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sezione
diretta da D. ssa Paola Pozzani
Cassazione
civile , sez. un., 19 gennaio 2007 , n. 1141, sulle controversie in
materia di pubblico impiego sorte per periodi in parte ante ed in parte
post 30 giugno 1998 e sulla giursidizione G. O.
nelle controversie
sul pubblico impiego privatizzato quando la lesione alla situazione
giuridica
dedotta in causa abbia origine da un comportamento caratterizzato da
permanenza
si deve avere riferimento al momento di realizzazione del fatto dannoso
e,
quindi, al momento di cessazione della permanenza, con la conseguenza
che la possibilità
di declaratoria della residuale giurisdizione amministrativa è
limitata ai soli
casi in cui tale cessazione sia anteriore al 30 giugno 1998
Fatto
Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. al
Tribunale di
Lucca, in funzione di giudice del lavoro, V.G.M., dirigente del Comune
di
Capannori, conveniva in giudizio il Comune esponendo che con
provvedimento
dell'ottobre 1995 era stata sollevata dall'incarico dirigenziale che
ricopriva
e posta in una posizione dequalificata;
provvedimento che era stato annullato dal T.A.R. Toscana con sentenza
n. 590
del 2001, ma, nel frattempo, la sua attività dirigenziale era
stata
ulteriormente ridimensionata con provvedimento del luglio 1997 e solo
nel
novembre 1999 le erano stati di nuovo attribuiti incarichi
dirigenziali.
Chiedeva, quindi, al Tribunale di accertare il suo diritto alle
differenze
retributive ed al risarcimento dei danni da demansionamento, da lesioni
all'immagine e per danno biologico, con conseguente condanna del
Comune. Il
Tribunale, con sentenza n. 20 del 3 marzo 2004, dichiarava il difetto
di
giurisdizione del giudice ordinario, venendo in questione provvedimenti
antecedenti al giugno 1998 e non potendosi interpretare il termine del
15
settembre 2000, di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 17,
come
attinente al riparto di giurisdizione. La sentenza era impugnata dalla
V.
dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze.
Le medesime domande erano riproposte dalla V. al T.A.R. Toscana.
Nelle more di quest'ultimo giudizio la V. ha proposto regolamento
preventivo di
giurisdizione chiedendo che sia dichiarata la giurisdizione dell'a.g.o..
L'intimato Comune di Capannori si è costituito in giudizio con
controricorso
chiedendo - "in via pregiudiziale" - la declaratoria di
inammissibilità del ricorso e - nel merito - la declaratoria
della
giurisdizione del giudice amministrativo per tutte le domande proposte
dalla V.
e, gradatamente, per le domande "relative a vicende anteriori al 30
giugno
1998".
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha richiesto - con
conclusioni
scritte - che "le Sezioni Unite rigettino il ricorso e dichiarino la
giurisdizione del giudice amministrativo".
Le parti hanno depositato memorie ex. art. 378 cod. proc. civ..
Diritto
1 - Deve, anzitutto, essere valutata
l'eccezione sollevata
dal Comune di Capannori di inammissibilità del proposto
regolamento di
giurisdizione per essere già intervenuta sentenza dichiarativa
del difetto di
giurisdizioni del giudice ordinario, in quanto - secondo il
controricorrente -
nell'ipotesi di giudizi (per così dire) concorrenti, allorquando
l'uno sia
stato proposto davanti ad una giudice che ha declinato la propria
giurisdizione
e la sua pronunzia sia stata appellata non dovrebbe poter essere
ammissibile
richiedere il regolamento nel giudizio davanti all'altra giurisdizione,
poichè
in tale caso la sentenza delle Sezioni Unite avrebbe effetto nel
giudizio di
appello e provocherebbe l'effetto di estinguere il giudizio nel quale
sia stato
proposto il regolamento.
L'eccezione è infondata e gli argomenti addotti non appaiono
idonei a superare
le ragioni poste a base del consolidato indirizzo giurisprudenziale al
quale il
resistente si oppone: l'efficacia della sentenza regolatrice nel
giudizio nel
quale è stato dichiarato il difetto di giurisdizione rappresenta
l'effetto
normale del carattere vincolante extraprocessuale della pronunzia delle
Sezioni
Unite sulla giurisdizione ed essa ovviamente determina - ove sia
affermata la
giurisdizione che era stata invece negata dalla pronunzia appellata -
che il
processo venga rimesso al primo grado ai sensi dell'articolo 353 cod.
proc.
civ. ponendosi solo il problema se detta rimessione debba essere
disposta dal
giudice di appello ovvero se essa posta essere disposta direttamente
dalle
Sezioni Unite, ovviamente, nel caso in cui il giudice di appello abbia
nel
frattempo confermato con sentenza la declinatoria della giurisdizione,
anche
tale pronunzia resterà travolta da quella delle Sezioni Unite.
Nel giudizio nel corso ed in relazione al quale il regolamento è
stato
proposto, la pronunzia delle Sezioni Unite ha, pertanto, gli effetti
che sono
ad essa propri.
