Giurisprudenza - Servizi pubblici

Ordinanza del Tar per la Calabria, sez.staccata di Reggio Calabria del 26 maggio 1999
 
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Amministrativo Regionale
per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
composto dai Magistrati:
- Aldo Ravalli                                            Presidente
- Giuseppe Caruso                                   Giudice rel. est.
- Nicola Russo                                          Giudice
in esito alla camera di consiglio del 26 Maggio 1999, ha pronunciato la seguente
Ordinanza
sul ricorso n. 738/1999 R.G. proposto da Verdiglione Anna Maria, rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Tassone ed elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Viale Amendola n. 8/b presso la Segreteria del T.A.R.
contro
A.S.L. n. 9 di Locri, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio.
Oggetto: pagamento somme
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista l’istanza di ingiunzione di pagamento, anche in via cautelare, proposta nei confronti dell’A.S.L. n. 9 per la somma di L. 100.921.769=;
Visti gli atti tutti della causa;
       Udito, nella camera di consiglio del 26 Maggio 1999 il relatore Giuseppe Caruso ed uditi altresì l’Avv. Tassone, che ha fatto presente la corresponsione da parte della A.S.L. di un acconto di L.12.000.000=;
premesso
- che in forza dell’art. 33 D.L.vo 31-3-1998 n. 80 sono state devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti ……. al servizio farmaceutico” ed “in particolare, quelle:        F) riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell’espletamento di pubblici servizi, ivi comprese rese nell’ambito del Servizio sanitario nazionale”;
- che in dette materie il successivo art. 35 ha stabilito che il giudice amministrativo può disporre, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento de danno ingiusto;
rilevato
- che il ricorrente chiede il pagamento, anche in via d’urgenza, delle somme dovute dall’A.S.L. n. 9 per prestazioni farmaceutiche erogate nei mesi da Settembre a Dicembre 1998, dalla intimata amministrazione fino ad oggi non corrisposte nonostante la regolare presentazione della documentazione contabile ed il ricorso del termine fissato per il pagamento;
- che ha allegato al proprio ricorso la predetta documentazione contabile;
ritenuto
che in sede di giurisdizione esclusiva è consentita l’applicazione in via analogica di istituti e principi del processo civile se compatibili con quelli che informano l’ordinamento processuale della giustizia amministrativa;
che, diversamente opinando, il passaggio delle controversie del giudice ordinario a quello amministrativo determinerebbe una perdita effettiva delle situazioni giuridiche soggettive, che si porrebbe in sicuro ed insanabile contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 24 e 113 Cost.;
che la tutela richiesta dagli interessati in via d’urgenza e fino al 30 Giugno 1998 efficacemente accordata dal giudice ordinario, solitamente attraverso il procedimento d’ingiunzione, può nella fattispecie essere riconosciuta in applicazione dei principi di cui all’art. 186 bis e seguenti c.p.c., e pur sempre sulla base dell’art. 21 della legge n. 1034/1971, inteso come norma che attribuisce al giudice amministrativo un potere cautelare atipico, che si modella e costruisce variamente a seconda della natura e portata della situazione giuridica dedotta, anche attingendo ad istituti processualcivilistici, se idonei e compatibili;
- che, pertanto, la domanda cautelare in esame appare accoglibile, essendo provata attraverso la documentazione in atti la sussistenza del credito, peraltro non contestato dall’amministrazione e, in considerazione del suo ammontare e della natura essenziale e pubblica del servizio svolto dal ricorrente, anche di un’esigenza di celere risposta ad una domanda di giustizia che non può rimanere insoddisfatta solo perché la giurisdizione è passata da un ordine giurisdizionale ad un altro;
- che debba provvedersi a liquidare le spese di questa fase del giudizio, in applicazione dei principi rivenienti dal comb. disp. degli artt. 641, ult. co., e 186 bis e seguenti c.p.c., al fine di assicurare equivalenza dei mezzi di tutela;
che occorra trasmettere gli atti del presente giudizio alla Procura Regionale della Corte dei Conti di Catanzaro, per l’eventuale seguito di competenza ove la stessa ravvisi profili di danno erariale.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – Sezione Staccata di Reggio Calabria – accoglie l’istanza ed ingiunge alla A.S.L. n. 9 di Locri il pagamento di L. 88.921.769=, per la causale sopra specificata, oltre interessi legali dalla data di scadenza all’effettivo soddisfo, nonché delle spese e compensi di questa fase del giudizio, che liquida, previa compensazione del 50% degli stessi, in complessive L. 1.500.000=.
Ordina alla Segreteria di trasmettere copia degli atti del presente giudizio alla Procura Regionale della Corte dei Conti di Catanzaro.
La presente ordinanza sarà seguita dall’autorità amministrativa e viene depositata in Segreteria che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 26 Maggio 1999.
Il Giudice Estensore                                                       Il Presidente 
 (Giuseppe Caruso)                                                        (Aldo Ravalli)
depositata il 26 Maggio 1999.
F.to Il Segretario
 
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