Giurisprudenza - Varia

Tar Milano, sez. I, sent. 5030 del 13 luglio 2000, sulla giurisdizione esclusiva in materia di accesso e sulla decorrenza dei termini per proporre ricorso

REPUBBLICA  ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 
(Sezione Prima) ha pronunciato la seguente 
S  E  N  T  E  N  Z  A   

sul ricorso, ex art. 25, l. n. 241 del 1990,
 R.G.N. 1649 del 2000 proposto da Luigi Coppola, Roberto Gugnali e Franco Donati, rappr.ti e difesi, per procura in calce all’atto introduttivo, dall’avv. Rizza e presso lo stesso dom.ti, in Milano, v. Rossini 8;
contro
ASL di Milano in pers. del Dir. Gen., rappr.to dall’avv. Avolio e presso lo stesso dom. in Milano, v.le Giangaleazzo 16;
e nei confronti
Azzurra coop. soc. a r.l., ONLUS, in pers. del Pres. p.t., rappr.ta e difesa dagli avv.  ti Galbiati e Colombo e presso gli stessi dom.ta in Milano, v. Durini 24;
per l'accertamento
del diritto dei ricorrenti all’accesso agli atti amministrativi, come da richiesta formale del 7.2.2000, con ordine di esibirli;
e per l’annullamento
del silenzio formatosi sull’istanza inviata in data 3.2.2000 e ricevuta in data 7.2.2000, con cui era richiesta la documentazione e l’estrazione di copia ex artt. 22 e ss. l. n. 241 del 1990;
 Visto il ricorso con i relativi allegati;
 Visto l'atto di costituzione in giudizio della ASL e della controinteressata;
 Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
 Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del , il Dott. Solveig Cogliani; uditi, altresì,  i procuratori delle parti; 
 Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F  A  T  T  O
 I ricorrenti, tutti residenti nelle vicinanze della comunità di accoglienza di portatori di malattie mentali (come documentato dagli atti di causa), gestita per l’assistenza dalla cooperativa odierna controinteressata, a seguito di asseriti episodi di disturbo della quiete, inoltravano istanza di rilascio di copia degli atti adottati dalla ASL, aventi ad oggetto la casa alloggio di via Bettini ed, in particolare, l’atto di convenzione stipulato con la detta cooperativa.
 La ASL non rispondeva; pertanto, gli istanti deducevano la violazione degli artt. 3, 22 e 23 l. n. 241 del 1990, asserendo che il proprio interesse trova fondamento nel disturbo arrecato alla tranquillità ed al riposo.
 Si costituiva la ASL, eccependo dapprima la tardività del ricorso, essendo decorso il termine per impugnare il silenzio formatosi sull’istanza, nonché deducendo il difetto di interesse in capo ai richiedenti. 
 Altresì, si costituiva la cooperativa, affermando l’inammissibilità del ricorso e dell’istanza di accesso, per mancanza di un interesse protetto, in relazione al difetto di nesso di strumentalità tra il contenuto dei documenti  ed il fine di tutela perseguito. Deduceva, ancora, la mancanza di presupposti di fatto, posti a fondamento della domanda, non essendo in alcun modo provato l’asserito disturbo alla quiete.
 La causa era discussa nella camera di consiglio del 6.6.2000 ed era trattenuta in decisione.
D  I  R  I  T  T  O
1. In primo luogo deve essere disattesa l’eccezione di tardività, 
poiché la ASL assume come data di partenza , per il decorso del termine necessario alla formazione del silenzio rifiuto, il giorno di ricezione del fax, contenente l’istanza (1.2.2000) e non della richiesta formale inviata per raccomandata (7.2.2000).
Per quanto interessa, basta rilevare che il silenzio serbato dalla ASL sulla prima istanza di accesso (trasmessa via fax) non concreta alcun provvedimento fittizio, idoneo ad esplicare effetti sostanziali e tale da dover essere rimosso a mezzo di tempestiva impugnazione nel termine di legge. Pertanto, come affermato dalla costante giurisprudenza (v., per tutte, TAR Lazio, sez. II, 30.10.1997, n. 1720), non si determinano effetti consuntivi del potere-dovere dell’amministrazione di pronunziarsi sulla domanda di accesso, ove permanga l’interesse del privato all’esercizio del detto potere per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Ne consegue che, perdurando il comportamento omissivo, il privato può far valere tale potere attraverso la reiterazione della domanda e nel caso in cui  si protragga l’inadempienza all’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, mediante l’attivazione della tutela giurisdizionale per ottenere l’eliminazione degli effetti del silenzio inadempimento.
 Nella specie la domanda appare reiterata attraverso l’invio della raccomandata, contenente l’istanza formale.
