Giurisprudenza - Sanità

Tribunale di Ivrea, 22 agosto 2000, n. 289, sul risarcimento dei danni patrimoniali ed all’immagine cagionati da un’Azienda Sanitaria ad un’attività commerciale a seguito di errate analisi sanitarie sui prodotti venduti

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
in persona del Giudice Unico Dott. Antonio DE MARCHI
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 625/95 R.G. Cont.
p r o m o s s a          d a
A…….. S.r.l., in persona dell’amministratore unico signora F….., con sede in T….., 
- a t t r i c e -
c o n t r o
U.S.L. N. ………, elettivamente domiciliata in 
- c o n v e n u t a -
OGGETTO: “Risarcimento danni”.
Assegnata a decisione all’udienza del 29.9.1999 sulle infrascritte conclusioni delle parti.
CONCLUSIONI DELL’ATTRICE:
nel merito:
accertata la responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2043 c.c., della U.S.S.L…….. nei confronti della ……… per i motivi indicati in narrativa, dichiararla tenuta e condannarla al risarcimento dei danni quantificati nella complessiva somma di L. 150.000.000 o in quella veriore accertanda in corso di causa.
Dichiarare tenuta e condannare la U.S.S.L. n….., in via equitativa, al risarcimento dei danni per la lesione all’immagine commerciale e al nome subita a causa della ingiustificata e gratuita menzione della propria ragione sociale nella vicenda scandalo del vibrio cholerae.
in via istruttoria:
chiede la conferma della reiezione delle istanze istruttorie avversarie di cui alle ordinanze del giudice del 26.11.1997 e del 2.2.1999 e dichiara, fin d’ora, di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove e/o accezioni nuove che dovessero essere ex adverso formulate.
Con il favore delle spese ed onorari del presente giudizio.
Con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA:
Voglia il Tribunale Ill.mo,
Respingere le domande attrici ed, in via istruttoria, previa revoca delle ordinanze 26.11.1997 e 2.2.1999 ordinare la produzione delle fatture di vendita della ……. dell’anno 1994 nonchè il bilancio 1995, con il favore delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 25.7.1995 la A…… srl conveniva in giudizio la U.S.S.L. ………. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa di una errata analisi eseguita dal dott. V…… del Laboratorio di Sanità Pubblica su di un campione di seppie fresche prelevato da tecnici dell'USSL …. ………. il 26.10.1994 da una partita che la società attrice aveva fornito al supermercato ………, avendola acquistata dalla ………..; a parte la ritenuta incompetenza dell’USL ….ad eseguire analisi su campioni prelevati dall’USL …., lamentava che, a conclusione dell'analisi, con lettera 4.11.1994, il dott. Vi…. aveva comunicato all'Assessorato alla Sanità della Regione …..e all'USSL …… di aver accertato nel campione la presenza di vibrio cholerae OGAWA; che in conseguenza di ciò era stato effettuato lo stesso giorno il sequestro cautelativo di altre partite di pesce ed essendo stata diffusa la notizia a mezzo stampa si erano verificati un immediato calo delle vendite dei prodotti ittici ed un danno all'immagine commerciale della società attrice; che la perizia eseguita su incarico del Pubblico Ministero dott. G……. (della Procura presso la Pretura Circondariale di Torino) dal prof. A……., direttore del Laboratorio di Batteriologia dell'Istituto Superiore di Sanità, aveva invece concluso che il ceppo batterico non era di vibrio cholerae 01 OGAWA, bensì vibrio cholerae non 01, incapace di produrre tossina colerica e non patogeno per l'uomo.
L'U.S.S.L. di ….. costituendosi in giudizio precisava di aver eseguito le analisi su incarico dell'assessorato regionale alla sanità anche su campioni prelevati in territorio di limitrofe USSL (quale appunto l’USSL ….); che nella comunicazione dell'esito dell'analisi data al supermercato ….. non aveva nominato il vibrio cholerae perché la procedura di analisi non era terminata limitandosi a dare notizia della non conformità del campione e della data fissata per l'analisi di revisione; che per ragioni cautelari invece l'isolamento del vibrione era stato comunicato all'assessorato alla sanità della Regione …..; che i ceppi di vibrio cholerae erano stati inviati al laboratorio dell'Istituto Superiore di Sanità per le prove sierologiche e tossicologiche, ottenendo il responso che essi non risultavano appartenenti al sierotipo 01 (quello patogeno). Osservava inoltre che l'informazione sulla vicenda tramite gli organi di stampa non era stata gestita dalla USL convenuta. Sosteneva che il calo delle vendite di prodotti ittici non era dovuta al caso del vibrione isolato nel campione di pesce prelevato nel supermercato …….., ma all'allarme sociale destato dalla presenza del colera in altre zone d'Italia.
