Giurisprudenza - Varia

Tar Emilia – Romagna, sez. staccata di Parma, 25 ottobre 2001 n. 882, sull’idoneatà della mera raccomandata per presentare domande di contributi pubblici

R E P U B B L I C A    I T A L I A N A 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE DI PARMA
composto dai Signori:
Dott. Gaetano Cicciò Presidente 
Dott. Ugo Di Benedetto Consigliere Rel.Est
Dott. Umberto Giovannini Consigliere 
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

ai sensi dell’art.26, 4°, 5° e 6° c. l. n.1034/71, come inseriti dall’art.9 della l. n.205/2000;
Visto il ricorso 400/2001  proposto da:
“CASTELLO DI FELINO”  SRL 
rappresentata e difesa da:
SGROI  AVV. MARCO 
MAGHENZANI TAVERNA GIUSEPPE 
con domicilio eletto in PARMA 
GALL.BASSA DEI MAGNANI 3 
presso
MAGHENZANI TAVERNA GIUSEPPE 
contro
REGIONE EMILIA ROMAGNA, n.c.; 
contro
C.C.I.A.A. DI PARMA, n.c.; 
per l'annullamento
dell’atto della CCIAA di Parma, 5-15 giugno 2001 prot. 0008240;
di ogni altro atto precedente, conseguente o comunque connesso, in particolare del Bando Regionale dell’Emilia-Romagna n. 2001/311 del 13/3/2001 e della delibera della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 2001/659 del 26/4/2001;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla camera di consiglio del 23 ottobre 2001 l’avv. Marco Sgroi per la ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. La Società ricorrente ha impugnato il procedimento in epigrafe indicato di esclusione dai benefici previsti dall’articolo 11 della legge 27/12/1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, emanato per il seguente motivo “Modalità di invio diverso dalla Raccomandata A/R”.
2. E’ certo che la domanda diretta ad ottenere i suddetti benefici è stata inviata nei termini prescritti, con raccomandata, ed è effettivamente pervenuta ai competenti uffici.
3. Il ricorso è fondato e va accolto.
Va, infatti, osservato che la previsione dell’invio della domanda con Raccomandata con Avviso di Ricevimento è illegittima per eccesso di potere, per illogicità ed inutile aggravio del procedimento a carico degli interessati. Infatti, l’invio attraverso la mera Raccomandata costituisce una modalità che garantisce la finalità cui è preordinata la disposizione in quanto l’Avviso di Ricevimento costituisce un mero elemento di prova dell’avvenuto invio, a favore dell’istante, ma nulla muta, dal punto di vista dell’Amministrazione, per quanto concerne la sicurezza del mezzo postale prescelto.
Certo che, ove sorga una questione attinente all’avvenuto invio o meno dell’istanza e della ricezione nei termini prescritti, l’Avviso di Ricevimento può consentire più facilmente all’interessato di provare, com’è suo onere, di avere adempiuto alla presentazione della domanda. Tuttavia, ove non sorga detta questione, l’invio attraverso una mera RACCOMANDATA è idoneo e sufficiente. L’invio con A.R., pertanto, può costituire una facoltà per i privati per adempiere al suddetto onere, ma non un obbligo, a pena di esclusione.
4. Per tali ragioni il bando, ritualmente impugnato, è illegittimo nella parte in cui prevede, a pena di esclusione, l’invio delle domande con Raccomandata con Avviso di Ricevimento e non semplicemente tramite raccomandata, così come è conseguentemente illegittimo, per illegittimità derivata, il provvedimento applicativo di esclusione.
5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, lo ACCOGLIE e, per l’effetto, ANNULLA il provvedimento impugnato nonché il bando, in parte qua, nei limiti di cui al punto 4 della motivazione.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di causa che si liquidano in complessive L. 2.000.000 (due milioni) oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Parma, il giorno 23 ottobre 2001.
f.to Gaetano Cicciò    Presidente
f.to Ugo Di Benedetto   Consigliere Rel.Est.
Depositata in Segreteria ai sensi dell’art.55 L.18/4/82, n.186
Parma, lì 25 ottobre 2001
            Il Segretario
      f.to Eleonora Raffaele 
fg

 

© Diritto - Concorsi & Professioni - riproduzione vietata