubblica utilità,
per cui in mancanza di valida dichiarazione di pubblica utilità
(cui viene equiparata la dichiarazione annullata perché illegittima)
si è al di fuori delle ipotesi contemplate per il risarcimento dalla
norma denunciata. La questione è stata, pertanto, ritenuta manifestamente
inammissibile per tali ipotesi in quanto non è diretta a disciplinarle.
La norma, poi, non si applica alle occupazioni illegittime posteriori
al 30 settembre 1996 per le quali, pertanto, trova applicazione il principio
generale del risarcimento integrale del danno, salvi futuri interventi
legislativi. La differenziazione del criterio di liquidazione del danno
rispetto alla espropriazione determina la sussistenza dell'interesse al
ricorso avverso gli atti della procedura espropriativa anche in caso di
realizzazione dell'opera con conseguente impossibilità di ottenere
la retrocessione del bene in quanto, per effetto dell'annullamento degli
atti, insorge il diritto del proprietario del fondo al risarcimento dei
danni (Cass., Sez. Un., 12 novembre 1997, n. 11147). Tali principi sono
ricavabili dalla motivazione della sentenza sotto riportata.
.Omissis"
Considerato in diritto
1.- Le questioni sottoposte all’esame della Corte riguardano l'art.
5-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti
per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni,
nella legge 8 agosto 1992, n. 359, introdotto dall'art. 3, comma 65, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica), il quale prevede che "in caso di occupazione illegittima di
suoli per causa di pubblica utilità, intervenute anteriormente al
30 settembre 1996, si applicano, per la liquidazione del danno, i criteri
di determinazione dell’indennità di cui al comma 1" (quella, cioè,
prevista per la espropriazione dei suoli edificatori: semisomma tra valore
di mercato e reddito catastale rivalutato, decurtata del 40%) con esclusione
della riduzione del 40 per cento, che "in tal caso l’importo del risarcimento
è altresì aumentato del 10 per cento", e che tale disposizione
si applica anche ai procedimenti in corso non definiti con sentenza passata
in giudicato. Si assume la illegittimità costituzionale della disposizione
denunciata per violazione:
a) dell’art. 3 della Costituzione (invocato, in alcune ordinanze, limitatamente
al primo comma, in altre nel suo complesso), sotto i diversi profili:
a.1) del deteriore trattamento riservato a chi subisce danno da occupazione
appropriativa, che non ottiene l’integrale ristoro dello stesso, rispetto
a tutti gli altri soggetti ai quali viene arrecato danno da fatto illecito
altrui e che, ai sensi dell’art. 2043 cod.civ., hanno diritto al risarcimento
integrale del danno stesso;
a.2) della sostanziale identità di trattamento di situazioni
diversificate, quali quella del soggetto sottoposto ad una legittima procedura
espropriativa, e di quello illegittimamente privato della proprietà
del suolo in virtù di c.d. occupazione acquisitiva da parte della
p.a.: identità sostanziale di trattamento che risulta dalla circostanza
che, nel secondo caso, l’indennità viene aumentata del solo 10 per
cento, mentre la esclusione della decurtazione del 40 per cento, decurtazione
prevista nei casi di espropriazione, viene in tali ipotesi ottenuta ugualmente
attraverso la cessione volontaria dei beni, che non è possibile
in caso di occupazione acquisitiva;
a.3) della irragionevole disparità di trattamento tra i proprietari
assoggettati alla occupazione illegittima entro il 30 settembre 1996, cui
si applicano, per il risarcimento del danno, criteri sostanzialmente uguali
a quelli previsti in caso di espropriazione, e quelli che subiscono tale
occupazione in epoca successiva a quella data, i quali hanno diritto all’integrale
risarcimento; nonché tra coloro che non hanno visto ancora definiti
i relativi rapporti al momento della entrata in vigore della disciplina
