Giurisprudenza - Servizi pubblici

TAR Milano, 12/11/2009, n. 5048Titoletto: poteri sanzionatori dell’Autorità e applicabilità dell’art. 14 della legge 1981 n. 689; decorrenza del termine perentorio di contestazione per la contestazione delle violazioni dalla piena conoscenza delle violazioni medesime e non dalla mera percezione del fatto materiale; limiti al sindacato giurisdizionale sulla ragionevolezza del tempo impiegato dall’Autorità in sede istruttoria per acquisire la piena conoscenza delle violazioni commesse.
 

05048/2009 REG. SEN.
00682/2009 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 682 del 2009, proposto da: 
Societa' Iride Acqua Gas S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Daniela Anselmi, Giulio Bertone, Maurizio Saladino, con domicilio eletto presso Maurizio Saladino in Milano, viale Regina Margherita, 43; 
contro
Autorita' Per L'Energia Elettrica e il Gas, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le Milano, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia, 1; 
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas datata 15 dicembre 2008 – VIS 112/2008 avente ad oggetto “Irrogazione di sanzioni ai sensi dell’art. 2, comma 20, lett. c), della L. n. 481/1995, nei confronti della Società Iride Acqua e Gas S.p.A.”, nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e/o connesso, nonché per l’accertamento della decadenza dell’A.E.E.G. dal potere di contestazione della presunta infrazione commessa da Iride Acqua e Gas S.p.A. e, correlativamente, dell’estinzione del potere di irrogare sanzioni da parete dell’A.E.E.G. nei confronti della ricorrente per i fatti contestati.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorita' Per L'Energia Elettrica e il Gas;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 08/10/2009 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, le società ricorrenti hanno impugnato gli atti indicati in epigrafe deducendone l’illegittimità per violazione di legge, in relazione, in particolare, all’art. 14 della legge 1981 n. 689, all’inosservanza delle disposizioni in materia di accesso agli atti amministrativi e al difetto di motivazione, nonché per eccesso di potere sotto diversi profili, contestando, in particolare, il difetto di istruttoria del provvedimento impugnato, il mancato rispetto dei termini del procedimento e la violazione del principio di proporzionalità.
L’amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso avversario chiedendone il rigetto.
Le parti hanno prodotto memorie e documenti.
Durante la camera di consiglio del 01.04.2009 la società ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare contenuta nel ricorso.
All’udienza del giorno 08.10.2009 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1) In punto di fatto va osservato che con delibera n. 97/06 del 19.05.2006 l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (d’ora in poi A.E.E.G. o Autorità) approvava un programma di verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione del gas, tra le quali la società ricorrente, diretto ad accertare il rispetto, tra l’altro, del “Testo integrato della qualità dei servizi gas” approvato dall’A.E.E.G. con deliberazione n. 168/04 del 29. 09.2004.
L’attività di verifica veniva svolta dalla Guardia di Finanza nei giorni 3 e 4 ottobre 2006 presso la sede della società ricorrente e si concludeva con la predisposizione di una relazione di ispezione, datata 25.10.2006 
A seguito dell’attività di verifica ora riferita, l’Autorità adottava la delibera n. 218/2007, datata 10.09.2007, con la quale disponeva l’avvio di un’istruttoria formale per l’eventuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della società Iride Acqua Gas s.p.a., per inottemperanza ad alcune disposizioni in materia di qualità dei servizi gas, con riferimento in particolare alle deliberazioni dell’Autorità del 2 marzo 2000, n. 47/00 e del 29 settembre 2004, n. 168/04.
Con atto datato 20.06.2008 n. prot. 0018347, l’Autorità comunicava alla società interessata l’esito delle risultanze istruttorie relativamente al procedimento di verifica aperto nei suoi confronti.
Concordemente le parti riconoscono – come del resto immediatamente desumibile dalla lettura dell’atto, prodotto in giudizio – che tale comunicazione si riferiva solo nel primo foglio alla posizione della società ricorrente, mentre nei fogli successivi riportava la risultanze dell’attività istruttoria svolta nei confronti di una diversa società.
Ciò nonostante il procedimento amministrativo proseguiva con scambio di comunicazioni tra le parti sino all’audizione finale, tenutasi in data 16.07.2008.
