Giurisprudenza - Sanità

La responsabilità contabile per acquisto di materiale non utilizzato.

La sentenza di seguito trascritta affronta un interessante caso di responsabilità contabile. Infatti in caso di acquisto di materiale sanitario rimasto inutilizzato è stata riconosciuta la responsabilità del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione che avevano deliberato l’acquisto, unitamente al Segretario Generale ed al Sovrintendente Sanitario dell’Ente Ospedaliero che avevano espresso parere favorevole in proposito. Afferma la Corte dei Conti  che sussiste la responsabilità sia in relazione al momento in cui è stato determinato l'acquisto, per non aver svolto la necessaria istruttoria in ordine all'effettivo impiego delle attrezzature per le quali veniva sostenuta una spesa rilevante, sia in relazione al disinteresse dimostrato successivamente in ordine all'utilizzo delle stesse, che ne ha determinato poi l'obsolescenza. Concorre, quindi una responsabilità per omissione con quella di azione. Infine è stata esclusa la responsabilità del primario in quanto il materiale acquistato non era stato messo concretamente a sua disposizione. (Ugo Di Benedetto)

Corte dei Conti, sez. giurisdizionale per la Lombardia, 9 giugno 1999, R. G. 266/EL. 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia
composta dai seguenti magistrati:
Dott. Furio  PASQUALUCCI   Presidente
Dott. Luigi  GIAMPAOLINO   Consigliere
Dott. Mario  DONNO    Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente 
SENTENZA
nel giudizio di responsabilita' ad istanza del Procuratore Regionale, iscritto al n. 266/EL del registro di Segreteria, nei confronti di PEZZOTTA LUCIANO, CAVALLI ALFREDO, CORTESI FRANCO, DASSO LINA, GENTILINI ENRICO, MAGNI ANTONIO e RIVA ENRICO, assistiti dagli avvocati Mario Spinetti e Cesare Zonca di Bergamo, nonchè dall'avv. Gerolamo G. Aguzzi de Villeneuve, con studio in Milano Corso di Porta Vittoria 54 e con elezione di domicilio presso quest'ultimo; MARTILLI ADRIANO, assistito dagli avv.ti Antonio Giudici del Foro di Bergamo e Antonio Guerritore con studio in Milano via S. Antonio 2 ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo; SUSANNA LEONINO, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Rodari di Bergamo e dell'avv. Stefano Sutti di Milano e con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo in via Montenapoleone 8; MECCA GIULIANO rappresentato e difeso dagli avv.ti Bassano ed Elisabetta Baroni e con elezione di domicilio presso lo studio di questi in Milano via Pattari 6;
Visti gli atti della causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 9.6.1999, il relatore cons. dott. Mario Donno, gli avv.ti Mario Spinetti e Cesare Zonca, l'avv. Bassano Baroni, l'avv. Antonio Guerritore, l'avv. Davide Brachini delegato dall'avv. Sutti, per i convenuti, nonché il dott. Antonio Attanasio per la Procura regionale.
FATTO
 Con deliberazione n. 19669 del 29.7.1982 la Giunta della Regione Lombardia ha disposto l'erogazione di contributi a favore di varie strutture ospedaliere, fra le quali l'ente ospedaliero "Ospedali riuniti" di Bergamo.
 Quest'ultimo ente, con delibera del collegio commissariale n. 1169 del 14.10.1981, aveva gia' determinato le priorita' di intervento per acquisizione, ammodernamento e sostituzione di apparecchiature medico-scientifiche e tecniche.
 Nel prospetto allegato a quest'ultima delibera era stata inclusa, infatti, fra le individuate priorita' a seguito della richiesta del responsabile della divisione di nefrologia e dialisi Dr. Giuliano Mecca, anche l'acquisizione di otto impianti di dialisi da destinarsi al centro di assistenza limitata (C.A.L.).
 Con delibera del collegio commissariale dell'ospedale n. 1171 del 4.12.1992 è stata approvata la fornitura da parte della ditta OLMEDICAL di Bergamo di otto reni artificiali, per un costo totale di £. 110.160.000.
 Con lettera in data 22.3.1995 il direttore generale in carica dell'ospedale ha rappresentato alla Procura regionale della Corte di Milano che i reni artificiali acquistati erano rimasti inutilizzati a seguito della mancata predisposizione del C.A.L.; e che dette apparecchiature nel 1989 erano state dichiarate tecnicamente superate e nel 1991 erano state dichiarate dalla Direzione Sanitaria obsolete e pertanto inutilizzabili.
