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Giurisprudenza - Varia |
Tar Emilia – Romagna, sez. staccata di Parma, 25 ottobre 2001 n. 882, sull’idoneatà della mera raccomandata per presentare domande di contributi pubblici R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Visto il ricorso 400/2001 proposto da: “CASTELLO DI FELINO” SRL rappresentata e difesa da: SGROI AVV. MARCO MAGHENZANI TAVERNA GIUSEPPE con domicilio eletto in PARMA GALL.BASSA DEI MAGNANI 3 presso MAGHENZANI TAVERNA GIUSEPPE contro REGIONE EMILIA ROMAGNA, n.c.; contro C.C.I.A.A. DI PARMA, n.c.; per l'annullamento dell’atto della CCIAA di Parma, 5-15 giugno 2001 prot. 0008240; di ogni altro atto precedente, conseguente o comunque connesso, in particolare del Bando Regionale dell’Emilia-Romagna n. 2001/311 del 13/3/2001 e della delibera della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 2001/659 del 26/4/2001; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti gli atti tutti della causa; Udito alla camera di consiglio del 23 ottobre 2001 l’avv. Marco Sgroi per la ricorrente; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: 2. E’ certo che la domanda diretta ad ottenere i suddetti benefici è stata inviata nei termini prescritti, con raccomandata, ed è effettivamente pervenuta ai competenti uffici. 3. Il ricorso è fondato e va accolto. Va, infatti, osservato che la previsione dell’invio della domanda con Raccomandata con Avviso di Ricevimento è illegittima per eccesso di potere, per illogicità ed inutile aggravio del procedimento a carico degli interessati. Infatti, l’invio attraverso la mera Raccomandata costituisce una modalità che garantisce la finalità cui è preordinata la disposizione in quanto l’Avviso di Ricevimento costituisce un mero elemento di prova dell’avvenuto invio, a favore dell’istante, ma nulla muta, dal punto di vista dell’Amministrazione, per quanto concerne la sicurezza del mezzo postale prescelto. Certo che, ove sorga una questione attinente all’avvenuto invio o meno dell’istanza e della ricezione nei termini prescritti, l’Avviso di Ricevimento può consentire più facilmente all’interessato di provare, com’è suo onere, di avere adempiuto alla presentazione della domanda. Tuttavia, ove non sorga detta questione, l’invio attraverso una mera RACCOMANDATA è idoneo e sufficiente. L’invio con A.R., pertanto, può costituire una facoltà per i privati per adempiere al suddetto onere, ma non un obbligo, a pena di esclusione. 4. Per tali ragioni il bando, ritualmente impugnato, è illegittimo nella parte in cui prevede, a pena di esclusione, l’invio delle domande con Raccomandata con Avviso di Ricevimento e non semplicemente tramite raccomandata, così come è conseguentemente illegittimo, per illegittimità derivata, il provvedimento applicativo di esclusione. 5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di causa che si liquidano in complessive L. 2.000.000 (due milioni) oltre IVA e CPA. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa. Così deciso in Parma, il giorno 23 ottobre 2001. f.to Gaetano Cicciò Presidente f.to Ugo Di Benedetto Consigliere Rel.Est. Depositata in Segreteria ai sensi dell’art.55 L.18/4/82, n.186 Parma, lì 25 ottobre 2001 Il Segretario f.to Eleonora Raffaele fg
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