Giurisprudenza - Pubblico impiego
sezione diretta da D. ssa Paola Pozzani

Cassazione civile , sez. un., 19 gennaio 2007 , n. 1141, sulle controversie in materia di pubblico impiego sorte per periodi in parte ante ed in parte post 30 giugno 1998 e sulla giursidizione G. O.

 

nelle controversie sul pubblico impiego privatizzato quando la lesione alla situazione giuridica dedotta in causa abbia origine da un comportamento caratterizzato da permanenza si deve avere riferimento al momento di realizzazione del fatto dannoso e, quindi, al momento di cessazione della permanenza, con la conseguenza che la possibilità di declaratoria della residuale giurisdizione amministrativa è limitata ai soli casi in cui tale cessazione sia anteriore al 30 giugno 1998

                   

Fatto

Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. al Tribunale di Lucca, in funzione di giudice del lavoro, V.G.M., dirigente del Comune di Capannori, conveniva in giudizio il Comune esponendo che con provvedimento dell'ottobre 1995 era stata sollevata dall'incarico dirigenziale che ricopriva e posta in una posizione dequalificata;
provvedimento che era stato annullato dal T.A.R. Toscana con sentenza n. 590 del 2001, ma, nel frattempo, la sua attività dirigenziale era stata ulteriormente ridimensionata con provvedimento del luglio 1997 e solo nel novembre 1999 le erano stati di nuovo attribuiti incarichi dirigenziali. Chiedeva, quindi, al Tribunale di accertare il suo diritto alle differenze retributive ed al risarcimento dei danni da demansionamento, da lesioni all'immagine e per danno biologico, con conseguente condanna del Comune. Il Tribunale, con sentenza n. 20 del 3 marzo 2004, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, venendo in questione provvedimenti antecedenti al giugno 1998 e non potendosi interpretare il termine del 15 settembre 2000, di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 17, come attinente al riparto di giurisdizione. La sentenza era impugnata dalla V. dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze.
Le medesime domande erano riproposte dalla V. al T.A.R. Toscana.
Nelle more di quest'ultimo giudizio la V. ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione chiedendo che sia dichiarata la giurisdizione dell'a.g.o..
L'intimato Comune di Capannori si è costituito in giudizio con controricorso chiedendo - "in via pregiudiziale" - la declaratoria di inammissibilità del ricorso e - nel merito - la declaratoria della giurisdizione del giudice amministrativo per tutte le domande proposte dalla V. e, gradatamente, per le domande "relative a vicende anteriori al 30 giugno 1998".
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha richiesto - con conclusioni scritte - che "le Sezioni Unite rigettino il ricorso e dichiarino la giurisdizione del giudice amministrativo".
Le parti hanno depositato memorie ex. art. 378 cod. proc. civ..

