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Tar Emilia – Romagna, sez. staccata di Parma, 25 ottobre 2001 n. 896, sul diritto di accesso in materia di procedimento tributario R E P U B B L I C A I T A L I A N A
contro Ministero delle Finanze, in persona del Ministro p.t. e Ufficio delle Entrate di Reggio Emilia, in persona del Direttore p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui Uffici, in via Guido Reni n.4, sono domiciliati ex lege; per l’accertamento del diritto della ricorrente società all’accesso del documento amministrativo costituito dalla lettera prot. n.16421 del 22/3/2000 inviata dalla Direzione Regionale delle Entrate per l’Emilia Romagna – Direzione Accertamento – uffici analisi e ricerca – all’Ufficio delle Entrate di Reggio Emilia e agli Uffici I.V.A. e II.DD. di Parma e per la declaratoria d’illegittimità del provvedimento in data 13/3/2001 n. 16678 dell’Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia, con il quale è stato opposto diniego all’accesso al suddetto documento. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata; Vista l’ordinanza collegiale istruttoria di questa Sezione n. 12 del 31 luglio 2001 e vista altresì la documentazione presentata a riscontro da parte dell’Amministrazione Finanziaria quale parte onerata dell’incombente istruttorio; Visti gli atti tutti della causa; Relatore, alla camera di consiglio del 9 ottobre 2001, il dr. Umberto GIOVANNINI; uditi, altresì, l’Avv. SALIMBENE per la società ricorrente e l’Avv. dello Stato ZITO per l’Amministrazione resistente; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: La ricorrente chiede inoltre declaratoria d’illegittimità del provvedimento con il quale l’Agenzia delle Entrate – filiale di Reggio Emilia - (subentrata nel frattempo all’Ufficio delle Entrate di Reggio Emilia) ha respinto la domanda di accesso della ricorrente. Secondo la ricorrente essa ha diritto di accedere al documento in questione per i seguenti motivi. 1) – Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 22 della L. n.241 del 1990; L’Amministrazione Finanziaria ha motivato il diniego di accesso all’atto in questione, in quanto atto interno, ma l’art. 22 comma 2 della L. n.241 del 1990 prevede espressamente l’accessibilità a tale categoria di atti. Inoltre, a norma dell’art. 24, u.c. ultimo periodo della stessa L. n.241 del 1990, non possono formare oggetto di accesso gli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti tributari, ovverosia fintanto che il procedimento amministrativo sia giunto a termine con la notifica degli atti conclusivi (processo verbale di constatazione ed avviso di accertamento), ma tale eventualità non ricorre nel caso in esame in cui la fase conclusiva del procedimento di accertamento tributario si è conclusa nel mese di settembre 2000 con la notifica dei processi verbali di constatazione e degli avvisi di accertamento e rettifica, avverso i quali la società ricorrente e le società sue collegate hanno proposto rituale impugnazione avanti le competenti Commissioni Tributarie. Eccesso di potere per motivazione perplessa e contraddittoria; L’impugnato diniego appare altresì viziato da difetto di motivazione, in quanto si limita – per giustificare il diniego dell’accesso all’istanza – a qualificare il documento in questione come atto interno, con la precisazione, del tutto superflua, che il documento non ha spiegato effetti sulla verifica fiscale. § § L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ritenendo infondato il ricorso, ne chiede la reiezione, vinte le spese. § § § Alla camera di consiglio del 9 ottobre 2001, la causa è stata chiamata e, su concorde richiesta delle parti, è stata trattenuta per la decisione, come da verbale. La ricorrente rileva che l’atto di diniego di accesso nei confronti della suddetta nota della Direzione Regionale delle Entrate risulterebbe illegittima per violazione degli artt. 3 e 22 della L. n.241 del 1990. In sostanza, essa ritiene che sia illegittimo fondare il diniego di accesso, come ha inteso fare l’Amministrazione Finanziaria, sulla natura di “atto interno” del documento richiesto, dato che il citato art. 22, al 2° comma, ritiene accessibile, in via ordinaria, anche tale categoria di atti. Sotto diverso profilo, la ricorrente ritiene che siffatta motivazione sia carente e del tutto insufficiente, con conseguente violazione dell’art. 3 della stessa L. n.241 del 1990. Il Tribunale deve rilevare che le prefate considerazioni non possono essere condivise. E’ ben vero, infatti, che art. 22, 2° comma della L. n.241 del 1990 ricomprende espressamente gli atti c.d. “interni” tra quelli soggetti all’accesso, ma è altrettanto indubitabile che