Giurisprudenza - Pubblico impiego

Tar Emilia Romagna, sez. staccata di Parma, sent. n. 265 del 10 maggio 2000, sui requisiti dell’autocertificazione nei pubblici concorsi, ai sensi della legge n. 127 del 1997 (legge Bassanini) 

R E P U B B L I C A    I T A L I A N A 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE DI PARMA
composto dai Signori:
Dott. Gaetano Cicciò Presidente       
Dott. Ugo Di Benedetto Consigliere Rel.est 
Dott. Umberto Giovannini Primo Referendario 
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso N. 440/1999 proposto da Bertozzi Germana, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Fabio Fabbri e Giorgio Gotelli,  ed elettivamente domiciliata  nel suo studio, in  Parma,  piazza Garibaldi n. 17;
contro
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma e Commissione esaminatrice, non costituiti in giudizio;
e nei confronti
di Ponzini Emanuela, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
-della nota prot. n. 11615/55 del 16/9/1999 del Presidente della Commissione giudicatrice della selezione pubblica per titoli ed esami a n. 6 posti di coadiutore amministrativo di diniego di valutazione di titoli;
- della deliberazione del Direttore Generale 1038 del 11/10/1999 di approvazione della graduatoria della selezione pubblica per titoli ed esami a n. 6 posti di coadiutore amministrativo e di ogni altro atto preordinato connesso e consequenziale;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 18/4/2000 il dr. Ugo Di BENEDETTO; 
Uditi, altresì, gli Avv. ti Fabio Fabbri e Giorgio Gotelli;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1.Il ricorrente ha impugnato gli atti concernenti la selezione pubblica per titoli ed esami a n. 6 posti di coadiutore amministrativo in epigrafe indicati deducendone l’illegittimità. 
L’Amministrazione intimata ed il controinteressato non si sono costituiti.
All’udienza del 18/4/2000 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato.
Non può, infatti, essere condivisa la prima censura con la quale la ricorrente deduce la violazione dei criteri generali predeterminati dalla commissione la quale aveva stabilito per i titoli di carriera la loro valutabilità nel caso di autocertificazione.
Osserva in proposito il Collegio che l’autocertificazione, sostitutiva della formale documentazione concernente il servizio svolto, deve essere effettuata nella forma prescritta dalla legge vigente al momento della scadenza del bando. In proposito l’articolo 3 della legge 15/5/5/1997, n. 127 prevede che le dichiarazioni sostitutive siano effettuate con la sottoscrizione dell’interessato in presenza del dipendente addetto. La legge n. 15/1968, inoltre, era ancora più rigorosa. Anche l’articolo 2 del D.P.R. 20.10.1998, n. 403 recante norme di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997 n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative., comunque non vigente alla data di scadenza del bando, essendo entrato in vigore il 23 febbraio 1999 in virtù del disposto dell’articolo 1, comma 1 della legge n. 127/97, quanto alla sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà richiesta dalla legge n, 15/68, pur avendo soppresso la necessità di autenticazione della sottoscrizione, richiede che la stessa venga apposta in presenza del dipendente addetto, sia esso appartenente ad una pubblica amministrazione o a un gestore o esercente di pubblico servizio (ciò è conforme all’interpretazione fornita dal Ministero dell’Interno - Direzione Generale dell’Amministrazione Civile – Direzione centrale delle Autonomie- Servizio Enti Locali- CIRCOLARE 2 febbraio 1999 n. 2 (in G.U.R.I. n. 36, parte I, del 13 febbraio 1999). 
Nel caso concreto l’interessata ha soltanto dichiarato nella domanda (sub. punto 5 della domanda, e vedi doc. 2 prodotto in giudizio) di “aver prestato servizio con rapporto d’impiego presso la seguente pubblica amministrazione : Università degli Studi di Parma dal 6/2/1984 al 5/2/1998 in qualità di coadiutore e quindi di assistente amministrativo”. Pertanto l’autodichiarazione non è stata effettuata in modo conforme a quanto previsto dall’articolo 3 della legge 15/5/5/1997, n. 127, ed, inoltre, non è stato neppure distinto in periodo con riferimento alle diverse qualifiche possedute.
Pertanto correttamente la Commissione giudicatrice non ha valutato detta semplice dichiarazione contenuta nella domanda che non può essere considerata un’autodichiarazione sostitutiva della certificazione.
3. E’ altresì infondato il secondo motivo di ricorso con cui l’interessata deduce la violazione dell’articolo 18 della legge n. 241 del 1990, per non aver l’amministrazione acquisito d’ufficio la documentazione concernente il servizio svolto presso l’Università.
L’articolo 18 citato non concerne il servizio svolto ai fini della partecipazione ai pubblici concorso ne’ gli altri documenti e titoli da allegare alla domanda di partecipazione ai fini della graduatoria di merito, bensì soltanto fatti, stati e qualità. 
Nel caso concreto, poi, il servizio doveva essere documentato con le modalità indicate nel bando nella parte concernente la “documentazione da allegare alla domanda” sia pure interpretato estensivamente dalla Commissione che aveva ritenuto sufficiente l’autocertificazione. Ne’ la prescrizione del bando può essere disapplicata non essendo stata ritualmente impugnata.
4. Ne’ è condivisibile la terza censura con la quale la ricorrente si duole della mancata applicazione dell’articolo 2 del D.P.R. 20.10.1998, n. 403, non essendo tale norma vigente alla data di scadenza del bando, e non avendo la ricorrente, comunque, effettuato l’autodichiarazione dei servizi svolti con le modalità richieste per le ragioni indicate al punto 2 della presente sentenza.
5.Per tali ragioni il ricorso va respinto.
Nulla per le spese non essendosi costituita l’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo Respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Parma, il giorno 18/4/2000.
Presidente 
Consigliere Rel.est.
Depositata in Segretaria ai sensi dell’art.55 L. 18/4/82, n.186.
Parma, lì 10 maggio 2000
Il Segretario
 
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