Diritto

1 - Deve, anzitutto, essere valutata l'eccezione sollevata dal Comune di Capannori di inammissibilità del proposto regolamento di giurisdizione per essere già intervenuta sentenza dichiarativa del difetto di giurisdizioni del giudice ordinario, in quanto - secondo il controricorrente - nell'ipotesi di giudizi (per così dire) concorrenti, allorquando l'uno sia stato proposto davanti ad una giudice che ha declinato la propria giurisdizione e la sua pronunzia sia stata appellata non dovrebbe poter essere ammissibile richiedere il regolamento nel giudizio davanti all'altra giurisdizione, poichè in tale caso la sentenza delle Sezioni Unite avrebbe effetto nel giudizio di appello e provocherebbe l'effetto di estinguere il giudizio nel quale sia stato proposto il regolamento.
L'eccezione è infondata e gli argomenti addotti non appaiono idonei a superare le ragioni poste a base del consolidato indirizzo giurisprudenziale al quale il resistente si oppone: l'efficacia della sentenza regolatrice nel giudizio nel quale è stato dichiarato il difetto di giurisdizione rappresenta l'effetto normale del carattere vincolante extraprocessuale della pronunzia delle Sezioni Unite sulla giurisdizione ed essa ovviamente determina - ove sia affermata la giurisdizione che era stata invece negata dalla pronunzia appellata - che il processo venga rimesso al primo grado ai sensi dell'articolo 353 cod. proc. civ. ponendosi solo il problema se detta rimessione debba essere disposta dal giudice di appello ovvero se essa posta essere disposta direttamente dalle Sezioni Unite, ovviamente, nel caso in cui il giudice di appello abbia nel frattempo confermato con sentenza la declinatoria della giurisdizione, anche tale pronunzia resterà travolta da quella delle Sezioni Unite.
Nel giudizio nel corso ed in relazione al quale il regolamento è stato proposto, la pronunzia delle Sezioni Unite ha, pertanto, gli effetti che sono ad essa propri.
2 - Tanto ritenuto per respingere l'eccezione di inammissibilità, si rileva - nel merito del regolamento di giurisdizione - che la ricorrente ha richiesto che sia affermata la giurisdizione del giudice ordinario sostenendo che oggetto della controversia sia una violazione di obblighi contrattuali (= demansionamento) seppure sorta in epoca precedente al 30 giugno 1998, si è protratta oltre tale data essendo cessata nell'ottobre 1999. Al riguardo si rimarca - nel "merito" del regolamento di giurisdizione - che la decisione sulla giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda individuato, secondo un orientamento ormai consolidato, alla stregua del cosiddetto petitum sostanziale, cioè della causa petendi della domanda (costituita dall'intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio, siccome individuata dal giudice e determinata in relazione alla sostanziale protezione ad essa accordata in astratto dal diritto positivo), al di là, quindi, della mera formulazione o proposizione soggettiva della domanda, di guida che qualora l'attore alleghi a fondamento della sua pretesa specifici fatti costitutivi di un determinato rapporto giuridico, la giurisdizione appartiene al giudice designato dalla legge in relazione a tale rapporto; (per la statuizione che il giudice competente va identificato sulla base del criterio del "petitum sostanziate", individuato dagli elementi oggettivi che caratterizzano la sostanza del rapporto giuridico posto a fondamento delle pretese, v. ex plurimis, Cass. Sez., Un. n. 3145/2003, Cass. Sez., Un. n. 186/2001, Cass. Sez. Un. n. 799/1999).
Si rileva, altresì, che in materia di rapporti di lavoro instaurati con lo Stato o con altra pubblica amministrazione, il D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 45, comma 17, (ora D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 17) ha trasferito al giudice ordinario le controversie di pubblico impiego privatizzato dettando la relativa disciplina transitoria e mantenendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di pubblico impiego relative alle questioni attinenti al periodo di lavoro precedente al 30 giugno 1998. La suddetta disposizione che, ai fini della individuazione del giudice competente, pone un discrimine temporale fra giurisdizione ordinaria ed amministrativa, deve essere interpretata nel senso che debba farsi riferimento non ad un atto giuridico o al momento di instaurazione della controversia, bensì al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze, così come posti a base della pretesa avanzata (Cass. Sez. Un. n. 3145/2003 cit., Cass. Sez. Un. n. 14216/2002). Nè, ai fini della declaratoria della giurisdizione, rileva l'avvenuto superamento della data del 15 settembre 2000 (riportata nella summenzionata disposizione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7), in quanto tale termine, come hanno precisato già queste Sezioni Unite, non costituisce un limite alla persistenza della giurisdizione amministrativa ma un termine di decadenza sostanziale per la proponibilità della domanda giudiziale, con conseguente attinenza di ogni questione sul punto ai limiti interni della giurisdizione (Cass. Sez. Un. n. 2003/2000, Cass. Sez. Un. n. 16427/2002).
3 - Alle stregua dei cennati principi, poichè la V. ha in giudizio asserito che il demansionamento subito a seguito del comportamento illegittimo dell'Amministrazione Comunale costituiva un fatto unitario cessato solo nel mese di ottobre 1999 non può revocarsi in dubbio che, essendosi in presenza di elementi fattuali successivi al 30 giugno 1998, va dichiarata, in ragione della summenzionata normativa, la giurisdizione del giudice ordinario. Nè per disattendere la cennata conclusione vale l'assunto che gli atti denunziati come illegittimi per essere caratterizzati dalla continuità - sul piano giuridico oltre che logico - con atti posti in essere prima del 30 giugno 1998 dovrebbero comportare la declaratoria della giurisdizione del giudice amministrativo.
Ed invero, al di là delle già decisive considerazioni sopra svolte intorno al riparto della giurisdizione, è sufficiente per disvelare la infondatezza dell'assunto in esame il richiamo al principio più volte ribadito dalle Sezioni Unite, secondo il quale nelle controversie sul pubblico impiego privatizzato quando la lesione alla situazione giuridica dedotta in causa abbia origine da un comportamento caratterizzato da permanenza si deve avere riferimento al momento di realizzazione del fatto dannoso e, quindi, al momento di cessazione della permanenza, con la conseguenza che la possibilità di declaratoria della residuale giurisdizione amministrativa è limitata ai soli casi in cui tale cessazione sia anteriore al 30 giugno 1998 (Cass. Sez. Un. n. 15340/2006, Cass. Sez. Un. n. 23739/2004, Cass. Sez. n. 3145/2003, Cass. Sez. Un. n. 1154/2000, Cass. Sez. Un. n. 41/2000).
4 - In definitiva, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda proposta giudizialmente da V. G.M. nei confronti del Comune di Capannori.
Ricorrono giusti motivi (determinati dalla complessità della questione come dianzi delibata) per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite pronunciando sul ricorso dichiara la giurisdizione dell'a.g.o. sulla domanda proposta giudizialmente da V.G.M. nei confronti del Comune di Capannori; compensa le spese del presente giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite, il 14 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2007

 


 

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