Cass. Pen., Sez. I, Sent. 17 giugno 2005, n. 23072, sulla
figura autonoma
dei reati di cui al 659, comma 1 e comma 2 e sul concorso di reati tra
gli
stessi
Con sentenza del 13.7.2004 il Tribunale di Alessandria, in
composizione
monocratica, dichiarava C. A., nella qualità di responsabile del
X tronco della
Società X. e, in particolare dell'Autostrada X, colpevole del
reato di cui al
primo comma dell'art. 659 c.p., per avere arrecato disturbo alle
occupazioni ed
al riposo di persone residenti nel Comune di X, a causa dei rumori
prodotti
dall'intenso traffico veicolare gravante sulla predetta autostrada,
condannandolo, con le attenuanti generiche, alla pena di £. 100
di ammenda e al
risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite.
Il giudice predetto, dopo avere richiamato i risultati di diverse
deposizioni
testimoniali e delle rilevazioni fonometriche effettuate da consulenti
tecnici
d'ufficio e di parte nel corso del processo, riteneva configurabile
nella
specie l'ipotesi contravvenzionale sopra riportata perché, a
prescindere dal
rispetto o meno dei limiti delle emissioni sonore fissati dalle
disposizioni
normative in vigore e, in particolare, dal D.P.C.M. 1°.3.1991,
richiamato
dell'art. 15, comma 1, della legge n. 447 del 1995 (cosiddetta legge
quadro
sull'inquinamento acustico), era emerso che l'intensità sonora
dei rumori
causati dal transito dei veicoli sul tronco autostradale di cui sopra
eccedeva
ampiamente i limiti della tollerabilità e arrecava grave
disturbo alle
occupazioni e al riposo delle persone.
Precisava il giudicante: che l'attività esercitata dall'imputato
non era
riconducibile nella categoria delle professioni o mestieri rumorosi
menzionati
nel secondo comma dell'art. 659 c.p.; che le condotte descritte nel
primo comma
del medesimo articolo dovevano considerarsi come facenti parte di un
elenco
meramente esemplificativo e non tassativo; che la condotta del C. era
sussumibile nella categoria dei reati "omissivi impropri", ovverosia
dei reati commissivi mediante omissione, consistenti nella violazione
di un
obbligo, gravante sul soggetto, di impedire il verificarsi di un evento
descritto da una fattispecie tipizzata dal legislatore; che l'esistenza
dell'obbligo nei sensi di cui sopra in capo all'imputato derivava dal
dovere, su
lui gravante, di impedire la commissione di un agire illecito da parte
dei
soggetti terzi, utenti della struttura autostradale; e che comunque i
limiti
fissati dalla normativa speciale avevano un valore meramente
orientativo.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il
suo
difensore, il C., deducendo:
1) erronea applicazione dell'art. 659, primo comma, c.p., sotto il
profilo che
la condotta a lui ascrivibile, contrariamente a quanto ritenuto dal
giudice a
quo, era riconducibile nell'ambito della fattispecie di cui al secondo
comma
della disposizione sopra richiamata, disciplinante l'esercizio di
attività di
qualsiasi genere, e quindi anche di carattere professionale o
imprenditoriale,
cui sia connaturata la produzione di vibrazioni acustiche eccedenti i
limiti
previsti dalla legge, e non di quella di cui al primo comma,
riguardante la
diversa ipotesi del disturbo della quiete pubblica, derivante
dall'impropria
emissione di rumori fastidiosi, provenienti da attività non
rientranti in
quelle sopra descritte o da abuso di strumenti sonori;
2) erronea applicazione della legge n. 447/95, sui rilievi che la
stessa fa
esplicito riferimento anche alle sorgenti sonore connesse con
l'esercizio di
infrastrutture stradali; che il superamento dei limiti delle emissioni
rumorose
connesse a tale esercizio non è penalmente sanzionato, ma punito
con sanzione
amministrativa ai sensi del comma 2 dell'art. 10 delle citata legge;
che il
regime transitorio, previsto dal primo comma dell'art. 15 della stessa
legge, e
facente riferimento al D.P.C.M. 1.3.1991 non era applicabile, per
esplicita
esclusione, alle infrastrutture dei trasporti; e che, comunque, nelle
more del
giudizio, era entrato in vigore il D.P.R. 30.3.2004 n. 142, che fissa i
limiti
delle emissioni rumorose connesse all'esercizio di impianti
autostradali in 70
dB in orario diurno e 60 dB in orario notturno per la fascia compresa
entro i
100 metri dal ciglio stradale, e di dB 65 e 55, rispettivamente, per la
fascia
compresa tra i 100 e i 250 metri, e prevede la individuazione delle
zone a
rischio entro 18 mesi dall'entrata in vigore di esso, e la
predisposizione di
piani di contenimento e abbattimento dei rumori nei successivi 18 mesi;
3) erronea individuazione di esso imputato come destinatario della
norma che si
assume violata, in base alla mera qualifica di responsabile del X
Tronco
Autostradale, mentre l'adempimento degli obblighi di cui sopra spettava
ai
soggetti che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, avevano il
potere-dovere di attivarsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso é fondato nei sensi di cui appresso.
