Legislazione

Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 - Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione (in G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001- in vigore dall'8 novembre 2001).
 

                                   Art. 1. 

1. L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente: 

"Art. 114. - La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle
Regioni e dallo Stato. 

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri
e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. 

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento".

                                       

                                   Art. 2. 

1. L'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente: 

"Art. 116. - Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi
statuti speciali adottati con legge costituzionale. 

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. 

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma
dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l),
limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre
Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel
rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta
dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata". 

                                       

                                   Art. 3. 

1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente: 

"Art. 117. - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. 

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: 

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; 

b) immigrazione; 

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; 

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; 

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario;
sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; 

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; 

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; 

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; 

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono
essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 

n) norme generali sull'istruzione; 

o) previdenza sociale; 

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città
metropolitane; 

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; 

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei
dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; 

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. 

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione
europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva
l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione
professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del
territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della
comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza
complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere
regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione
concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. 

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato. 

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza,
partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono
all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto
delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del
potere sostitutivo in caso di inadempienza. 

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le
Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello
svolgimento delle funzioni loro attribuite. 

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne
nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle
cariche elettive. 

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle
proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti
territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato".

                                       

                                   Art. 4. 

1. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente: 

"Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio
unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono
titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo
le rispettive competenze. 

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere
b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella
materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di
interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà".

 

                                   Art. 5. 

1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente: 

"Art. 119. - I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa. 

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e
applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al
gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. 

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con
minore capacità fiscale per abitante. 

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle
Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. 

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri
economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi
diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua
interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. 

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito
secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo
per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi
contratti".

 

                                   Art. 6. 

1. L'articolo 120 della Costituzione è sostituito dal seguente: 

"Art. 120. - La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni,
nè adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle
cose tra le Regioni, nè limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio
nazionale. 

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni
nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di
pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità
giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge
definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio
di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione". 

 

                                    Art. 7.

1. All'articolo 123 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: 

"In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione
fra la Regione e gli enti locali".

 

                                   Art. 8. 

1. L'articolo 127 della Costituzione è sostituito dal seguente: 

"Art. 127. - Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione,
può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro
sessanta giorni dalla sua pubblicazione. 

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra
Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale
dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente
valore di legge".

 

                                   Art. 9. 

1. Al secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione, dopo le parole: "Si può, con" sono inserite le
seguenti: "l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province
interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante". 

2. L'articolo 115, l'articolo 124, il primo comma dell'articolo 125, l'articolo 128, l'articolo 129 e l'articolo
130 della Costituzione sono abrogati.

 

                                   Art. 10. 

1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si
applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le
parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

 

                                   Art. 11. 

1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di
rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione
parlamentare per le questioni regionali. 

2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e
all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le
questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere
favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione
che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto
di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti. La presente legge
costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato. 

Data a Roma, addì 18 ottobre 2001 

CIAMPI 

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri 

Bossi, Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione 

Visto, il Guardasigilli: Castelli

  

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