Giurisprudenza - Varia

TAR Emilia - Romagna, sez. staccata di Parma, 14 maggio 1999, n. 292 
Giurisdizione in caso di ispezioni dell'Ispettorato del lavoro e di annullamento dei contratti di formazione lavoro e di sanzioni conseguenti 
SENTENZA 
sui ricorsi n. 253/92 e 345/96 proposti da Cedacrinord S.p.A., rappresentata e difesa dagli AVV. Ti G. F. Ferrari, C. Granelli e L. Angiello, ed elettivamente domiciliata nello studio di quest’ultimo , in  Parma,  viale Basetti n. 14;  contro l’Ispettorato Provinciale del lavoro di Parma ed  il Ministero del Lavoro, costituiti in giudizio, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura dello Stato ed elettivamente domiciliati presso i suoi uffici in Bologna, via Guido Reni n. 4; e contro l’I.N.P.S. sede Provinciale di Parma e l’I.N.P.S. – sede, costituito in giudizio, rappresentato e difeso dagli Avv. ti G. M. De Stefano e O. Manzi ed elettivamente domiciliati presso gli uffici dell’Avvocatura della sede Provinciale, in Parma, via Salnitra n. 5; e contro l’I.N.A.I.L. – sede provinciale di Parma e l’I.N.A.I.L. – sede, , costituito in giudizio, rappresentato e difeso dagli Avv. ti M. Britti e F. Poli ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in Parma, Borgo S. Biagio n. 6; 
per l'annullamento 
quanto al ricorso n. 253/1992; 
a) del provvedimento dell’Ispettore provinciale del lavoro di Parma prot. 3625 del 1/4/1992 che ha disposto l’annullamento di sette contratti di formazione lavoro e diffidato la ricorrente a versare i contributi ed i premi assicurativi; 
b) dei verbali di accertamento dell’Ispettorato Provinciale del lavoro del 15/5/1991 e del 22/5/1991; 
c) di ogni altro atto preordinato o connesso ed in particolare dei verbali di contestazione, di ispezione e di accertamento; 
e quanto al ricorso n. 345/1996; 
dell’atto prot. n. UC OFPL/div V/601/L.113/86 pervenuto al ricorrente il 15/4/1996 del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale di richiesta di recuparo della somma di £ 149.125.000, oltre ad interessi, e di ogni atto pregresso, consequenziale e connesso ed in particolare della nota prot. n. UC OFPL/div.V/502/1. 113/86 del 30 ottobre 1995 e della nota prot. n. 009/001/32 del 7/1/1996; 
Visto il ricorso con i relativi allegati; 
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministarzioni intimate; 
Visti gli atti tutti della causa; 
Uditi alla pubblica udienza del 20 aprile 1999 gli Avv. Ti Giubiuleo in sost. Avv. G. F. Ferrari, l’Avv. De Stefano e l’Avv Mendogni in sost. Avv. Poli; 
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO 
1. La Società ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati deducendola violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili. In particolare contesta in fatto e diritto gli accertamenti dell’ispettorato provinciale del lavoro di Parma per effetto dei quali di convertivano ab origine in contratti a tempo indeterminato, sette contratti di formazione e lavoro instaurati dalla società, in attuazione del relativo progetto approvato dal Ministero del Lavoro, ai sensi della legge n. 113/1986 e, quindi, tutte le determinazioni conseguenti. 
2. Le amministrazioni intimate costituite in giudizio hanno concluso per la reiezione dei ricorsi . In particolare l’INPS ha evidenziato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. 
3. Le parti hanno sviluppato le proprie difese anche con memorie finali e la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza 20 aprile 1999. 
4. I ricorsi 253/92 e 345/ 96 vanno riuniti per evidente connessione oggettiva e soggettiva poiché il ricorso 345/96 è diretto 
a contestare il recupero delle somme disposte con i provvedimenti impugnati con il primo ricorso. 
