Giurisprudenza - Varia |
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, ord. Pres. (Pres. Mariuzzo) n. 472 del 28 dicembre 2000, sull’obbligo di esame della richiesta di rinnovo di autorizzazione commerciale PER LA LOMBARDIA
dell’obbligo di tempestiva pronuncia da parte della Giunta regionale in ordine all’istanza di rinnovo dell’autorizzazione per lo svolgimento di attività di commercio all’ingrosso di veicoli usati e dei loro accessori, di parti di ricambio, di rottami di metallo e demolizione, presentata in data 22.9.2000 dalla ricorrente, nonché per l’assunzione di tutti i provvedimenti conseguenti, come previsto dall’art. 21 bis della L. 6.12.1971, n. 1034; Rilevato: che sussistono i presupposti della gravità e dell’urgenza previsti dall’art. 21, 9° comma della L. 6.12.1971, n. 1034, così come novellato dall’art. 3 della L. 21.7.2000, n. 205, connessi al fatto che il calendario della Sezione non consente il tempestivo esame della domanda incidentale avanzata contestualmente all’atto introduttivo del giudizio; che l’urgenza della richiesta pronuncia interdice il contraddittorio con la resistente Regione ed impone una statuizione inaudita altera parte; Ritenuto: che il prodotto ricorso pare, quanto meno allo stato, assistito dal fumus boni iuris, tenuto conto che, pur avendo la conferenza di servizi indetta dalla Regione Lombardia espresso il proprio favorevole avviso soltanto in data 20.12.2000, si configura comunque l’obbligo della Giunta regionale di tempestiva pronuncia sulla richiesta inoltrata il 22.9.2000 e reiterata via fax dalla ricorrente il 21.12.2000 prima della scadenza in data 31.12.2000 dell’autorizzazione in epigrafe; che il silenzio al riguardo serbato dall’Amministrazione regionale e l’assunta mancata inserzione dell’istanza della deducente all’ordine del giorno della Giunta regionale per l’ultima seduta del corrente anno, prevista per il giorno 29.12.2000, appaiono conseguentemente illegittimi; che la cessazione dell’attività di commercio della ricorrente, che sarebbe indotta dalla scadenza del termine annuale della ridetta autorizzazione, sembra produttiva di un pregiudizio grave e non agevolmente riparabile, il che pare far emergere l’interesse attuale a gravarsi in questa sede anche avverso una clausola temporale difforme dalla previsione di cui all’art. 28, 3° comma del D.Lgs. 5.2.1997, n. 22; che in relazione alle circostanze della vicenda illustrata l’art. 21, 7° ed 8° comma della L. 6.12.1971, n. 1034, autorizza l’emissione di misure cautelari idonee ad ovviare al lamentato pregiudizio. Milano, 28.12.2000 Il Presidente |
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