Giurisprudenza - Varia

T.A. R. Emilia – Romagna, sez. I, con sentenza n. 984 del 9 novembre 2001, sull’incompatibilià dei giudici tributari

REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’EMILIA-ROMAGNA 
BOLOGNA - SEZIONE I 
composto dai Signori:
Dott. Giorgio Calderoni Presidente f.f. 
Dott. Lydia Ada Orsola Spiezia Consigliere rel.est.
Dott. Carlo Testori Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge n. 205/2000
sul ricorso n. 984/2001 proposto da MAGGIORE PAOLO, rappresentato e difeso dall’avv. Simone Mazzoni e con lo stesso in Bologna, domiciliato in Bologna, Via S. Stefano n. 16; 
contro
il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in persona del Presidente, nonché il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna mediante costituzione effettuata oralmente e direttamente al momento delle trattazione della causa;
e nei confronti della
Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna, in persona del Presidente anch’essa rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato di Bologna, mediante costituzione orale avvenuta direttamente al momento della trattazione della causa;
per l’annullamento, previa sospensione,
della delibera 19 aprile 2001 n. 2134/2001/C.D.P. con cui il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha dichiarato la decadenza del ricorrente dall’incarico di giudice della Commissione Tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, invitando, inoltre, il presidente di tale Commissione ad escludere il medesimo dalla composizione dei collegi giudicanti, nonché di ogni altro atto presupposto.
Visto il ricorso ed i documenti allegati;
Visto la costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate effettuata con dichiarazione in via orale e direttamente al momento della trattazione della causa dall’Avvocatura dello Stato presente;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Relatore designato il Consigliere Lydia Ada Orsola Spiezia;
Fissata la trattazione dell’istanza cautelare alla Camera di consiglio dell’11 luglio 2001;
Uditi alla Camera di Consiglio in detta data il difensore presente per la parte ricorrente che ha chiesto che il giudizio fosse definito nel merito, nonché l’avvocato dello Stato presente che ha aderito alla richiesta ai sensi dell’art. 3, comma 1, legge n. 205/2000;
Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1. Con delibera adottata nella seduta del 19 maggio 1998 il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, esaminata la dichiarazione presentata dal giudice della Commissione tributaria regionale di Bologna, dr. Paolo Maggiore (nominato nel 1996) in ordine alle cause di incompatibilità di cui alla lettera i, dell’art. 8, comma 1, del decr. Leg.vo 31.12.1992 n. 545, come modificato dall’art. 31 della legge 27.12.1997 n. 449, ritenne configurabile nei confronti del medesimo l’incompatibilità tra la funzione di giudice tributario e l’attività di consulenza e collaborazione dichiarata e, pertanto, deliberò l’apertura del procedimento per l’accertamento della decadenza a carico del giudice sopraindicato in applicazione della vigente normativa in materia, concedendo all’interessato trenta giorni per presentare memorie e richiesta di audizione.
Il dr. Maggiore, quindi, in data 4 dicembre 1998 inviò una memoria difensiva in cui, tra l’altro, precisava che le collaborazioni in corso con la CISPEL E.R. e la Federgasacqua non comportavano attività di consulenza a singoli contribuenti, ma il Consiglio di Presidenza, ritenute le deduzioni dell’interessato insufficienti ad escludere la causa di incompatibilità contestatagli, nella seduta del 18 luglio 2000 ne dispose l’audizione, per il giorno 3 ottobre 2000, invitandolo altresì a produrre copia delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni IVA, unitamente alle fatture dell’ultimo triennio.
In data 1 marzo 2001, inoltre, a seguito di nuove richieste istruttorie, il dr. Maggiore provvide a presentare al Consiglio di Presidenza lo statuto della Federgasacqua, nonché il contratto di collaborazione coordinata e continuativa con la stessa federazione, precisando –in una nota esplicativa- che l’attività svolta consisteva nel curare le politiche tributarie della federazione e non contemplava in alcun modo l’esame di contabilità o la compilazione di dichiarazioni tributarie di qualsiasi tipo per le aziende associate.
