Giurisprudenza - Pubblico impiego

Tar Emilia-Romagna, sez. staccata di Parma, sent. N. 46 del 8 febbraio 2001, sul difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in caso di assunzione tramite liste di collocamento

R E P U B B L I C A    I T A L I A N A 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE DI PARMA
composto dai Signori:
Dott. Gaetano Cicciò Presidente       
Dott. Ugo Di Benedetto Consigliere  
Dott. Umberto Giovannini Primo Referendario Rel.est
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso n. 373 del 2000, proposto dal sig. Francesco ALLEGRI, rappresentato e difeso dall’Avv. Arrigo ALLEGRI ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, in Parma, via Repubblica n.5   
contro
- Provincia di Parma, in persona del Presidente della Giunta Provinciale p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio GIOVATI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, in Parma, strada Garibaldi n.12
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui Uffici, in via Guido Reni n.4 è domiciliato ex lege
e nei confronti
della sig.ra Mirella CAVALLI e della sig.ra Marilena GIORDANO, non costituite in giudizio; 
per l'annullamento
del silenzio rigetto formatosi sul ricorso amministrativo presentato dall’istante alla Commissione per l’Impiego presso l’Amministrazione Provinciale di Parma, avverso la procedura per la copertura di due posti di addetto al servizio di vigilanza presso il Castello di Torrechiara, nonché della graduatoria stessa impugnata con il ricorso suindicato.   
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione Provinciale e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 23 gennaio 2001, il dr. Umberto GIOVANNINI; udito, altresì, l’Avv. Arrigo ALLEGRI per il ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso n. 373 del 2000, notificato il 23/6, 26/6 e 27/6/2000 e depositato il 20/7/2000, il ricorrente chiede l’annullamento del silenzio rigetto formatosi sul ricorso amministrativo presentato dall’istante alla Commissione per l’Impiego presso l’Amministrazione Provinciale di Parma, avverso la procedura per la copertura di due posti di addetto al servizio di vigilanza presso il Castello di Torrechiara, nonché della graduatoria stessa impugnata con il ricorso suindicato.
La Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici di Bologna, con nota in data 28/3/2000, chiedeva al Centro per l’impiego di Langhirano la segnalazione di due nominativi da sottoporre a prova selettiva ex art.16 L. n.56 del 1987, per assumerli come addetti alla vigilanza.
L’Ufficio di collocamento, la cui gestione è stata delegata alle Province dal D. Lgs. n. 449 del 1997, segnalava l’avviso di procedura solo ai Comuni della sua circoscrizione, non trasmettendo la pratica a Parma.
La graduatoria veniva approvata in data 6/4/2000 ed essa indicava la possibilità di ricorrere alla Commissione per l’Impiego ai sensi dell’art. 20 L. 56 del 1987.
Il ricorrente, iscritto nelle liste di collocamento del Centro per l’impiego di Parma, avendo saputo tardi dell’assunzione, provvedeva a inoltrare ricorso, che perveniva in data 20/4/2000.
Non avendo ricevuto risposta alcuna da parte dell’Amministrazione adita, il ricorrente si è visto costretto a presentare il presente gravame, sostenuto dai seguenti motivi in diritto.
A) – contro il silenzio rigetto.
Sul ricorso amministrativo proposto dal ricorrente si è formato il silenzio rigetto, dato che l’art. 6 della L. n.449 del 1997, pur prevedendo la soppressione della Commissione Provinciale. per l’Impiego, al 2° comma dispone il trasferimento delle funzioni e competenze dell’organo alla Provincia, con conseguente trasferimento, quindi, anche delle funzioni decisorie dei ricorsi amministrativi già attribuite ai predetti organi.
Pertanto, una volta decorsi i termini per la decisione del ricorso amministrativo, risulta essersi formato, nel caso in esame, il silenzio – rigetto, che deve ritenersi illegittimo per difetto di motivazione e per contraddittorietà, essendo la possibilità di ricorrere, espressamente prevista dalla graduatoria in questione.        
