Giurisprudenza - Varia

Consiglio di Stato, Sezione Sesta, Sentenza del 13 febbraio 2004 n. 580 sui casi in cui non è necessario l’avviso di avvio del procedimento amministrativo

           FATTO E DIRITTO 

           1. Con ricorso notificato il 17 settembre 2002, il sig. Luciano Demo impugnava, innanzi al
           Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, la decisione n. 3847/128/01, in data 1
           luglio 2002, del Direttore Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con
           la quale era stato respinto il suo ricorso gerarchico contro il provvedimento di revisione
           della patente, adottato, ai sensi dell’art. 128 del d. l.vo 30 aprile 1992, n. 285,
           dall’Ufficio provinciale della motorizzazione civile di Asti in data 14 giugno 2001, in
           relazione ad un incidente automobilistico nel quale era stata coinvolta, il giorno 8 maggio
           2001, l’autovettura del ricorrente. 
           Avverso tale decisione l’interessato deduceva censure di difetto di motivazione, di
           omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, in assenza del carattere di urgenza
           del medesimo, e di violazione del termine per la conclusione del procedimento stesso ex
           art. 2, comma 3, della legge n. 241/1990. 
           1.2. Il giudice adito, con la sentenza in epigrafe, resa in forma abbreviata, ai sensi
           dell’art. 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato e integrato dall’art. 9
           della legge 21 luglio 2000, n. 205, ha respinto il ricorso, in quanto infondato. 
           2. Appella l’interessato, contestando le conclusioni del giudice di primo grado e
           reiterando le doglianze già svolte in quella sede. 
           Si è costituita l’Avvocatura dello Stato, senza svolgere memorie difensive scritte. 
           3. L’appello è fondato. 
           3.1. Al riguardo appare condivisibile ed assorbente la censura, con la quale l’istante
           lamenta la violazione dell’art. 7 della legge 8 agosto 1990, n. 241, per avere
           l’Amministrazione, in sede di decisione del ricorso gerarchico, disatteso il rilievo
           dell’interessato circa la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento volto a
           disporre la revisione della patente di guida. 
           3.2. Come la giurisprudenza ha avuto modo di sottolineare, la finalità della regola
           procedimentale stabilita dalla norma citata va individuata, da un lato, nell'esigenza di
           assicurare piena visibilità all'azione amministrativa nel momento della sua formazione e,
           dall’altro, di garantire la partecipazione del destinatario dell'atto finale alla fase istruttoria
           preordinata alla sua adozione, in modo che, attraverso l’acquisizione anche delle ragioni
           esposte da quest’ultimo, l’amministrazione sia posta in condizione (anche nell’interesse
           pubblico) di esercitare il proprio potere con la piena cognizione di tutti gli elementi di
           fatto e di diritto. 
           3.3. Ed invero, alle anzidette esigenze di trasparenza e di partecipazione il legislatore ha
           consentito di derogare solo in presenza di particolari ragioni di celerità (delle quali
           l’amministrazione dia espressamente conto o che siano insiti nella fattispecie concreta),
           che non permettano di attendere, per l’emanazione del provvedimento, i tempi minimi
           necessari per dare ingresso alle osservazioni del privato. 
           In assenza di tale presupposto, il mancato rispetto del principio sancito dall’art. 7 della
           legge n. 241/90 vizia ineluttabilmente il provvedimento finale, con il solo temperamento
           (introdotto dalla giurisprudenza) per i casi in cui l’omissione si riveli, in concreto,
           irrilevante, giacché il procedimento non potrebbe avere esito diverso anche con
           l’intervento dell’interessato, ovvero quest’ultimo sia stato, comunque, posto in
           condizione di partecipare per avere avuto conoscenza “aliunde” del procedimento
           stesso. 
           4. Sennonché, nel caso di specie, non ricorre alcuna delle ipotesi che giustifichino una
           deroga al principio anzidetto. 
           4.1. Ed invero, l’art. 128 del nuovo codice della strada, attribuisce agli Uffici provinciali
           della Motorizzazione il potere (ampiamente discrezionale) di disporre la revisione della
           patente tutte le volte in cui accadimenti correlati alla guida dell’autoveicolo facciano
           insorgere, a giudizio di tale organo, dubbi sulla permanenza dei requisiti di idoneità per la
           guida stessa. 
           Poiché, dunque, il legislatore non pone un nesso causale predeterminato tra
           comportamenti tipizzati e la sottoposizione a revisione della patente di guida, non appare
           condivisibile l’affermazione del primo giudice, secondo la quale la contestazione di una
           violazione alle norme del codice della strada costituirebbe, di per sé, notizia dell’avvio del
           relativo procedimento, sì da rendere superflua una formale comunicazione. 
           Per contro, è proprio nella fase prodromica della valutazione, da parte
           dell’Amministrazione, dell’esistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 128 citato
           che il coinvolgimento dell’interessato appare necessario per una migliore
           rappresentazione di tutti gli elementi che concorrono a configurare la condotta di
           quest’ultimo e possono indurre, correlativamente, perplessità sulla sua perdurante
           idoneità alla guida. 
           5. Né potrebbe, d’altra parte, ritenersi che il provvedimento in questione, in quanto volto
           a garantire la sicurezza della circolazione, rivesta, di per sé, quelle caratteristiche di
           urgenza, tali da escludere, in via di principio, l’obbligo della previa comunicazione, dal
           momento che il procedimento di revisione della patente non si articola in tempi
           strettissimi (l’appellante assume, senza essere smentito, che gli è stato concesso un
           lasso di tempo di sei mesi per avviare la relativa pratica) e, soprattutto, non determina,
           nelle more del suo svolgimento, il divieto di guida (comminabile, ove ne sussistano i
           presupposti, attraverso il diverso provvedimento di sospensione della patente), onde non
           si ravvisano, anche per questo profilo, ragioni per assolvere l’Amministrazione dall’obbligo
           sancito dall’art. 7 della legge n. 241/1990. 
           6. L’appello va, in conclusione accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata
           ed in accoglimento del ricorso di primo grado, va annullato il provvedimento impugnato. 
           Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate. 

           P.Q.M. 

           Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI), definitivamente pronunciando
           sull'appello in epigrafe, come specificato in motivazione, lo accoglie e, per l’effetto, in
           riforma della sentenza appellata ed in accoglimento del ricorso di primo grado, annulla il
           provvedimento impugnato 
           Spese compensate. 
           Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. 
           Così deciso in Roma, addì 12 dicembre 2003, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
           (Sezione VI) in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori: 
           Salvatore GIACCHETTI - Presidente - 
           Sergio SANTORO - Consigliere - 
           Alessandro PAJNO - Consigliere - 
           Giuseppe ROMEO - Consigliere - 
           Giuseppe MINICONE - Consigliere Est. - 
           DEPOSITATO IN SEGRETERIA IL 13 FEBBRAIO 2004

 

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