Ulteriormente, comunque, va osservato che il decorrere del termine per la formazione del silenzio, non poteva che farsi partire dalla ricezione dell’istanza formale, trattandosi, nel caso in esame, di esercizio del potere di accesso in forma procedimentalizzata e non in via semplificata o informale (v., sulla distinzione, Cons. St., a. gen., 11 maggio 1992, n. 75).
2. Va, dunque, esaminata la seconda eccezione proposta da parte 
resistente e dalla controinteressata, relativa alla sussistenza di un interesse all’esibizione degli atti amministrativi, costituente dal punto di vista logico, il primo presupposto per l’esercizio della presente azione.
A riguardo va primariamente osservato che l’accertamento dell’interesse all’esibizione degli atti amministrativi, a cui il soggetto privato richiede di accedere, va effettuato solo con riferimento alle finalità che egli dichiara di perseguire, non potendosi operare alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza di eventuali censure che si intendono proporre in sede giurisdizionale (v. Cons. St., a. plen., 28 aprile 1999, n. 6). Infatti, il diritto di accesso, tutelato dall’art. 22, l. n. 241 del 1990, prescinde dall’attualità di una lesione e quindi dall’interesse ad agire del privato, che ne sia titolare, essendo sufficiente che l’istante abbia una posizione giuridicamente rilevante e che il suo interesse alla richiesta di documenti si fondi su tale posizione (v. Cons. St., sez. IV, 14 gennaio 1999, n. 32).
Orbene, non può negarsi, poiché emerge dalla documentazione prodotta, che i ricorrenti siano residenti nelle immediate vicinanze della casa di accoglienza e che, pertanto, siano titolari di un diritto al mantenimento dell’ordinato vivere civile, idoneo, astrattamente, ad essere inciso dall’apertura della casa alloggio in oggetto. Ne consegue che, il procedimento conclusosi con l’apertura della detta casa di accoglienza, inevitabilmente coinvolge interessi privati dei proprietari limitrofi e della cooperativa di assistenza ed interessi pubblici, dovendo l’amministrazione procedente valutare comparativamente gli stessi ed adottare il provvedimento finale nell’applicazione della disciplina specifica. Da ciò deriva che la posizione degli istanti, differenziata rispetto a quella della totalità dei cittadini, in ragione della particolare localizzazione della loro residenza, legittima gli stessi all’esercizio del diritto di accesso, riconosciuto dal cit. art. 22 al fine di assicurare la trasparenza amministrativa e conseguentemente a favorirne lo svolgimento imparziale e coerente con il principio di buon andamento (v. Cons. St., n. 32/99, cit.).
Va, pertanto, dichiarato illegittimo il comportamento di inadempimento dell’amministrazione, stante il carattere non impugnatorio del giudizio, teso all’accertamento del diritto soggettivo autonomo all’informazione, la cui tutela è direttamente affidata alla giurisdizione esclusiva di questo giudice (v. Cons. St., sez. VI, 23 febbraio 1999, n. 193).
3. Per quanto, infine, concerne le preoccupazioni espresse da parte 
resistente in ordine alla tutela della riservatezza degli ospiti della casa, va rilevato, che, a parte l’ormai consolidata giurisprudenza a favore della preminenza del diritto di accesso sulla riservatezza, nella specie non devono ritenersi coinvolti i soggetti che trovano assistenza nel centro, essendo la domanda unicamente rivolta all’accesso agli atti del procedimento intercosi tra ASL e cooperativa ed alla convenzione stipulate tra le stesse.
La ASL deve, pertanto, essere condannata a consentire l’esame dei documenti sopra indicati e l’estrazione di copia degli stessi, come in richiesta degli istanti.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
 P.   Q.   M.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) dichiara illegittimo il comportamento della ASL e condanna la stessa a mettere a disposizione degli istanti gli atti adottati nei confronti della cooperativa controinteressata, relativamente alla casa alloggio di v. Bettini, con particolare riferimento alla convenzione stipulata tra le stesse, per l’esame e l’estrazione eventuale di copia. Compensa le spese di lite. 
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
 Così deciso in Milano, addì 6.6.2000, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sez. I) riunito in camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati:
Giovanni Vacirca                                                               PRESIDENTE
Carmine Spadavecchia                                                               Consigliere
Solveig Cogliani, rel.                             Referendario
 

L'ESTENSORE    IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO
 

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