Tar Emilia- Romagna, sez. I, ord. 1013 del 6 dicembre 2000,
sull'esame di Avocato e sulla suddivisione in sottocommissioni
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L' EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA
SEZIONE I
Registro Ordinanze:/ 1013/2000
Registro Generale: 1773/2000
nelle persone dei Signori:
GUIDO MEALE Presidente
ALDO SCOLA Cons.
GIORGIO CALDERONI Cons. , relatore
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 06 Dicembre 2000
Visto il ricorso 1773/2000 proposto da:
MARTELLA MASSIMO
rappresentato e difeso da:
ORLANDO AVV. GIUSEPPE
con domicilio eletto in BOLOGNA
LARGO LERCARO N.11
presso
MARTELLA DOTT. MASSIMO
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
COMMISSIONE ESAMI DI AVVOCATO C/O CORTE APPELLO BOLOGNA
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA RENI 4
presso la sua sede
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, dei giudizi
negativi espressi dalla Commissione d’esame relativi alla valutazione degli
elaborati svolti dal ricorrente nelle prove scritte d’esame per l’ammissione
all’Albo degli avvocati, espletate nei giorni 14-15 e 16 Dicembre 1999
in Rimini.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
COMMISSIONE ESAMI DI AVVOCATO C/O CORTE APPELLO BOLOGNA
Relatore il Cons. GIORGIO CALDERONI;
Uditi, per le parti, gli avv.ti G.Orlando e F.Baldi;
Visto l’art. 21 della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e sue modificazioni;
Richiamato il proprio consolidato orientamento, reso in sede cautelare
su fattispecie analoghe (cfr. da ultimo ordinanze 22.11.2000, nn.970, 972
e 973);
Considerato:
a) che sul tema della violazione dell’art.22, 6° comma, R.D.L.
n.1578/1933, in caso di articolazione della Commissione in più Sottocommissioni,
questa Sezione si è espressa in senso negativo con decisione n.744
del 2000;
b) che tale avviso trova conferma nell’orientamento di recente
assunto in sede cautelare dalla IV Sezione del Consiglio di Stato, secondo
la quale (cfr. ordinanza 14 novembre 2000, n.5794) “l’orientamento giurisprudenziale
espresso dalla decisione 31 marzo 2000, n.1855, appare meritevole – melius
re perpensa – di superamento (cfr. ord. 29 agosto 2000, n.4460 e 20 settembre
2000, n.4688)”;
c) che la censura di difetto di motivazione non risulta condivisibile
alla stregua della giurisprudenza di questo Tribunale (cfr. da ultimo 18.10.2000,
n.867) e dell’ordinanza 3.11.2000, n.466, con cui la Corte Costituzionale
ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale, sollevata dal T.A.R. Lombardia, con riferimento alla valutazione
delle prove dell’esame di abilitazione alla professione di Avvocato;
d) che neppure le residue censure presentano, ad una prima delibazione,
adeguati profili di condivisibilità;
P.Q.M.
RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed
è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà
a darne comunicazione alle parti.
BOLOGNA , li 06 Dicembre 2000
|