Giurisprudenza - Pubblico impiego

Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n.8 del 11 gennaio 1999
Rapporti di conoscenza tra candidati e componenti della Commissione giudicatrice nei pubblici concorsi.

Nei procedimenti amministrativi in generale ed in particolare nelle procedure concorsuali finalizzate all’assunzione nel pubblico impiego non vi è un obbligo specifico di preventiva ricusazione dei componenti le Commissioni giudicatrici che pur si trovano in situazione di incompatibilità. La ricusazione, infatti, costituisce un obbligo soltanto in sede giurisdizionale in cui l’interessato deve far valere le proprie ragioni con lo speciale procedimento preventivo mentre nei procedimenti concorsuali amministrativi il candidato ha una mera facoltà in proposito. Egli, infatti, può altresì attendere l’esito del concorso e dedurre il vizio di illegittimità della composizione della Commissione giudicatrice al fine di far annullare le prove di concorso ed il loro esito. Anche qualora non abbia fatto rilevare in precedenza le ragioni che potrebbero portare alla ricusazione, infatti, tali elementi possono essere dedotti, appunto, quali motivi di illegittimità innanzi al giudice amministrativo, competente in materia di concorsi finalizzati all’assunzione pur dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. In sede di concorso pubblico diretto all’assunzione di personale la mera conoscenza tra un candidato e un componente della Commissione giudicatrice non è di per se’ motivo di astensione di quest’ultimo dalle valutazioni. Allo stesso modo neppure il rapporto tra docente ed allievo costituisce motivo di astensione o di ricusazione di un commissario. Soltanto rapporti più saldi tra il candidato ed il membro della Commissione possono determinare la ricusazione e, quindi, l’illegittimità del concorso quali un rapporto professionale di dipendenza e simili, mentre ciò non è riscontrabile nel mero rapporto allievo e docente. Naturalmente in tutte le ipotesi sopra considerate ove sussistano concreti elementi di sospetto per  cui il candidato non sia stato giudicate sulla base dell’esito delle prove bensì in virtù della conoscenza personale esistente allora la procedura concorsuale è illegittima. In tali ipotesi i candidati non vincitori hanno un interesse legittimo all’impugnativa degli atti concorsuali ed al loro annullamento anche in mancanza di prova in ordine ad un concreto vantaggio per loro dall’esito del giudizio. Ai fini dell’impugnativa al TAR, infatti, in questi casi è sufficiente un interesse strumentale alla rinnovazione del concorso anche se, al momento della proposizione del ricorso non è dato conoscerne l’esito o la probabilità di successo.
 

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