All'udienza fissata per la comparizione personale delle parti, presente anche un rappresentante della A……a, assicuratrice della convenuta, il giudice interrogava liberamente i legali rappresentanti della A….. e dell'USSL ed esperiva vanamente tentativo di conciliazione. Dopo scambio di memorie istruttorie, il giudice con ordinanza 20.11.1997 rigettava l'istanza della convenuta di ammissione di prove orali e di ordine di esibizione delle fatture A……, ordinava invece a questa l'esibizione dei bilanci 1993 e 1994 e disponeva consulenza tecnica sulla condotta del laboratorio di Sanità Pubblica dell'U.S.S.L. di I…. conferendo  l'incarico alla dott.ssa L…. dell'Istituto Superiore di Sanità di Roma.
Dopo il deposito della relazione peritale, respinta nuova istanza di ammissione dei mezzi istruttori, il giudice invitava le parti a precisare la conclusioni e la causa veniva posta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’apparente divergenza tra ente che effettuò il prelievo, e laboratorio che eseguì l’analisi è stata chiarita all’udienza di comparizione personale delle parti ex art. 183 cpc dalla dott.ssa L……., del Laboratorio di Sanità Pubblica di I….: a quell’epoca il laboratorio era multizonale, aveva cioè competenza sui territori delle USL 38, 39, 40 e 41.
Ciò premesso ai soli fini di comprensione della vicenda, la domanda proposta dalla A……, per quanto riguarda il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno, è fondata.
Non può infatti che ritenersi errata la comunicazione dell'esito dell'analisi data del laboratorio di Sanità Pubblica dell'USSL di ….. all'assessorato regionale alla Sanità in data 4 novembre 1994, del seguente tenore: "Si comunica che su campione di seppie prelevato il 26.10.94 presso il supermercato ….. SpA di ….. dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'U.S.L. …. è stato isolato e identificato un ceppo di V. cholerae sierotipo OGAWA" (doc. 3 di parte attrice). E' pacifico tra le parti nella presente causa che il ceppo non era invece del sierotipo OGAWA, come accertato dallo stesso laboratorio di analisi di Ivrea in sede di revisione (vedi lettera 16.11.1994 del laboratorio dell’U.S.S.L. di …. al Procuratore G….., all'assessorato regionale alla sanità, ecc., prodotta da parte convenuta come doc. 3: "Si comunica che l'analisi di revisione eseguita su seppia prelevata presso supermercato …. di …….. ha permesso di isolare un ceppo batterico riferibile, in base alle prove biochimiche, a Vibrio Cholerae. In base alle analisi sierologiche eseguite, tale ceppo non è tuttavia riferibile al sierotipo 01 responsabile della patologia colerica tipica"). Che non si trattasse del sierotipo OGAWA era stato confermato anche dall'analisi eseguita dal prof. C…… dell'Istituto Superiore di Sanità su incarico del Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di T….. (relazione 15.11.94 prodotta come doc. 12 di parte attrice).
L'errore consiste dunque nel fatto di aver scritto nella lettera 4.11.94 che il vibrione isolato era del "sierotipo OGAWA" (sottospecie del sierotipo 01), mentre ciò non era assolutamente vero, trattandosi in realtà di un vibrione di sierotipo "non 01". La differenza è fondamentale, perché solo il sierotipo 01 è potenzialmente tossico per l'uomo, ed al contrario i sierotipi "non 01" non lo sono (vedi CTU redatta dalla dott. L…. e perizia redatta in sede penale dal prof. C…..).
La A.S.L. ….. si è difesa sostenendo tra l'altro che né al …. né all'allora USSL …. è mai stata comunicata la possibilità dell'esistenza di patogenicità del ceppo batterico isolato dalle analisi, ed al contrario alla Regione fu indicato ("per attivare situazioni di allerta in vista di un'eventuale intensificazione della vigilanza sanitaria ed un'eventuale predisposizione di attuazione di misure di prevenzione e di controllo") che il ceppo batterico isolato "poteva" essere del tipo V. Cholerae OGAWA. L'affermazione non è corretta, perché nella citata lettera 4.11.94 non si dice affatto che il ceppo isolato "può" essere del tipo OGAWA, ma si dice al contrario con certezza che il ceppo "è" del tipo OGAWA.