di cui si tratta, che è ad essi applicabile, ed i titolari di situazioni
ormai definite con sentenza passata in giudicato, che sfuggono alla disciplina
stessa;
a.4) della irragionevole disparità di trattamento cui dà
luogo la disciplina censurata rispetto a quella prevista per le occupazioni
appropriative destinate al soddisfacimento di esigenze abitative, di cui
all’art. 3 della legge n. 458 del 1988 (come ampliato nella sua sfera oggettiva
dalla pronuncia additiva della Corte costituzionale n. 486 del 1991), che
prevede l’integrale risarcimento del danno subito (rilievo svolto dalla
sola Corte d’appello di Reggio Calabria con ordinanza R.O. n. 292 del 1977);
a.5) della irragionevole disparità di trattamento rispetto all’ipotesi
di occupazione ab initio illegittima, in quanto non assistita da dichiarazione
di pubblica utilità ovvero presidiata da dichiarazione poi venuta
meno perché illegittima, ipotesi estranee alla previsione normativa
censurata, e nelle quali, pertanto, il privato potrebbe legittimamente
aspirare all’integrale risarcimento del danno (rilievo svolto dalla sola
Corte d’appello di Reggio Calabria con l’ordinanza sopra citata);
a.6) della irragionevolezza della scelta del legislatore, che avrebbe
ridotto in misura eccessiva, nelle ipotesi di occupazione illegittima della
p.a., il risarcimento rispetto al ristoro integrale del danno, ed in misura
esigua rispetto all’indennità di esproprio, per una preponderante
valutazione del concorso dell’interesse pubblico, già considerato
ampiamente ai fini della determinazione dell’effetto estintivo-acquisitivo
della proprietà, e che, pertanto, in sede di liquidazione del danno,
avrebbe dovuto essere oggetto di una minore valutazione;
a.7) della disparità di trattamento che la norma determinerebbe
tra le ipotesi di espropriazione legittima dei suoli agricoli o non edificabili
- rispetto ai quali l’indennizzo viene commisurato, ai sensi del comma
4 dell’art. 5-bis del d.l. n. 333, convertito, con modificazioni, nella
legge n. 359 del 1992, al valore agricolo medio, e, quindi, secondo un
criterio prossimo a quello del valore venale - ed i casi di occupazione
illegittima degli stessi, in cui l’ammontare del risarcimento dovuto sarebbe
quantificato ad un livello inferiore al valore venale del bene (rilievo
svolto dal Tribunale di Potenza con le ordinanze nn. 735 del 1997 e 408
del 1998).
b) dell’art. 42 della Costituzione (invocato da alcuni giudici limitatamente
al secondo ovvero al terzo comma, da altri nel suo complesso), in quanto
la esigua misura riconosciuta per il risarcimento non costituirebbe adeguata
tutela del diritto di proprietà, ed inoltre perché l’indennizzo
previsto dalla Costituzione in caso di esproprio presuppone una procedura
legittima laddove un comportamento illegittimo sarebbe sempre fonte dell’obbligazione
di ripristinare lo status quo ante, direttamente o per equivalente; infine,
in quanto la norma impugnata creerebbe il rischio di ricorso ad una forma
anomala di espropriazione, svincolata dall’osservanza di garanzie procedurali
(rilievo del Tribunale di S. Maria Capua Vetere);
c) dell’art. 10, primo comma, della Costituzione, per il contrasto
con gli artt. 7, 8 e 17, secondo comma, della dichiarazione universale
dei diritti dell’uomo, e con l’art. 13 della convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà, che sanciscono
il diritto di ogni persona al rispetto dei suoi beni (censura proposta
dalla Corte d’appello di Cagliari con ord. R.O. n. 417 del 1977);
d) dell’art. 24, primo comma, della Costituzione, per il contrasto
con il principio della effettività della tutela giurisdizionale,
che non sarebbe garantito dalla riduzione della entità del risarcimento
da fatto illecito consistente nella occupazione illegittima di un suolo
ad opera della p.a. (censura proposta dalla sola Corte d’appello di Cagliari,
con l’ordinanza sopra indicata);
