Legislazione

Consiglio dei ministri:«Delega al Governo per la riforma dell'Ordinamento giudiziario e
disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità»

(Disegno di legge delega approvato il14 marzo 2002)
Capo I
(Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario)
Articolo 1
(Contenuto della delega)
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri
direttivi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, uno o più decreti
legislativi diretti a:
a) modificare la disciplina per l'accesso alla carriera in magistratura
ordinaria e stabilire l'accesso alle funzioni di legittimità presso la Corte
di cassazione anche mediante concorso;
b) razionalizzare la normativa in tema di tirocinio e formazione degli
uditori giudiziari e di aggiornamento professionale dei magistrati;
c) disciplinare la composizione, le competenze e la durata in carica dei
consigli giudiziari;
d) regolare il passaggio dall'esercizio delle funzioni giudicanti a quello
della funzioni requirenti e viceversa;
e) stabilire la temporaneità degli incarichi direttivi;
f) individuare le fattispecie tipiche di illecito disciplinare dei
magistrati e le relative sanzioni.
2. Il Governo è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e di criteri
direttivi di cui all'articolo 7, uno o più decreti legislativi diretti a
rideterminare le circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari.
3. Le disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati nell'esercizio
della delega di cui ai commi 1 e 2 divengono efficaci dal centoventesimo
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
4. Il Governo è delegato ad emanare, entro i novanta giorni successivi alla
scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2, le norme necessarie al
coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi emanati
nell'esercizio delle deleghe di cui ai medesimi commi con le altre leggi
dello Stato e la necessaria disciplina transitoria, diretta anche a regolare
il trasferimento degli affari ai nuovi uffici, fissando i termini massimi
entro cui occorre provvedere.
5. Gli schemi dei decreti legislativi emanati nell'esercizio delle deleghe
di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi al Senato della Repubblica ed alla
Camera dei deputati, perché sia espresso dalle competenti commissioni
permanenti un motivato parere entro il termine di quarantacinque giorni
dalla data della trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche
in mancanza del parere.
6. Entro due anni dalla data di efficacia di ciascuno dei decreti
legislativi, il Governo può emanare disposizioni correttive nel rispetto dei
criteri di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, con la procedura di cui
al comma 5.
Articolo 2
(Concorsi per uditore giudiziario e per le funzioni di legittimità)
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) il
Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che a sostenere le prove del concorso per uditore giudiziario
siano ammessi soltanto coloro i quali abbiano conseguito l'abilitazione
all'esercizio della professione forense ovvero l'idoneità in qualsiasi
concorso bandito dalla pubblica amministrazione per il quale è necessario il
possesso della laurea in giurisprudenza ovvero abbiano conseguito il
dottorato di ricerca in materie giuridiche;
b) prevedere che annualmente, per la metà dei posti resisti disponibili, sia
bandito un concorso per titoli ed esami di accesso alle funzioni di
legittimità, riservato a magistrati ordinari immessi da almeno 10 anni
nell'esercizio delle funzioni, stabilendo altresì le modalità del concorso
che la composizione della commissione esaminatrice sia per due terzi
costituita da magistrati ordinari con almeno venti anni di esercizio delle
funzioni, e per un terzo da professori ordinari universitari ovvero da un
presidente di sezione del Consiglio di Stato o da avvocati con anzianità
professionale di almeno venti anni. La presidenza della commissione è
assunta dal primo presidente della Corte di cassazione o da un presidente di
sezione da lui delegato, ovvero da un Avvocato generale presso la stessa
Corte.
c) abrogare le norme incompatibili con quanto previsto nel decreto
legislativo da emanarsi.
