Giurisprudenza - Varia

T.A.R. per le Marche, sent. 14 ottobre 2003, n. 1022 sul diritto di accesso di un’autoscuola ordine al possesso dei requisiti previsti per il legittimo esercizio dell'attività da parte di altra autoscuola concorrente 

                                    avverso

il diniego d’accesso alla documentazione, richiesta con nota in data 21 maggio 2003,
formalizzato nell’atto 20 giugno 2003 prot. n.9113 a firma del responsabile del servizio di
medicina legale.

(omissis)

                                FATTO E DIRITTO

1.- Con atto notificato il 18 luglio 2003, l’Autoscuola "S. Cristoforo di Chiaravalle" ha proposto
ricorso ex art.25 della L. n.241 del 1990 avverso il diniego d’accesso alla documentazione,
richiesta con nota in data 21 maggio 2003, formalizzato nell’atto 20 giugno 2003 prot. n.
9113/FSML a firma del responsabile del servizio di medicina legale.

1.2.- L’Autoscuola San Cristoforo con la sopradetta missiva 21 maggio 2003 chiedeva il
rilascio della seguente documentazione:

- attestazione d’idoneità gabinetti medici per il rilascio delle certificazioni per le patenti di
guida (DGRM n.1804 del 6 settembre 2000) accordata all’"Autoscuola Chiaravallese" di Amadio
Sandro, corrente in Chiaravalle;

- autorizzazione ottenuta dal medico che nei medesimi locali presta la propria attività
professionale finalizzata al rilascio ed al rinnovo delle patenti di guida;

- verbali di verifica periodica della persistenza dei requisiti strutturali dei locali adibiti a
gabinetti medici presso la predetta "Autoscuola Chiaravallese".

Il responsabile del servizio di medicina legale della Azienda U.S.L. n.7 di Ancona, con atto 20
giugno2003 prot. n.9113, faceva presente che l’accesso non poteva essere accordato per
ragioni di tutela della privacy ed, in riscontro alla missiva 2 luglio 2003, con successivo atto
17 luglio 2003 prot. n.10380, del quale non si conosce la data d’arrivo, chiedeva alla
ricorrente (per il tramite del suo legale) d’inte-grare la motivazione della richiesta.

L’Azienda U.S.L. n.7 di Ancona si è costituita e con memoria deposita il 19 settembre 2003
ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso o, comunque, la sua infondatezza per
essere l’istanza d’accesso immotivata in punto di interesse giuridicamente rilevante.

2.- Il ricorso è infondato.

2.1.- L’"Autoscuola San Cristoforo" richiama in ricorso la delibera 6 settembre 2000 n.1804
con la quale la Giunta regionale Marche, in attuazione al decreto legislativo 31 marzo 1998
n.112:

- ha istituito l’Albo, tenuto a livello provinciale, dei medici adibiti al-l’accertamento della
idoneità psicofisica alla guida degli autoveicoli, così come previsto dalla lett. A dell’art.103 del
D.Lgs. n.112 del 1998;

- ha stabilito che gli accertamenti per il rilascio di certificazioni per patenti di guida devono
essere effettuati in gabinetti medici di dimensioni ed illuminazione adeguata e dotati degli
strumenti indispensabili;

- ha incaricato i Servizi di Igiene e Sanità delle Aziende U.S.L., "di verificare periodicamente
la persistenza dei requisiti strutturali" sopra indicati.

La medesima ricorrente:

- rappresenta d’essere in regola con i parametri fissati e d’essere in possesso delle
necessarie attestazioni ed autorizzazioni;

- per ragioni di concorrenza, afferma d’avere interesse ad accertare se l’altra autoscuola
(l’Autoscuola Chiaravallese"), presente sul territorio del Comune di Chiaravalle, possiede i
requisiti richiesti dalla delibera n.1804 del 2000 e se effettui le visite mediche in locali idonei
ed autorizzati;

- contesta che nella specie ricorrano i presupposti per negare l’accesso per la salvaguardia
della riservatezza di terzi.

2.2.- La L. 7 agosto 1990, n.241, all'art.22 primo comma, dopo aver enunciato le finalità della
nuova disciplina (assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e favorirne lo
svolgimento imparziale), sancisce il riconoscimento di un generale diritto di accesso ai
documenti amministrativi «secondo le modalità della presente legge», a tutti coloro che
abbiano un «interesse a tutela di situazioni giuridicamente rilevanti».

La norma correla il c.d. diritto d’accesso ad una posizione giuridica soggettiva che l’Adunanza
Plenaria del Consiglio di Stato (sent. 24 giugno 1999, n.16) ha qualificato d’interesse
legittimo.

Il Legislatore, nel dare pratica attuazione ai principi di pubblicità degli atti, di trasparenza e di
imparzialità e di buona amministrazione, dai quali deriva un generale diritto d’informazione
(art.21 e 97 Cost.), per la tutela di altri valori (quali quello alla riservatezza) ha introdotto
limiti esterni all’esercizio del "diritto" d’accesso (mediante anche l’e-manazione di regolamenti
in ordine ai quali l’Amministrazione conserva poteri discrezionali) e affievolito così ad interesse
legittimo una posizione astrattamente di diritto.

L’aver, tuttavia, definito "diritto" la posizione giuridica soggettiva che ha la sua fonte
nell’art.22 della L. n.241 del 1990 induce a ritenere che il Legislatore non abbia inteso
attribuire al giudice una cognitio meramente impugnatoria e cassatoria ma che abbia,
comunque, voluto conformare un giudizio sul rapporto.