Il grave errore del laboratorio di Ivrea fu certamente addebitabile a colpa. La CTU redatta su incarico di questo giudice dalla dott.ssa L…..dell'Istituto Superiore di Sanità ha spiegato che l'iter diagnostico che porta all'identificazione completa del vibrione colerico comprende una serie di passaggi:
1) esecuzione di prove biochimiche che portano all'identificazione della specie Vibrio Cholerae; questa fase non richiede attrezzature e materiali particolari e ogni laboratorio di microbiologia è in grado di eseguirla con la comune dotazione diagnostica di base.
2) esecuzione di prove sierologiche che portano a definire se lo stipite del Vibrio Cholerae appartiene al sottogruppo 01 (potenzialmente patogeno) o viceversa ad uno dei tanti sottogruppi denominati "non 01"; questa fase, di prioritaria importanza, richiede l'uso di un antisiero polivalente facilmente reperibile in commercio e deve essere eseguita al più presto possibile presso lo stesso laboratorio dove è avvenuto l'isolamento (che non può avere difficoltà ad eseguirla, posto che l'antisiero è facilmente reperibile) o presso un laboratorio di riferimento; in caso di risultato positivo, si deve fare una tempestiva segnalazione alle autorità competenti perché provvedano all'attuazione di specifiche misure di prevenzione e controllo.
3) nel caso che si tratti di Vibrio Cholerae 01, devono eseguirsi prove atte a dimostrare la tossicità e patogenicità dello stipite batterico attraverso analisi biologiche e genetiche; data la complessità di tali prove, e la necessità di attrezzature specifiche, queste non possono essere eseguite nei laboratori di microbiologia di primo livello ma solo nei laboratori di livello superiore, o di riferimento. L'accertamento di tossicità comporta la messa in atto di tutte le misure di prevenzione e di controllo ai fini della tutela della salute pubblica.
4) infine, una volta accertato il sierogruppo 01, possono essere eseguite prove sierologiche  mediante l'uso di sieri reperibili in commercio, per determinare se il ceppo di Vibrio Cholerae 01 appartiene al sierotipo OGAWA ovvero a quello INABA; questa prova consente la completa identificazione dell'isolato batterico, utile a fini epidemiologici, ma nulla aggiunge alla precedenti analisi in relazione alla patogenicità del ceppo.
Il laboratorio di I……. eseguì correttamente l'analisi biochimica di cui al precedente punto 1) pervenendo all’isolamento del Vibrio Cholerae; ma omise di eseguire immediatamente anche la prova sierologica di cui al punto 2), necessaria per accertare se si tratti del vibrione responsabile della malattia del colera (o, se la eseguì, pervenne ad un risultato completamente errato). Nella comunicazione all’assessorato regionale, effettuata sull’erroneo presupposto di una situazione di pericolo per la sanità pubblica come appare evidente dallo stesso tenore della lettera che menziona il rischio di contaminazioni, venne evidenziata (saltando così alla risposta di cui al suindicato punto 4) l’ulteriore caratterizzazione che si trattava del “sierotipo OGAWA”, indicazione questa errata e fuorviante, perché il ceppo, appartenendo ad un sierogruppo “non 01” non poteva appartenere al sierotipo OGAWA.
 La CTU L….. ha concluso, con giudizio pienamente condivisibile, che “date le circostanze nelle quali si sono svolti i fatti (nell’ottobre 1994 a Bari si erano verificati alcuni casi di colera) si può affermare che la comunicazione alle autorità competenti dell’avvenuto isolamento e identificazione di un Vibrio Cholerae è stata giustamente tempestiva, ma l’inesattezza tassonomico-disgnostica nella comunicazione dell’isolamento e identificazione di un Vibrio Cholerae sierotipo OGAWA nel documento n. 3, insieme alla mancanza di maggiori chiarimenti alle autorità competenti circa la preliminarità del risultato in attesa di conferma diagnostica, ha sicuramente generato inutili allarmismi ed inevitabili atti conseguenziali”.