Articolo 3
(Tirocinio e formazione degli uditori giudiziari ed aggiornamento
professionale dei magistrati)
1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b),
il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere l'istituzione presso la Corte di cassazione di una scuola della
magistratura, struttura didattica stabilmente preposta all'organizzazione
delle attività di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari e di
aggiornamento professionale dei magistrati, che si avvalga delle esperienze
e delle professionalità dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte
di cassazione, anche ai fini della progressione in carriera;
b) prevedere che la scuola della magistratura sia fornita di autonomia
organizzativa ed utilizzi personale dell'organico del Ministero della
giustizia ovvero comandato da altre amministrazioni con risorse finanziarie
a carico del bilancio dello stesso ministero;
c) prevedere che la scuola della magistratura sia diretta da un comitato
composto da due magistrati designati dal primo presidente della Corte di
cassazione tra i magistrati della Corte di cassazione e da tre componenti,
scelti tra avvocati con non meno di venti anni di esercizio della
professione,e magistrati con non meno di venti anni di servizio, nominati
dal Csm di concerto con il Ministro della giustizia per quattro
anni,nell'ambito di tutti i quali è eletto un presidente;
d) prevedere che nella programmazione dell'attività didattica, il comitato
direttivo di cui alla lettera c) possa avvalersi delle proposte del
Consiglio nazionale forense, dei consigli giudiziari, del consiglio
direttivo della Corte di cassazione e di quelle dei componenti del consiglio
universitario nazionale esperti in materie giuridiche;
e) prevedere, presso la scuola, la programmazione annuale di corsi per
magistrati di durata non superiore a due mesi, formulando i criteri generali
per la partecipazione ad essi da parte degli interessati;
f) prevedere, compatibilmente alle comprovate e motivate esigenze
organizzative e funzionali degli uffici giudiziari, ed a richiesta
dell'interessato, il diritto del magistrato partecipante al corso di cui
alla lettera e) ad un periodo di congedo retribuito pari alla sua durata;
g) stabilire che, al termine del corso, sia rilasciato un parere che
contenga elementi di verifica attitudinale, da inserire nel fascicolo
personale del magistrato al fine di costituire elemento per le valutazioni
operate dal Csm concernenti la progressione in carriere dei magistrati,
nonché i tramutamenti ed i conferimenti di incarichi direttivi e
semi-direttivi;
l) prevedere che il magistrato, il quale abbia partecipato al corso di cui
alla lettera e) possa nuovamente parteciparvi trascorsi almeno tre anni;
m) prevedere che il parere di cu alla lettera g) abbia validità per un
periodo non superiore ai sei anni.
Articolo 4
(Riforma dei consigli giudiziari, ed istituzione del consiglio direttivo
della Corte di cassazione)
1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c),
il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere l'istituzione del consiglio direttivo della Corte di
cassazione, composto per due terzi da magistrati con effettive funzioni di
legittimità in servizio presso la medesima corte e la relativa Procura
generale, e per un terzo da componenti nominati tra i professori ordinari di
università in materia giuridiche e gli avvocati dopo quindici anni di
esercizio della professione che siano iscritti nell'albo speciale per le
giurisdizioni superiori di cui all'articolo 33 del regio decreto legge
1578/33, convertito, con modificazioni, dalla legge 36/1934;
b) prevedere che i componenti non togati del consiglio direttivo della Corte
di cassazione siano designati rispettivamente dal Consiglio nazionale
forense e dal consiglio universitario nazionale;
c) prevedere che membri di diritto del consiglio direttivo della Corte di
cassazione siano il primo presidente ed il Procuratore generale della
medesima corte;
d) prevedere che il consiglio direttivo della Corte di cassazione sia
presieduto dal primo presidente ed elegga a scrutinio segreto, al suo
interno, un vice presidente scelto tra i componenti non togati, ed un
segretario;
e) prevedere che al consiglio direttivo della Corte di cassazione si
applichino, in quanto compatibili, le disposizioni dettate alle lettere n),
o) r) ed s) per i consigli giudiziari presso le Corti d'appello;
f) prevedere che i consigli giudiziari presso la Corti d'appello siano
composti, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera 1), da tre
magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto e da
quattro componenti non togati di cui uno nominato tra i professori
universitari in materie giuridiche, uno tra gli avvocati che abbiano almeno
quindici anni di effettivo esercizio della professione e due dal consiglio
regionale della regione ove ha sede il distretto, o nella quale rientra la
maggior estensione del territorio su cui hanno competenza gli uffici del
distretto;
g) prevedere che i componenti supplenti del consiglio giudiziario siano
cinque, due dei quali magistrati che esercitano rispettivamente funzioni
requirenti e giudicanti nel distretto e tre componenti non togati nominati
con lo stesso criterio di cui alla lettera f), riservandosi un posto per un
componente designato dal consiglio regionale;
h) prevedere che i componenti designati dal consiglio regionale siano eletti
con maggioranza qualificata tra persone estranee al medesimo consiglio;
i) prevedere che i componenti avvocati e professori universitari siano
nominati rispettivamente dal Consiglio nazionale forense ovvero dal