Va innanzitutto evidenziata l'erroneità dell'affermazione del
giudice di primo
grado, secondo cui i limiti fissati dalla normativa speciale,
disciplinante le
attività normalmente rumorose di cui al secondo comma dell'art.
659 c.p.
avrebbero significato "meramente orientativo", il limite della
tollerabilità ben potrebbe essere violato anche in situazione di
rispetto delle
regole pubblicistiche e si debba tener conto, unitamente ai suddetti
valori, di
altri elementi concreti, quale la natura ossessiva e ricorrente del
rumore.
Ed invero, la giurisprudenza di questa Corte in tema di disturbo delle
occupazioni o del riposo delle persone in relazione all'esercizio di
una
professione o di un mestiere rumorosi, pur facendo registrare qualche
oscillazione in ordine alla avvenuta depenalizzazione della
disposizione di cui
al secondo comma dell'art. 659 c.p., é comunque da sempre
orientata nel senso
che, per potersi configurare la fattispecie di cui al primo comma del
medesimo
art. 659 c.p. é pur sempre necessario che siano superati, o non
rispettati, i
limiti fissati dalla normativa speciale prevista dalla legge n. 447 del
1995,
perché, altrimenti, si darebbe vita ad una sorta di
responsabilità penalmente
rilevante sul piano della colpa pur in presenza di una condotta lecita,
esercitata nel rispetto dei limiti e delle modalità previste
dalla normativa
vigente.
Si é affermato, in particolare, che le due norme, inserite
rispettivamente nel
primo e nel secondo comma del citato art. 659, perseguono scopi
diversi,
mirando la prima a sanzionare gli effetti negativi della
rumorosità in funzione
della tutela della tranquillità pubblica, mentre l'altra,
essendo diretta
unicamente a stabilire i limiti di intensità delle sorgenti
sonore provenienti
dall'esercizio di attività fisiologicamente rumorose, oltre i
quali deve
ritenersi sussistente l'inquinamento acustico, prende in considerazione
solo il
dato oggettivo del superamento di una certa soglia di
rumorosità, rimanendo
impregiudicato, in caso di superamento di tali limiti, l'accertamento
se, nel
caso concreto, anche per l'uso smodato di certi strumenti o per
l'esercizio
dell'attività rumorosa in orari diversi da quelli consentiti,
sia stato arrecato
o meno anche un effettivo disturbo alle occupazioni e al riposo delle
persone
(v., per tutte, Cass., Sez. 1, sent. n. 32468 del 1°.4.2004, P.M.
c/ Gavio ed
altri; Sez. 1, sent. n. 43202 dell'8.11.2002, Romanisio; Sez. I, sent.
n. 3123
del 26.4.2000, Civiero ecc.).
Il legislatore ha inteso, infatti, da un lato, regolare in maniera
rigida e
rigorosa l'esercizio di alcune professioni, ancorché
suscettibili di disturbare
in certa misura la tranquillità pubblica, in vista della tutela
di interessi
superiori come quelli connessi all'economia nazionale, entro limiti
strettamente necessari a garantire tali interessi; e, dall'altro,
mantenere
intatta la punibilità in sede penale di condotte che non
rispettino tali
limiti, considerati ex lege invalicabili ai fini della salvaguardia del
diritto
al riposo e alla tranquillità della comunità sociale.
E' evidente pertanto che occorre procedere in via prioritaria ad una
verifica
rigorosa del rispetto o meno dei livelli sonori massimi previsti dalla
vigente
normativa speciale in tema di inquinamento acustico e, solo in caso di
accertato superamento di tali limiti, sarà possibile procedere
alla verifica in
ordine alla eventuale contestuale sussistenza, in presenza dei
presupposti
previsti dalla legge, della condotta integrante l'ipotesi di cui al
primo comma
dell'art. 659 c.p., essendo configurabile anche un concorso fra le
condotte
descritte nei due commi della predetta disposizione codicistica (v.
Cass., Sez.
I, sent. n. 319 del 14.11.2000, Fittabile; Sez. I, sent. n. 382 del
19.11.1999,
Piccioni, ecc.).