Sulla base di quanto emerso in tale sede, l’Autorità con atto del 16.10.2008 trasmetteva alla società ricorrente una nuova comunicazione delle risultanze istruttorie, riferite alla verifica effettuata nei suoi confronti dalla Guardia di Finanza.
All’esito del procedimento l’Autorità adottava la deliberazione n. VIS 112/08 datata 15.12.2008 – oggetto dell’impugnazione – con la quale irrogava sanzioni pecuniarie alla società Iride Acqua Gas s.p.a., sulla base dell’individuazione di tre gruppi di violazioni, quali: 1) violazione di norme volte a garantire un sistema efficace ed efficiente di pronto intervento: in tale tipologia l’amministrazione comprende espressamente la “violazione dell’obbligo di comunicare tempestivamente, in forma scritta, i recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento e loro variazioni ai venditori operanti sul territorio del distributore, per la dovuta informazione ai clienti finali (articolo 31, comma 3, della deliberazione n. 47/00, e successivamente, articolo 26, comma 1, lettera c), del Testo integrato della qualità dei servizi gas); in particolare, Iride, durante il periodo 9 marzo 2002 – 4 ottobre 2006, non ha provveduto a comunicare per iscritto i recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento a cinque venditori che svolgono l’attività di vendita sul suo territorio”; 2) violazione della disciplina del contenuto dei preventivi per l’esecuzione di lavori da comunicare al cliente da parte del distributore: in tale tipologia l’amministrazione riconduce la “violazione dell’obbligo di inserire, nei preventivi per l’esecuzione di lavori da comunicare al cliente, dati e informazioni richiesti dall’articolo 36, comma 2, del Testo integrato della qualità dei servizi gas; più in dettaglio, durante il periodo 1 febbraio 2006 – 31 agosto 2006, ha omesso di inserire, nei preventivi esaminati come campione nel corso delle attività ispettive, i seguenti dati e informazioni, di cui, rispettivamente, alle lettere e) ed f) del sopra richiamato articolo 36, comma 2: (i) il tempo massimo di esecuzione dei lavori per i quali è stato richiesto il preventivo; (ii) limitatamente alle richieste di preventivo per l’esecuzione di lavori semplici, la quantificazione dell’indennizzo automatico in caso di mancato rispetto del livello specifico relativo al tempo massimo di esecuzione di lavori semplici, per le cause indicate all’articolo 52, comma 1, lettera c), del Testo integrato della qualità dei servizi gas”; 3) violazione della disciplina volta a garantire un rapido ed adeguato ristoro del cliente in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità del servizio di distribuzione per cause imputabili all’esercente: in tale tipologia l’amministrazione riconduce la “violazione dell’obbligo di corrispondere gli indennizzi automatici per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità, in misura pari al doppio o al quintuplo degli importi previsti dall’articolo 53 del Testo integrato della qualità dei servizi gas, a seconda che la corresponsione avvenga, rispettivamente, entro od oltre un termine doppio del tempo concesso per la corresponsione stessa (articolo 55, comma 2, del Testo integrato medesimo); più in dettaglio, per l’anno 2005, con riferimento alle richieste di disattivazione della fornitura, ha provveduto alla corresponsione di indennizzi automatici oltre i termini al riguardo fissati dall’articolo 55, comma 1, del Testo integrato della qualità dei servizi gas, senza tuttavia versare ai clienti interessati le maggiorazioni dovute”.
In relazione al primo gruppo di violazioni l’amministrazione irrogava una sanzione pari a 200.000,00 Euro, mentre rispetto al secondo gruppo applicava la sanzione di 100.000,00 Euro, infine con riferimento al terzo gruppo di violazioni irrogava la sanzione di 30.000,00 Euro.
2) E’ fondato e presenta carattere assorbente – per la sua portata sostanziale – il terzo dei motivi proposti, con il quale la società ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 14 della legge 1981 n. 689.
In particolare, la ricorrente lamenta che l’amministrazione ha esercitato il potere sanzionatorio dopo il decorso del termine perentorio stabilito dall’art. 14 ora richiamato.
Questa disposizione disciplina i tempi e i modi della contestazione delle violazioni cui si correla l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, prevedendo, nei primi due commi, che “la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.”