consiglio universitario nazionale, su indicazione dei consigli dell'Ordine
degli avvocati del distretto e dei presidi delle facoltà di giurisprudenza
delle università della regione;
l) prevedere che membri di diritto del consiglio giudiziario siano il
presidente ed il Procuratore generale della Corte d'appello;
m) prevedere che il consiglio giudiziario sia presieduto dal presidente
della Corte d'appello ed elegga a scrutinio segreto, al suo interno, un
vice-presidente scelto tra i componenti non togati, ed un segretario;
n) prevedere che il consiglio giudiziario duri in carica quattro anni;
o) prevede che l'elezione dei componenti togati del consiglio giudiziario
avvenga in un collegio unico distrettuale con il medesimo sistema vigente
per la nomina dei componenti togati del Csm, in quanto compatibile, così da
attribuire due seggi a magistrati che esercitino funzioni giudicanti ed un
seggio ad un magistrato che esercita funzioni requirenti;
p) prevedere che due dei componenti togati del consiglio giudiziario che
esercitino funzioni giudicanti uno abbia maturato un'anzianità di carriera
non inferiore a venti anni;
q) prevedere che la nomina dei componenti supplenti del consiglio direttivo
della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari presso le Corti
d'appello avvenga secondo i medesimi criteri indicati per la nomina dei
titolari;
r) prevedere che al consiglio giudiziario vengano attribuite, oltre quelle
già riviste, le seguenti competenze:
1) approvazione delle tabelle su proposta dei titolari degli uffici, nel
rispetto dei criteri generali indicati dalla legge;
2) formulazione di pareri, anche su richiesta del Csm, sull'attività dei
magistrati sotto il profilo della preparazione, della capacità
tecnico-professionale, della laboriosità, della diligenza, dell'equilibrio
nell'esercizio delle funzioni, in occasione della progressione in carriere e
nei periodi intermedi di permanenza nella qualifica;
3) vigilanza sul comportamento dei magistrati con l'obbligo di segnalare i
fatti disciplinarmente rilevanti ai titolari dell'azione disciplinare;
4) vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari nel distretto, con
segnalazione delle eventuali disfunzioni rilevate al Ministro della
giustizia;
5) formulazione di pareri e proposte sull'organizzazione ed in funzionamento
degli uffici del giudice di pace e del distretto;
6) adozione di provvedimenti relativi allo stato dei magistrati, con
particolare riferimento a quelli relativi ad aspettative e congedi,
dipendenza di infermità da cause di servizio, equo indennizzo, pensioni
privilegiate, concessione di sussidi;
7) formulazione di pareri, anche su richiesta del Csm, in ordine
all'adozione da parte del medesimo consiglio di provvedimenti inerenti
collocamenti a riposo, dimissioni, decadenze dall'impiego, concessioni di
titoli onorifici, riammissioni in magistratura;
s) prevedere la reclamabilità innanzi al Csm delle delibere adottate dal
consiglio giudiziario nelle materie di cui alla lettera r) numero 1;
t) prevedere che i componenti designati dal consiglio regionale prendano
parte esclusivamente alle riunioni, alle discussioni ed alle deliberazioni
inerenti le materie di cui alla lettera r), numeri 4 e 5.
Articolo 5
(Passaggio dall'esercizio delle funzioni giudicanti a quello delle funzioni
requirenti e viceversa)
1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d),
il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che l'idoneità a concorrere per il conferimento di un ufficio
inerente l'esercizio di una funzione diversa da quella allo stato svolta si
consegua previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale
organizzato dalla scuola della magistratura di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera a) e con applicazione di quanto previsto dalla lettera f) di tale
articolo;
b) prevedere che siano legittimati a concorrere per il conferimento di un
ufficio inerente l'esercizio di una funzione diversa da quella svolta
soltanto dai magistrati in possesso dell'attestato di idoneità rilasciato a
conclusione del corso di qualificazione professionale di cui alla lettera a)
e conclusosi non oltre tre anni prima della data di presentazione della
domanda;
c) prevedere che l'idoneità conseguita ai sensi della lettera a) abbia
validità per un periodo non superiore ai tre anni;
prevedere che l'esercizio di una funzione diversa da quella precedentemente
svolta avvenga necessariamente in un ufficio appartenente ad un diverso
distretto, con esclusione di quello di cui all'articolo 11, comma 1, del
Cpp.
Articolo 6
(Temporaneità degli incarichi direttivi)
1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e),
il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere la temporaneitò degli uffici per una durata non superiore ad
anni quattro, con possibilità di rinnovo dell'incarico per ulteriori due
anni e con esclusione degli incarichi direttivi svolti presso la Corte di
cassazione, la Procura generale presso la stessa corte, nonché presso il
tribunale superiore delle acque pubbliche;
b) prevedere che alla scadenza del termine di cui alla lettera a) il
magistrato che abbia esercitato funzioni direttive possa concorrere per il
conferimento di un ufficio direttivo presso un diverso distretto;
c) prevedere che, alla scadenza del termine di cui alla lettera a), il
magistrato che abbia esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda
per il conferimento di altro ufficio ovvero in ipotesi di reiezione della
stessa, sia assegnato alla sede ed alle funzioni non direttive da ultimo
esercitate, eventualmente in soprannumero, con riassorbimento del posto alle
successive vacanze.