Ma il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, ritenuto che la collaborazione continuativa del dr. Maggiore con la Federgasacqua integrasse una forma di esercizio di consulenza tributaria e, quindi, la causa di incompatibilità di cui all’art. 8, comma 1, lett. i, del decr. Leg.vo 545/92 (come modificato dalla legge 449/1997, art. 31), con provvedimento n. 2134, nella seduta 19 aprile 2001, deliberò la decadenza del dr. Maggiore dall’incarico di giudice della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, invitando, altresì, il presidente della stessa ad escluderlo dalla composizione dei Collegi.
2. Avverso il detto provvedimento l’interessato ha proposto il ricorso in epigrafe (notificato il 21 giugno 2001 alle amministrazioni intimate e riportate in epigrafe), chiedendone l’annullamento, previa sospensione, per i seguenti motivi:
1) Violazione dell’art. 8, comma 1, lett. i, del decreto legislativo 31.12.1992 n. 545 modificato dall’art. 31 della legge 27.12.1997 n. 449, nonché eccesso di potere per carenza dei presupposti per l’applicazione della norma, nonché per carenza di ragionevolezza nel rapporto tra presupposti individuati e conclusioni tratte.
Ad avviso del ricorrente l’attività svolta nell’ambito del rapporto di collaborazione con la CISPEL e la Federgasacqua non configurerebbe un’ipotesi di consulenza tributaria causa di incompatibilità, in quanto si tratterebbe di un’attività intellettuale conoscitiva ed ausiliaria volta alla mera individuazione della normativa applicabile e consistente, in pratica, essenzialmente nella predisposizione di circolari applicative.
Anche come responsabile attuativo della politica tributaria, sempre per la CISPEL e la Federgasacqua, il ricorrente si limiterebbe a svolgere una funzione di rappresentanza istituzionale delle organizzazioni di categoria in questione, partecipando, a livello nazionale e regionale, ad incontri e consultazioni con altre amministrazioni per la valutazione di interventi normativi nel settore dei servizi idrici ed energetici, nonché per l’esame dei problemi relativi all’attività gestionale dei medesimi.
Pertanto non sussisterebbe, nel caso di specie, l’asserita incompatibilità tra la funzione di giudice tributario e la descritta collaborazione con le due federazioni in quanto questa non è qualificabile come consulenza tributaria.
2) Erroneità dei presupposti, vizio della motivazione, difetto di istruttoria ed ingiustizia grave e manifesta.
A differenza di quanto affermato dal Consiglio di Presidenza la collaborazione svolta dal ricorrente non prevedrebbe la predisposizione di atti a firma dei contribuenti né la redazione di dichiarazioni dei redditi, mentre erroneamente sarebbe stata ricompresa nel novero della consulenza tributaria la predisposizione, da parte del ricorrente, di circolari, lettere e quesiti.
La mancata verifica dell’opera effettivamente prestata dal ricorrente per la CISPEL e la Federgasacqua comporterebbe, inoltre, il difetto di istruttoria dell’intero procedimento sanzionatorio, nonché la conseguente ingiustizia grave e manifesta del provvedimento impugnato.
Infine, nell’illustrare l’istanza di sospensione, ha chiesto che questo T.A.R. –in considerazione della “natura recettizia” del decreto ministeriale in relazione alla delibera di decadenza del Consiglio di Presidenza- valuti la sussistenza dei presupposti per la definizione del giudizio con una sentenza in forma semplificata al fine di garantire la certezza del diritto con una pronuncia sul merito in tempi rapidi.
Concludendo, quindi, il ricorrente nel merito ha chiesto l’annullamento del provvedimento di decadenza impugnato nonché, ai sensi dell’art. 7 legge n. 205/2000, il risarcimento del danno derivato dal medesimo e la cui quantificazione sarebbe stata effettuata nel corso del giudizio.
