Giurisprudenza - Sanità

Tar Toscana, sez. II, sent. n 1333 del 23 agosto 2001, sull’obbligo del Comune di residenza al momento del ricovero del rimborso delle spese di natura soci assistenziale sostenute a favore dei malati psichici ricoverati in strutture protette presso Aziende Sanitarie di altre Regioni

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.  1333  Reg. Sent.Anno 2001
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA N.  1249    Reg. Ric.Anno 1998
- Sezione II - 
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso n. 1249 del 1998, proposto dall’Azienda Sanitaria Locale delle zone: senese, Alta Val d’Elsa, Val di Chiana, Amiata senese, U.S.L. n. 7, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Stolzi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Firenze, alla via dei Della Robbia n. 67
contro
il Comune di Canepina, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Luisa Acciari e Vittorio Chierroni, per il presente giudizio elettivamente domiciliata in Firenze, alla via dei Rondinelli n. 2, presso lo studio di quest'ultimo
per la declaratoria del diritto
dell’Azienda Sanitaria senese alla riscossione delle rette di ospitalità - quota socio-assistenziale – relative agli ex degenti, aventi domicilio di soccorso nel Comune di Canepina, dell’Ospedale Psichiatrico San Niccolò di Siena per il periodo 1° gennaio 1997/31 dicembre 1997
nonché per la condanna
del Comune di Canepina al pagamento delle relative somme per il periodo come sopra specificato, come quantificate in corso di giudizio, oltre interessi dal dì del dovuto a quello dell’effettivo pagamento.
Visto il ricorso con la relativa documentazione;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione resistente;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 31 maggio 2001 il dr. Roberto POLITI; uditi altresì l'avv. P. Stolzi per la parte ricorrente e l'avv. T. D'Amora, in sostituzione dell'avv. V. Chierroni per l'Amministrazione resistente.
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
Espone preliminarmente l’Azienda ricorrente come nella città di Siena fosse operante l’Ospedale Psichiatrico “San Niccolò”, presso il quale erano ricoverati degenti provenienti, fra l’altro, anche dal territorio della Provincia di Viterbo.
L’anzidetto Ospedale veniva definitivamente chiuso a partire dal 31 dicembre 1996, con conseguente attivazione da parte della ricorrente Azienda sanitaria senese di strutture di temporanea accoglienza, ovvero di residenze assistite presso le quali ricevere gli ex-degenti.
La problematica posta con il presente gravame concerne l’individuazione della titolarità degli oneri relativi all’assistenza sanitaria prestata agli ospiti delle residenze anzidette (in particolare, vertendosi in ordine all’an ed al quantum debeatur per le rette di ospitalità - parte sanitaria e parte socio-assistenziale - relative all’anno 1997); al riguardo risultando attivata, a cura della ricorrente Azienda, una corrispondenza con l’Azienda sanitaria viterbese e con le competenti Amministrazioni comunali, in esito alla quale la Regione Lazio (nota del 20 gennaio 1998) escludeva la presenza di alcun obbligo, attesa la residenza dei suddetti ospiti nell’ambito del territorio della Regione Toscana.
Nel premettere di aver già proposto impugnativa nei confronti dell'Azienda Sanitaria di Viterbo relativamente al carico della parte sanitaria delle rette di degenza, contesta parte ricorrente - con il presente mezzo di tutela giurisdizionale - la fondatezza delle argomentazioni esplicitate dalle Amministrazioni comunali interessate (in quanto nel territorio delle stesse sarebbe risultato fissato il "domicilio di soccorso" dei degenti ospitati nelle strutture ricettive senesi) a fronte delle sollecitazioni ad esse rivolte al fine della liquidazione della parte socio-assistenziale (segnatamente per quanto concerne la compensazione, fra le Regioni Lazio e Toscana, delle reciproche ragioni di credito e di debito, la "volontarietà" del ricovero, il trasferimento della residenza dei malati, durante la degenza, presso le strutture in Siena).
Verrebbe in considerazione, a tale riguardo, il criterio di individuazione del soggetto tenuto alla prestazione onde trattasi, che le disposizioni di cui alla l. 17 luglio 1890 n. 6972 (artt. 72-74) individuano con riferimento al c.d. "domicilio di soccorso": la cui applicazione, alla stregua di quanto stabilito dal successivo art. 75, concernerebbe "tutti i casi nei quali i Comuni, le Province e gli altri istituti locali siano obbligati a rimborsare le spese di soccorso, di assistenza e di spedalità".