Articolo 7
(Norma in materia disciplinare)
1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f),
il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) provvedere alla tipizzazione delle ipotesi di illecito disciplinare dei
magistrati, sia inerenti l'esercizio della funzione sia estranee alla
stessa, garantendo comunque la necessaria completezza della disciplina con
adeguate norme di chiusura, nonché all'individuazione delle relative
sanzioni.
Articolo 8
(Revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari)
1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 2, il Governo,
al fine di razionalizzare la distribuzione degli uffici giudiziari sul
territorio dello Stato, si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) ridefinire i confini dei distretti delle Corti d'appello, dei circondari
dei tribunali e delle circoscrizioni territoriali degli uffici del giudice
di pace;
b) istituire, ove necessario, nuove Corti d'appello, nuovi tribunali ovvero
nuovi uffici del giudice di pace, attraverso la fusione totale o parziale
del territorio ricompreso negli attuali distretti, circondari o
circoscrizioni territoriali e dei relativi uffici, ovvero la sottrazione di
parte del territorio di due o più distretti, circondari o circoscrizioni
territoriali limitrofi, ovvero mediante l'accorpamento di una o più Corti
d'appello, e l'accorpamento o la soppressione di tribunali o uffici del
giudice di pace già esistenti;
c) tener conto, ai fini indicati alla lettera b), dell'estensione del
territorio, del numero degli abitanti, delle caratteristiche dei
collegamenti esistenti tra le varie zone e la sede dell'ufficio nonché del
carico di lavoro atteso, in materia civile e penale;
d) finalizzare gli interventi di cui alle lettere a) e b), alla
realizzazione di un'equa distribuzione del carico di lavoro e di una
adeguata funzionalità degli uffici giudiziari;
e) prevedere, anche in deroga alle disposizioni della legge 392/41 e delle
altre norme di edilizia giudiziaria, la possibilità , con decreto del
Ministro della giustizia, di dislocare immobili dell'ufficio giudiziario al
di fuori del distretto, circondario ovvero circoscrizione territoriale;
h) prevedere, limitatamente ai tribunali il cui circondario è stato oggetto
di revisione da parte del decreto legislativo 491/99, la possibilità di
istituire, nel medesimo comune, più uffici di tribunale, ciascuno con
esclusiva competenza per una parte del territorio.
Capo II
(Modifiche alle norme per il conferimento e l'esercizio delle funzioni di
legittimità)
Articolo 9
(Conferimento delle funzioni di legittimità)
1. Il conferimento delle funzioni di legittimità presso la Corte di
cassazione e la relativa Procura generale è disposto, nei limiti dei posti
disponibili, e pubblicati dal Csm previo parere della commissione speciale
di cui all'articolo 2. È fatta salva la riserva di cui all'articolo 2,
lettera b) a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore del decreto
legislativo di attuazione della relativa delega.
2. Il Csm procede alla pubblicazione dei posti vacanti presso la Corte di
cassazione, distinguendo quelli delle sezioni civili da quelli delle sezioni
penali.
Articolo 10
(Commissione speciale per le funzioni di legittimità)
1. Presso il Csm è istituita la commissione speciale per le funzioni di
legittimità.
2. Della commissione fanno parte due magistrati che esercitano funzioni di
legittimità nella Corte di cassazione, uno che esercita tali funzioni presso
la Procura generale della Corte di cassazione, nonché due professori
universitari di ruolo di prima fascia.
3. I componenti della commissione sono nominati dal Csm che li sceglie tra
più concorrenti proposti dal Ministro della giustizia.
4. Nell'ambito della commissione è eletto il presidente. Le funzioni di
segretario sono assunte dal più giovane di età.
5. I componenti della commissione durano in carica quattro anni e non
possono essere immediatamente confermati nell'incarico.
6. Ai componenti della commissione compete un gettone di presenza per la
partecipazione alle sedute a carico del bilancio del Csm, che provvede, con
propria determinazione, a quantificarne l'ammontare nel limite massimo della
misura del gettone spettante ai componenti per le sedute plenarie.
Articolo 11
(Valutazione da parte della commissione)
1. La Commissione procede all'esame delle specifiche attitudini degli
aspiranti all'esercizio delle funzioni di legittimità, a tal fine valutando
l'attività svolta negli ultimi cinque anni, la qualità del lavoro svolto, il
rispetto dei doveri inerenti all'ufficio ed alle funzioni, esaminando i
provvedimenti redatti, i dati statistici ed ogni altro fatto o elemento
concernente l'attività professionale e scientifica.
