Giurisprudenza - Servizi pubblici

Nota di commento all’ordinanza del TAR per la Calabria, sez. staccata di Reggio Calabria del 26 maggio 1999, n. 444 a cura dell'Avv. Francesco Tassone del Foro di Modena.

L'art. 33 del D.Lgs. n. 80 del 1998 ha trasferito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo "tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti al credito, alla vigilanza sulle assicurazioni, al mercato immobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni".
La stessa norma ha, inoltre, precisato che tali controversie riguardano, fra l'altro, "le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e della pubblica istruzione, con esclusione dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati.
L'art. 35 del medesimo decreto ha, infine, statuito che il giudice amministrativo può ora disporre "anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto", nonché "stabilire i criteri in base ai quali l'amministrazione pubblica o il gestore del pubblico servizio devono proporre a favore dell'avente titolo il pagamento di una somma entro un congruo termine".
La portata di tale innovazione e le relative difficoltà di natura applicativa appaiono a tutti evidenti.
Con riferimento al caso di specie, va sottolineato che i titolari di farmacie per ottenere il rapido soddisfacimento delle loro pretese creditorie godevano, dinanzi al giudice ordinario, della tutela "sommaria" assicurata dal procedimento d'ingiunzione (art. 633 e segg. c.p.c.).
In seguito al trasferimento della materia al giudice amministrativo bisogna chiedersi: 1) se il giudice amministrativo possa, nella suddetta materia, utilizzare il procedimento d'ingiunzione e, in caso negativo, 2) se nel giudizio amministrativo sia presente uno strumento con effetti equivalenti.
Entrambi i problemi andrebbero, a mio avviso, affrontati nel superiore rispetto degli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, al fine di evitare che il passaggio dall'una all'altra giurisdizione determini come conseguenza dei pericolosi "vuoti di tutela" che pregiudicherebbero unicamente i legittimi titolari delle pretese creditorie.
Esaminando, sul punto, le recenti decisioni dei giudici amministrativi, va immediatamente sottolineato che non esiste ancora uniformità di vedute.
Il Tar Campania, Sez. I, con ordinanza n. 445 del 18 febbraio 1999, ha ritenuto che l'emanazione di un'ordinanza-ingiunzione ai sensi degli artt. 186 bis e segg. C.p.c. esuli dai poteri del giudice amministrativo e, su tali presupposti ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 del D.Lgs. n. 80/1998 nella parte in cui non prevede che il giudice amministrativo possa disporre in materia di servizi pubblici provvedimenti "anticipatori" previsti dal C.p.c.
In un caso analogo il Tar Lazio, Sez. I-ter, con ordinanza n. 3444 del 10 dicembre 1998, ha, invece ritenuto applicabile in via diretta al giudizio amministrativo l'art. 186 ter C.p.c. ed ha emesso un vero e proprio provvedimento d'ingiunzione contro l'amministrazione debitrice.
Il Tar di Reggio Calabria, invece, con l'ordinanza in esame, ha scelto una strada ancora diversa, ritenendo che l'adozione dei provvedimenti d'ingiunzione non possa avvenire in applicazione diretta degli istituti del processo civile, bensì attraverso un recepimento dei loro principi ispiratori all'interno del processo amministrativo attuato mediante l'esercizio del potere cautelare atipico riconosciuto al giudice amministrativo dall'art. 21 della legge 1034/1971.
Senza voler entrare nel merito delle decisioni dei diversi TAR, pare allo scrivente che l'indirizzo seguito dal TAR di Reggio Calabria sia quello maggiormente rispettoso dei principi fondamentali del processo amministrativo (basti ricordare che il decreto ingiuntivo viene emesso da un organo monocratico mentre le decisioni del giudice amministrativo devono rispettare il principio della collegialità), arrivando a coniugare nel migliore dei modi tali principi con le esigenze di tutela dei privati.
Infine, l'ordinanza in esame dimostra anche la particolare sensibilità del giudice amministrativo per l'integrità delle casse erariali, in quanto ordina la trasmissione degli atti alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti, rilevando che il ritardo nei pagamenti da parte dell'Azienda sanitaria locale comporta responsabilità per le maggiori spese che ne conseguono (interessi, spese di giudizio, ecc.). 
 

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