In tale senso, venuta meno la competenza dei Comuni e degli altri enti territoriali in materia sanitaria (per effetto dell'entrata in vigore della legge di riforma sanitaria n. 833 del 1978), residuerebbe in capo a questi ultimi la legittimazione passiva in ordine al rimborso delle spese di ospitalità per le attività socio-assistenziali a favore di soggetti aventi domicilio di soccorso presso gli stessi.
Nel dare atto del carattere di "doverosità" della fattispecie - non residuando in capo all'Ente sanitario alcun margine di doverosità in ordine ai tempi e modi della dismissione degli ospedali psichiatrici, ovvero all'attivazione delle strutture sanitarie socio-assistenziali indispensabili all'accoglimento degli ex-ricoverati trattenutisi sul territorio comunale - soggiunge parte ricorrente come, ai fini di che trattasi, ogni variazione di residenza intervenuta durante il perdurare dello stato di ricovero sia appieno insuscettibile di produrre alcun mutamento in ordine al riparto delle competenze sulle spese relative (fissato e determinato al momento immediatamente precedente il verificarsi dell’evento).
Alla stregua di quanto precedentemente osservato, sostiene l'Azienda Sanitaria senese l’erroneità dell’interpretazione della vigente normativa al riguardo sostenuta dalla parte resistente; in proposito ribadendo che - quanto alla parte socio-assistenziale della quota di rimborso alla medesima dovuta - l'Amministrazione comunale competente non possa essere individuata in quella nella quale ha sede lo stabilimento di cura, ma in quella nella quale risultava fissata la residenza (e, quindi, il "domicilio di soccorso") al momento del ricovero.
Alla luce dell’affermata ininfluenza delle vicende domiciliari degli assistiti successive al ricovero presso stabilimenti di cura, sostiene parte ricorrente che i relativi oneri debbono fare carico, quanto alla vicenda in esame, all'Amministrazione comunale intimata.
Sottolinea da ultimo parte ricorrente che il quantum della dedotta pretesa è stato determinato con riferimento alla quota sanitaria di competenza del Servizio Sanitario Nazionale; le somme richieste dimostrandosi, comunque, dovute anche sotto il profilo dell’ingiustificato arricchimento, in quanto la doverosa assistenza prestata dall’Azienda senese in favore dei soggetti in questione avrebbe determinato un impoverimento di quest’ultima a vantaggio di una corrispondente e corrispettiva diminuzione di spesa in capo all’Azienda sanitaria laziale.
Conclude la parte ricorrente insistendo per l'accoglimento del gravame, con conseguente declaratoria del rivendicato diritto e condanna dell’intimata Amministrazione comunale al pagamento delle somme di cui sopra.
Il Comune di Canepina, costituitosi in giudizio, ha preliminarmente eccepito l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana; nel merito, contestando la fondatezza delle doglianze dedotte con l'atto introduttivo del presente giudizio, con riveniente richiesta di reiezione dell'impugnativa.
Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 31 maggio 2001.
DIRITTO
1. Va In primo luogo disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale dell'adito Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in quanto irritualmente proposta dalla resistente Amministrazione comunale con mero atto di costituzione in giudizio, non notificato alle controparti.
Deve infatti rammentarsi come l'incompetenza territoriale possa essere fatta valere esclusivamente con l'istanza di regolamento di competenza prevista dall'art. 31 della l. 6 dicembre 1971 n. 1034 (T.A.R. Liguria, sez. II, 27 novembre 1997 n. 384; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 3 maggio 1990 n. 242).