 Con riferimento a quanto esposto in tale lettera e rilevando che la spesa effettuata per l'acquisizione dei reni artificiali non risultava giustificata, il Procuratore regionale per la Lombardia ha notificato invito a dedurre al Presidente avv. Luciano Pezzotta e ai componenti del collegio commissariale Cavalli Alfredo, Cortesi Franco, Dasso Lina, Gentilini Enrico, Magni Antonio e Riva Enrico, al sovrintendente sanitario prof. Susanna Leonino, al segretario generale dott. Adriano Martilli e al responsabile della divisione di nefrologia e dialisi dott. Giuliano Mecca i quali, avendo approvato e richiesto l'acquisto delle apparecchiature di cui trattasi, avrebbero potuto essere chiamati a rispondere di danno erariale per l'acquisto e mancata utilizzazione delle stesse.
 I soggetti invitati hanno prodotto risposte differenziate.
 Il sovrintendente sanitario prof. Susanna ha fatto presente di essere stato posto in quiescenza nel 1984 e che non gli poteva essere "attribuita alcuna responsabilita' in merito a quanto verificatosi in prosieguo di tempo". Il nefrologo dr. Mecca ha dedotto che il centro di assistenza doveva sorgere in locali di proprieta' del Comune la cui realizzazione era stata portata a termine solo nel 1991. Ricorda che gia' nel 1984 egli aveva proposto alla direzione sanitaria di utilizzare quelle apparecchiature per le emodialisi domiciliari, proposta che non aveva avuto attuazione. Gli amministratori hanno rappresentato che la mancata utilizzazione sarebbe dipesa dal ritardo con il quale prima il Comune e poi la USSL avevano predisposto i locali per l'utilizzo delle macchine, fatto verificatosi solo nel 1991 e che, in ogni caso, l'azione di responsabilita' sarebbe da ritenersi prescritta.
 Sulla base dell'esperita istruttoria il Procuratore regionale ha ritenuto la sussistenza del danno erariale e la responsabilita' dei soggetti invitati a dedurre. Ha pertanto notificato agli stessi atto di citazione con richiesta di condanna al danno prospettato. Ha ritenuto in proposito che non sarebbe prescritta l'azione in quanto il danno si sarebbe verificato non gia' solo al momento dell'acquisto degli strumenti sanitari di cui si parla, acquisto che poteva avere a quel momento un carattere di effettiva utilita', sia pure non immediata.
 Il danno invece si sarebbe fatto palese con l'inutilizzazione degli strumenti stessi, accertata nel 1991. Anche  a voler fissare la decorrenza dell'azione dalla precedente dichiarazione di superamento tecnico delle attrezzature, fatta nel 1989, il tempo della prescrizione non sarebbe ugualmente ancora maturato perchè tali fatti sarebbero anteriori all'entrata in vigore dell'art. 1, VII co., della legge 27.10.1993 n. 423.
 Nell'atto di citazione vengono ricostruiti i fatti ritenuti generatori del danno e prospettate le connesse responsabilita' come segue.
 Gli amministratori dell'Ospedale di Bergamo, con l'assistenza del segretario generale dott. Martilli, avevano deliberato, su proposta del primario, l'acquisto di otto reni artificiali senza fornire alcuna indicazione sul luogo di impianto, e senza minimamente preoccuparsi di reperire i locali necessari.
 L'unica indicazione che in merito si trovava esposta nelle deliberazioni non riguardava i locali, ma una struttura non ancora esistente, che si trovava denominata in atti "centro assistenza limitata" (CAL).
 Il centro non esisteva nemmeno al momento in cui fu indicato come destinatario delle apparecchiature con la delibera n. 1169 del 1981. Si era però, in quella sede, in fase programmatoria, di indicazione delle priorita' da seguire per la distribuzione dei fondi regionali, e ciò da un lato aveva giustificato una mancata predisposizione immediata della struttura, ma d'altro canto aveva costituito un vincolo preciso per la ricerca di una sede per il centro e per gli impianti.
 A giudizio della Procura regionale, si era proceduto invece all'acquisto delle attrezzature senza alcuna attivita' preparatoria e ciò sarebbe avvenuto contro ogni regola, anche quella più empirica, di buona gestione.
 Sarebbe stata tenuta, successivamente, una inerzia completamente indifferente allo stato di abbandono di un materiale prezioso sia per il bilancio dell'ente, che per la salute degli utenti.
 Alla censura di indifferenza e negligenza non sfuggirebbe il prof. Susanna, sovrintendente sanitario fino al 1984. Egli, per la durata di quasi tre anni, fin dalla delibera di riparto dei fondi, avrebbe avuto i maggiori doveri e la maggiore incombenza nella predisposizione delle strutture sanitarie dell'ospedale. Sarebbe colpevole, comunque, per aver partecipato con un parere all'acquisto.