2.1. L’Avvocatura dello Stato di Bologna si è costituita per le amministrazioni intimate direttamente nella Camera di Consiglio dell’11 luglio 2001, in sede di trattazione dell’istanza cautelare, mediante dichiarazione dell’avvocato intervenuto che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Dopo la discussione, su istanza del ricorrente, cui ha aderito l’avvocato dello Stato presente, la causa è stata introitata dal Collegio per la decisione di merito e con contestuale rinuncia alla sospensiva da parte del ricorrente.
3. La controversia all’esame concerne l’individuazione dell’ambito della nozione di “consulenza tributaria” il cui esercizio, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. i, del decreto legislativo 31.12.1992 n. 545, come modificato dall’art. 31 della legge 27.12.1997 n. 449, costituisce una delle ipotesi di incompatibilità con la funzione di giudice tributario e comporta la decadenza da tale incarico.
Nel caso di specie il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha ritenuto che l’attività di collaborazione coordinata e continuativa, svolta dal ricorrente a favore della Federgasacqua in qualità di responsabile tributario della federazione per le politiche tributarie, fosse riconducibile nell’ambito della non consentita consulenza tributaria resa con carattere di abitualità.
Tale assunto non è condiviso da questo Collegio.
Come infatti il ricorrente ha avuto modo di illustrare già con la memoria del 4 dicembre 1998, la CISPEL e la Federgasacqua sono organizzazioni rappresentative delle aziende che gestiscono i servizi pubblici degli enti locali (organizzati, fino alle ultime modifiche normative, prevalentemente nella forma di azienda municipalizzata) e, quindi, ne tutelano gli interessi generali e le assistono in occasione della contrattazione collettiva del settore, promuovendo, altresì, la gestione imprenditoriale dei pubblici servizi e svolgendo attività di studio, informazione e consulenza degli associati per i problemi di settore.
Pertanto, alla luce delle finalità statutarie di dette associazioni di categoria, l’attività di collaborazione continuativa svolta dal ricorrente presso le stesse ed, in particolare, quella presso la Federgasacqua –ad avviso del collegio- non presenta i connotati necessari per configurare una forma di “consulenza tributaria abituale” nei sensi indicati dallo stesso Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria nella risoluzione n. 3/1998.
Invero, secondo quanto si desume dallo stesso contratto di collaborazione annuale (stipulato il 1.1.2001, tra la detta Federazione ed il ricorrente) la censurata attività di “responsabile tributario” si esplica –in sostanza- in interventi di informazione delle aziende associate circa le principali novità in campo tributario ed i connessi dubbi applicativi, nell’organizzazione di gruppi di lavoro per problematiche tributarie del settore, nonché nella partecipazione, nell’interesse dell’associazione, ad incontri e trattative con il Ministero delle Finanze ed altre amministrazioni secondo le direttive del direttore generale.
In analoghe attività si estrinseca anche la collaborazione continuativa del ricorrente con la CISPEL Emilia-Romagna, alla luce del contratto annuale (stipulato il 2.1.2001) già esibito nel corso del procedimento al Consiglio di Presidenza e depositato in atti nel presente giudizio.
Pertanto l’informazione delle aziende associate in tema di “principali novità fiscali e dei conseguenti dubbi applicativi” (vedi delibera di decadenza impugnata), anche attraverso la redazione di appositi documenti esplicativi diramati alle aziende associate, costituisce un’attività dagli spiccati connotati didattici e di formazione ed aggiornamento del personale delle aziende medesime, mentre, parallelamente, la cura dei rapporti con il Ministero delle Finanze, nonché con le altre amministrazioni statali e regionali (come si legge nei contratti di collaborazione) costituisce uno dei mezzi per rappresentare alle sedi competenti le esigenze degli operatori del settore e promuovere gli interventi ritenuti più opportuni per risolvere i problemi derivanti dall’applicazione di alcune disposizioni tributarie oppure sollecitare nuovi provvedimenti legislativi.
