Giurisprudenza - Stranieri

Tar Lombardia - Milano, sez. I, ordinanza 3 ottobre 2000, n. 3234, sulla giurisdizione del Tar in materia di estradizione

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione 1^ 
composto dai magistrati:
Giovanni Vacirca        presidente
Carmine Spadavecchia consigliere, relatore
Franco  De Bernardi primo referendario
nella camera di consiglio del 
3 ottobre 2000
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso n. 3686/2000 proposto da
ABOUD Maisi, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Bauccio, elettivamente domiciliato presso il medesimo in Milano, via P. Calvi 19
contro
MINISTERO della GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rap-presentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, pres-so i cui uffici è per legge domiciliato in Milano, via Freguglia 1 
per l'annullamento
del decreto 5 agosto 2000, Rif.n. EP 79-99-SN, con cui il Ministro della giustizia ha concesso al Governo della Repubblica Francese l’estradizione del ricorrente. 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione;
Vista la domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione del provvedi-mento impugnato;
Viste le memorie delle parti;
Visti atti e documenti di causa;
Uditi, relatore il dott. Carmine Spadavecchia, i difensori delle parti;
Rilevato che:
- il ricorrente impugna il decreto con cui è stata concessa la sua estradizione al Governo della Repubblica Francese in relazione ai reati di associazione a delinquere e falsificazione di documenti amministrativi, aventi tutti, in via principale o secondaria, finalità di terrorismo, per i quali è stato emesso il 26 ottobre 1998 mandato di arresto dal primo vicepresidente incaricato dell’istruzione del Tribunale di Parigi; 
- l’interessato censura il provvedimento di estradizione deducendo la viola-zione: a) degli artt. 10 e 26 della Costituzione, nonché dell’art. 8 del codice penale, in quanto i reati per cui si procede sarebbero reati di natura politica, per i quali l’estradizione è interdetta; b) dell’art. 13 del codice penale, che vieta l’estradizione per fatti che non siano considerati come reato sia dalla legge italiana, sia dalla legge straniera; c) dell’art. 1 della Convenzione eu-ropea di Strasburgo sul terrorismo (che vieta di considerare come politico ai fini dell’estradizione un reato “che comporti il ricorso a bombe, granate, razzi, armi automatiche, o plichi o pacchi contenenti esplosivi ove il loro uso rappresenti un pericolo per le persone”), in quanto i fatti attribuiti al ricorrente sarebbero limitati al concepimento di azioni da svolgere in territo-rio algerino da parte di altri soggetti;
- il Ministero della giustizia eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sul rilievo che l’accertamento dei presupposti di carattere tecnico-giuridico per concedere l’estradizione è riservato dal legislatore al giudice ordinario, con conseguente preclusione al giudice amministrativo di riesaminare le questioni attinenti a tali profili, laddove il ricorso tenderebbe appunto a riproporre in sede di giurisdizione amministrativa le medesime questioni attinenti all’estradabilità già irrevocabilmente definite dal giudice ordinario;
Considerato:
- che spetta al Ministro della giustizia decidere “in merito all’estradizione” (art. 708 c.p.p.) previa decisione favorevole della corte d’appello (art. 705, primo comma, c.p.c.), salvo che vi sia il consenso dell’estradando; 
- che il decreto di estradizione è impugnabile dinanzi al giudice amministra-tivo (cfr. Cons. Stato IV, 11.5.66 n. 344; TAR Lazio 1^, 22.3.96 n. 435 e 6.10.99 n. 2171; Corte costituzionale 27.6.96 n. 223);
- che sebbene la giurisprudenza in materia escluda l’ammissibilità, nel pro-cesso amministrativo, dei motivi tendenti al riesame delle pronunce giuri-sdizionali che hanno concluso la fase del procedimento demandata alla corte d’appello, cui spetta di verificare l’esistenza delle condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione (art. 704 c.p.p.), tuttavia resi-duano in capo al Ministro della giustizia ambiti di valutazione propria, e dunque profili di sindacabilità del relativo provvedimento, sia in virtù di specifiche disposizioni (art. 697, 2° co.; art. 698, 2° co.; art. 699, 3° e 4° co., codice di procedura penale), sia in via generale, dal momento che l’estradizione non è resa obbligatoria né dal consenso dell’interessato né dalla decisione favorevole della corte di appello, la quale pertanto non è vincolante (art. 701, 3° co., c.p.p.);
