Giurisprudenza - Varia

Tar Bologna, sewz. II, 7 aprile 2008, n. 1288, sulla giurisdizione in materia di impugnativa di provvedimenti degli ispettori del lavoro concernenti la sicurezza nelle aziende

REPUBBLICA  ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER  L'EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA

SEZIONE II

Registro Sentenze:1288/2008

                                                                         Registro Generale:            1226/2007

nelle persone dei Signori:

GIANCARLO MOZZARELLI Presidente 

BRUNO LELLI Cons.

UGO DI BENEDETTO Cons. , relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nell'Udienza Pubblica  del 06 Marzo 2008

Visto il ricorso 1226/2007  proposto da:

MASERATI S.P.A.

rappresentato e difeso da:

DE VERGOTTINI AVV. GIUSEPPE

BERRUTI AVV. GIULIANO

RICCI AVV. SANTE

con domicilio eletto in BOLOGNA

VIA S. STEFANO 16

presso

DE VERGOTTINI AVV. GIUSEPPE  

contro

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA

rappresentato e difeso da:

DELLA FONTANA AVV. ALBERTO

con domicilio eletto in BOLOGNA

STRADA MAGGIORE 53

presso SEGRETERIA TAR  

per l'annullamento

del verbale di disposizione n.D/FD/6/2007, comunicato con nota 7 luglio 2007 prot.n.60543 redatto dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria del SPASL con il quale è stato imposto alla Maserati S.p.a. di riformulare le nomine dei medici competenti per l’espletamento delle funzioni di sorveglianza sanitaria presso il proprio stabilimento produttivo;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA

Udito il relatore Cons. UGO DI BENEDETTO  e uditi gli avvocati presenti come risulta dal verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1.La società ricorrente è titolare di uno stabilimento produttivo sito in Modena, all’interno del quale sono impiegati circa 750 dipendenti.

Il servizio di sorveglianza sanitaria, previsto dall’articolo 16 del d.lgs 19 settembre 1994, n.626 è stato svolto, in forza di un apposito rapporto contrattuale, da una società costituita dall’Ospedale civile di Sassuolo. In base a detto contratto è stato nominato un medico, specializzato in medicina del lavoro, quale incaricato delle funzioni di sorveglianza sanitaria all’interno dell’Azienda.

In ragione delle dimensioni dell’Azienda la società ha nominato altri due medici con funzioni di “medico competente aggiunto”, consentendo la permanenza di un medico nello stabilimento per almeno tre giorni alla settimana.

2.Gli ufficiali di polizia giudiziaria dello SPAL- Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro- dell’AUSL di Modena, a seguito di un sopralluogo, hanno disposto, “ai sensi dell’art.10 del D.P.R. 520/55, di procedere a riformulare le nomine dei medici competenti sopra citati in modo che risultino assolutamente inequivocabili il ruolo e la responsabilità attribuite, al fine di rendere pienamente e facilmente applicabile quanto previsto dall’art.17 del D.Lgs.626/94.

In particolare, se la complessità e le dimensioni dell’azienda consigliano di individuare più di un medico competente, occorre che per ognuno di loro risulti, con precisione lo specifico ambito di attività lavorativa all’interno dello stabilimento in cui esplica la sua azione (reparto o altro tipo di aggregato) e per il quale egli assume direttamente tutti i compiti ( e le responsabilità connesse) elencati nell’art.17 del citato decreto”.

Avverso detto provvedimento ha presentato ricorso al T.A.R. la società interessata deducendone l’illegittimità.

Si è costituita in giudizio l’AUSL intimata che ha controdedotto alle avverse doglianze e concluso per il rigetto del ricorso.

La causa è stata trattenuta in decisione all’odierna udienza.

3.Va preliminarmente affermata la giurisdizione del Giudice Amministrativo.

3.1.Negli interventi degli ispettori del lavoro sono ravvisabili due tipi di provvedimenti. Il primo è costituito dalle diffide, previste dall’art.9 del d.p.r. n.520 del 1955 che vengono adottate quando viene constatata la violazione di obblighi nascenti dalla legge: in tal caso le prescrizioni imposte dall’ispettorato nulla aggiungono agli obblighi imposti dalla norma e non hanno contenuto novativo rispetto ad essi. La posizione soggettiva del datore di lavoro è completamente delimitata dalla legge e le controversie relative a dette diffide appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.