In primo luogo, va osservato che non è in contestazione l’applicabilità della disciplina citata – che presenta carattere generale - ai provvedimenti con i quali l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas irroga sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di una somma di denaro, applicabilità più volte ribadita dal Tribunale (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 12 novembre 2007, n. 6261; T.a.r. Lombardia Milano, sez. III, 29 dicembre 2008, n. 6181; Tar Lombardia Milano, sez. III, 10 settembre 2009, n. 4638).
Parimenti, non è in contestazione la natura perentoria del termine di 90 giorni dall’accertamento della violazione entro il quale deve avvenire la contestazione, in coerenza con il consolidato orientamento della giurisprudenza, sia ordinaria sia amministrativa, atteso che l’art. 14, ultimo comma, della legge 1981 n. 689 stabilisce espressamente che l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue se è stata omessa la notificazione nel termine prescritto (cfr. sul punto tra le tante Cass. Civ. 5 marzo 2003, n. 3254). 
Rispetto alla determinazione del momento iniziale della decorrenza del termine perentorio di 90 giorni va considerato che l'art. 14 della legge. n. 689 del 1981 correla il dies a quo all'accertamento della violazione; tuttavia, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza, l'accertamento non coincide con la generica e approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento di tutte le indagini necessarie al fine della piena conoscenza di esso.
Insomma, la mera constatazione dei fatti nella loro materialità non coincide necessariamente con l'accertamento degli estremi della violazione, cui si correla la decorrenza del termine di contestazione, perché vi sono ambiti in cui l’accertamento della violazione richiede un’apposita attività istruttoria e valutativa dei fatti constatati.
Ecco allora che il termine non decorre dalla semplice notizia di un fatto astrattamente idoneo ad integrare una violazione, ma dall’acquisizione della piena conoscenza della condotta illecita, effettuata sulla base di un’apposita attività valutativa, sicché non è computabile ai fini della decorrenza del termine il periodo ragionevolmente occorso, in relazione alla complessità delle singole fattispecie, per l’acquisizione e la delibazione degli elementi necessari “per una matura e legittima formulazione della contestazione” (cfr. Cass. Civ., 29 febbraio 2008, n. 5467; Consiglio di stato, sez. VI, 30 gennaio 2007, n. 341; Tar Lazio, sez. III ter, 22 novembre 2007, n. 12490; T.a.r. Lombardia Milano, sez. III, 29 dicembre 2008, n. 6181).
E’ evidente però che la subordinazione della decorrenza del termine in questione al compiuto accertamento della violazione non legittima comportamenti arbitrari dell’amministrazione, volti a spostare in avanti il dies a quo indipendentemente dalla sussistenza di concrete esigenze istruttorie; pertanto, spetta all’organo giurisdizionale stabilire se, nel caso concreto, sia ragionevole il tempo impiegato dall’amministrazione per accertare l’illecito (si tratta di un costante orientamento giurisprudenziale, in ordine al quale si ricordano, tra le tante, Cass. Civ., 17 aprile 2004, n. 7346; Cass. Civ., 4 febbraio 2005, n. 2363; Cass. Civ., SS.UU., 9 marzo 2007, n. 5395; C.d.S., sez. VI, 30 gennaio 2007, n. 341).
A tale fine grava sull’amministrazione il dovere di specificare, nel contesto motivazionale del provvedimento sanzionatorio, quali esigenze si siano presentate e quali attività siano state compiute sul piano istruttorio dopo la percezione materiale del fatto al fine di addivenire al compiuto accertamento dell’illecito, così da giustificare, in termini di coerenza e razionalità ed in linea con il principio costituzionale del buon andamento dell’azione amministrativa, lo spostamento in avanti del dies a quo della decorrenza del termine perentorio di contestazione.
Ne deriva che, qualora l’amministrazione non fornisca sul punto un’adeguata spiegazione, correlata alle peculiarità del caso concreto, il tempo intercorso tra la percezione materiale del fatto e la contestazione risulterà privo di giustificazione, sicché non sarà accettabile sul piano della ragionevolezza – comunque sindacabile a fronte di poteri espressivi di discrezionalità, come nel caso di specie - lo spostamento in avanti del dies a quo del termine di 90 giorni e, pertanto, il decorso di questo termine renderà illegittimo il provvedimento sanzionatorio, perché adottato in violazione del termine perentorio posto dall’art. 14 della legge 1981 n. 689 (cfr., sul punto di recente T.a.r. Lombardia Milano, sez. III, 10 settembre 2009, n. 4638). 
Nella fattispecie in esame, la difesa della parte resistente eccepisce che il tempo impiegato dall’amministrazione per l’accertamento della violazione non contrasta con le scansioni temporali poste dall’art. 14 della legge 1981 n. 689, perché sarebbe giustificato dalle analisi e dalle valutazioni di carattere tecnico effettuate per addivenire all’esatta percezione degli illeciti, anche a fronte della mole di informazioni e di documenti acquisiti.