- che l’art. 705 c.p.p., nello stabilire le condizioni per la decisione della corte d’appello, disciplina le ipotesi di sentenza favorevole e di sentenza contraria  all’estradizione, senza riservare in via esclusiva all’Autorità giudiziaria la valutazione in ordine alla natura politica del reato;
Rilevato che su questo punto sembrano convenire anche le pronunce emes-se, nella vicenda in esame,  dai giudici ordinari, dal momento che:
a) secondo la Corte d’appello (sent. 19 luglio 1999 n. 27, Sez. V penale, depositata il 24.2.2000, pag. 5, punto C), se è vero che ai sensi dell’art. 1 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo i reati attribuiti al ricorrente - “indubbiamente caratterizzati da finalità politiche” - non ven-gano considerati politici ai fini dell’estradizione, è anche vero che l’Italia ha formulato al riguardo una riserva concernente la possibilità di rifiuto dell’estradizione, sicché “ogni valutazione in merito deve essere rimessa, in via esclusiva, all’Autorità Governativa”;
b) la stessa Corte di cassazione (sent. 14 giugno 2000 n. 2810, Sez. VI pe-nale, depositata il 12 luglio 2000, pag. 6, primo capoverso) ricorda che la propria giurisprudenza in materia pacificamente presuppone, in sede  di pronuncia sull’estradizione, che “il giudizio sulla natura politica o meno dei reati spetti anche alla magistratura ordinaria”, il che significa che tale valu-tazione non è affatto preclusa al Ministro, anzi attiene al proprium della decisione finale che è demandata all’autorità di governo;
Considerato che l’art. 13 della Convenzione di Strasburgo (ratificata con legge 26 novembre 1985, n. 719) consente allo Stato contraente di rifiutare l’estradizione anche riguardo ai reati di cui all’art. 1 “tenendo conto, nel valutare la natura del reato, di ogni aspetto particolarmente grave, ivi inclu-so: a) il fatto che esso ha costituito un pericolo collettivo per la vita, inte-grità fisica o libertà delle persone; o b) il fatto che abbia colpito persone estranee alle ragioni che l'hanno ispirato; o c) il fatto che si è ricorso a mezzi crudeli o malvagi nel perpetrare il reato”;
Visto l’art. 2, secondo comma, della legge di ratifica della Convenzione, a termini del quale “lo Stato italiano, facendo uso della facoltà prevista dal-l'articolo 13 della convenzione e tenendo conto anche dei criteri per la va-lutazione della politicità del reato in tale articolo indicati, rifiuterà l'estradi-zione riguardo a qualsiasi reato elencato nell'articolo 1 della convenzione stessa che sia da considerare politico, nel rispetto della Costituzione italia-na”;
Rilevato che il decreto impugnato fa mero riferimento alle pronunce della Corte d’appello e della Corte di cassazione, senza alcuna autonoma valuta-zione in ordine alla natura e alla gravità del reato ed alla possibilità – specie in rapporto alle garanzie costituzionali (art. 10 e 26 Cost.), riprese dalla leg-ge ordinaria (art. 698 c.p.p.), circa la non estradabilità per reati politici – di esercitare il diritto oggetto della riserva di cui all’art. 13 della convenzione di Strasburgo;
Ritenuto che sotto questo profilo il ricorso appare provvisto di fumus boni juris; 
Ritenuto, quanto al periculum in mora, che la sospensione della consegna dell’estradando, sottoposto a giudizio in Italia, non escluda l’attualità del pericolo, dipendente dall’esito del procedimento penale a suo carico, per il quale risulta fissata l’udienza preliminare per l’11 ottobre p.v.;
P.Q.M.
ACCOGLIE la domanda incidentale di sospensione, salvi gli ulteriori prov-vedimenti dell’Amministrazione.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Il presidente
L'estensore
 
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