 Si trattò di colpa grave. La gravità della colpa discende anzitutto dalla gravità dell'errore sia, sul piano scientifico, per l'incompatibilità assoluta tra il sierotipo OGAWA dichiarato nel referto e il sierogruppo "non 01" cui apparteneva vibrione, sia, sul piano pratico, per le rilevanti conseguenze amministrativo-sanitarie che comportava l'identificazione dell'agente patogeno, tali da imporre una particolare prudenza ed attenzione; inoltre, le analisi compiute non presentavano complessità o difficoltà tecniche (difficoltà che, come si è detto, riguardano soltanto le prove biologiche e genetiche per l'accertamento della tossicità dello stipite batterico sopra indicate al punto 3, che per questo vengono eseguite dal laboratorio del Ministero) e l'errore commesso era essenzialmente inerente alla consapevolezza da parte dell'analista del significato dell'esito dell’esame; la consapevolezza del significato del proprio lavoro non può evidentemente mai mancare, di qualunque lavoro si discuta, e tanto più è grave la sua mancanza da parte di un laboratorio, struttura che ha come specifica funzione quella di compiere analisi ed il cui personale ha una preparazione strettamente scientifica, e che per di più in concreto era stato scelto per fungere da struttura multizonale, per eseguire cioè analisi anche per USL confinanti.
 Il dott. V…… nel momento in cui sottoscriveva la contestata missiva 4.11.94 diretta all'assessorato regionale in cui sottolineava il pericolo di contaminazioni crociate non poteva non rappresentarsi come sicura o comunque altamente probabile l'adozione di varie iniziative di tipo preventivo, dal sequestro di partite di pesce, alla pubblicizzazione della notizia attraverso la stampa quotidiana, e le conseguenti ricadute negative sul rapporto contrattuale tra la distributrice della partita di seppie analizzata e il supermercato presso la quale era avvenuto il prelievo; già si è detto che la stessa ASL riconosce che la lettera fu scritta “per attivare situazioni di allerta…”, e lo stesso tenore letterale di essa fa riferimento a misure per la tutela della salute pubblica (cottura dei cibi, rischio di contaminazione crociata tra cibi crudi e cotti); il sequestro amministrativo e la pubblicizzazione della notizia puntualmente si verificarono nei giorni immediatamente successivi al 4.11.94, come documentato dal verbale e dalla rassegna stampa  prodotti da parte attrice rispettivamente come doc. 4 e doc. 10.
 L'adozione di misure per la tutela della salute pubblica rientra nelle competenze dell'assessorato regionale alla sanità, e nella società moderna il più efficace mezzo per ottenere l'adeguamento del pubblico a comportamenti prudenziali è quello della stampa; era inevitabile che, a seguito della comunicazione del 4.11.94 (che significativamente si definiva "urgente", ed indicava indirettamente le prime misure di prevenzione) la notizia venisse diffusa e rilanciata dai quotidiani; ed era inevitabile che a seguito dei sequestri e delle notizie giornalistiche il supermercato P…… sospendesse di rifornirsi di pesce dalla …….. Deve perciò ravvisarsi il nesso di causalità tra la condotta colposa del dott. V….. (della quale la USL …., risponde ai sensi dell'art. 2049 cc) e l'evento dannoso costituito per la A……. da una contrazione delle vendite e conseguentemente dei guadagni.
 Non può qui applicarsi l’indirizzo giurisprudenziale (Cass. 21.10.1980 n.5662) secondo cui l’effetto pregiudizievole di una denuncia di reato perseguibile di ufficio resta assorbito dall’attività pubblicistica dell’organo titolare dell’azione penale, che toglie alla denuncia ogni efficienza causale (salvo che il denunciante abbia agito con dolo). Infatti, non si tratta qui di organi giudiziari titolari di autonoma potestà di indagine ma di organi amministrativi che a seguito della segnalazione hanno agito seguendo un iter previsto dalla legge. In mancanza della (errata) segnalazione, il sequestro non sarebbe avvenuto. Quanto alle notizie giornalistiche, la loro pubblicazione, a fronte di un fatto di tale rilevanza come l’isolamento del vibrione del colera tipico in Piemonte, rientrava certamente nel novero degli eventi statisticamente altamente probabili, nella nostra odierna società caratterizzata dalla rapidità della circolazione delle informazioni.
 Il blocco delle vendite al ……e il danno all’immagine della A……. sono state le conseguenze ultime, strettamente legate alla situazione verificatasi.
