Giurisprudenza - Varia

Tar Emilia – Romagna, sez. staccata di Parma, sent. n. 491del 16 luglio 2001, sulla valutazione delle prove nei concorsi a cattedre 

R E P U B B L I C A    I T A L I A N A 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE DI PARMA
composto dai Signori:
Dott. Gaetano Cicciò Presidente       
Dott. Ugo Di Benedetto Consigliere Rel.est 
Dott. Umberto Giovannini Consigliere 
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso N. 148/2000 proposto da Morri Lorenzo, rappresentato e difeso dall’Avv. Graziosi Benedetto, ed elettivamente domiciliato, in Parma, presso lo studio dell’Avv. Maurizio Palladini, in Vicolo dei Mulini n. 6;
contro
il Provveditorato agli Studi di Reggio Emilia e la Commissione di Concorso per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento per l’Ambito disciplinare A. D. 37/A (Filosofia e Storia) nelle Scuole Superiori, costituito in giudizio, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura dello Stato domiciliata in Bologna, via Guido Reni, 4;
e nei confronti
di Bertuccioli Andrea, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del giudizio con cui la Commissione di Concorso per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento per l’Ambito disciplinare A. D. 37/A (Filosofia e Storia) nelle Scuole Superiori ha escluso il ricorrente dalla partecipazione alle prove orali;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dal ricorrente e dall’Avvocatura a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 3/7/2001 il dr. Ugo Di BENEDETTO; 
Uditi, altresì, l’Avv. Benedetto Graziosi per il ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1.Il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato con il quale è stato escluso dalla partecipazione alle prove orali avendo riportato un giudizio negativo nella prova scritta, deducendone l’illegittimità sotto vari profili. 
L'Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha contro dedotto alle avverse doglianze concludendo per la reiezione del ricorso. 
A seguito dell’ordinanza istruttoria del Tar n. 115/2000 veniva acquisita in giudizio copia dei verbali e degli elaborati scritti.
Il ricorrente notificava motivi aggiunti di ricorso ed il Tar accoglieva l’istanza cautelare con ordinanza n. 225/2000, ai fini dell’ammissione con riserva alle prove successive, superate dall’interessato; la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 3/7/2001.
2. Il ricorso è fondato.
In linea di diritto va preliminarmente rilevato che le valutazioni di merito delle Commissioni giudicatrici sono di regola insindacabili da parte del Giudice Amministrativo il quale non può sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’organo tecnico competente. Tuttavia, ferma restando l’impossibilità di provvedere ad una valutazione diretta delle prove scritte per le ragioni sopra esposte, non è precluso al giudice amministrativo, sotto il profilo dell’illegittimità per eccesso di potere per irragionevolezza delle valutazioni e travisamento dei fatti, sindacare il vizio logico tecnico della valutazione effettuata avvalendosi di ogni strumento probatorio, a tali limitati fini, prodotto dalle parti o acquisibile d’ufficio.
3. In linea di fatto, nel particolare caso di specie, appaiono sussistenti i vizi logici tecnici nella valutazione della prova scritta. Infatti, il ricorrente ha prodotto in giudizio una relazione di un esperto del settore il quale analizza criticamente e con puntualità la prova in parola sia nel suo complesso sia, in particolare, nelle parti della prova che appaiono sottolineate, segnate, o con punti interrogativi accanto a singole frasi e concetti che sembrano esprimere una valutazione negativa su detti aspetti, poi probabilmente decisivi per la valutazione negativa finale, evidenziandone l’erroneità e documentando le propri affermazioni con puntuali riferimenti bibliografici contestualmente prodotti in giudizio. Inoltre, viene prodotta in atti una valutazione (allegato 5) di altro esperto del settore con un giudizio complessivo del tutto positivo. Tutto ciò appare in stridente contrasto con la valutazione pesantemente negativa della Commissione. Il divario appare tale da non poter essere ricondotto nell’ambito di un fisiologico diverso apprezzamento discrezionale operato da diversi soggetti. Ciò, senza voler sostituire la valutazione dei due esperti a quella della Commissione, fa sorgere il dubbio, ancorato alle suddette risultanze, di una valutazione tecnica dell’elaborato irragionevole e viziata e, quindi, meritevole di una revisione ad opera di un diverso organo terzo e, quindi, imparziale rispetto alle parti in causa.
4. Per tali ragioni, di carattere assorbente rispetto alle ulteriori censure dedotte, il ricorso va accolto e, per l'effetto, va annullato provvedimento impugnato.
5. Per effetto del suddetto annullamento scaturisce l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere ad una nuova valutazione delle prove scritte. A tal fine il Dirigente dell’Ufficio Scolastico  Regionale per l’Emilia-Romagna, entro trenta giorni dall’istanza di parte, dovrà nominare, quale Commissario ad acta, un esperto od una Commissione di esperti, diversi rispetto a coloro che anno svolto la funzione di componenti della Commissioni giudicatrice nell’esame di abilitazione all’insegnamento per l’Ambito disciplinare A. D. 37/A (Filosofia e Storia) in parola. La valutazione del Commissario ad acta dovrà avvenire nei successivi trenta giorni dalla nomina suddetta.
Sussistono giustificate ragioni per la compensazione tra le parti delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo Accoglie e, per l’effetto, Annulla l’atto impugnato, provvedendo con la motivazione.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.  
Così deciso in Parma, il giorno 3/7/2000.
f.to Gaetano Cicciò    Presidente
f.to Ugo Di Benedetto   Consigliere Rel.Est.
Depositata in Segreteria ai sensi dell’art.55 L.18/4/82, n.186
Parma, lì 16 luglio 2001
            Il Segretario
      f.to Eleonora Raffaele 
fg
 
© Diritto - Concorsi & Professioni - riproduzione vietata