B) Sulla procedura originaria e, particolarmente, sulla graduatoria come formatasi:
1) – Violazione dell’ art. 16 L. n.56 del 1987, dell’art. 5 D.P.C.M. 18/10/1987 n.392 e dell’art. 24 c.2 del D.P.R. n.487 del 1994;
Per tali disposizioni, la graduatoria avrebbe dovuto essere formata quanto meno dal Centro per l’Impiego di Parma, dove il ricorrente è iscritto con punti 941.
2) – Violazione dell’art. 9 c.11 del  D.L. n.510 del 1996;
E’ mancata l’ampia diffusione della selezione attraverso i mezzi d’informazione e, inoltre, la graduatoria avrebbe dovuto essere formata nei 15 giorni dall’arrivo della richiesta della Sovrintendenza e non in soli 6 giorni. 
§ § §
L’Amministrazione Provinciale resistente, costituitasi in giudizio, eccepisce innanzitutto l’inammissibilità del ricorso sia per difetto di giurisdizione del giudice adito sia perché rivolto avverso un silenzio rigetto mai venuto in essere sia, infine, perché rivolto a censurare una procedura formatasi a seguito del tardivo deposito del ricorso amministrativo.
Nel merito, l’Amministrazione Provinciale di Parma ritiene infondato il ricorso e ne chiede, pertanto, la reiezione, vinte le spese.
§ § §
Resiste in giudizio, inoltre, l’intimato Ministero per i beni e le attività culturali che, nell’osservare di essere mero destinatario degli effetti del provvedimento impugnato, alla cui formazione è rimasto estraneo, chiede comunque il rigetto del ricorso.
§ § §
Alla pubblica udienza del 23 gennaio 2001, la causa è stata chiamata e, su richiesta di parte ricorrente, è stata trattenuta per la decisione, come da verbale.
DIRITTO
Con il ricorso in esame, un cittadino iscritto nelle liste di collocamento del Centro per l’Impiego di Parma, impugna il silenzio – rigetto che egli ritiene essersi formato riguardo al ricorso amministrativo dallo stesso presentato alla Commissione per l’Impiego, avverso la procedura di selezione ex art. 16 L. n.56 del 1987 avviata per la copertura di due posti di addetto al servizio di vigilanza presso il Castello di Torrechiara.
Il ricorrente impugna, inoltre, la graduatoria impugnata con il ricorso amministrativo suindicato, contestando che la stessa sia stata formata sulla base dei soli iscritti alle liste di collocamento del Centro per l’Impiego di Langhirano, senza la prescritta estensione della selezione, ex art. 16 L. n.56 del 1987, al Centro per l’Impiego di Parma, dove egli era iscritto e agli altri Centri compresi nell’ambito territoriale entro cui si svolge l’attività dell’organo periferico statale (Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici di Bologna) da cui proveniva la richiesta di assunzione.
Il Collegio deve osservare, pertanto, che oggetto della presente controversia è la procedura per l’assunzione nelle Amministrazioni dello Stato e negli enti pubblici non economici di lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento,  disciplinata dall’art.16 della L. 28 febbraio 1987 n.56.
Ciò premesso, il Collegio deve rilevare, concordemente con quanto eccepito dall’Amministrazione Provinciale resistente, l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito.
L’art. 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.80, modificativo dell’art. 68 del D. Lgs. n.29 del 1993, risulta ispirato ad una diversa concezione del riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario in materia di controversie relative al pubblico impiego, rispetto al testo originario di quest’ultimo decreto.
Invero, mentre il testo dell’art. 68 precedente alla novella del 1998 escludeva dalla devoluzione al giudice ordinario le controversie di pubblico impiego attinenti ad istituti in cui era preponderante l’aspetto organizzatorio della P.A. e fra le quali, per quanto in questa sede interessa, erano ricompresi “i procedimenti di selezione per l’accesso al lavoro e di avviamento al lavoro”, il testo attuale, come novellato, appunto, dall’art. 29 del D. Lgs. n.80 del 1998, sancisce, viceversa, che sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, “tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni…incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro”, prevedendo altresì, al 4° comma, a chiusura del sistema, che “Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni..”.