5. Va preliminarmente accolta l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito per entrambe le controversie. 
6. L’articolo 3, comma 9, del D. L. 30/10/1984, convertito in legge 19/12/1984, n. 863, in forza del quale è stato emnato il provvediemtno del 1° aprile 1992 del Ministero del lavoro impugnato, prevede che “in caso di inosservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi del contratto di formazione lavoro, il contratto stesso si considera a tempo indeterminato fin dalla data dell’instaurazione del relativo rapporto”. Ai sensi della normativa richiamata la conversione del contratto con efficacia retroattiva sul rapporto di lavoro, comportante la trasformazione del rapporto a tempo indetrminato e la revoca dei benefici previsti dalla legge, opera direttamente per effetto della disposizione di legge e non necessità dell’intermediazione di un atto costitutivo, che disponga l’annullamento dell’originario contartto di formazione lavoro. Da ciò discende che la cognizione delle controversie relative alle situazioni giuridiche soggettive connesse al rapporto di lavoro privatistico, nonché le conseguenze delle trasgressioni compiute dal datore di lavoro, sul piano sanzionatorio o nei rapporti con gli enti previdenziali, ivi comprese le agevolazioni contributive ed il recupero delle stesse nonché i sussidi eventualmente previsti, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi degli articoli 409 e 442 c.p.c., nonché dell’articolo 22 della legge 24/11/1981, n. 689. Va, infatti, osservato che l’atto impugnato, pur disponendo l’annullamento dei contratti di formazione e lavoro non ha natura costitutiva ne’ sutoritativa ma di semplice accertamento e riconoscimetno della nullità preesistente in quanto, al di là delle espressioni  letterali utilizzate, consiste essenzialmente nella constatazione di un determinato assetto dei rapporti di lavoro, derivante da fatti accertati  accertai in sede ispettiva ed è diretto attraverso una “diffida” ad ottenre dalla ditta il versamento “all’I.N.P.S. e all’I.N.A.I.L. dei contributi previdenziali ed assistenziali nonché i premi assicurativi dovuti in misura intera, ad integrazione di quelli precedentementi pagati in favore dei predetti lavoratori in misura ridotta”. Da ciò consegue che gli atti adottati, sia quello del 1° aprile 1992, prot 3625, impugnato con il ricorso n. 253/1992, sia quello del 15/4/1992, prot n. UC OFPL/div V/601/L. 113/86 impuganto con il ricorso 345/1996, non hanno caratter provvedimentale e non sobo, pertanto impuganbili (cfr. per identica fattispecie TAR Basilicata, sent. n. 237 del 12/5/1995). 
7. Del resto la Cassazione ha chiarito che la possibilità per le imprese di avvalersi dei benfici di cui alle leggi 19/12/1984, n. 863 (che ha convertito in legge il decreto legge  n. 726/1984) e della legge 11 aprile 1986, n. 113, di cui la ricorrente si è avvalsa nel caso concreto, con le conseguenze, in caso di violazione di cui all’articolo 3, comma 9, concerne questioni di diritto soggettivo, trattandosi di norma di relazione che consentono ai datori di lavoro privati di avvaalersi del contratto di formazione lavoro ai fini dell’assunzione di giovani (cfr. Cass., Sez. Un., 2 aprile 1993, n. 3964). Conseguentemente, ha precisato la Cassazione, ogni questione in proposito appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Evidentemente detta giurisdizione riguarda altresì ogni conseguente questione in ordine al recupero previdenziale e contributivo. 
8. Per tali ragioni entrambi i ricorsi in epigrafe indicati sono inammissibili per difetto di giurisdizione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, definitivamente pronunziando sui ricorsi in epigrafe indicati, li dichiara inammissibili per difetto di giurisdizione, previa riunione degli stessi. 
Spese compensate 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa. 
Così deciso in Parma, il giorno 20 aprile 1999 
 Presidente (Dott. Gaetano Cicciò) 
Cons. Rel.Est. (Dott. Ugo Di Benedetto) 
Depositata in Segretaria ai sensi dell’art.55 L. 18/4/82, n.186. 
Parma, lì 14 maggio 1999 
Il Segretario 
 
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