 Non sarebbe esente da responsabilita' nemmeno il dr. Mecca, il nefrologo dell'ospedale, il quale avrebbe caldeggiato l'acquisto, senza occuparsi più successivamente dei reni artificiali che egli stesso aveva richiesto per il suo reparto.
 Ha conclusivamente ritenuto il Procuratore regionale la responsabilita' dei convenuti per colpa nell'acquisto e nella mancata utilizzazione delle apparecchiature sanitarie, chiedendo la condanna degli stessi per il danno di £. 110.160.000, con rivalutazione monetaria e interessi.
 Si è costituito in giudizio con l'avv. Bassano Baroni il dott. Mecca, all'epoca dei fatti primario di nefrologia dell'Ospedale, il quale ha eccepito l'avvenuta prescrizione dell'azione e, comunque, l'infondatezza nel merito dell'azione proposta.
 Ha rappresentato in proposito che, secondo le disposizioni dell'Assessorato regionale, la destinazione delle attrezzature non era il reparto diretto dallo stesso, bensì i C.A.L. (centri di assistenza limitata) istituiti sul territorio e gestiti dalle USSL o dai Comuni.
 Trattandosi di attrezzature utilizzate fuori dal proprio reparto, non sussisterebbe pertanto alcuna sua responsabilita' per il mancato impiego delle stesse.
 Il prof. Susanna, all'epoca sovrintendente sanitario, ha fatto pervenire un suo scritto defensoriale nel quale ha prospettato mancanza di sua responsabilita' in quanto gli impianti erano destinati ad attrezzare un centro da realizzarsi in ambito extra-ospedaliero, da parte del Comune di Bergamo e dall'USSL 29, in locali che avrebbero dovuto essere messi a disposizione da parte di questi ultimi enti e dotati di personale infermieristico non ospedaliero.
 I locali erano stati poi messi a disposizione solo nel 1990, pur avendoli richiesti l'Ospedale fin dal 1983.
 Ha aggiunto che effettivamente la deliberazione del Collegio commissariale dell'Ospedale n. 1171 del 4.12.1982 è stata adottata con proprio voto consultivo favorevole, ma che dopo tale data e fino al collocamento a riposo, avvenuto il 17.6.1984, non era stato invitato a curare il reperimento dei locali, nè aveva comunque l'obbligo a curarlo, non rientrando nelle competenze legislativamente stabilite per la carica rivestita.
 Pertanto essendo la partecipazione ai fatti limitata al voto espresso in sede di adozione della citata deliberazione, non sussisterebbe alcuna sua responsabilita' in ordine ai fatti stessi.
 Si sono costituiti in giudizio, inoltre, il Presidente e i componenti del Collegio commissariale dell'Ospedale con gli avv.ti Spinetti, Zonca e Aguzzi de Villeneuve. Nella relativa memoria preliminarmente hanno affermato: 
- che il componente Magni ha rassegnato le dimissioni dalla carica sin dal marzo 1985;
- che il componente Cortesi era assente in occasione dell'adozione delle delibere di cui trattasi;
- che tutti gli amministratori hanno cessato di svolgere l'incarico di amministratore nel giugno 1991.
 Hanno respinto, inoltre, la sussistenza di qualsiasi responsabilita' prospettando in proposito:
- che l'acquisto delle attrezzature, determinato con la deliberazione del 4.12.1982, era avvenuto sulla base del finanziamento con destinazione vincolata della Regione Lombardia, nonchè sulla base di specifici pareri tecnici e che le stesse erano state poi consegnate dalla ditta fornitrice solo nel 1984;
- che le attrezzature erano state acquistate per essere collocate nei C.A.L., in locali che il Comune prima e poi l'USSL si erano impegnati a mettere a disposizione;
- che più volte la struttura ospedaliera aveva sollecitato il Comune a mettere a disposizione i locali senza esito,
- che il Comune aveva poi realizzato tale C.A.L. solo nel 1991 e preferito collocare nello stesso i reni artificiali donati in tale occasione da un istituto bancario locale, piuttosto che quelli gia' acquistati dall'Ospedale;
- che, successivamente, le attrezzature gia' acquistate erano state dichiarate obsolete e tecnicamente superate dalla direzione sanitaria e dal primario di nefrologia;
- che la societa' fornitrice delle attrezzature aveva offerto di ritirare dall'Ospedale le stesso per il prezzo di £. 11.000.000 ciascuna.
 Hanno concluso affermando assenza di responsabilita' da parte del Presidente e dei componenti del Collegio commissariale oltre che in riferimento alla diligenza e quindi alla sussistenza della colpa, anche in riferimento ai compiti propri degli stessi, non rientrando tra questi quello di fare in modo che non restino inutilizzati i beni dell'ente.
