Giurisprudenza - Varia

Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 16 novembre 2007 n. 5834, inammissibilità del  silenzio rifiuto o inadempimento della in matereia di diritti soggettivi.

 

l’istituto del silenzio-inadempimento (o silenzio-rifiuto) e la relativa procedura di cui all’art. 21 bis della legge n. 1034 del 1971, novellata dalla legge n. 205 del 2000, non trovano applicazione quando l’istante chieda l’emanazione di atti correlativi a posizioni di diritto soggettivo e non di interesse legittimo

FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza appellata, il TAR per il Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado, proposto dall’odierno appellante, rilevando che:
a) egli – quale titolare del diritto di percepire l’indennità di espropriazione per l’ablazione di terreni in favore dell’Azienda municipalizzata ambiente – ha diffidato la medesima Azienda a determinare e corrispondere la medesima indennità provvisoria;
b) l’istituto del silenzio inadempimento e la procedura di cui all’art. 21 bis della legge n. 1034 del 1971 (novellata dalla legge n. 205 del 2000) non trovano applicazione quando l’istante chieda l’emanazione di atti correlativi a posizioni di diritto soggettivo;
c) il medesimo art. 21 bis neppure si applica quando l’espropriato chieda all’amministrazione espropriante (nella specie, il Comune di Roma) e al beneficiario dell’esproprio se sussista un perdurante interesse pubblico a utilizzare i terreni.
2. Col gravame in esame, l’appellante la lamentato che la sentenza impugnata non avrebbe correttamente interpretato il contenuto del ricorso di primo grado.
Si è costituita in giudizio l’Azienda Municipalizzata Ambiente, che ha chiesto la reiezione dell’appello.
3. La Sezione ritiene che la sentenza sia immune dalle censure proposte.
Come ha correttamente evidenziato la sentenza impugnata, l’odierno appellante ha diffidato i soggetti appellati ai sensi dell’art. 21 della novellata legge n. 1034 del 1971, per ottenere la tutela di un proprio diritto soggettivo (per la quale sussiste la giurisdizione del giudice civile, ai sensi dell’art. 53, comma 3, del testo unico sugli espropri) e non di un interesse legittimo correlativo al mancato esercizio di un potere autoritativo.
Inoltre, la sentenza impugnata ha anche correttamente evidenziato come l’originaria sollecitazione alla dichiarazione del mancato interesse pubblico esuli dalle finalità della procedura prevista dal sopra richiamato art. 21 bis: infatti, tale disposizione non si applica quando sia sollecitata l’emanazione di un provvedimento non avente natura autoritativa o comunque non previsto dalla legislazione di settore.
4. Per le ragioni che precedono, l’appello va respinto.
La condanna al pagamento delle spese e degli onorari del secondo grado del giudizio segue la soccombenza. Di essa è fatta liquidazione nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV) respinge l’appello n. 6949 del 2007.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi euro 2400 (duemilaquattrocento) in favore dell’Azienda Municipalizzata Ambiente.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 9 ottobre 2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), riunito in Camera di Consiglio presso la sede del Consiglio di Stato (Palazzo Spada) con l'intervento dei signori:
Luigi MARUOTTI Presidente f.f.
Pier Luigi LODI Consigliere
Antonino ANASTASI Consigliere
Vito POLI Consigliere
Sandro AURELI Consigliere est.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE, f.f.
Sandro Aureli Luigi Maruotti
Depositata in Segreteria il 16/11/2007.