Quindi, ove si consideri che il ricorrente non compila dichiarazioni dei redditi, né ha la tenuta della contabilità per le dette organizzazioni e che, anzi, la Federgasacqua gli aveva espressamente vietato qualsiasi attività professionale per conto delle aziende associate, in siffatta situazione –ad avviso del collegio- non si rinvengono elementi la cui valutazione consenta, con congruo margine di ragionevolezza, di reputare inattendibili le dichiarazioni rese dall’interessato e gli elementi cognitivi desumibili dai documenti.
Pertanto le conclusioni raggiunte dal Consiglio di Presidenza in ordine alla sussistenza in capo al ricorrente dell’incompatibilità derivante dall’esercizio di attività di consulenza fiscale non appaiono suffragate da elementi probatori corrispondenti né, in particolare, dai riferimenti contenuti nelle premesse della delibera impugnata.
D’altra parte lo stesso Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, nella delibera n. 3/1998 adottata al fine di delineare i primi adempimenti resi necessari dall’entrata in vigore dell’art. 31 della legge n. 449/1997, precisava che rientravano nell’ambito della nuova ipotesi di incompatibilità le prestazioni professionali non occasionali, ma continuative, consistenti in redazione di pareri, compilazione di dichiarazioni tributarie, impostazione fiscale di bilanci di società ed attività analoghe.
4. Pertanto, considerato che l’attività professionale, svolta dal ricorrente per le confederazioni sopraindicate ed oggetto delle contestazioni da parte dell’organo di autogoverno della giustizia tributaria, non presenta gli aspetti sopraevidenziati della consulenza tributaria professionale, il provvedimento di decadenza impugnato appare illegittimo per violazione dell’art. 8, comma 1, lett. i del decr. Leg.vo n. 545/1992, come modificato dall’art. 31 della legge n. 449/1997, nonché per eccesso di potere sotto i profili della carenza dei presupposti, vizi dedotti con il primo motivo di ricorso.
Quindi, assorbito l’esame di ogni altra censura che non recherebbe ulteriore vantaggio al ricorrente, la domanda di annullamento del provvedimento impugnato va accolta.
4.1. Quanto, poi, alla domanda di risarcimento del danno subito dal ricorrente a seguito dell’esecuzione del provvedimento in questione, la stessa va dichiarata inammissibile per genericità ed indeterminatezza assoluta in quanto la parte non ha fornito alcun elemento per la quantificazione del pregiudizio di cui chiedeva il risarcimento, pur essendosi nell’atto introduttivo riservata di provvedere a tal fine in corso di causa.
Resta salva, ovviamente, la facoltà di riproporre la domanda risarcitoria in altro giudizio nei termini e con le modalità di legge.
5. Per le esposte considerazioni, quindi, il ricorso va accolto con riferimento al provvedimento di decadenza impugnato, che, per l’effetto, va annullato e va, invece, respinto limitatamente alla domanda di risarcimento del danno nei sensi sopraillustrati.
Gli oneri di lite seguono la prevalente soccombenza e, quindi, compensati per un terzo, per la restante quota vengono posti a carico del Ministero delle Finanze e del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, tenuti in solido nei confronti della parte vittoriosa, e sono liquidati in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Bologna, Sezione I, pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, in parte lo accoglie con riferimento al provvedimento impugnato che, per l’effetto, viene annullato ed, in parte, lo respinge limitatamente alla domanda di risarcimento danni nei sensi di cui in motivazione.
Pone gli oneri di lite, liquidati in £. 6.000.000, a carico delle parti soccombenti, tenute in solido, per £. 4.000.000, oltre quanto dovuto per IVA e contributi di previdenza forense, compensati per la residua parte.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio dell’11 luglio 2001. 
F.to Giorgio Calderoni Presidente f.f. (G. Calderoni)
F.to Lydua A.O. Spiezia Cons.rel.est. (L.A.O.Spiezia)
Depositata in Segreteria in data 9 NOV. 2001
Bologna, lì 9 NOV. 2001
Il Segretario
F.to Luciana Berenga
 
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