 Hanno prospettato che, comunque, non sarebbe stata data la prova che un preteso comportamento omissivo degli amministratori possa essere considerato la causa del danno.
 Hanno osservato, infine, che il materiale, ancorchè obsoleto, non sarebbe stato affatto inutilizzabile come dimostrato dal valore di £. 11.000.000 per ognuno degli stessi attribuito dalla Societa' fornitrice ancora nel 1991.
 In ogni caso, ove ritenuta sussistente la responsabilita', la stessa dovrebbe essere determinata in riferimento alla posizione di ognuno degli amministratori e con riconoscimento della parziarieta' della stessa ed applicazione del potere riduttivo.
 Si è costituito anche il dott. Adriano Martilli, all'epoca dei fatti Segretario generale, con gli avv.ti Giudici e Guerritore.
 Ha rilevato preliminarmente che nell'atto di citazione non sarebbero contenuti addebiti specifici diretti contro lo stesso.
 Ha prospettato che, se si volesse ritenere il danno quale conseguenza della deliberazione del Collegio del 1982, la relativa azionabilita' sarebbe prescritta, puntualizzando comunque che la deliberazione non presentava al momento dell'adozione aspetti di illegittimita' e che, comunque, non competeva certo al Segretario generale alcuna ingerenza nel merito delle scelte accolte dal Collegio.
 Ha osservato altresì che, se volesse assumersi che il danno si sia verificato nel 1989 o nel 1991, in conseguenza della inutilizzazione delle attrezzature, nessuna censura potrebbe essere mossa allo stesso essendo andato in pensione nel maggio del 1988.
 Ed ove l'obsolescenza del bene fosse riferita al 1991, sarebbe intervenuta la prescrizione; ed a maggior ragione ove riferita nel 1989.
 Ha fatto presente che, comunque, sin dal 1985 si era attivato perchè venisse realizzato in concreto l'utilizzo delle attrezzature di cui si tratta, ponendo all'ordine del giorno dell'adunanza commissariale del 27.6.1985 l'argomento dialisi e, con nota dell'8.4.1986, richiedendo alla Direzione Sanitaria la definizione dello stesso argomento.
 Pertanto ha escluso che possa essere censurato il proprio comportamento sotto il profilo della diligenza e ha chiesto di essere assolto da ogni responsabilita'. In subordine, ove la stessa ritenuta sussistente, applicazione di potere riduttivo.
 Questa Sezione, con ordinanza del 24.10.1996, ha disposto che venga accertato se una volta acquistati i beni di cui si tratta, gli stessi siano stati poi assegnati alla competente divisione di nefrologia e dialisi.
 Il Direttore Generale degli Ospedali Riuniti di Bergamo, con lettera del 7.4.1998, ha comunicato che i beni una volta acquistati, non risulta che siano mai stati assegnati alla competente divisione di nefrologia e dialisi.
 Per l'udienza odierna hanno prodotto ulteriore memoria difensiva il dott. Mecca con l'avv. Baroni, i componenti del Collegio commissariale dell'Ospedale con l'avv. Aguzzi; il prof. Susanna costituitosi con l'avv. Antonio Rodari; nonchè il dott. Martilli con i nominati difensori. Il primo si è richiamato alle risultanze dell'istruttoria svolta per riaffermare la richiesta di assoluzione da ogni responsabilita'; i secondi, precisato che nel frattempo erano deceduti i componenti Lina Dasso ed Enrico Riva, hanno ribadito che non competeva loro, bensì alla struttura amministrativa, provvedere ai compiti connessi con l'utilizzo dei beni, riaffermando la richiesta di assoluzione da ogni responsabilita'.
 Il difensore del prof. Susanna ha ribadito le argomentazioni difensive gia' espresse prospettando l'eventuale necessita' che venga svolta ulteriore attivita' istruttoria in ordine ai fatti oggetto del giudizio.
 Il difensore del dott. Martilli si è riportato alle argomentazioni gia' svolte, in particolare sottolineando il fatto che dal 16.6.1988 aveva cessato dalle funzioni di segretario generale dell'ente e si era trasferito alla USSL di Clusone.
 All'udienza di discussione il P.M. si è riportato alla citazione e alle richieste espresse nella stessa.
 Ha poi chiesto la reiezione della richiesta di ulteriore istruttoria, formulata dalla difesa del prof. Susanna, in ordine all'impegno assunto dal Comune di fornire i locali, nonchè in ordine all'acquisizione della relazione sanitaria per il 1983, prospettando che il danno sarebbe conseguenza di una vicenda unica che, muovendo dalla deliberazione di acquistare i beni, troverebbe il suo momento finale in quello dell'accertamento dell'inutilizzazione degli stessi.