2. In esito alle verifiche operate ai sensi del comma 1, la commissione
esprime un parere in merito all'attitudine all'esercizio di funzioni di
legittimità, che è comunicato all'interessato, trasmesso al Csm e inserito
nel fascicolo personale.
Articolo 12
(Modifiche all'organico della Corte di cassazione)
1. L'organico dei magistrati della Corte di cassazione è modificato secondo
quanto previsto dal presente articolo.
2. 15 posti di magistrato di appello destinato alla Corte di cassazione
nonché tutti i posti di magistrato di appello destinato alla Procura
generale presso la Corte di cassazione sono soppressi; in loro vece, sono
istituiti altrettanti posti di magistrato di cassazione, presso i rispettivi
uffici.
3. 15 posti di magistrato di appello destinato alla Corte di cassazione sono
soppressi e, in loro vece, sono istituiti posti di magistrato di tribunale
destinato alla Corte di cassazione. La tabella B, annessa al decreto legge
367/91, convertito con modificazioni dalla legge 8/1992, modificata dalla
legge 48/2001, è sostituita dalla tabella allegata alla presenta legge.
4. L'articolo 115 del regio decreto 12/1941 è sostituito dal seguente:
«Articolo 115 (magistrati di tribunale destinati alla Corte di cassazione).
1. Della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte 37 magistrati
con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale, destinati a prestare
servizio presso l'ufficio del massimario e del ruolo». 5. L'articolo 116 del
regio decreto 12/1941 è abrogato.
6. All'articolo 117 del regio decreto 12/1941 sono soppresse le parole «di
appello e».
7. Ai posti soppresso presso la Corte di cassazione e la relativa Procura
generale sono trattenuti i magistrati in servizio. Il Csm dispone il
conferimento ad essi delle funzioni di legittimità mediante inquadramento
nei posti di cui al comma 2, previo accertamento del possesso della
necessaria idoneità precedentemente conseguita e purché siano state svolte,
nei sei mesi antecedenti l'entrata in vigore della presente legge, le
funzioni di legittimità per aver concorso a formare i collegi nelle sezioni
ovvero per aver svolto le funzioni di pubblico ministero in udienza, nei
limiti dei posti disponibili ed in ordine di anzianità di servizio presso la
corte.
8. Ai posti soppressi di cui al comma 3 sono trattenuti, in via transitoria,
i magistrati di appello in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge per i quali sono sia stato possibile il conferimento delle
funzioni di legittimità ai sensi del comma 7.
Articolo 13
(Indennità di trasferta)
1. Ai magistrati che esercitano funzioni di legittimità presso la Corte di
cassazione e la relativa Procura generale, a quelli in servizio presso le
sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e presso lesezioni
giurisdizinali centali della Corte dei conti e la relativa procura generale
compete, per ciò solo, l'indennità di trasferta per venti giorni al mese,
escluso il periodo feriale punto.
Capo III
(Disposizioni finanziarie)
Articolo 14
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente provvedimento, valutati
complessivamente in euro 13.341,777 per l'anno 2002, e in euro 8.556,462 a
decorrere dall'anno 2003, si provvede:
a) quanto ad euro 8.263,310 per l'anno 2002, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale
(fondo speciale) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2002, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;
b) quanto ad euro 4.649,625 per l'anno 2002, e ad euro 7.770,252 a decorrere
dall'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente (fondo speciale) dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
della giustizia.
c) quanto ad euro 428.842 per l'anno 2002 e ad euro 786.310 a decorrere dall
'anno 2003 mediante corrispondente riduzione dllo stanziamento iscritto ai
fini del bilancio 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base
3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, intendendosi
conseguentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al D.Lgs 20 luglio
1999, n. 303, come determinata nella tabella C della legge finanziaria per l
'anno 2002.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Tabella B
(prevista dall'articolo 12, comma3)
Ruolo organico della magistratura
Primo presidente 1
Procuratore generale presso la Corte di cassazione, presidente aggiunto alla
Corte di cassazione, presidente del tribunale superiore delle acque
pubbliche 3
Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati 112
Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati 679
Magistrati di Corte d'appello, magistrati di tribunale ed equiparati 8.784
Uditori giudiziari 330
Magistrati di merito e di legittimità ed equiparati, esclusi gli uditori
giudiziari, destinati a
funzioni non giudiziarie 200
Totale 10.109
 

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