Giurisprudenza - Varia

Tar Emilia- Romagna, sez. I, ord. 1013 del  6 dicembre 2000, sull'esame di Avocato e sulla suddivisione in sottocommissioni 

REPUBBLICA  ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
PER L' EMILIA-ROMAGNA 
BOLOGNA 
SEZIONE I 
  Registro Ordinanze:/ 1013/2000
  Registro Generale: 1773/2000 
nelle persone dei Signori:
GUIDO MEALE   Presidente                                                     
ALDO SCOLA   Cons. 
GIORGIO CALDERONI   Cons. , relatore 
ha pronunciato la seguente 
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio  del 06 Dicembre 2000 

Visto il ricorso 1773/2000  proposto da:
MARTELLA MASSIMO 

rappresentato e difeso da:
ORLANDO AVV. GIUSEPPE 
con domicilio eletto in BOLOGNA 
LARGO LERCARO N.11 
presso
MARTELLA  DOTT. MASSIMO                            

contro
 
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA                                                         

COMMISSIONE ESAMI DI AVVOCATO C/O CORTE APPELLO BOLOGNA                           
rappresentato e difeso da: 
AVVOCATURA DELLO STATO 
con domicilio eletto in BOLOGNA 
VIA RENI 4 
presso la sua sede

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, dei giudizi negativi espressi dalla Commissione d’esame relativi alla valutazione degli elaborati svolti dal ricorrente nelle prove scritte d’esame per l’ammissione all’Albo degli avvocati, espletate nei giorni 14-15 e 16 Dicembre 1999 in Rimini.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; 
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
COMMISSIONE ESAMI DI AVVOCATO C/O CORTE APPELLO BOLOGNA 
Relatore il  Cons. GIORGIO CALDERONI;
Uditi,   per le parti, gli avv.ti G.Orlando e F.Baldi;
Visto l’art. 21 della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e sue modificazioni;
Richiamato il proprio consolidato orientamento, reso in sede cautelare su fattispecie analoghe (cfr. da ultimo ordinanze 22.11.2000, nn.970, 972 e 973);
Considerato:
a) che sul tema della violazione dell’art.22, 6° comma, R.D.L. n.1578/1933, in caso di articolazione della Commissione in più Sottocommissioni, questa Sezione si è espressa in senso negativo con decisione n.744 del 2000; 
b) che tale avviso trova conferma  nell’orientamento di recente assunto in sede cautelare dalla IV Sezione del Consiglio di Stato, secondo la quale (cfr. ordinanza 14 novembre 2000, n.5794) “l’orientamento giurisprudenziale espresso dalla decisione 31 marzo 2000, n.1855, appare meritevole – melius re perpensa – di superamento (cfr. ord. 29 agosto 2000, n.4460 e 20 settembre 2000, n.4688)”;
c) che la censura di difetto di motivazione non risulta condivisibile alla stregua della giurisprudenza di questo Tribunale (cfr. da ultimo 18.10.2000, n.867) e dell’ordinanza 3.11.2000, n.466, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, sollevata dal T.A.R. Lombardia, con riferimento alla valutazione delle prove dell’esame di abilitazione alla professione di Avvocato;
d) che neppure le residue censure presentano, ad una prima delibazione, adeguati profili di condivisibilità;

P.Q.M.
RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
BOLOGNA , li 06 Dicembre 2000 
 
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