 Sulla base di tale premessa ha affermato che l'evento causativo del danno sia configurabile quale evento di durata, che copre il pericolo intercorrente tra il provvedimento di acquisto e la dichiarazione di obsolescenza dei beni, con la conseguenza che il dies a quo per la decorrenza della prescrizione debba essere individuato nel momento della determinazione di non utilizzare i beni, ed il danno nella mancata utilizzazione degli stessi.
 Ha prospettato che l'inadempienza del Comune in ordine alla mancata messa a disposizione dei locali dimostra carenza di istruttoria nella fase iniziale della vicenda, in quanto prudenza avrebbe consigliato che fosse formalizzato l'impegno del Comune prima di deliberare l'acquisto dei beni. Acquisto poi rivelatosi inutile in un momento successivo proprio perchè non era stato  formalizzato tale impegno.
 In ordine alla causazione del danno egli ha individuato condotte causali attive, costituite dai soggetti che hanno inciso con i pareri e la determinazione di volonta' all'acquisto dei beni; nonchè condotte causali omissive, attribuibili ai soggetti che non hanno consentito l'impiego e l'utilizzo dei beni stessi.
 Ha sostenuto che i soggetti convenuti, in quanto si sarebbero resi colpevoli o dell'una o dell'altra condotta, sarebbero tutti ugualmente responsabili del danno determinato, precisando che il parametro violato sarebbe, oltre che quello previsto nelle singole norme attributive di funzioni, anche quello proprio del principio di ragionevolezza del comportamento e dell'azione amministrativa e il principio di economicita'.
 Ha concluso prospettando la sussistenza della colpa grave nell'una e nell'altra condotta e chiedendo parziariamente la condanna di ciascuno dei convenuti, con esclusione del potere riduttivo.
 Gli avv.ti Zonca e Spinetti per il Presidente e i componenti del Collegio commissariale hanno osservato preliminarmente che se il comportamento censurabile è quello di aver assunto la deliberazione del 1982, deve ritenersi ampiamente maturata la prescrizione.
 Se invece viene assunto quale causa del danno la mancata utilizzazione delle attrezzature acquistate, tale causa non sarebbe sussistente nella realta' in quanto le medesime non erano di proprieta' dell'Ospedale, ma solo in deposito presso i locali dello stesso. Pertanto non potevano essere utilizzate in quanto l'Ospedale non aveva facolta' di farlo.
 Con richiesta conclusiva di assoluzione.
 L'avv. Guerritore per il dott. Martilli ha dichiarato di aderire alle argomentazioni prospettate dall'avv. Zonca, facendo altresì presente che quest'ultimo, nella sua qualita' di Segretario generale, aveva scritto alla Direzione sanitaria più di una volta per rappresentare la necessita' dell'impiego delle attrezzature; e che comunque nel 1988 si era trasferito a Clusone. Si è riportato poi alla citazione, nella quale si sostiene che il danno si sarebbe fatto palese solo nel 1989, per inutilizzazione delle attrezzature, prospettando la sua estraneita' alla responsabilita' per mancato utilizzo di queste in quanto in tale epoca era gia' da tempo fuori della struttura ospedaliera.
 Con richiesta conclusiva di assoluzione.
 L'avv. Baroni per il dott. Mecca si è riportato alle risultanze della disposta istruttoria, dalle quali è emerso che le attrezzature non sono mai state assegnate al reparto di nefrologia; ha poi affermato che il dott. Mecca aveva ripetutamente assunto iniziative perchè fosse realizzata l'assistenza domiciliare  per l'utilizzo dei reni artificiali disponibili, iniziative non accolte perchè i reni artificiali disponibili erano gia' assegnati ai C.A.L..
 Ha ricordato che i reni acquistati non potevano comunque essere messi a disposizione di reparti ospedalieri perchè destinati ai C.A.L.. Concludendo con richiesta di assoluzione per il dott. Mecca.
 L'avv. Davide Braghini, delegato dall'avv. Sutti, per il prof. Susanna ha preliminarmente insistito perchè la Sezione disponga gli incombenti istruttori gia' chiesti. Ha poi fatto presente che in ordine all'adozione del provvedimento con cui era stato deliberato l'acquisto egli aveva espresso soltanto un parere sia in ordine alla effettivita' ed attualita' delle esigenze di carattere sanitario cui si intendeva provvedere, che in ordine alla idoneita' delle attrezzature; ha affermato che fino a quando è stato in servizio i reni risultavano coperti da garanzia e che, comunque, essendo stato collocato a riposo nel 1984, non possa essere imputata a sua responsabilita' la mancata utilizzazione verificatasi dopo tale data. Concludendo con richiesta di assoluzione.