Risulta pertanto evidente, in considerazione del fatto che l’accesso al pubblico impiego può avere luogo – tranne che per gli appartenenti alle categorie protette di cui al titolo 1 della L. n.482 del 1968 - solamente mediante pubblico concorso (art. 97 Cost., artt. 36 e segg. D. Lgs. n. 29 del 1993, art 1 lett. a) D.P.R n.487 del 1994) o,  per i posti per i quali non è richiesto un titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo, tramite selezione effettuata sulla base degli iscritti nelle liste di collocamento (art. 16 L. n.56 del 1987 e art. 1 lett. b) D.P.R. n.487 del 1994), la volontà del legislatore di mantenere la giurisdizione del giudice amministrativo unicamente riguardo alle procedure concorsuali “stricto sensu”, in cui la scelta del personale da parte della pubblica amministrazione viene effettuata sulla base di comparazione tra le capacità professionali e i requisiti culturali dei candidati aspiranti al posto di lavoro pubblico.
Invero, nella procedura di assunzione per selezione dalle graduatorie compilate dalle sezioni circoscrizionali per l’impiego di cui citato art. 16 della L. n.56 del 1987, non è dato rinvenire la presenza di tali elementi qualificanti la procedura concorsuale, atteso che essa sostanzialmente consiste nella mera assunzione diretta di coloro che risultano iscritti in dette graduatorie nelle prime posizioni corrispondenti al numero di posti indicati nella richiesta di assunzione inoltrata dall’Amministrazione.
La redazione delle riferite graduatorie, peraltro, non è effettuata dall’Amministrazione di destinazione del lavoratore, ma, in applicazione della riforma del settore del collocamento operata con il D. Lgs. 23/12/1997 n.449, da appositi uffici gestiti dalle Amministrazioni Provinciali.
Sulla base di rigidi criteri per la formazione delle graduatorie, individuati nella tabella allegata al già citato D.P.R. n.487 del 1994, vengono attribuiti punteggi a tre diversi tipi di elementi (carico familiare, situazione economica e patrimoniale e anzianità d’iscrizione nelle liste di collocamento), che risultano del tutto irrilevanti ed estranei rispetto a qualsivoglia tipo di valutazione della capacità lavorativa del soggetto.
Nell’applicazione di siffatti criteri, inoltre, non pare che residui all’Amministrazione Provinciale alcuna discrezionalità, come invece avviene nel ben diverso istituto della procedura concorsuale per soli titoli, laddove è dato riscontrarla, con connotato di ampiezza, nella predisposizione dei criteri di massima (v. ex multis T.A.R. Piemonte, sez. 1^, 2/2/1995 n.48). 
Né, d’altra parte, pare sussistere alcun raffronto di capacità tra gli aspiranti ai posti pubblici, nella prova che questi ultimi devono superare ai fini dell’assunzione, dato che essa, ai sensi di quanto disposto dall’art.27, 3° comma del D.P.R. n.487 del 1994, consiste in una mera verifica individuale della sussistenza dei requisiti d’idoneità a svolgere le mansioni proprie dei posti da coprire, del tutto priva di qualsiasi valutazione comparativa con altri candidati (v., in termini, T.A.R. Toscana 18/12/1998 n.1092).
Conclusivamente, pertanto, Il Collegio ritiene che le controversie in materia di avviamento al lavoro nel pubblico impiego mediante selezione in base alle graduatorie compilate dalle Sezioni circoscrizionali per l’impiego previste dall’art.16 della L. n.56 del 1987, rientrino nella giurisdizione del giudice ordinario, non potendo dette selezioni essere comprese fra le procedure concorsuali riservate alla giurisdizione amministrativa dall’art. 68 D. Lgs. n.29 del 1993, nel testo novellato dall’art. 29 del D. Lgs. n.80 del 1998 (v. in termini, T.A.R. Umbria 19/11/1999 n.860).    
Sussistono, tuttavia, a giudizio del Collegio, giusti motivi per compensare integralmente, tra le parti, le spese del presente giudizio. 
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, definitivamente pronunziando sul ricorso n. 373 del  2000, di cui in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Parma, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2001. 
f.to Gaetano Cicciò    Presidente 
f.to Umberto Giovannini   Primo Referendario Rel.Est.
Depositata in Segreteria ai sensi dell’art.55 L.18/4/82, n.186.
Parma, lì 08/02/2001
     Il Segretario
           f.to Eleonora Raffaele 
 
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