la specifica disciplina di tale categoria di atti riguardo al diritto di accesso – ove questi ultimi facciano parte, come nel caso in esame, di un procedimento di accertamento tributario – deve essere rinvenuta non nella menzionata disposizione, ma nell’art. 24, 6° comma, ultima parte, della stessa L. n.241 del 1990, laddove espressamente è previsto che “Non è comunque ammesso l’accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all’art. 13 (ossia atti normativi, generali, di pianificazione e programmazione nonché tributari), salvo diverse disposizioni di legge”. Nel caso in esame, la ricorrente non contesta, anzi riconosce che la nota della Direzione Regionale delle Entrate di cui essa chiede di prendere visione ed estrarre copia è atto interno all’Amministrazione, in quanto inviato “…in data 22/3/2000 all’Ufficio delle Entrate di Reggio Emilia ed agli allora uffici IVA ed Imposte Dirette di Parma (pag. 3 del ricorso) e nemmeno essa contesta che tale nota debba essere qualificata quale atto preparatorio connesso ad un procedimento tributario, poiché si afferma in ricorso che “In ogni caso il documento che ci occupa non può essere sottratto all’accesso in quanto si tratta di documentazione afferente la verifica fiscale condotta nei confronti della società istante e delle società ad essa collegate”. D’altra parte, nemmeno l’Ufficio delle Entrate, in sede di atto di diniego all’accesso, risulta avere sostanzialmente qualificato diversamente la nota della Direzione Regionale delle Entrate di cui è causa, poiché precisare che un determinato atto non ha avuto incidenza sulle operazioni di verifica e sulla successiva attività di accertamento anziché semplicemente affermarne la completa estraneità al procedimento tributario in questione non esclude, anzi, a ben vedere suggerisce, che un vincolo di connessione comunque sussista tra gli atti in questione. Da tali considerazioni deriva innanzitutto l’infondatezza della censura rilevante difetto di motivazione del gravato diniego di accesso, dovendosi qualificare la nota della Direzione Regionale delle Entrate, come si è visto, quale atto, oltre che interno, anche preparatorio rispetto ad un procedimento di accertamento tributario. Tale natura dell’atto oggetto di richiesta di accesso conseguentemente impone alla Sezione di verificare l’accessibilità o meno dell’atto in questione, secondo quanto indicato dall’art. 24, 6° comma, ultima parte, della L. n.241 del 1990, mediante accertamento del fatto che, alla data della richiesta di accesso inoltrata dalla ricorrente o, quanto meno alla data di proposizione del presente ricorso, si fosse o meno conclusa l’attività di accertamento tributario connessa all’espletamento delle verifiche generali effettuate nei confronti della società istante e delle altre società ad essa collegate. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 24 e 13 della L. n.241 del 1990, infatti, è da escludere il diritto di accesso a documenti e atti facenti parte di un procedimento tributario non ancora conclusosi con l’adozione del provvedimento di imposizione (v. C.d.S., sez. IV, 5/12/1995 n. 982; T.A.R. Veneto 18/8/1999 n.1389; T.A.R. Lazio –RM- sez. III, 16/6/1997 n. 1345; T.A.R. Piemonte, sez. I^, 25/2/1999 n. 114) . Con ordinanza collegiale istruttoria n.12 del 2001, la Sezione richiedeva all’Amministrazione Finanziaria di fornire documentati chiarimenti in proposito e, a riscontro, perveniva – oltre alla documentazione relativa agli avvisi di accertamento già notificati, la nota prot. n.53610 del 29/8/2001, con la quale l’Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia dichiarava ufficialmente, per quanto di propria competenza, che l’attività di accertamento tributario nei confronti della società ricorrente e delle società ad essa collegate non era attualmente conclusa, dovendo essere ancora notificati a numerose società del gruppo, gli avvisi di accertamento in rettifica successivi al 1995 per l’I.V.A. e successivi al periodo d’imposta chiuso al 31/12/1994 per le imposte dirette. Da tale fatto, peraltro non contestato dalla ricorrente, deriva, allo stato, la non ostensibilità dell’atto di cui è stato richiesto l’accesso ai sensi dell’art. 24, 6° comma ultima parte della L. n.241 del 1990 e, in conclusione, la reiezione del ricorso. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa. Così deciso in Parma, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2001. f.to Gaetano Cicciò Presidente f.to Umberto Giovannini Consigliere Rel.Est. Depositata in Segreteria ai sensi dell’art.55 L.18/4/82, n.186. Parma, lì 25 ottobre 2001 Il Segretario f.to Eleonora Raffaele |
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