DIRITTO
 1. La prima questione sulla quale si deve pronunciare il Collegio riguarda l'eccezione di prescrizione, sollevata dalle difese di tutti i convenuti.
 Tale eccezione è infondata e va respinta.
 Risulta evidente che il danno si è verificato per effetto di una serie di circostanze concatenate e conseguenziali tra loro, in modo da costituire nel loro complesso una vicenda unica, con inizio dalla deliberazione di acquisto e conclusione con la dichiarazione di obsolescenza delle attrezzature.
 Si è realizzato pertanto un evento di durata, come osservato dal P.M. in udienza, con la conseguenza che il dies a quo della decorrenza della prescrizione, costituito "dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso", come dispone l'art. 1 della legge 20/1994, deve essere considerata tutta la vicenda nella sua complessita', da valutare unitariamente.
 Ha chiarito in proposito la giurisprudenza di questa Corte che l'espressione "il fatto dannoso" accolto nella norma, trattandosi di fattispecie assimilabile a quella che dalla dottrina penalistica è chiamata reato di evento, non può ritenersi limitato alla condotta, ma deve estendersi anche alla realizzazione dell'evento (Sez. II centrale 89/A del 27.6.1997 e giurisprudenza richiamata). Concludendo che a tale scopo è necessario aver riguardo in concreto al verificarsi del danno, cioè al momento in cui il depauperamento dell'ente acquisti i requisiti della certezza, concretezza ed attualita'.
 Nella fattispecie oggetto del presente giudizio l'evento dannoso ha cominciato a realizzarsi con la deliberazione di acquisto delle attrezzature, per perfezionarsi con la dichiarazione di obsolescenza, momento quest'ultimo in cui il danno è diventato certo e concreto.
 Ed è da tale dichiarazione, verificatasi nel 1991, che deve essere fatto decorrere il termine prescrizionale.
 Quest'ultimo, all'epoca, aveva una durata decennale, divenuta successivamente quinquennale per effetto della disposizione innovativa di cui all'art. 1, VII comma, della legge 27.10.1993 n. 423 e con decorrenza da questa ultima disposizione.
 Poichè l'iniziale invito a dedurre è stato notificato a tutti i convenuti entro il 1995, è evidente che non risulta ancora decorso il termine prescrizionale.
2. In ordine alla sussistenza delle responsabilita', ritiene il Collegio che la configurazione di un solo evento causativo del danno, costituito unitariamente dalla deliberazione di approvazione dell'acquisto delle attrezzature sino alla dichiarazione di obsolescenza, non impedisca di operare una distinzione dei contributi causali attribuibili ai convenuti, in relazione al ruolo rivestito e alla partecipazione causativa del danno.
 Nella fattispecie, peraltro, possono essere individuati comportamenti eziologici attivi, attribuibili ai soggetti che hanno influito sulla iniziale determinazione di acquistare le attrezzature, senza che gli stessi avessero previamente accertato che fosse stata svolta la necessaria attivita' istruttoria perchè queste potessero trovare, una volta acquistate, concreta utilizzazione: tra queste attivita', in particolare, quella dell'avvenuta formalizzazione dell'impegno del Comune per rendere disponibili i locali destinati ad accoglierli.
 Rientrano certamente tra tali comportamenti attivi la determinazione di acquistare tali attrezzature, sia quale contributo di volonta' rivolto all'assunzione del provvedimento, quindi i componenti del collegio commissariale; che quale contributo consultivo rivolto a illuminare questi ultimi, quindi il Segretario generale e il sovrintendente sanitario.
 Gli uni e gli altri hanno contribuito, nella rispettiva veste, a rendere possibile l'adozione del provvedimento e ne sono pertanto responsabili.
 Ma hanno contribuito a determinare il danno anche comportamenti eziologici omissivi, consistenti nel non aver svolto le necessarie attivita' perchè beni così costosi potessero essere utilizzati, anche mediante la prospettazione al Comune e alla USSL delle conseguenze delle rispettive inadempienze, cioè il deterioramento delle attrezzature, inevitabilmente verificatosi con il decorso del tempo. Ed è il disinteresse effettivamente tenuto che concreta l'ulteriore responsabilita' per colpa grave nella produzione del danno.
 Questo può pertanto essere eziologicamente attribuito in pari misura a comportamenti attivi ed a comportamenti omissivi; ed in corrispondente misura vanno riconosciute le connesse responsabilita'.