e) dell’art. 28 della Costituzione, per il sostanziale esonero da responsabilità
per il pubblico funzionario in caso di occupazione illegittima, non potendo
la causazione di un danno aggiuntivo limitato per la p.a., tra l’altro
bilanciata dal soddisfacimento dell’interesse alla conservazione dell’opera
pubblica, essergli addebitata a titolo di colpa grave e configurandosi
i casi di dolo come ipotesi eccezionali (censura proposta dalla Corte d’appello
di Cagliari con ord. R.O. n. 417 del 1997, dalla Corte d’appello di Firenze
con ordinanze R.O. nn. 788 e 789 del 1997, e dal Tribunale di Lamezia Terme
con le ordinanze R.O. nn. 423-426 del 1997);
f) dell’art. 53 della Costituzione, in quanto porrebbe una notevole
parte del costo dell’opera pubblica realizzata a seguito di occupazione
illegittima a carico del proprietario dell’area occupata, in contrasto
con il principio secondo il quale il concorso di ciascuno alla sfera pubblica
è commisurato alla sua capacità contributiva (censura proposta
dalla Corte d’appello di Cagliari con l’ordinanza sopra menzionata);
g) degli artt. 71, primo comma, e 72, primo comma, della Costituzione
(invocati dalla Corte d’appello di Cagliari) in quanto la norma in questione,
essendo inserita in una legge che raccoglie in soli tre articoli (ciascuno
dei quali consistente in una lunghissima serie di commi) disposizioni del
tutto eterogenee, sarebbe stata approvata, avuto anche riguardo alla circostanza
che sulla legge di cui si tratta venne posta all’epoca la questione di
fiducia, senza che ciascun parlamentare potesse liberamente manifestare,
su ognuno degli articoli, la propria opinione e volontà;
h) dell’art. 97 della Costituzione (invocato da alcuni giudici con
riferimento al solo primo comma, da altri nel suo complesso), in quanto
la limitazione del risarcimento del danno arrecato dalla p.a. contrasterebbe
con le finalità di buon andamento ed imparzialità dell’azione
amministrativa (censura proposta dalla Corte di appello di Reggio Calabria
con ord. R.O. n. 292 del 1997, da quella di Cagliari con ord. R.O. n. 417
del 1997, da quella di Firenze con le ordinanze R.O. nn. 788 e 789 del
1997, dal Tribunale di Lamezia Terme con le ordinanze R.O. nn. 423 - 426
del 1997, da quello di Potenza con le ordinanze R.O. nn. 735 del 1997 e
408 del 1998, dal Giudice istruttore del Tribunale di Torino con ordinanza
R.O. n. 571 del 1997);
i) dell’art. 113, primo e secondo comma, della Costituzione, per la
limitazione della tutela giurisdizione nei confronti degli atti della p.a.
(censura proposta dalla Corte d’appello di Cagliari con ordinanza R.O.
n. 417 del 1997).
2.- I giudizi devono essere riuniti in quanto riguardano la medesima
disposizione di legge e propongono questioni in buona parte coincidenti
o connesse per cui si impone una trattazione unitaria delle censure dedotte.
3.- Preliminarmente, devono essere esaminate le eccezioni di inammissibilità
proposte dall’Avvocatura generale dello Stato.
Al riguardo, va osservato che quelle proposte in relazione alle ordinanze
R.O. nn. 292, 571 e 573 del 1997, per mancanza di rilevanza, sono prive
di fondamento, in quanto le ordinanze di rimessione contengono una motivazione
tutt’altro che implausibile sulla rilevanza delle questioni, che si impernia
sulla considerazione che i giudici a quibus debbono fare applicazione della
norma denunciata, di cui è evidente l’incidenza, in quanto il relativo
giudizio riguarda il risarcimento e la liquidazione del danno per occupazione
appropriativa.
Ciò è sufficiente per respingere le eccezioni anzidette,
non potendosi procedere in questa sede ad un sindacato (diverso dal controllo
esterno) sul giudizio di rilevanza espresso dall’ordinanza di rimessione
in modo, come appena chiarito, non implausibile (v. per tutte, sentenza
n. 286 del 1997), e con motivazione tutt’altro che carente (v. ordinanza
n. 62 del 1997).