Ai sensi dell'art. 31, I comma, della l. 6 dicembre 1971 n. 1034, la parte resistente può eccepire l'incompetenza per territorio del Tribunale amministrativo adito, indicando quello competente e chiedendo che la relativa questione sia preventivamente decisa dal Consiglio di Stato con apposita istanza, che deve essere proposta, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla data di costituzione in giudizio con ricorso notificato a tutte le parti in causa che non vi abbiano aderito; dimostrandosi, conseguentemente, inammissibile l'eccezione di incompetenza proposta - come appunto nella fattispecie in esame - con semplice memoria non notificata (ovvero, depositata oltre i venti giorni dalla costituzione in giudizio: cfr. T.A.R. Lazio, sez. I, 6 dicembre 1999 n. 3040)
Nel ribadire, alla stregua delle condotte osservazioni e del costante insegnamento giurisprudenziale formatosi in ordine alle illustrate disposizioni di legge (dal quale questa Sezione non ha motivo di discostarsi), l'inammissibilità dell'eccezione sollevata dalla parte resistente con mera memoria difensiva (T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 7 marzo 1995 n. 134; T.A.R. Calabria, Catanzaro, 23 febbraio 1994 n. 230), va - conclusivamente sul punto - dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione onde trattasi.
2. Quanto al merito della dedotta vicenda contenziosa, va innanzi tutto sottolineato che, ai sensi degli artt. 29 n. 7 del T.U. 26 giugno 1924 n. 1054 e 7 della l. 6 dicembre 1971 n. 1034, le controversie tra Enti pubblici in materia di spese di spedalità manicomiale appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (cfr. Suprema Corte Cass., SS.UU., 16 luglio 1983 n. 4886, Cons. Stato, sez. V, 25 febbraio 1997 n. 187 e 28 novembre 1990 n. 798, nonché T.A.R. Lombardia, Brescia, 25 marzo 1998 n. 244 e 25 gennaio 1995 n. 50).
Come sopra dato atto della sussumibilità della controversia all'esame nell'ambito della cognizione giurisdizionale esercitabile dall'adito Giudice amministrativo - e, per l'effetto, disattese le eccezioni di carenza di giurisdizione dedotte dalla difesa della resistente Amministrazione comunale - va rilevata la fondatezza - in linea di principio - della pretesa fatta valere con il presente gravame dall'Azienda sanitaria senese.
2.1 Deve in primo luogo rammentarsi che il III comma dell'art. 14 della l. 23 dicembre 1978 n. 833 ha, in linea di principio, stabilito che, nell'ambito delle proprie competenze, l'Unità Sanitaria Locale provvede, fra l'altro:
- alla prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche e psichiche (lett. c);
- all'assistenza ospedaliera per le malattie fisiche e psichiche (lett. l).
Proprio la delimitazione delle competenze delle diverse Unità Sanitarie locali ha indotto la giurisprudenza, con riferimento al criterio geografico di esercitabilità delle relative attribuzioni, ad individuare il principio di riferimento della titolarità passiva degli oneri di che trattasi nella struttura sanitaria di residenza del malato al momento del ricovero.
E' stato infatti ritenuto che, ai fini dell'individuazione dell'Unità Sanitaria Locale territorialmente obbligata a sostenere le spese per la degenza ospedaliera dei malati psichici, occorra fare riferimento al collegamento territoriale esistente al momento del ricovero - e, dunque, alla residenza del malato risultante a quell'epoca - rimanendo viceversa irrilevante la circostanza (inevitabile ove si ricolleghi la residenza ad una situazione di fatto) che questi abbia acquisito in conseguenza del ricovero la residenza nel luogo in cui è situata la struttura in cui egli stabilmente vive (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, 25 marzo 1998 n. 244, 14 ottobre 1997 n. 891, 11 agosto 1997 n. 856, 18 febbraio 1994 n. 68, 4 aprile 1995 n. 322 e 25 gennaio 1995 n. 50).
Per ciò che concerne l'individuazione dell'Ente obbligato a sostenere le spese per la degenza ospedaliera dei malati psichici, deve dunque farsi riferimento esclusivamente al momento del ricovero (e, conseguentemente, alla resistenza dell'alienato risultante a quell'epoca), non potendo annettersi a tale riguardo rilievo alla circostanza - peraltro inevitabile, ove si ricolleghi la residenza, intesa conformemente all'impostazione dell'art. 43 Cod. civ., ad una situazione di fatto - che il degente abbia, in seguito al ricovero, acquisito la residenza nel luogo in cui è situata la struttura dove vive stabilmente (Cons. Stato, sez. V, 25 febbraio 1997 n. 187).