 Nè vale ad escludere queste ultime, come prospettato dalla difesa del Presidente e dei componenti del collegio commissariale, il fatto che la societa' fornitrice delle attrezzature aveva offerto di ritirarle per il prezzo di £. 11.000.000 ciascuna in quanto, non essendoci stato seguito a tale offerta, la restituzione dei beni con il rimborso del costo sostenuto è diventata una ipotesi non realizzata, non un fatto concreto: quindi una eventualita', non una realta'.
 Pertanto si tratta di una eventualita' che non sposta l'ordine dei fatti e dei comportamenti quali succedutisi effettivamente con le connesse responsabilita'.
 Ugualmente inconferente appare la circostanza, rappresentata dalla stessa difesa, secondo cui trattavasi di attrezzature che non erano destinate ad essere utilizzate dall'Ospedale, presso il quale erano invece soltanto in temporaneo deposito, bensì destinate ad essere assegnate in proprieta' ad altri enti, dalla quale circostanza ha ritenuto di dedurre l'assenza di responsabilita' per il mancato impiego delle stesse.
 Il Collegio ritiene che sussista responsabilita' sia in relazione al momento in cui è stato determinato l'acquisto, per non aver svolto la necessaria istruttoria in ordine all'effettivo impiego delle attrezzature per le quali veniva sostenuta una spesa rilevante; sia in relazione al disinteresse dimostrato successivamente in ordine all'utilizzo delle stesse, che ne ha determinato poi l'obsolescenza. Comportamenti che hanno costituito la causa del danno e della connessa responsabilita', mentre la circostanza prospettata da quella difesa, cioè che si trattava di beni in deposito temporaneo, pur ammettendo la fondatezza di tale qualificazione, non modifica gli illustrati presupposti sui quali questo Collegio ritiene di basare la responsabililta'.
 3. Nell'uno come nell'altro momento risulta evidente il mancato rispetto delle regole che disciplinano i compiti e le funzioni proprie dei soggetti chiamati a gestire la cosa pubblica, ognuno nella sua specifica qualita', tra i quali compiti e funzioni vi è certamente quello di operare acquisti di beni con la certezza di utilizzarli, specie se il costo degli stessi è rilevante.
 Non vi è dubbio che nel momento in cui è stato disposto l'acquisto dei beni mancava la certezza di utilizzarli, prevedendosi solo una eventuale futura utilizzazione degli stessi allochè sarebbero stati messi a disposizione i necessari locali da parte di soggetti terzi, i quali peraltro non avevano assunto alcun obbligo giuridico in proposito. Verificandosi poi successivamente in concreto quello che era lecito prevedere gia' nel momento dell'acquisto, cioè la mancata messa a disposizione dei locali e l'inutilizzazione delle costose attrezzature protratta nel tempo sì da diventare inutilizzabili.
 E' palese, pertanto, che la cronologia dei fatti evidenzia il mancato rispetto del criterio di buona amministrazione e delle regole di normale prudenza che, secondo la consolidata giurisprudenza (per tutte Sez. Sicilia n. 81 del 16.3.1998), integrano gli estremi della colpa grave, inquadrata nella nozione di colpa professionale ex art. 1176 c.c, co. II, da intendersi come conseguente alla mancata osservanza della particolare diligenza che occorre prestare con riguardo alla natura ed alle caratteristiche della specifica attivita' svolta.
 4. Ricondotta la responsabilita' ad un unico fatto colpevole e dannoso, e riconosciuto che sul piano eziologico la stessa consegue ad individuabili comportamenti attivi ed omissivi, ritiene il Collegio di dividere la misura della responsabilita' corrispondentemente in due parti uguali.
 Pertanto l'importo del danno, per ciascuna delle sue parti, va conseguentemente determinato in £. 55.080.000.
 I comportamenti attivi determinanti del danno sono riferibili al Presidente, e a tutti i componenti del Collegio commissariale, in quanto hanno contribuito all'adozione dell'atto deliberativo di acquisto.
 Rimane escluso da tale responsabilita' solo il componente del Collegio dott. Cortesi, il quale non ha partecipato alla sessione in cui è stato adottato l'atto di acquisto.
 Gli stessi comportamenti attivi sono riferibili anche al Segretario generale dott. Martilli, nonchè al Sovrintendente sanitario dott. Susanna, i quali pur avendo partecipato alla sessione stessa senza votare, hanno ugualmente contribuito alla formazione dell'atto con il loro parere.
 Pertanto la misura della responsabilita' va ripartita tra gli stessi (Pezzotta, Cavalli, Dasso, Gentilini, Magni, Riva, Martelli, Susanna), in parti uguali e, quindi, determinata per ciascuno in £. 6.885.000.