Si tratta di una prospettazione non condivisibile.
Invero, rispetto al profilo in contestazione il provvedimento impugnato si limita a precisare che il termine di 90 giorni “è stato rispettato nella fattispecie, considerato che la contestazione della violazione, in settori come quello energetico caratterizzati da elevata complessità tecnica, richiede un congruo spatium deliberandi perché costituisce l’esito di complesse valutazioni non effettuabili certamente in sede ispettiva, dove è possibile una mera rilevazione dei fatti nella loro materialità e non una loro compiuta valutazione giuridica” (cfr. pag 8 della delibera n. 112/08).
Si tratta di una motivazione del tutto generica, non collegata alle peculiarità del caso concreto, dalla quale non è possibile desumere né quali attività siano state compiute dall’amministrazione per accertare la violazione, né quali siano i profili di complessità delle valutazioni medesime.
In particolare, la verifica ispettiva, dalla quale sono emersi i fatti materiali poi contestati dall’Autorità, si è conclusa con una relazione datata 25.10.2006, mentre l’avvio del procedimento sanzionatorio, recante la contestazione degli illeciti ravvisati dall’Autorità, è avvenuto con la deliberazione n. 218/07, datata 10.09.2007, sicché l’attività di accertamento dell’illecito si è protratta per circa undici mesi dalla conoscenza materiale dei fatti, ma dalla motivazione del provvedimento e dalla documentazione prodotta non è dato comprendere quale attività istruttoria l’amministrazione abbia svolto in questo periodo e quali siano i profili di complessità della fattispecie che hanno reso necessario l’impiego di un così lungo spatium deliberandi. 
A ben vedere l’amministrazione si è limitata ad utilizzare una clausola di stile del tutto avulsa dalla vicenda concreta e in base alla quale non è possibile giustificare in termini di ragionevolezza il tempo impiegato per l’accertamento dell’illecito.
Simili conclusioni sono rafforzate dal confronto tra la relazione ispettiva redatta dalla Guardia di Finanza (cfr. doc. 5 di parte ricorrente) e il provvedimento impugnato, atteso che quest’ultimo, nella parte relativa alla contestazione degli illeciti, riflette esattamente i contenuti della relazione – peraltro oggettivamente dettagliata – sicché neppure l’esame delle violazioni accertate dall’Autorità, così come emergenti dall’atto gravato, consente di percepire i profili di complessità della vicenda e i correlati adempimento istruttori che secondo la tesi difensiva giustificherebbero il tempo impiegato dall’amministrazione.
Ecco allora che, in mancanza di un’effettiva ed adeguata motivazione, il decorso di un periodo di circa undici mesi tra la percezione dei fatti materiali e la contestazione dell’illecito contrasta con il canone della ragionevolezza, cui deve uniformarsi l’azione amministrativa discrezionale, pertanto lo spostamento in avanti del dies a quo del termine di 90 giorni risulta privo di giustificazioni con conseguente fondatezza della censura in esame, in quanto il provvedimento sanzionatorio è stato adottato nonostante il decorso del termine perentorio previsto dall’art. 14 della legge 1981 n. 689.
Il carattere assorbente della censura ora esaminata consente di prescindere dall’analisi degli ulteriori profili di illegittimità dedotti dalla ricorrente. 
3) In definitiva il ricorso è fondato nei limiti dianzi esposti e deve essere accolto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
Resta fermo l’onere di cui all’art. 13 del d.p.r. 30.05.2002 n. 115, nel testo integrato dal comma 6 bis dell’art. 21 del d.l. 223 del 2006, come modificato dalla legge di conversione n. 248 del 2006, a carico della parte soccombente
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Milano, sezione terza, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla la deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas datata 15 dicembre 2008 – VIS 112/2008, nei limiti di quanto esposto in motivazione.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 2.500,00 (duemilacinquecento). 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 08/10/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Dario Simeoli, Referendario
Fabrizio Fornataro, Referendario, Estensore
   
   
L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE
   
   
   
   
   
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/11/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
 

 

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