E’ invece fondata l’eccezione di inammissibilità proposta sempre
dall’Avvocatura generale dello Stato in riferimento all’ordinanza R.O.
n. 191 del 1997 sotto il profilo che la fattispecie sarebbe palesemente
non inscrivibile tra le occupazioni appropriative, atteso il pacifico intervenuto
annullamento in sede giurisdizionale della dichiarazione di pubblica utilità.
Infatti - secondo un indirizzo giurisprudenziale di legittimità
(Cass., sez. I, n. 6515 del 16 luglio 1997; n. 7998) - le norme sul risarcimento
in caso di occupazione appropriativa si applicano alle sole occupazioni
illegittime dei suoli per causa di pubblica utilità, per cui in
mancanza di valida dichiarazione di pubblica utilità (cui viene
equiparata la dichiarazione annullata perché illegittima) si è
al di fuori delle ipotesi contemplate per il risarcimento dalla norma denunciata.
La questione è, pertanto, manifestamente inammissibile sulla base
degli stessi elementi contenuti nella ordinanza di rimessione.
4.- Passando all'esame del merito delle questioni sollevate nelle altre
ordinanze, giova premettere che con sentenza n. 369 del 1996 questa Corte
ha dichiarato la illegittimità costituzionale del comma 6 dell’art.
5-bis del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella
legge 8 agosto 1992, n. 359, come sostituito dall’art. 1, comma 65, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica), nella parte in cui applica al "risarcimento del danno" i criteri
di determinazione stabiliti per "il prezzo, l’entità dell’indenizzo".
Il legislatore, con la norma denunciata, è intervenuto modificando
il precedente criterio applicato alle occupazioni acquisitive ed in particolare
ha escluso, in caso di occupazioni illegittime dei suoli per causa di pubblica
utilità, la decurtazione del 40 per cento prevista per l’indennità
di esproprio, aumentando inoltre l’importo del risarcimento del 10 per
cento, e con previsione di applicabilità alle occupazioni illegittime
di suoli intervenute anteriormente al 30 settembre 1996, anche in relazione
ai procedimenti in corso non definiti con sentenza passata in giudicato.
5.- Le questioni proposte sono prive di fondamento per una serie di
ordini di considerazioni.
Innanzitutto la regola generale di integralità della riparazione
e di equivalenza della stessa al pregiudizio cagionato al danneggiato non
ha copertura costituzionale (sentenze n. 369 del 1996; n. 132 del 1985).
In casi eccezionali il legislatore può ritenere equa e conveniente
una limitazione al risarcimento del danno: nel caso delle occupazioni appropriative
"sussistono in astratto gli estremi giustificativi di un intervento normativo
ragionevolmente riduttivo della misura della riparazione dovuta dalla pubblica
amministrazione al proprietario dell’immobile che sia venuto ad essere
così incorporato nell’opera pubblica" (sentenza n. 369 del 1996).
L’eccezionalità del caso appare giustificata nella fattispecie
soprattutto dal carattere temporaneo della norma denunciata, che rimane
inserita in un testo normativo con le caratteristiche, da un lato, della
dichiarata temporaneità, collegata alla emanazione di una nuova
disciplina organica per tutte le espropriazioni preordinate alla realizzazione
di opere pubbliche o di pubblica utilità, dall’altro, della finalità
egualmente temporanea e di emergenza, rivolta a regolare situazioni passate.
6.- Alla stregua dei criteri riconfermati dalla citata sentenza n.
369 del 1996, deve ritenersi ragionevole la riduzione imposta dalla norma
denunciata, essendosi realizzato un equilibrato componimento dei contrapposti
interessi in gioco, con l’eliminazione della ingiustificata coincidenza
della entità dell'indennizzo per l’illecito della pubblica amministrazione
con quello relativo al caso di legittima procedura ablatoria.