 Poichè nel frattempo risultano deceduti i componenti Dasso e Riva, va dichiarata estinta la responsabilita' degli stessi.
 In via conclusiva determina il Collegio di riconoscere la responsabilita' per comportamenti attivi causativi del danno da parte dei convenuti Pezzotta, Cavalli, Gentilini, Magni, Martilli e Susanna, determinando l'obbligo degli stessi al risarcimento di £. 6.885.000 a favore dell'Ospedale.
 A tale somma vanno aggiunti rivalutazione monetaria ed interessi legali con decorrenza dal momento in cui è avvenuto il pagamento a favore della ditta fornitrice delle attrezzature.
 5. I comportamenti omissivi causativi del danno sono ugualmente riferibili al Presidente e ai componenti del Collegio commissariale.
 E' evidente che non è pensabile che possa essere determinato l'acquisto di costose attrezzature senza interrogarsi sull'impiego delle stesse e protrarre tale atteggiamento negativo per lungo tempo, al punto che dopo alcuni anni le stesse sono diventate obsolete.
 Per tale motivo, la responsabilita' per omissione va riconosciuta nei confronti del Presidente e dei componenti del Collegio commissariale.
 Da tale responsabilita' ritiene il Collegio di dover escludere il componente dott. Cortesi al quale, non avendo egli avuto notizia dell'acquisto per non aver partecipato alla delibera relativa, non può essere imputata nemmeno omissione per mancata sollecitudine a verificare l'impiego delle attrezzature acquistate.
 Determina altresì il Collegio di escludere da tale responsabilita' il Segretario generale dott. Martilli e il Sovrintendente sanitario prof. Susanna, in quanto cessati dal servizio nel periodo intercorrente tra l'acquisto delle attrezzature e la dichiarazione di obsolescenza delle stesse, non ritenendo di imputare agli stessi per tale motivo comportamenti omissivi, quanto meno protratti nel tempo in modo tale da concorrere nella causazione della dichiarazione di obsolescenza.
 Considera tuttavia il Collegio che sussistano apprezzabili ragioni per ritenere tale responsabilita' per comportamenti omissivi meno grave rispetto a quella per comportamenti attivi in precedenza delineata, riferite tali ragioni soprattutto ai ritardi frapposti degli enti beneficiari delle attrezzature a predisporre i locali.
 Per tale motivo ritiene di limitare la considerata responsabilita' nell'importo omnicomprensivo di £. 2.000.000 per ciascuno dei componenti del Collegio commissariale.
 Tale responsabilita' naturalmente va dichiarata estinta per i deceduti componenti Dasso e Riva.
 Pertanto conclusivamente il Collegio delibera di condannare per comportamento omissivo il Presidente del Collegio commissariale Pezzotta e i componenti Cavalli, Gentilini e Magni.
 5. Al responsabile della divisione di nefrologia e dialisi dott. Mecca non può essere riconosciuto nessuno dei due profili di responsabilita' in precedenza evidenziati.
 Lo stesso, pur avendo sollecitato l'acquisto delle attrezzature, non ha partecipato con un suo contributo di volonta' nè con un suo parere all'acquisto delle stesse.
 Effettuato l'acquisto da parte dell'Ospedale, lo stesso si è adoperato perchè le stesse potessero trovare utilizzazione, come risulta dalla documentazione esibita dal difensore.
 In ogni caso le attrezzature acquistate non sono state mai messe a disposizione della divisione di cui era all'epoca responsabile il dott. Mecca.
 Tali circostanze inducono il Collegio a ritenere che non possano essere ravvisate responsabilita' nei confronti di quest'ultimo, nel duplice profilo sopra evidenziato, sia per comportamento attivo che omissivo.
 Conclude pertanto il Collegio ritenendo non sussistente per il dott. Mecca la responsabilita' prospettata per lo stesso dalla Procura attrice.
Le spese seguono alla soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Lombardia - definitivamente pronunciando, accoglie in parte le domande della Procura attrice nei termini che seguono:
a) condanna i convenuti Pezzotta, Cavalli, Gentilini, Magni, Martilli e Susanna al risarcimento a favore dell'Azienda Ospedaliera Ospedali riuniti di Bergamo ciascuno per l'importo di £. 6.885.000, con aggiunta di rivalutazione monetaria e interessi dalla data del pagamento a favore della ditta fornitrice;
b) condanna i convenuti Pezzotta, Cavalli, Gentilini e Magni ciascuno al risarcimento omni comprensivo di £. 2.000.000 a favore della stessa Azienda Ospedaliera;
c) assolve il convenuto dott. Mecca;
d) condanna i soccombenti alle spese di giudizio.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 9.6.1999.
 
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