Giurisprudenza - Varia

Tar Emilia – Romagna, sez. staccata di Parma, 15 gennaio 2001, n. 26, sull’apertura dei negozi di noleggio di videocassette

R E P U B B L I C A    I T A L I A N A 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE DI PARMA
composto dai Signori:
Dott. Gaetano Cicciò Presidente       
Dott. Alberto  Pasi Consigliere  
Dott. Umberto Giovannini Consigliere Rel.est
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso n. 136 del 1998, proposto da s.p.a. Blockbuster Italia, in persona del Direttore Generale dott. Giorgio MANFREDINI, rappresentata e difesa dall’Avv. Giovanni ALBERTINI e dall’Avv. Piero BAZINI ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in  Parma,  borgo Riccio da Parma n.21 
contro
Comune di Parma, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Marina CRISTINI ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura Municipale, in Parma, Piazzale C. Battisti n.9 
per l’annullamento
previa sospensiva, del provvedimento prot. n.11488 in data 16/2/1998, con il quale il Comune di Parma ha disposto, nei confronti della ricorrente, “la sospensione per tre giorni, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla notificazione del presente provvedimento, dell’attività dell’esercizio di vendita e noleggio nel locale sito in Parma, viale Tanara 17/A” e dell’ordinanza sindacale in data 21/11/1997 che, nel predisporre ed integrare il Regolamento Comunale in tema di esercizi commerciali, ha illegittimamente ampliato l’applicazione delle prescrizioni orarie, oltre che alle attività di vendita, anche al noleggio di videocassette.   
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie presentate dall’Amministrazione Comunale di Parma, a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 4/12/2001, il dr. Umberto GIOVANNINI; uditi, altresì, l’Avv. Piero BAZINI per la società  ricorrente e l’Avv. Marina CRISTINI  per l’Amministrazione Comunale resistente.  
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO 
Con il ricorso n. 136 del 1998, notificato il 28/3/1998 e depositato il 30/3/1998, la società ricorrente chiede l’annullamento dei provvedimenti indicati in epigrafe.        
Dopo avere illustrato le principali circostanze di fatto, afferenti la controversia in esame, parte ricorrente deduce, a sostegno dell’impugnativa, i seguenti motivi in diritto.
1) – Violazione di legge ; Eccesso di potere per erroneità dei presupposti;
Risulta errato il presupposto su cui si fonda il provvedimento impugnato, perché relativamente alle contestazioni riferite ai giorni 26/12/1997, 28/12/1997, 4/1/1998, 6/1/1998 e 11/1/1998, l’attività svolta dalla ricorrente nei locali di viale Tanara n.16/A era unicamente quella di noleggio delle videocassette e non quella di vendita dei medesimi prodotti.
L’attività di noleggio delle videocassette non è soggetta ad alcuna autorizzazione commerciale, con conseguente illegittimità del provvedimento di sospensione dell’attività.
Con la L. 11/6/1971 n.426 è stata regolamentata ogni attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande.
L’elenco e la descrizione delle attività regolamentate, contenuto nell’art. 1 della detta legge, ne costituisce la fonte normativa ed interpretativa.
Anche l’art. 24, che prevede l’obbligo del rilascio dell’autorizzazione per ogni attività commerciale, si riferisce esclusivamente alle ipotesi della vendita, in tutte le sue forme, ma in tale disposizione non viene fatto alcun riferimento all’attività di noleggio, che è quindi esclusa dal relativo regime autorizzatorio e di controllo.
Anche l’elenco delle tabelle merceologiche alle quali deve conformarsi il rilascio delle autorizzazioni, predisposto dal Ministero dell’Industria ai sensi della L. n.426 del 1971, non prevede alcun riferimento al noleggio.
Nell’ambito della regolamentazione della vendita rientra altresì anche l’art. 36 della L. n.142 del 1990, con il quale è stato disposto che “Il Sindaco è competente, nell’ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali”.
La disciplina di cui sopra, alla quale fa riferimento il provvedimento qui impugnato, è pertanto esclusivamente ed espressamente limitata alle attività commerciali di vendita.   
2) – Violazione della L.R. n.40 del 1984; Eccesso di potere;
In base ai principi costituzionali e legislativi, la disciplina del commercio nell’ambito della quale vengono disciplinati gli orari degli esercizi di vendita non può essere estesa al noleggio non solo da singoli provvedimenti sanzionatori, ma nemmeno da atti normativi regolamentari comunali come l’ordinanza sindacale di cui sopra.
Anche la legge regionale suddetta, emessa in base a quanto previsto dalla L. n.558 del 1971 e dell’art. 54 lett. d) del D.P.R. n.616 del 1977, non prevede alcun potere regolamentare comunale limitativo degli orari delle attività di noleggio, essendo le stesse norme riferite specificamente alle attività di vendita e di somministrazione.
In assenza di un’espressa indicazione di legge, i Comuni non possono certo estendere, nemmeno in via analogica, i limiti previsti per le attività di vendita ad altre attività economiche.
Ad una siffatta interpretazione osta in primo luogo l’art. 41 della Costituzione che consente limitazioni all’iniziativa economica privata purché queste ultime siano operate con legge.
L’avere esteso, da parte del Comune di Parma, attraverso un proprio atto regolamentare, il campo di applicazione della disciplina oraria alle attività di noleggio, pur in assenza di qualsiasi riferimento a tale attività nelle norme primarie, costituisce un’evidente ed arbitraria violazione dei principi costituzionali e delle stesse leggi.
Infine, occorre ricordare che secondo quanto previsto dall’art. 6 della L.R. n.40 del 1984, per le attività in cui sia prevista solo in parte l’autorizzazione commerciale comunale, dovendo l’eventuale altra attività essere autorizzata con licenza o non essere autorizzata affatto, nelle ore in cui è prevista la chiusura per gli articoli soggetti ad autorizzazione, l’esercizio può restare aperto per lo svolgimento delle altre attività.