In altri termini, se è vero che l'art. 14 della l. 23 dicembre 1978 n. 833 stabilisce che all'assistenza psichiatrica provvedano le Unità Sanitarie Locali nell'ambito delle rispettive competenze territoriali, allora nei casi di ricoveri extraregionali, l'ente obbligato a sostenere le spese di degenza per tale assistenza va individuato nella U.S.L. nel cui territorio è ubicato il centro servizio di riabilitazione, con riferimento al momento del ricovero del paziente e della di lui residenza a quel tempo, irrilevante appalesandosi la circostanza che poi costui abbia trasferito la residenza nel luogo ove è situata la struttura riabilitativa.
Ritiene il Collegio che l'orientamento in precedenza riportato meriti adesione, in quanto il precipitato logico-assertivo dal quale muove l'assunto ora esplicitato si rivela del tutto conforme alle generali coordinate di carattere interpretativo che hanno caratterizzato la decifrazione dell'omogenea problematica sorta, con riferimento all'applicazione della disciplina di legge concernente l'individuazione dell'Amministrazione competente a farsi carico degli oneri relativi al pagamento delle spese assistenziali e di mantenimento del cittadino inabile.
E' stato al riguardo ritenuto che l'art. 74 della l. 17 luglio 1890 n. 6972, secondo cui il tempo trascorso sotto le armi, o in stabilimenti di cura o di beneficenza pubblica, ovvero di pena o in case di correzione, non vale a fare acquistare il domicilio di soccorso nel Comune ove si è per tali ragioni soggiornato, vada inteso nel senso che l'acquisto della c.d. "dimora speciale" presso altro Comune non sia idoneo, altresì, all'acquisto del domicilio di soccorso presso lo stesso Comune; conseguentemente rivelandosi legittima l'imputazione, da parte del competente Prefetto, a carico del Comune di domicilio, le spese di spedalità relative ad un ricovero presso un nosocomio ubicato in altro Comune (nel caso di specie, ritenendosi che il ricovero presso l'ospedale civile di un Comune diverso da quello di domicilio, avesse prodotto l'acquisto della dimora speciale nel periodo di degenza ma non anche del domicilio di soccorso: cfr. Cons. Stato, sez. V, 19 ottobre 1990 n. 723).
2.2 Se deve quindi darsi atto della fondatezza della generale impostazione sottesa alla proposizione della presente impugnativa, va conseguentemente affermata la correttezza della prospettazione di parte ricorrente, secondo la quale l'Amministrazione competente a farsi carico delle spese di degenza per il ricovero di malati psichici va individuata con riferimento alla residenza di questi ultimi al momento del ricovero, senza che il relativo criterio di determinazione sia suscettibile di subire deroghe e/o modificazioni per effetto della modificazione - successiva al ricovero stesso - della residenza del degente, quand'anche siffatta immutazione avvenga con riferimento all'ubicazione della struttura di degenza.
Nel ribadire come, ai fini dell'individuazione del domicilio di soccorso, assume rilevanza l'effettivo collegamento tra assistito e Amministrazione del luogo in cui l'assistito medesimo ha vissuto fino al momento in cui è insorto il bisogno di assistenza (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 26 settembre 1991 n. 569), deve ulteriormente rilevarsi che:
- se è vero che il ricovero in un determinato luogo di cura è idoneo a far acquistare il domicilio di soccorso nel Comune dove lo stabilimento è situato solo nel caso in cui il ricovero stesso avvenga a scelta ed a carico dell'infermo, dei suoi parenti o comunque di terzi, ma non anche quando sia a carico degli Enti obbligati per legge all'assistenza (cfr. Cons. Stato, sez. V, 9 giugno 1967 n. 614, nonché T.A.R. Marche, 5 giugno 1996 n. 267);
- nel caso in esame, è dato evincere dagli atti di causa il carattere non volontario, ma obbligatorio, del ricovero disposto (anteriormente all'entrata in vigore della l. 180/78) per i nominativi con riferimento ai quali la ricorrente Azienda sanitaria ha sollecitato il rimborso delle spese assistenziali;
per l'effetto dovendosi escludere che - quanto alla fattispecie sottoposta all'esame di questo Tribunale - il domicilio degli assistiti possa individuarsi con (il luogo dove si trovava) lo stabilimento di ricovero, dovendo, piuttosto, essere ricollegato con l'ambito territoriale di residenza al momento in cui è stato disposto il ricovero stesso.