 Ha sostenuto la ASL …. che questi eventi dannosi sarebbero la conseguenza di condotta colposa non del suo laboratorio, ma dell'assessorato alla sanità della regione, perché "nessuno meglio del personale dell'assessorato alla Sanità sapeva che l'analisi non era conclusiva e che il laboratorio di I…. non poteva nemmeno tecnicamente fornire il responso definitivo"; e perché "qualcuno in Regione che non seguiva direttamente la situazione si è impadronito della comunicazione che era 'riservata' fornendola maldestramente alle fonti di informazione". Trattasi di tesi assolutamente infondate: l'assessorato è organo amministrativo di supporto ad un assessore di estrazione politica, e le sue competenze non sono di tipo strettamente tecnico quali quelle del laboratorio che inviava la comunicazione; l'assessorato non poteva essere a conoscenza del tipo di analisi compiute dal laboratorio di sanità pubblica di Ivrea, della metodica seguita, dell'eventuale intervento di altro laboratorio, e doveva invece prestare fede a quanto con tanta urgenza veniva segnalato. La riprova è data dalla circostanza che l'esito della seconda analisi (lettera 16.11.94 prodotta dalla USL come doc. 3)  non fa alcuna menzione del fatto che parte delle prove (sierologiche) erano state effettuate presso il laboratorio dell'Istituto Superiore di Sanità (come risulta dalla narrazione dei fatti in comparsa di risposta e dalle dichiarazioni della dott.ssa T…….. del Laboratorio di Sanità Pubblica di I-………. all'udienza di cui all'art. 183 cpc). Inoltre, la lettera 4.11.94 non era affatto "riservata".
 Comunque, l’eventuale corresponsabilità di altri soggetti è irrilevante in questa causa, proposta dalla A……. solo nei confronti della USL di I….., stante la solidarietà nell’obbligazione risarcitoria prevista dall’art. 2055 c.c., e dovrebbe essere esaminata solo in una eventuale futura causa che la USL è libera di iniziare contro coloro che ritenga corresponsabili.
 Per la determinazione del danno non può che farsi riferimento ai dati contabili prodotti ed a criteri di comune esperienza per giungere ad una valutazione sostanzialmente equitativa.
 Sostiene la A…….. di aver perso, in conseguenza del blocco delle commesse del supermercato ……, che era il maggior cliente, da metà novembre 1994 a metà marzo 1995, un fatturato di venticinque milioni al mese, per complessive lire 100.000.000; a riprova di questa perdita ha evidenziato che la fattura per forniture al …… relativa alla prima quindicina del mese di novembre 1993 ammontava a quasi venti milioni, mentre quella relativa alla prima quindicina di novembre 1994 si era ridotta a meno di un milione, con una perdita secca di 19.000.000, e che l'ammontare complessivo dei ricavi del mese di novembre 1993 era positivo (ammontando a circa lire 16 milioni) mentre quello relativo al novembre 1994 era divenuto negativo (di circa lire 14 milioni), con una differenza di lire 30 milioni.
 A parere di questo giudice, i dati suindicati, oltretutto difficilmente conciliabili tra loro, sono sostanzialmente irrilevanti; ai fini della determinazione del danno, infatti, non serve il dato relativo alla diminuzione del fatturato, ma quello relativo alla diminuzione del reddito. La riduzione di fatturato può soltanto fornire dati utili per un calcolo presuntivo.