Risulta violato, infine, anche il principio di buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost., nonché quanto disposto dall’art. 8 della L. n.142 del 1990, in tema di limiti della potestà regolamentare dei Comuni rispetto alle disposizioni normative e regolamentari statali.
§ § §
L’Amministrazione Comunale intimata, costituitasi in giudizio, eccepisce innanzitutto la tardività del ricorso nonché la sua inammissibilità per mancata impugnazione di precedente provvedimento monitorio.
Nel merito, essa, ritenendo infondato il ricorso, ne chiede la reiezione, vinte le spese.
§ § §
Alla pubblica udienza del 4/12/2001, la causa è stata chiamata: parte ricorrente ha depositato documentazione, con il consenso del patrono dell’Amministrazione Comunale resistente. La causa, quindi, su concorde richiesta delle parti, è stata trattenuta per la decisione, come da verbale.
DIRITTO
Con il ricorso in esame, una società commerciale che svolge attività di noleggio e vendita di videocassette, chiede l’annullamento del provvedimento con il quale l’Amministrazione Comunale di Parma  ha sospeso le suddette attività per giorni tre, per violazione della disposizione regolamentare comunale che prevede la chiusura domenicale e festiva per gli esercizi commerciali di vendita e di  noleggio di videocassette.
La ricorrente impugna, inoltre, quest’ultimo atto regolamentare,  con il quale il Comune di Parma ha esteso le prescrizioni orarie e di  chiusura festiva anche agli esercizi commerciali esercitanti l’attività di noleggio di videocassette.
In primo luogo, il Collegio deve respingere le eccezioni di inammissibilità e di irricevibilità del ricorso sollevate dall’Amministrazione Comunale resistente, dato che la ricorrente risulta avere tempestivamente impugnato il provvedimento sanzionatorio conclusivo del relativo procedimento, unitamente al presupposto atto normativo con il quale l’Amministrazione Comunale ha ampliato le prescrizioni orarie e di chiusura nei giorni festivi, oltre che alle attività di vendita, anche al noleggio di videocassette.
Per quanto attiene alla diffida notificata alla ricorrente in data 20/1/1998, tale intimazione, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa del Comune, deve essere qualificata quale mero atto endo procedimentale, dato che in esso si fa espressa riserva di ulteriori procedure “tendenti a verificare ulteriori violazioni in materia di risptto sull’orario di vendita al pubblico” e che esso, oltretutto – diversamente da quanto previsto con il definitivo provvedimento sanzionatorio impugnato - riguardava solo l’attività di vendita svolta dalla ricorrente e non anche l’attività principale di noleggio di video cassette. 
 Nel merito, il ricorso deve essere accolto.
Il provvedimento sanzionatorio comunale di sospensione delle attività di vendita e di noleggio di videocassette, si basa sull’atto sindacale “antea” citato, che, a sua volta, trova presupposto normativo nell’art.36 della L. n.142 del 1990, con cui si dispone che “il Sindaco è competente, nell’ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali…”.
Tale disposizione, quindi, indica chiaramente che, in materia di orari e giorni di apertura e chiusura degli esercizi commerciali, l’autorità comunale debba fare riferimento alla disciplina regionale in materia.
Per la Regione Emilia Romagna, tale disciplina è contenuta nella L.R. 10/7/1984 n.40 – “Criteri regionali per la fissazione, da parte dei Comuni, degli orari di apertura e chiusura dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio, degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti ad uso autotrazione e degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande” -.
Come rettamente ha rilevato la difesa della ricorrente, in nessuna parte della suddetta legge regionale si fa riferimento alcuno all’attività di noleggio (o, con termine giuridicamente più preciso, di locazione di beni mobili), disciplinando essa espressamente ed unicamente le diverse attività di vendita di prodotti e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, come comprovato dalla menzione esclusivamente dell’attività di vendita negli artt. 1, 2, 5 e 6  nonché, per quanto attiene specificamente la chiusura domenicale e festiva dei negozi in cui si esercita l’attività di vendita al dettaglio, nell’art. 3 della citata legge regionale.
Risulta illegittimo, pertanto, per falsa applicazione della normativa statale e regionale sopra richiamata, sia l’atto comunale normativo con cui l’Amministrazione Comunale di Parma ha esteso la disciplina degli orari e dei giorni di apertura e chiusura degli esercizi in cui si svolge l’attività di vendita, anche agli esercizi in cui si svolge la diversa attività di noleggio di videocassette, sia il provvedimento sanzionatorio con cui si sospende per tre giorni anche detta attività.
La natura assorbente dei motivi accolti, esime il Collegio dall’esaminare le ulteriori censure rassegnate.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, definitivamente pronunziando sul ricorso n. 136 del  1998 di cui in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento sanzionatorio e il presupposto atto normativo sindacale, per la parte di esso riguardante l’attività di noleggio di videocassette.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Parma, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2001.
f.to Gaetano Cicciò    Presidente 
f.to Umberto Giovannini   Consigliere Rel.Est.
Depositata in Segreteria ai sensi dell’art.55 L.18/4/82, n.186.
Parma, lì 15 gennaio 2002
     Il Segretario
           f.to Eleonora Raffaele 
 
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