Ciò stabilito, ferma restando la configurabilità di un rapporto creditorio nei confronti dell'Azienda sanitaria nel cui ambito territoriale gli assistiti risiedevano al momento del ricovero - peraltro oggetto di separato gravame proposto dalla parte ricorrente nei confronti della A.S.L. di Viterbo, va rilevato come il rimborso delle spese di spedalità spetti, innanzi tutto ed in via generale, al Comune dove il ricoverato ha il domicilio di soccorso e il detto Comune può, eventualmente, rivalersi verso lo stesso assistito, i di lui congiunti tenuti agli alimenti ed i civilmente responsabili e, solo quando una norma speciale faccia ricadere l'obbligo del rimborso su altri soggetti, questi possono essere chiamati a rispondere (cfr. Cons. Stato, sez. V, 29 ottobre 1960 n. 757; T.A.R. Marche, 5 giugno 1996 n. 267)
L'art. 74 della l. 17 luglio 1890 n. 6972, secondo cui il tempo trascorso sotto le armi o in stabilimenti di cura o di beneficenza pubblica ovvero di pena o in case di correzione, non vale a fare acquistare il domicilio di soccorso nel Comune ove si è per tali ragioni soggiornato, deve essere infatti inteso - come precedentemente sottolineato - nel senso che l'acquisto della c.d. dimora speciale presso altro comune non sia idoneo, altresì, all'acquisto del domicilio di soccorso presso lo stesso comune. (con riveniente imputabilità a carico del comune di domicilio delle spese di spedalità relative ad un ricovero presso un nosocomio di altro comune, atteso che il ricovero presso l'ospedale civile di un comune diverso da quello di domicilio, pur producendo l'acquisto della dimora speciale nel periodo di degenza, non determina altresì anche l'acquisizione del domicilio di soccorso: cfr. Cons. Stato, sez. V, 19 ottobre 1990 n. 723).
Se va, quindi, ribadita la condivisibilità dell'assunto di parte ricorrente anche con riferimento alla quota socio-assistenziale delle spese di ricovero degli assistiti onde trattasi, la pretesa con il presente gravame azionata si rivela, invero, insuscettibile di compiuta delibazione allo stato degli atti.
Come illustrato in narrativa, la ricorrente Azienda sanitaria senese, nel convenire in giudizio l'intimata Amministrazione comunale, ha sollecitato presso l'adito Giudice amministrativo la declaratoria del vantato diritto creditorio nei confronti di quest'ultima in ragione delle sostenute spese di ospedalità per degenti aventi, al momento del ricovero, residenza nel relativo ambito territoriale; ulteriormente insistendo per la condanna della resistente al pagamento delle somme relative all'anno 1997.
Così delimitato il proposto petitum - di accertamento e di condanna - rileva il Collegio come le risultanze documentali acquisite agli atti del giudizio non consentano, allo stato, di verificare compiutamente la fondatezza delle dedotte domande, avuto riguardo all'esigenza di procedere ad una corretta quantificazione degli oneri al titolo di cui sopra effettivamente facenti capo al Comune di Canepina.
Ribadita infatti la titolarità in capo a quest'ultimo degli oneri - relativi alla quota socio-assistenziale della degenza presso strutture di ricovero situate al di fuori dell'ambito territoriale di competenza - riguardanti quei pazienti che, all'atto del ricovero stesso, avessero residenza all'interno di quest'ultimo, la precisazione dell'eventuale debito riconoscibile per l'anzidetto periodo di riferimento (anno 1997) nei confronti della ricorrente Azienda sanitaria senese necessita della previa (quanto indefettibile) verifica delle seguenti circostanze:
a) effettiva residenza dei degenti presso le strutture di ricovero dell'Azienda sanitaria senese nel corso dell'anno 1997 nell'ambito territoriale del resistente Comune di Canepina;
b) eventuale corresponsione, a carico del Servizio Sanitario Nazionale, di somme a titolo di assistenza socio-assistenziale in favore della Regione Toscana, relativamente agli anzidetti ricoveri per l'anno in rassegna.
Appare infatti evidente - ad illustrazione delle regioni che inducono questo Collegio a ritenere necessario lo svolgimento degli illustrati approfondimenti - che l'effettiva spettanza al resistente Comune degli oneri in questione non possa andare disgiunta dalla verifica delle residenza nel relativo ambito territoriale di competenza dei degenti per malattie psichiche presso strutture sanitarie "esterne".