Appaiono poi condivisibili, in linea di principio, le considerazioni
svolte dal
giudice di merito in ordine alla annoverabilità, nell'ambito
della fattispecie
prevista dal primo comma dell'art. 659 c.p., di fatti e condotte
assimilabili
ai cosiddetti reati omissivi impropri, detti anche "reati commissivi
mediante omissione", ossia di quei comportamenti che si concretizzano
nella violazione di un obbligo specifico, previsto da precise norme
dell'ordinamento giuridico, di impedire il verificarsi di un evento
tipicamente
previsto come reato (nella specie il disturbo del riposo e delle
occupazioni
delle persone).
E nella fattispecie l'obbligo di attivarsi deriva chiaramente dalle
disposizioni contenute nella legge n. 447/95 e dalle norme ad essa
collegate,
gravanti, fra l'altro e per ciò che qui interessa, su chi ha il
compito
istituzionale di costruire e gestire infrastrutture stradali e
autostradali.
Non è esatta l'affermazione del ricorrente, secondo cui il
D.P.C.M. non sarebbe
applicabile alle infrastrutture dei trasporti, sia perché
l'inciso "fatta
eccezione per le infrastrutture dei trasporti", contenuto nel primo
comma
dell'art. 15 della legge n. 447/95, ha una portata limitata "al
disposto
di cui agli artt. 2, comma 2, e 6, comma 2" della stessa legge (e
cioè ad
alcuni adempimenti rientranti nelle competenze dei Comuni), sia
perché dal
complesso della normativa in materia, si ricava in maniera evidente la
sua
applicabilità anche alle infrastrutture stradali, come rilevasi
chiaramente
dalla stessa intitolazione del citato D.P.R., che si riferisce
esplicitamente
alle "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione
dell'inquinamento
acustico derivante dal traffico veicolare", secondo quanto previsto
anche
dall'art. 11 della legge n. 447/95.
Tanto chiarito, va poi evidenziato che, nelle more del giudizio, il
complesso
e, in parte, confuso quadro normativo concernente la delicata materia
in esame,
avente riflessi anche a livello europeo (v. direttiva n. 49 del
2.8.2002 del
Parlamento Europeo), è mutato.
Come segnalato dal ricorrente, è nel frattempo entrato in vigore
il D.P.R.
30.3.2004 n. 142, emanato in esecuzione della norma di cui all'art. 11
della
legge 26.10.1995 n. 447, e che ha regolato i limiti delle emissioni
acustiche
con modalità in parte diverse rispetto al D.P.C.M. 1.3.1991,
applicabile sino
all'adozione dei provvedimenti di esecuzione previsti dalla suddetta
legge.
In base alla Tabella 2 dell'allegato 1 al suddetto D.P.R., in relazione
alle
infrastrutture già esistenti, qualificate come autostrade, si
prevedono - nei
confronti dei recettori diversi da scuole, ospedali e case di cure, e
quindi,
per quel che qui interessa, delle case di abitazione - per la fascia A
(e cioè
per le abitazioni situate entro la fascia di cento metri dal ciglio
stradale)
un livello massima diurno di 70 dB e un livello massimo notturno di 60
dB,
mentre per quelle in fascia B (e cioè situate fino 150 metri dal
limite della
fascia A) un livello massimo di 65 dB e di 55 dB rispettivamente per il
giorno
e la notte.
In base al medesimo provvedimento legislativo, spetta poi ai Comuni la
definizione dei limiti di rumorosità in relazione alle arterie
urbane di
quartiere, secondo i parametri riportati nella Tabella C allegata al
D.P.C.M.
14.11.1997, che nella specie non rilevano. Orbene, secondo quanto
risulta dalla
sentenza impugnata, nella fattispecie in esame i livelli di rumore
nella zona B
(cosiddetta "postazione Mariotti"), in base ai parametri di cui al
D.P.C.M 1.3.1991 (v. pag. 11 della medesima sentenza), rientravano
nella norma;
mentre i livelli sonori nella cosiddetta "postazione Repetto" erano
risultati essere di 63,2 dB di giorno e di 57,8 dB di notte (v. pag. 15
sentenza).
E allora, al fine di verificare se, in relazione alla "postazione
Repetto", siano stati o meno superati i livelli sonori previsti dal
D.P.R.
142/04, occorre accertare se tale "postazione" rientra nella fascia A
o nella fascia B in base alla tabella sopra richiamata, in quanto nella
sentenza si legge che la stessa era "allocata a circa 100 metri dalla
sede
autostradale", e quindi, in mancanza di una indicazione più
precisa, non è
possibile allo stato effettuare la verifica di cui sopra. E' infatti
evidente
che, se essa si trova entro la fascia dei 100 metri (fascia A), i
livelli
massimi risultano rispettati, mentre se si trova, come sembra, al di
là di tale
fascia (e cioè in fascia B) tali livelli risultano rispettati
per il giorno, ma
non per la notte.
Appare quindi indispensabile, al fine di verificare la sussistenza del
reato
contestato al ricorrente, procedere agli accertamenti di cui sopra.