 Dalle fatture prodotte dalla A…… risulta che il fatturato mensile verso la ……. SpA, effettivamente ammontante a circa 25 milioni nel novembre e dicembre 1993, era già diminuito nel 1994, prima del fatto oggetto di questa causa, probabilmente da ultimo anche in connessione con il verificarsi di alcuni casi di colera in altra regione italiana: le fatture di febbraio 1994 ammontano a circa 15 milioni (più IVA), quelle di ottobre 1994 a soli 8 milioni. La stessa rassegna di stampa prodotta da parte attrice comprende anche due articoli, pubblicati rispettivamente su "La Repubblica " e su "La Stampa" del 6 novembre 1994, in cui si dà conto preciso del precipitare delle vendite del pesce sin dal 26 ottobre 1994. Si può ipotizzare che il fatturato medio perso dalla ……….. per effetto del blocco delle ordinazioni della ……da metà novembre 1994 a metà marzo 1995 sia stato non di 25 milioni al mese, ma soltanto della metà, cioè 12,5 milioni al mese. Detratte le spese, il corrispondente reddito netto (quantificabile presuntivamente, per comune esperienza, trattandosi di commercio all'ingrosso, in non più del 15%), ammonta a lire 1.875.000, cifra arrotondabile a lire 2.000.000 mensili. Il danno verificatosi nei mesi di novembre e dicembre 1994 ammonterebbe quindi a circa lire 4.000.000. Questo risultato trova conforto anche nel raffronto tra gli utili di bilancio del 1993 (lire 12.573.328) e del 1994 (lire 8.684.395), che evidenzia una differenza di circa lire 4.000.000. Poiché gli ordini della P…… SpA ripresero a metà marzo 1994 (vedi estratto del mastro, prodotto come doc. 16 di parte attrice), a seguito del decreto di archiviazione 1.3.95 pronunciato dal GIP presso la Pretura Circondariale di Torino  (doc. 15 di parte attrice), questa voce di danno è calcolabile complessivamente in lire 9.000.000.
 Tale importo deve essere maggiorato di rivalutazione e interessi dalla data dell’evento dannoso, trattandosi di debito di valore. La domanda è compresa nella richiesta di risarcimento di ogni danno, e comunque la rivalutazione secondo la costante giurisprudenza delle Suprema Corte (Cass. 2.2.99 n. 857; Cass. 1.12.99 n. 13358) deve nel caso di debiti di valore essere riconosciuta di ufficio.
 Calcolando gli interessi sulla somma via via annualmente rivalutata (per evitare gli effetti perversi del cumulo degli interessi con l’integrale rivalutazione), il danno ammonta ad oggi a complessive lire 13.850.000, pari a 7.152,93 Euro. Su questa somma sono dovuti gli interessi legali successivi sino al saldo.
 Va inoltre riconosciuto il risarcimento al danno all'immagine, causato dalla notizia ripetutamente riportata dai giornali che la partita di seppie infetta era stata commercializzata dalla società A………. La liquidazione non può che farsi con criterio meramente equitativo secondo i valori attuali della moneta e, tenuto conto del fatto che trattasi di società svolgente commercio all’ingrosso e distribuzione comunque non nota al pubblico degli utenti finali del prodotto, ma soltanto al più ristretto numero dei commercianti al dettaglio (tra l’altro anche più attrezzati per comprendere a posteriori che la notizia era frutto di errore e che non vi era alcuna responsabilità della A………), appare congruo riconoscere ad oggi la somma onnicomprensiva di lire 15.000.000, pari a 7.746,85 Euro. Su questa somma competeranno solo gli interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo.
 Il danno complessivo ammonta dunque a lire 28.850.000, pari ad euro 14.899,78, oltre interessi legali successivi alla pubblicazione della sentenza, sino al saldo.
 La convenuta A.S.L. ……, soccombente, è tenuta al rimborso integrale delle spese di giudizio in favore della società attrice, liquidate con riferimento agli importi riconosciuti anziché a quelli richiesti in complessive lire 9.277.830 pari ad euro 4.791,60, di cui lire 1.800.000 per diritti, lire 6.000.000 per onorari, lire 780.000 per rimborso forfettario spese generali e lire 697.830 per esposti , oltre accessori di legge e successive occorrende; a suo carico si pone infine integralmente in via definitiva il costo della CTU, già liquidato.
P. Q. M.
Tribunale di Ivrea
Il G.I., in funzione di giudice unico
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da A…… srl in persona del legale rappresentante contro la U.S.L. …….. in persona del legale rappresentante,
CONDANNA
la convenuta al risarcimento dei danni cagionati alla attrice, quantificati in complessive lire 28.850.000, pari ad euro 14.899,78, oltre interessi legali successivi alla pubblicazione della sentenza, sino al saldo.
CONDANNA
inoltre la convenuta al rimborso delle spese di giudizio liquidate in favore della attrice in complessive lire 9.277.830 pari ad euro 4.791,60, oltre accessori di legge e successive occorrende, ponendo infine integralmente a suo carico le spese di CTU già liquidate.
Ivrea, 22.8.2000
IL GIUDICE
Antonio DE MARCHI

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Geom. Vincenzo GURGONE

Depositato in Cancelleria il ........................................
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Geom. Vincenzo GURGONE
 

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