E, sotto altro profilo, le ragioni di credito al titolo di cui sopra vantate dalla ricorrente non possono - ai fini della relativa quantificazione - non essere corrispondentemente diminuite in ragione della contribuzione a carico del Servizio Sanitario Nazionale corrisposta in favore dell'Amministrazione regionale toscana; venendosi, altrimenti, a determinare una - invero inammissibile - duplicazione di introiti, idonea a cagionare una locupletazione sine titulo in capo alla parte ricorrente quanto alle risorse finanziarie volte a fronteggiare le spese di degenza di che trattasi.
Dispone quindi il Collegio lo svolgimento di idonei incombenti istruttori volti a chiarire le circostanze - rilevanti ai fini del decidere - in precedenza dettagliate; e, per l'effetto invita:
a) la Regione Toscana, nella persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, a voler indicare, mediante deposito di una documentata relazione di chiarimenti, le disponibilità finanziarie per l'anno 1997 acquisite a carico del Fondo Sanitario Nazionale relativamente agli oneri di degenza (con riferimento alla quota socio-assistenziale) per malati psichici ricoverati presso strutture di accoglienza e/o di assistenza ubicate nel territorio di competenza della ricorrente Azienda Sanitaria Locale delle zone senese, Alta Val d’Elsa, Val di Chiana, Amiata senese (U.S.L. n. 7);
b) l'Azienda ricorrente stessa, nella persona del Direttore Generale p.t., ai fini di una doverosa precisazione del fondamento probatorio della pretesa fatta valere in giudizio, a fornire:
- adeguati elementi documentali illustranti il luogo di effettiva residenza dei pazienti per l'anno 1997 ricoverati presso strutture di assistenza di propria competenza, avuto riguardo al novero dei nominativi da essa stessa indicati nella documentazione versata agli atti del giudizio;
- una documentata relazione di chiarimenti, recante la precisa ed analitica evidenza dei metodi di computo - e dei sottesi criteri di determinazione - relativamente agli importi richiesti nei confronti del resistente Comune di Canepina al titolo di cui sopra.
L'espletamento dei disposti incombenti istruttori dovrà intervenire, a cura delle Autorità a tal fine sollecitate, mediante deposito presso l'Ufficio di Segreteria di questo Tribunale delle indicate evidenze documentali, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione o comunicazione della presente decisione.
L'ulteriore trattazione della presente controversia viene fin d'ora differita alla pubblica udienza del 19 dicembre 2001.
Rimangono riservate le statuizioni sul merito della pretesa fatta valere, nonché in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana - Sezione II - parzialmente ed interlocutoriamente pronunziando in ordine al ricorso indicato in epigrafe così dispone:
- accoglie il gravame, limitatamente al fondamento giuridico della pretesa creditoria dalla parte ricorrente fatta valere nei confronti del resistente Comune di Canepina e, per l'effetto, riconosce la sussistenza della posizione giuridica dall'Azienda Sanitaria senese dedotta in giudizio;
- dispone, ai fini di una necessaria precisazione del concreto contenuto della pretesa creditoria stessa, lo svolgimento di incombenti istruttori; e, per l'effetto, dispone che la Regione Toscana - nella persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale - e la ricorrente Azienda Sanitaria Locale delle zone senese, Alta Val d’Elsa, Val di Chiana, Amiata senese (U.S.L. n. 7) - nella persona del Direttore Generale p.t. - provvedano a depositare presso l'Ufficio di Segreteria di questo Tribunale, entro il termine indicato in motivazione, la documentazione pure ivi precisata;
- rinvia l'ulteriore trattazione della controversia alla pubblica udienza del 19 dicembre 2001.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 31 maggio 2001, con l’intervento dei signori giudici
Dr. Franco BIANCHI  - Presidente
Dr.ssa Angela RADESI  - Consigliere
Dr. Roberto POLITI  - Consigliere, estensore
F.to Franco Bianchi 
F.to Roberto Politi - estensore
F.to Alessandro Terzani - Segretario Generale
Depositata in Segreteria il 23 agosto 2001
Firenze, lì 23 agosto 2001
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Alessandro Terzani      

 

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