La valutazione dell’incremento (non irrisorio, né meramente
apparente) a favore del privato danneggiato, risultante nella norma denunciata
- nei termini sottolineati - rispetto alla previsione largamente riduttiva
della precedente norma colpita da dichiarazione di illegittimità
costituzionale, vale ad escludere quella irragionevolezza ritenuta nella
precedente formulazione normativa, e fondata essenzialmente sulla predetta
coincidenza (ora eliminata con apprezzabile differenziazione) di indennità
in caso di illecito e di procedura legittima dell’amministrazione.
Ciò soprattutto assume un significato, come sopra evidenziato,
in correlazione alla natura e al carattere eccezionale e temporaneo della
disposizione denunciata.
Né la limitazione temporale della operatività del regime
risarcitorio in questione alle occupazioni illegittime di suoli per causa
di pubblica utilità intervenute anteriormente al 30 settembre 1996
- limitazione contenuta nell'art. 3, comma 65, della legge n. 662 del 1996
- può ritenersi in contrasto con il principio di ragionevolezza
e con quello di uguaglianza, ove si consideri la coincidenza di detta data
con quella di presentazione in Parlamento del disegno di legge collegato
alla finanziaria per il 1997 (dal quale sarebbe scaturita la citata legge
n. 662 del 1996), e la esigenza, che se ne inferisce, di salvaguardare
una ineludibile, e limitata nel tempo, manovra di risanamento della finanza
pubblica, già predisposta, in vista - come sottolineato dall'Avvocatura
generale dello Stato - degli impegni assunti in sede comunitaria.
Nemmeno può condividersi il rilievo in ordine alla disparità
di trattamento cui darebbe luogo la disposta applicazione del regime risarcitorio
di cui si tratta anche ai giudizi pendenti. Al riguardo, la Corte ha ripetutamente
affermato che il legislatore può, salvo il limite previsto in materia
penale dall'art. 25 della Costituzione, nell'introdurre una nuova disciplina,
prevederne la efficacia retroattiva, anche ove questa incida sfavorevolmente
su posizioni di diritto soggettivo perfetto, purché non risultino
violati specifici canoni costituzionali, primo fra i quali quello della
ragionevolezza (v., tra le altre, sentenze nn. 283 e 39 del 1993). Nella
fattispecie, non confligge con tale principio l'attribuzione di carattere
retroattivo al criterio risarcitorio previsto per l'occupazione acquisitiva
dalla norma impugnata, non potendo costituire limite invalicabile della
discrezionalità legislativa l'aspettativa dei titolari delle aree
occupate a vedersi liquidato il danno secondo un criterio più favorevole
di quello ragionevolmente adottato dal legislatore nell'attuale momento
storico (v. sentenza n. 283 del 1993); ciò in special modo quando
si tratti di normativa diretta a sostituire una disciplina dichiarata incostituzionale
ed a regolare i rapporti pregressi in aderenza ai principi enunciati dalla
Corte.
Quanto alla lamentata disparità di trattamento rispetto ad altri
casi relativi a suoli agricoli o ad occupazioni destinate al soddisfacimento
di esigenze abitative, è sufficiente rilevare che sotto il profilo
costituzionale non è preclusa la possibilità di diversi regimi
espropriativi e di calcolo dell'indennizzo in relazione alle differenti
categorie di beni espropriati e alle diverse finalità dell'intervento
pubblico, che può esigere un diverso bilanciamento dei contrapposti
interessi pubblici e privati.
7.- Le osservazioni che precedono danno ragione della infondatezza
delle censure sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione nelle
diverse prospettazioni sopra riportate, e all'art. 42 della Costituzione,
(rispetto al quale la denunciata violazione dell'art. 10 della Costituzione
nulla aggiunge).
8.- Deve escludersi, poi, che si possa profilare un contrasto con l’art.
53 della Costituzione in quanto il richiamo a detto precetto costituzionale
risulta inconferente, poiché alla determinazione dell’indennizzo
anche nel caso di occupazione acquisitiva non può riconoscersi alcun
connotato tributario, per cui resta estraneo il principio della capacità
contributiva (cfr. ordinanza n. 395 del 1996).