Ciò è reso palese dal sesto comma dell’art.25 della L. n.241 del 1990 il quale, all’esito del
ricorso, prevede che il Giudice, "sussistendone i presupposti", ordina l’esibizione dei
documenti richiesti, con ciò postulando che tale ordine debba conseguire dalla valutazione, in
concreto, della esistenza del diritto, alla luce del parametro normativo, indipendentemente
dalla maggiore o minore esaustività delle ragioni addotte dall’Amministrazione per giustificare il
diniego (cfr. Cons. St., sez.VI, 22 gennaio 2001, n.191).

L’apparente contraddittorietà e contrapposizione tra categorie giuridiche e concetti dei quali
la tradizionale dottrina e la giurisprudenza hanno voluto segnare i tratti distintivi ed
invalicabili può essere superata ove (in una proiezione del giudizio amministrativo inserito nel
contesto della nuova realtà rappresentata dall’Unione Europea e del suo ordinamento) si
stemperi la "dicotomia" diritto soggettivo-interesse legittimo e si abbia ad unico riferimento la
unitaria "posizione sog-gettiva" che nell’ambito di ogni singolo rapporto ha uno spessore
diversamente graduato, in relazione alla conformazione del diritto sog-gettivo (del quale
l’interesse legittimo è mera proiezione) ad opera di leggi o provvedimenti, limitativi di facoltà
inerenti al diritto medesimo.

La precisazione si rende necessaria per affermare che il giudizio in materia di accesso,
disciplinato dall'art.25 della legge n.241/1990, si atteggia come rivolto immediatamente
all’accertamento della sussistenza o no del diritto dell’istante all’accesso medesimo (cfr.
Cons. St., VI sez., 23 febbraio 1999, n.193) rendendo irrilevante la circostan-za che,
nell’esaminare il ricorso, il Giudice debba avvalersi di argo-mentazioni non coincidenti con
quelle sviluppate dall’Autorità o inte-grative di queste ultime.

Occorre evidenziare ancora che l’art.22, primo comma, della L. n.241 del 1990, nonostante la
sua ampiezza, contiene una precisa indicazione di principio per il quale tale diritto è
riconosciuto a quei soggetti i quali, nel richiedere di accedere ai documenti, abbiano un
interesse strumentale rispetto alla protezione di posizioni giuridicamente rilevanti (di diritto
soggettivo, di interesse legittimo, d’interesse collettivo o diffuso).

La titolarità di un "interesse meritevole di tutela" deve essere documentato nell’istanza (come
è pacifico in giurisprudenza) e deve essere correlato a concrete e specifiche sottese
"situazioni giuridicamente rilevanti".

La strumentalità del diritto d’accesso richiede la prospettazione (in apposita istanza) di un
interesse personale, concreto, serio e non emulativo, pur senza la necessità dell’attualità di
una lesione della sottesa posizione giuridica.

L’istanza 21 maggio 2003 non prospetta un concreto e specifico interesse ad esercitare
l’accesso e una condizione differenziata sulla quale fondare la richiesta medesima; non, è
dunque, supportata dalla necessaria indicazione dell’interesse giuridicamente rilevante.

La nota 20 giugno 2003 prot. n.9113 del responsabile del servizio di Medicina Legale
dell’Azienda U.S.L. n.7 a sua volta non coglie tale essenziale aspetto ed erroneamente nega
l’accesso con riferimento ad un inesistente diritto alla riservatezza di cui alla legge 31
dicembre 1996, n.675, non essendo riscontrabile nella specie un’ipotesi di trattamento dei c.d
"dati sensibili" (ben specificati nell’art.27 della L. n. 675 del 1996, come sostituito dall’art.5
del D.Lgs. 11 maggio 1999, n.135).

Ad integrazione della sua istanza 21 maggio 2003, l’Autoscuola San Cristoforo accenna in
ricorso ad una funzione pubblicistica correlata al rilascio di certificati e d’attestazioni
d’idoneità alla guida e si appella ad un generico interesse concorrenziale.

Oltre che tardive, le sopra integrative indicazioni non sono idonee a configurare il
perseguimento e la protezione di una posizione d’interesse giuridicamente rilevante, così
come richiesto dalla L. n.241 del 1990.

La cura dell’interesse pubblico alla tutela sicurezza stradale e dell’incolumità pubblica è
affidata alle pubbliche autorità, alle quali solo sono demandate funzioni di controllo, ispettive
e di indagine. 

Il diritto di concorrenza trova la sua tutela nel codice civile che prevede la stipula di accordi
e convenzioni al fine di porvi limiti e regolamentarla (aspetto positivo) e nel contempo vieta
(aspetto negativo) specifiche modalità (di concorrenza sleale) usate nello svolgimento
dell’attività produttiva (industriale, commerciale, ecc.), lesive del diritto di concorrenza
medesima.

Nessuna posizione giuridicamente rilevante è riscontrabile nella specie se non d’antagonismo
e di contrapposizione, ininfluente ai fini dello strumentale diritto d’accesso.

3.- Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

                                    P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche respinge il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio che liquida in
complessivi €.800/00 (ottocento/00)

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità ammini-strativa.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 24 settembre 2003, con l’intervento dei
Magistrati:

Dott. Giancarlo Giambartolomei - Presidente f.f., est.

Dott. Luigi Ranalli - Consigliere

Dott. Galileo Omero Manzi - Consigliere

Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 14 OTT. 2003

 

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