In relazione all'altro rilievo, contenuto nel primo motivo di gravame,
secondo
cui, in base alle disposizioni contenute nel D.P.R. 142/2004, la
Società X non
sarebbe tenuta ad eseguire interventi finalizzati alla bonifica
acustica della
propria rete prima di 36 mesi dall'entrata in vigore del suddetto
D.P.R.,
avvenuta il 16.6.2004, va osservato che l'attività illecita
oggetto della
imputazione contestata al C. ha carattere di reato permanente, in
quanto i suoi
effetti si protraggono fino a quando non vengano ripristinati e
rispettati i
limiti di rumorosità prescritti dalla legge.
Ciò è tanto vero che l'imputato non è stato
ammesso all'oblazione in quanto non
risultava che fossero state elise, nonostante il rifacimento della
pavimentazione di una delle carreggiate dell'autostrada in esame, le
conseguenze dannose del reato contestato al C..
Ora, se, da un lato, in base al suddetto D.P.R., l'obbligo per la
Società
concessionaria di provvedere alla bonifica acustica dovrebbe rimanere
"sospeso" per ulteriori 36 mesi a partire dalla data suindicata,
dall'altra, però, l'obbligo di rispettare i livelli sonori
massimi è comunque
medio tempore imposto dal D.P.C.M. 1.3.1991 in forza della disposizione
contenuta nell'art. 15 della legge n. 447/95, che regola il regime
transitorio
vigente, in attesa della piena attuazione della normativa concernente
la
materia oggetto della suddetta legge.
Ed in base al secondo comma del medesimo art. 15, sulle imprese
interessate
grava l'obbligo di presentare i piani di risanamento acustico entro il
termine
di sei mesi dalla classificazione del territorio comunale secondo i
criteri
fissati dalla medesima legge e, in caso di mancata presentazione di
tale piano,
le medesime imprese devono adeguarsi ai limiti fissati dalla
suddivisione in
classi del territorio comunale entro il termine previsto per la
presentazione
del piano di cui sopra.
Ne deriva che, anche se i limiti di intensità sonora sono
attualmente quelli
fissati dal nuovo D.P.R., in quanto più favorevoli, ove tali
limiti non
risultino rispettati, i soggetti obbligati si trovano comunque in
situazione di
illegalità permanente, con le conseguenze giuridiche che ne
derivano sia in
termini di persistenza del dovere di attivarsi, sia in termini di
prescrizione
del reato.
Per quanto concerne, infine, la problematica relativa alla effettiva
ravvisabilità, in capo al C., della rappresentatività
della azienda per ciò che
riguarda l'obbligo di rispettare, mediante la realizzazione delle opere
necessarie, i parametri di rumorosità previsti dalla legge e, di
conseguenza,
della responsabilità del medesimo in ordine al reato
ascrittogli, va osservato
che tale responsabilità è stata ravvisata in base al
fatto che l'imputato è
risultato rivestire la qualità di "responsabile del X tronco
della Società
X", e che l'autostrada X, oggetto del contendere, ricadeva sotto la sua
competenza.
Ma osserva in proposito la Corte che la qualità di "Direttore di
Tronco" rivestita dall'imputato non è, di per sé,
automaticamente
attributiva della titolarità dei poteri inerenti alla gestione
degli affari di
amministrazione straordinaria, con impegni di spesa elevati, come
quelli
inerenti alla deliberazione e alla esecuzione dei lavori necessari per
ottenere
l'abbattimento dei livelli di rumorosità connessi alla
circolazione stradale
dalla quale l'autostrada in questione è interessata.
In presenza di una, sia pur generica, contestazione da parte
dell'imputato in
ordine al possesso dei necessari poteri di rappresentanza e di
gestione,
ritiene questa Corte che sarebbe stato necessario, prima di affermare
qualsiasi
responsabilità di carattere penale, acquisire lo statuto della
Società X, al
fine di fugare ogni dubbio, al di là di quanto emerso attraverso
gli
accertamenti di P.G. che sono stati eseguiti, in ordine alla
titolarità dei
poteri inerenti alla effettuazione dei lavori di straordinaria
amministrazione,
necessari ad eliminare gli inconvenienti che erano stati lamentati
dalle parti civili
e in ordine alla eventuale esistenza di limiti di spesa.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza va
pertanto
annullata, con conseguente rinvio, per nuovo giudizio che tenga conto
dei
principi come sopra affermati e dei rilievi formulati, al Tribunale di
Alessandria in composizione monocratica.
Essendo stato pronunziato l'annullamento della sentenza impugnata,
nulla va
disposto in questa sede in ordine alla richiesta di rifusione delle
spese,
avanzata dalle parti civili costituite.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale
di
Alessandria. Così deciso in Roma, il 25 maggio 2005.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 17 GIUGNO 2005
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