9.- Quanto alla asserita violazione degli articoli 71, primo comma,
e 72, primo comma, della Costituzione, va rilevato che la censura nulla
aggiunge ai profili già decisi nel senso dell'infondatezza dalla
sentenza n. 391 del 1995.
10.- Deve, altresì, essere esclusa la pertinenza del richiamo
agli artt. 24 e 113 della Costituzione essendo estranea la norma a profili
di tutela giurisdizionale, per la quale non sussiste alcuna limitazione
o restrizione rispetto ai generali mezzi di ricorso.
11.- Egualmente deve essere escluso che dalla norma denunciata possano
derivare esoneri o limitazioni di responsabilità per i pubblici
funzionari, i quali continueranno a rispondere secondo le regole ordinarie
per i danni che abbiano arrecato alla pubblica amministrazione con il loro
comportamento negligente che abbia determinato l’illegittimità della
procedura espropriativa, danno che non si esaurisce solo nelle somme maggiori
che l’amministrazione è tenuta a corrispondere per gli indennizzi,
ma anche per i ritardi nel compimento dell’opera pubblica e per l’aggravio
di lavoro che il contenzioso arreca quasi sempre alla pubblica amministrazione.
Del resto la vastità del fenomeno delle occupazioni acquisitive
e la abnorme frequenza di mancata conclusione regolare delle procedure
espropriative in alcune zone e regioni deve indurre gli organi titolari
delle azioni di responsabilità, nelle diverse sedi, a verificare
la sussistenza di ipotesi di dolo.
Ciò induce a ritenere infondati, oltre ai profili relativi all’art.
28 della Costituzione, anche quelli riferiti all'art. 97 della Costituzione,
in quanto non sono certamente l’entità dell’indennizzo, o la responsabilità
conseguente, ad incidere sul buon andamento dell’amministrazione. Questo
non deriva, se non in misura marginale, dall'affermazione di responsabilità
patrimoniale più o meno estesa a carico dei funzionari, ma piuttosto
dai sistemi di controlli sulla legalità dell’azione dei singoli
organi, dall’esercizio dei poteri disciplinari di fronte alla colpevole
negligenza nel condurre le procedure di espropriazione e nell’esercizio
dei poteri-doveri di denuncia e di rapporto rispetto a comportamenti a
carattere doloso, profili che nulla hanno in comune con la norma denunciata.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell’art. 5-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333
(Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito,
con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, introdotto dall'art.
3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica), sollevate in riferimento agli artt. 42, terzo
comma, 3 e 28 della Costituzione, dal Giudice istruttore del Tribunale
di Lecce; agli artt. 3, primo comma, 42, secondo comma, 28 e 97 della Costituzione,
dalla Corte d'appello di Firenze; agli artt. 42, secondo comma, 3, primo
comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di
Reggio Calabria; agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dal Tribunale di
Latina; agli artt. 3, 28, 42, 97, 10, primo comma, 24, primo comma, 53,
71, primo comma, 72, primo comma, 113, primo e secondo comma, della Costituzione,
dalla Corte d'appello di Cagliari; agli artt. 3, 28, 42, secondo e terzo
comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Lamezia
Terme; agli artt. 3, primo comma, 42, secondo comma, e 97, primo comma,
della Costituzione, dal Tribunale di Potenza; agli artt. 3, 42, secondo
comma, e 97 della Costituzione, dal Giudice istruttore del Tribunale di
Torino; agli artt. 3, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione,
dai Tribunali di Bari e Udine; agli art. 3 e 42, secondo comma, della Costituzione,
dal Tribunale di Lagonegro; agli artt. 3 e 42, terzo comma, della Costituzione
dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con le ordinanze indicate in
epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale del predetto art. 5-bis, comma 7-bis, del decreto-legge
n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 359 del
1992, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 42, secondo
comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Torino con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 aprile 1999.
F.to Renato GRANATA, Presidente
Riccardo CHIEPPA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in cancelleria il 30 aprile 1999.
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