2 - Tanto ritenuto per respingere l'eccezione di
inammissibilità, si rileva -
nel merito del regolamento di giurisdizione - che la ricorrente ha
richiesto
che sia affermata la giurisdizione del giudice ordinario sostenendo che
oggetto
della controversia sia una violazione di obblighi contrattuali (=
demansionamento) seppure sorta in epoca precedente al 30 giugno 1998,
si è
protratta oltre tale data essendo cessata nell'ottobre 1999. Al
riguardo si
rimarca - nel "merito" del regolamento di giurisdizione - che la
decisione sulla giurisdizione è determinata dall'oggetto della
domanda
individuato, secondo un orientamento ormai consolidato, alla stregua
del cosiddetto
petitum sostanziale, cioè della causa petendi della domanda
(costituita
dall'intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio,
siccome
individuata dal giudice e determinata in relazione alla sostanziale
protezione
ad essa accordata in astratto dal diritto positivo), al di là,
quindi, della
mera formulazione o proposizione soggettiva della domanda, di guida che
qualora
l'attore alleghi a fondamento della sua pretesa specifici fatti
costitutivi di
un determinato rapporto giuridico, la giurisdizione appartiene al
giudice
designato dalla legge in relazione a tale rapporto; (per la statuizione
che il
giudice competente va identificato sulla base del criterio del "petitum
sostanziate", individuato dagli elementi oggettivi che caratterizzano
la
sostanza del rapporto giuridico posto a fondamento delle pretese, v. ex
plurimis, Cass. Sez., Un. n. 3145/2003, Cass. Sez., Un. n. 186/2001,
Cass. Sez.
Un. n. 799/1999).
Si rileva, altresì, che in materia di rapporti di lavoro
instaurati con lo
Stato o con altra pubblica amministrazione, il D.Lgs. n. 80 del 1998,
art. 45,
comma 17, (ora D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 17) ha trasferito
al
giudice ordinario le controversie di pubblico impiego privatizzato
dettando la
relativa disciplina transitoria e mantenendo alla giurisdizione
esclusiva del
giudice amministrativo le controversie in materia di pubblico impiego
relative
alle questioni attinenti al periodo di lavoro precedente al 30 giugno
1998. La
suddetta disposizione che, ai fini della individuazione del giudice
competente,
pone un discrimine temporale fra giurisdizione ordinaria ed
amministrativa,
deve essere interpretata nel senso che debba farsi riferimento non ad
un atto
giuridico o al momento di instaurazione della controversia,
bensì al dato
storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle
circostanze, così
come posti a base della pretesa avanzata (Cass. Sez. Un. n. 3145/2003
cit.,
Cass. Sez. Un. n. 14216/2002). Nè, ai fini della declaratoria
della
giurisdizione, rileva l'avvenuto superamento della data del 15
settembre 2000
(riportata nella summenzionata disposizione del D.Lgs. n. 165 del 2001,
art.
69, comma 7), in quanto tale termine, come hanno precisato già
queste Sezioni
Unite, non costituisce un limite alla persistenza della giurisdizione
amministrativa ma un termine di decadenza sostanziale per la
proponibilità
della domanda giudiziale, con conseguente attinenza di ogni questione
sul punto
ai limiti interni della giurisdizione (Cass. Sez. Un. n. 2003/2000,
Cass. Sez.
Un. n. 16427/2002).
3 - Alle stregua dei cennati principi, poichè la V. ha in
giudizio asserito che
il demansionamento subito a seguito del comportamento illegittimo
dell'Amministrazione Comunale costituiva un fatto unitario cessato solo
nel
mese di ottobre 1999 non può revocarsi in dubbio che, essendosi
in presenza di
elementi fattuali successivi al 30 giugno 1998, va dichiarata, in
ragione della
summenzionata normativa, la giurisdizione del giudice ordinario.
Nè per
disattendere la cennata conclusione vale l'assunto che gli atti
denunziati come
illegittimi per essere caratterizzati dalla continuità - sul
piano giuridico
oltre che logico - con atti posti in essere prima del 30 giugno 1998
dovrebbero
comportare la declaratoria della giurisdizione del giudice
amministrativo.
Ed invero, al di là delle già decisive considerazioni
sopra svolte intorno al
riparto della giurisdizione, è sufficiente per disvelare la
infondatezza
dell'assunto in esame il richiamo al principio più volte
ribadito dalle Sezioni
Unite, secondo il quale nelle
controversie sul pubblico impiego privatizzato quando la lesione alla
situazione giuridica dedotta in causa abbia origine da un comportamento
caratterizzato da permanenza si deve avere riferimento al momento di
realizzazione del fatto dannoso e, quindi, al momento di cessazione
della
permanenza, con la conseguenza che la possibilità di
declaratoria della
residuale giurisdizione amministrativa è limitata ai soli casi
in cui tale
cessazione sia anteriore al 30 giugno 1998 (Cass. Sez. Un. n.
15340/2006,
Cass. Sez. Un. n. 23739/2004, Cass. Sez. n. 3145/2003, Cass. Sez. Un.
n.
1154/2000, Cass. Sez. Un. n. 41/2000).
4 - In definitiva, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice
ordinario sulla domanda proposta giudizialmente da V. G.M. nei
confronti del
Comune di Capannori.
Ricorrono giusti motivi (determinati dalla complessità della
questione come
dianzi delibata) per compensare integralmente tra le parti le spese del
presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite
pronunciando sul
ricorso dichiara la giurisdizione dell'a.g.o. sulla domanda proposta
giudizialmente da V.G.M. nei confronti del Comune di Capannori;
compensa le
spese del presente giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni
Unite, il 14
dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2007
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