3.2.Il secondo tipo di provvedimento è, invece, costituito dalle “disposizioni”, previste dall’articolo 10 del citato d.p.r. e dall’articolo 65 del d.p.r. n.303 del 1956, che introducono una serie di obblighi non previsti e realizzano dei veri e propri ordini che, sulla base di una scelta discrezionale, fanno sorgere nei soggetti destinatari un obbligo di ottemperare prima non esistente.

Le relative controversie appartengono alla giurisdizione amministrativa in quanto le “disposizioni” costituiscono dei veri e propri provvedimenti amministrativi discrezionali (Cass.,Sez.Un.,9.7.1991,n.7547; Cass.,Sez.Un.,13/2/1993, n,1822; Cons.Stato,sez.VI,16.5.1983,n.354; T.A.R. Umbria, 10.3.2000, n.258).

3.3.Nel caso concreto si tratta di una “disposizione” emanata ai sensi dell’articolo 10 del D.P.R. 520 del 1955, espressamente richiamato nel provvedimento impugnato, con il quale gli ispettori del lavoro pretendono di introdurre un nuovo obbligo non predeterminato dalla legge.

La giurisdizione, pertanto, è del giudice amministrativo.

4.Nel merito il ricorso è fondato.

La normativa vigente in tema di sorveglianza sanitaria prevede puntualmente gli obblighi di osservare definendo, agli articoli 16 e 17 del d.lgs. 19 settembre 1994, n.626, i compiti propri del medico competente che, per quanto riguarda le prestazioni mediche di svolgere direttamente nei confronti del lavoratore comprendono accertamenti preventivi intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro a cui sono specificamente destinati, accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori, visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali nonché l’aggiornamento della cartella sanitaria.

L’articolo 17, poi, contempla ulteriori compiti concernenti le situazioni di rischio e le misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori connesse all’ambiente di lavoro.

Si tratta, pertanto, di compiti specifici e puntualmente definiti dalla legge.

5.Nell’adempimento di detti compiti, non è precluso dalla legge la possibilità per le Aziende di non limitarsi a nominare un unico medico competente ma di affiancare allo stesso altri “medici aggiunti”.

Né la pretesa degli ispettori del lavoro di  ripartire l’azienda di reparti ed aggregati cui assegnare un solo medico competente è consentito dalla legge e del resto non è neppure funzionale all’espletamento dei compiti di cui ai citati articolo 16 e 17.

5.2.Infatti, le prestazioni del medico competente indicate nei citati articoli 16 e 17 riguardano tutte prestazioni programmabili e programmate per cui è, comunque, chiaramente individuabile il compito di ciascun medico competente e le connesse responsabilità, senza necessità di smembrare l’Azienda, in reparti o aggregati, come preteso dagli ispettori del lavoro.

Del resto la presenza di più medici competenti assicura la possibilità di una maggiore presenza nell’Azienda a beneficio del datore di lavoro e dei lavoratori stessi.

6.Inoltre, la natura fiduciaria del rapporto medico competente e lavoratore non è limitata dalla nomina di medici competenti aggiunti essendo al contrario garantita una maggior scelta per il lavoratore nell’ambito del calendario delle visite programmate.

La maggior presenza in azienda del medico competente, assicurata dalla misura organizzatoria dell’Azienda, consente, altresì, la possibilità di una più tempestiva informazione ai lavoratori, qualora dagli stessi richiesta.

7.Infine, va osservato che la “disposizione” degli ispettori del lavoro in contestazione, intervenuta dopo circa quattro anni dall’effettuazione delle nomine dei medici competenti “aggiunti” non ha alcun riferimento a disservizi od inefficienze riscontrati in Azienda nell’espletamento dei compiti di sorveglianza sanitaria e, pertanto, anche per questo aspetto appare viziata sotto il profilo della carenza di motivazione e di istruttoria, in riferimento a quest’ultimo profilo.

8.Per tali ragioni il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullato il provvedimento impugnato.

9.Sussistono giustificate ragioni per la compensazione, tra le parti, delle spese di causa attesa la novità della questione controversa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale, per l’Emilia Romagna, sede di Bologna Sezione II accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Bologna in data 6.3.2008.

Presidente

Cons.rel est.

Depositata in Segreteria in data 07.04.08

Bologna li, 07.04.08

Il Segretario

 



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