Giurisprudenza - Sanità

Tar Emilia Romagna, sez. I, ordinanza 1017 del 6 dicembre 2000, sull’iscrizione all’albo degli odontoiatri dei laureati in medicina iscritti dopo l’a. a. 1984/1985 

REPUBBLICA  ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
PER L' EMILIA-ROMAGNA 
BOLOGNA 
SEZIONE I 
  Registro Ordinanze:/ 1017/2000
  Registro Generale: 1713/2000 
nelle persone dei Signori:
GUIDO MEALE   Presidente                                                     
LYDIA ADA ORSOLA SPIEZIA   Cons. , relatore 
ALBERTO PASI           Cons. 
ha pronunciato la seguente 
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio  del 06 Dicembre 2000 
Visto il ricorso 1713/2000 , proposto da:
DIAZZI LUCIO 
rappresentato e difeso da:
CORRADO AVV. ALESSANDRA 
con domicilio eletto in BOLOGNA 
VIA MARSALA 28 
presso
CORRADO AVV. ALESSANDRA                                
contro
 MINISTERO DELLA SANITA'                                                           
rappresentato e difeso da: 
AVVOCATURA DELLO STATO 
con domicilio eletto in BOLOGNA 
VIA RENI 4 
presso la sua sede 
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENT. E TECN.                        
rappresentato e difeso da: 
AVVOCATURA DELLO STATO 
con domicilio eletto in BOLOGNA 
VIA RENI 4 
presso la sua sede 
ORDINE PROV.LE MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI BOLOGNA                             
rappresentato e difeso da: 
STEFANELLI AVV SILVIA 
STOLA AVV. ANNAMARIA 
con domicilio eletto in BOLOGNA 
PIAZZA AZZARITA N.6 
presso 
STEFANELLI AVV SILVIA                                                    

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del Decreto Ministeriale 19 aprile 2000 recante “Procedura concernente la prova attitudinale, prevista dall’art.1, commi 1 e 3, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n.386, per l’iscrizione all’albo degli odontoiatri”, ove non consente l’ammissione alla suddetta prova ai laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici successivi all’anno 1984-1985;
del Decreto Ministeriale 30 ottobre 1993 recante “Rettifica al Decreto Ministeriale 31 ottobre 1991 concernente l’elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia”, nella parte in cui disattiva la specializzazione in odontostomatologia;
della delibera del Consiglio direttivo dell’ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bologna, di diniego di ammissione alla prova attitudinale sopra menzionata ai fini della iscrizione all’albo degli odontoiatri;
di ogni altro atto connesso.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; 
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale da parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENT. E TECN. 
MINISTERO DELLA SANITA' 
ORDINE PROV.LE MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI BOLOGNA 
Relatore il Cons. LYDIA ADA ORSOLA SPIEZIA
Uditi per le parti gli avv.ti A.Corrado e A.Stola;
Visto l’art. 21 della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e sue modificazioni;
Rilevato che la facoltà di odontoiatria è stata istituita a partire dal 1980
Considerato, inoltre, che il D.P.R. 386 del 1998, che limita l’accesso alla prova attitudinale in controversia agli iscritti alla facoltà di Medicina, immatricolati negli anni accademici 1980-1984, è stato emanato per ottemperare alle statuizioni della sentenza della Corte di giustizia CEE 1.6.1995 che aveva dichiaratol’inosservanza da parte della Repubblica italiana, delle direttive 78/686 e 687 in materia di attività professionale di dentista. (causa C-40/93)
Ritenuto, quindi, che i provvedimenti impugnati non appaiono, prima facie, affetti dai vizi dedotti; 
P.Q.M.
REPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
BOLOGNA , li 06 Dicembre 2000 
 
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