Giurisprudenza - Sanità

Le spese legali per i procedimenti penali a carico dei Direttori delle Aziende Sanitarie.

Con la sentenza di seguito trascritta si afferma il principio per cui le spese legali cui vanno incontro i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie sottoposti a procedimento penale per fatti connessi con l’esercizio dei propri compiti istituzionali e contrattuali possono essere anticipate dall’Amministrazione. All’esito del procedimento penale, in caso di proscioglimento, poi, le stesse vanno definitivamente poste a carico dell’Ente, mentre in caso di condanna vanno recuperate a carico dei Direttori Generali stessi.

TAR Emilia Romagna, sez. staccata di Parma, 11 settembre 1999, n. 563

FATTO E DIRITTO
1. I ricorrenti, direttori generali presso aziende USL della Regione Emilia – Romagna, hanno impugnato il provvedimento prot. n. 824 del 1° luglio 1996 con cui la C.C.A.R.E.R. ha annullato la deliberazione della Giunta Regionale n. 1453 del 29/6/1996 e gli schemi di contratto da questi approvati, con riferimento a quanto disposto dal primo e dall’ultimo periodo dell’articolo 8 di ciascuno dei due schemi di contratto, in quanto ritenuti “privi di fondamento normativo e perciò non conformi a legge”, deducendo la violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.
2. L’articolo 8, annullato dalla Commissione di controllo, al primo periodo prevede che “Ove si apra procedimento penale nei confronti del direttore generale per fatti che siano direttamente connessi con l’esercizio delle sue funzioni e che non siano commessi in danno dell’ente, ogni spesa per tutti i gradi di giudizio è a carico dell’Azienda ed anticipata da questa; la relativa delibera è inviata al Collegio dei Revisori”. L’ultimo periodo dell’articolo 8, anch’esso annullato dalla Commissione di controllo, prevede che “In tali ipotesi, a seguito dell’esito definitivo del giudizio l’Azienda provvede al recupero di ogni somma pagata per la difesa del Direttore Generale, ovvero – in caso di sentenza definitiva di proscioglimento – provvede ad addossarsene l’onere in via definitiva”.
3. Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata chiedendo la reiezione del ricorso. Si costituiva altresì in giudizio la Regione Emilia Romagna che, con memoria difensiva finale, insisteva per l’accoglimento del ricorso.
Le parti sviluppavano le proprie difese con separate memorie e la causa veniva trattenuta in decisione all’udienza del 1° giugno 1999.
4. Va preliminarmente rilevato che il rapporto di lavoro dei Direttori generali delle aziende USL, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, del D. lgs. 30/12/1992, n. 502, è disciplinato da un contratto di diritto privato di durata quinquennale. I suoi contenuti economici sono disciplinati dal D. P. C. M. 19/7/1995, n. 502, e sulla base di uno schema predisposto dalla Regione. L’articolo 1, comma 7, del citato D. P. C. M. n. 502, richiama altresì l’articolo 2222 del codice civile per quanto riguarda il contenuto del contratto, per gli aspetti non disciplinati dalle norme e dagli atti di programmazione regionale.
Si tratta, quindi, di un contratto di diritto privato soltanto in parte disciplinato da norme inderogabili di legge o di altri atti normativi. Pertanto, per gli aspetti non disciplinati dalle norme, vige il principio dell’autonomia contrattuale nella determinazione del contenuto del contratto.
5. Per quanto concerne il caso di specie va osservato che la disposizione annullata dalla Commissione di controllo si occupa di prevedere un’anticipazione delle spese legali in caso di procedimento penale, cui sia sottoposto il Direttore generale, per fatti che siano direttamente connessi con l’esercizio delle sue funzioni e che non siano commessi in danno dell’Amministrazione, con recupero finale dell’Ente qualora non vi sia il proscioglimento. Non si tratta, pertanto, di un emolumento ulteriore rispetto a quelli previsti dal D. P. C. M. 19/7/1995, n. 502, e successive modificazioni, ma di un rimborso spese o meglio di un’anticipazione delle spese stesse per fatti connessi con l’espletamento dei propri compiti istituzionali e contrattuali. Detto aspetto, come del resto rilevato dalla stesso atto impugnato, non risulta disciplinato da disposizioni specifiche dettate per i Direttori Generali, tuttavia ciò non comporta, come erroneamente rilevato dalla Commissione di controllo, un divieto della previsione stessa ma, al contrario, la possibilità di una consensuale previsione ad integrazione del contratto. 
6. Del resto ciò appare del tutto conforme ad analoghe previsioni normative di carattere privatistico in cui il codice civile riconosce al prestatore d’opera intellettuale l’anticipazione delle spese occorrenti al compimento dell’opera, ai sensi dell’articolo 2234 c.c., (tra l’altro, come evidenziato al punto 4 della presente sentenza, l’articolo 1, comma 7, del D. P. C. M. 19/7/1995, n. 502, richiama espressamente gli articoli 2222 e ss. c.c. per quanto non espressamente previsto) od alle norme sul mandato, come sottolineato dalla difesa dei ricorrenti, che all’articolo 1720 c.c., prevede un’analoga disposizione in materia di spese per l’esecuzione dei compiti contrattuali.
Va, inoltre, osservato che l’anticipazione delle spese legali, salvo il recupero dell’Ente in caso di condanna, costituisce ormai un principio più volte affermato anche dai contratti di lavoro in materia di pubblico impiego (cfr. tra le tante l’articolo 41 D.P.R. 270/1987 e 67 D.P.R. 268/1987) nonché da numerose disposizioni legislative (cfr. ad es. l’articolo 3 del d. l. 23/10/1996, n. 543, convertito in legge  20/12/1996, n. 639, nonché l’articolo 18 del d. l. 25 marzo 1997, n. 67, convertito in legge 23/5/1997, n. 135), elevato dalla giurisprudenza a principio di carattere generale (cfr. in materia di segretari comunali la sentenza TAR Piemonte, sez. I, 11 marzo 1999, n. 41, che testualmente sottolinea  come sia “espressione di un principio di equità ed assolve la funzione di tutelare congiuntamente gli interessi dell’Ente e quelli del dipendente”).
7. Per tali ragioni, di carattere assorbente rispetto alle ulteriori censure dedotte, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullato il provvedimento impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. 
Condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese di causa in favore dei ricorrenti e della Regione Emilia- Romagna che si liquidano il £ 3.000.000 (tre milioni) ciascuno, oltre I. V. A. e C. P. A.. 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Parma, il giorno 1° giugno 1999
Cicciò Gaetano    Presidente
Ugo Di Benedetto Cons Rel.Est.
Depositata in Segretaria ai sensi dell’art.55 L. 18/4/82, n.186.
Parma, lì 11 settembre 1999
Il Segretario
 
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